TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3853/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), con il patrocinio dell'avv. CATERINA BUONO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CLAUDIA MANGANO , giusta procura in atti,
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO CP_1 C.F._2
ROMANI, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Regime Patrimoniale della famiglia di fatto/ risarcimento del danno da illecito endofamiliare
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a questo Tribunale il padre , formulando, per le ragioni che si stanno per CP_1
esaminare, le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare, in capo al sig. , la responsabilità ex art. 2059 c.c. e per CP_1
l'effetto condannare lo stesso al pagamento della somma pari ad euro 52.000,00
(cinquantaduemila/00) o quell'altra equitativamente valutata dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il danno arrecato al sig. ; Parte_1
2) porre, in capo al sig. , l'obbligo di corrispondere in favore del figlio CP_1 Parte_1
un congruo assegno mensile di mantenimento, comunque non inferiore ad euro 300,00 (trecento/00), sino al raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultimo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta eccezione, provvedere come segue: nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
-In via preliminare, dichiarare la citazione nulla per genericità degli elementi posti a fondamento del riconoscimento della responsabilità ex art. 2059 in capo al convenuto poiché non CP_1
provata nel merito, previo rigetto della domanda attorea.
- Rigettare la domanda con la quale si richiede di disporre in favore del figlio un Parte_1
assegno mensile di mantenimento attesa la riluttanza del nel porre in essere ogni qualsivoglia ricerca di un minimo rapporto col il padre cosi come provato dalla corrispondenza allegata CP_1
agli atti di causa e cosi come potrà emergere dai mezzi istruttori da assumere di parte convenuta.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi che l'On. Giudice disponga un assegno di mantenimento in favore del sig. , voglia tener conto dell'esiguo assegno mensile percepito dall'attore Parte_1
provento del suo lavoro non ultimo, unico percettore di reddito per la sua famiglia CP_1
costituita nelle more degli anni trascorsi fino al presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: pagina 2 di 11 parte attrice
“ Voglia il Giudice adito:
1. Accertare e dichiarare in capo al sig. , la responsabilità ex art. 2059 c.c. e per CP_1
l'effetto condannare lo stesso al pagamento della somma di euro 52.000,00 o quell'altra equitativamente valutata dal giudice adito ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per il danno arrecato al sig. per la lesione di tutti i diritti del Parte_1
figlio nascenti dal rapporto di filiazione;
2. Porre, con decorrenza dalla domanda, a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando a quest'ultimo la somma di euro 300,00, da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della via accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica e/o quell'altra ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”; parte convenuta:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, provvedere nel merito, respingendo la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. - In via preliminare, dichiarare la citazione nulla per genericità degli elementi posti a fondamento del riconoscimento della responsabilità ex art. 2059 in capo al convenuto poiché non provata nel merito, previo CP_1
rigetto della domanda attorea. - Rigettare la domanda con la quale si richiede di disporre in favore del figlio un assegno mensile di mantenimento attesa la riluttanza dello stesso nel porre in Parte_1
essere qualsivoglia ricerca di un minimo rapporto con il padre cosi come provato dalla CP_1
corrispondenza allegata agli atti di causa e cosi come emerso dalla escussione dei testi Parte_1
(nonno) e di parte convenuta. - In via subordinata, nella denegata ipotesi che l'On. Testimone_1
Giudice preveda un assegno di mantenimento in favore del sig. , voglia tener conto delle Parte_1
esigue entrate mensili percepite dal convenuto , proventi del suo lavoro, e che CP_1 costituiscono l'unico reddito percepito per la sua famiglia che ha formato in questi anni trascorsi fino al presente giudizio. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge “.
………….
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto:
pagina 3 di 11 1) Di essere figlio naturale e riconosciuto della sig.ra e del sig. , nato Persona_1 CP_1
da una di loro relazione sentimentale;
2) che dopo qualche mese della nascita dell'attore aveva volontariamente interrotto CP_1
Per_ ogni rapporto con la e il figlio naturale, rifiutandosi, anche in seguito, di esercitare la responsabilità genitoriale e di provvedere al mantenimento del figlio;
3) che il convenuto aveva sempre mostrato aperto disinteresse nei confronti del figlio, di cui non si era mai preso cura sin dai primi mesi di vita, delegando alla madre ogni e qualsivoglia adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e all'educazione del figlio naturale;
che in particolare non si era più interessato del figlio, che aveva visto solo in rarissime occasioni tutte concentrate nei primissimi mesi di vita, e nonostante le ripetute richieste avanzate dalla sig.ra non aveva inteso esercitare i doveri genitoriali Persona_1
nonché corrispondere alcun mantenimento in favore del figlio;
Pt_1
4) che tale comportamento e la perdurante violazione degli obblighi genitoriali previsti dagli artt.
2, 29 e 30 Cost. e 147 e 148 c.c. aveva costretto a subire la mancanza di quelle Parte_1
fondamentali attenzioni paterne, necessarie per la crescita di qualunque bambino e adolescente;
5) che l'attore non economicamente autosufficiente, risiedeva stabilmente con la madre
[...]
in Pescara (PE) alla Contrada Strada Colle Carullo n. 10, aveva terminato con successo Per_1 la scuola dell'obbligo e risultava essere iscritto al corso di laurea in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive (L-22 - Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive di cui al D.M. 270/2004) nell'Anno Accademico 2021/2022 presso Università degli Studi "Gabriele
D'Annunzio" di CHIETI e PESCARA il 29/09/2021;
6) Che con raccomandata ar n. 00-038071190-99-3 del 26.01.2021, , a mezzo dei Parte_1
suo difensori, aveva chiesto al convenuto la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento anche al fine di proseguire gli studi universitari nonché il risarcimento del danno esistenziale ai sensi dell'art. 2059 c.c. a causa della protratta violazione dei doveri genitoriali, ma senza esito positivo, sicchè, stante le modeste condizioni economiche della madre, convivente dell'odierno attore, e la non indipendenza economica di quest'ultimo, era intenzione di richiedere in giudizio la corresponsione mensile di un assegno di Parte_1
mantenimento nei confronti del padre anche e soprattutto per far fronte alle spese universitarie ivi comprese quelle relative all'acquisto di testi universitari nonché il danno economico e il pagina 4 di 11 danno esistenziale per l'immotivata e dolorosa privazione di un apporto garantito dall'art. 30
Cost..
Il convenuto si è opposto alle domande deducendo e sostenendo che:
a) la madre dell'attore, unitamente ai propri genitori, aveva reso sempre più difficile il diritto di visita del padre;
b) non si comprendeva perché la ZI non si era rivolta all'autorità giudiziaria per ottenere i diritti spettanti dell'allora figlio minore ovvero un “accordo negoziale” in ordine al Pt_1
mantenimento del figlio;
c) Il comportamento della ZI aveva determinato un vero e proprio “danno parentale” causato a poiché, anche ai nonni paterni sin dalla nascita dell'attore, era stato impedito di CP_1
intraprendere un minimo rapporto, impedendo loro di poter contribuire a crescere e accudire il nipote odierno attore, preoccupandosi e vedendosi bene dal non collaborare, tra Parte_1
le tante ad esempio, a notiziare dei vari spostamenti di domicilio del figlio, non ultimo della residenza in quel di Pescara in spregio ad un obiettivo principale della coppia e cioè, quello di garantire ai figli un rapporto “equilibrato e continuativo” con ciascun genitore ma anche di ricevere cure, educazione da entrambi conservando e coltivando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore;
ed invero solo con la raccomandata a\r del
18/02/2020 a firma di ed indirizzata al padre quest'ultimo, era Parte_1 CP_1
stato reso edotto che il proprio figlio si era trasferito in quel di Pescara alla Via Strada Colle
Carullo n° 10 da anni;
d) la volontà del convenuto era sempre stata tesa al recupero del rapporto con il figlio , Pt_1
come si poteva desumere al contenuto della missiva del 19/02/2021;
e) dunque non vi era prova del fatto che avesse di sua volontà disatteso ogni CP_1
obbligo genitoriale;
f) Quanto al danno esistenziale, nell'atto di citazione non erano specificate, né comunque erano provate, le alterazioni subite dall'attore nelle abitudini quotidiane e nelle relazioni lavorative, né la perdita di occasioni di realizzazione ed espressione della propria persona;
g) L'assegno di mantenimento non era dovuto perché il convenuto nulla sapeva delle scelte di studio del figlio, che glie erano state comunicate per una condivisione, e del relativo percorso universitario;
pagina 5 di 11 h) In ogni caso il convenuto aveva costituito un nuovo nucleo famigliare, viveva stabilmente in
Manfredonia (FG) con la moglie nata a San Marco in [...] [...] e con i tre Persona_2
figli, 12/12/2008, , 27/11/2009, 31/07/2022 Persona_3 Persona_4 Persona_5
tutti residenti in [...]; viveva di un modesto reddito così come si evince da n° 4 buste paghe mesi settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022 per una media mensile di € 900,00 (euro novecento/00).
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dei doveri genitoriali del convenuto, va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità degli elementi posti a fondamento del riconoscimento della responsabilità ex art. 2059 in capo al convenuto , emergendo dalla descrizione sopra riportata del contenuto della CP_1
domanda attorea che l'atto introduttivo del giudizio è conforme alle prescrizioni di cui all'art.163 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c.. Non a caso in prima udienza il difensore del convenuto ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., così rinunciando implicitamente all'eccezione.
Vanno, quindi, rammentati in linea generale norme applicabili e orientamenti giurisprudenziali consolidati nella materia.
L'obbligo dei genitori di mantenere, educare, istruire, assistere moralmente i figli, oltre che conseguentemente di mantenere con loro un rapporto significativo - corrispondente al relativo diritto dei figli - previsto attualmente e dal 2012 dall'art.315 bis c.c. (precedentemente dall'art.315 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore;
il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, nel caso di specie non in discussione, atteso che il convenuto ha riconosciuto l'attore come proprio figlio subito dopo la nascita.
La violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potendo dar luogo ad un'autonoma azione volta al pagina 6 di 11 risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cc. (tra le altre Cass. Civile 5652/2012,
26205/2013, 22496/2021).
Come poi chiarito dalla giurisprudenza anche in altri ambiti (in particolare in fattispecie di danno da perdita del rapporto parentale o derivante da lesione dell'onore e della reputazione – Cass. 25541/2022
e 8861/2021), non è ammissibile un danno non patrimoniale in re ipsa, ma il pregiudizio può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, ferma restando la possibilità per il convenuto di dedurre e dimostrare circostanze che escludano la sussistenza del pregiudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico, oltre che confermato dall'istruttoria svolta, che il convenuto già pochi mesi di vita dopo la nascita del figlio , ha omesso di adempiere nei suoi Pt_1
confronti gli obblighi genitoriali, sia di mantenimento, che di cura, educazione, istruzione e assistenza morale, non avendolo nemmeno mai più frequentato.
In proposito è sufficiente menzionare la testimonianza resa da , indifferente, il quale Testimone_2
ha confermato che:
a) Lo stesso teste è stato il padrino di in occasione del sacramento del Battesimo in Parte_1
data 19.1.2003;
b) Nell'occasione era assente alla cerimonia religiosa battesimale, pur avendo CP_1
ricevuto l'invito da , come confermato al teste dallo stesso convenuto, oltre che Persona_1
Per_ dalla;
c) Dal 2003 al 2008 era iscritto alla scuola materna il Paese dei Balocchi sito in Parte_1
Manfredonia al Largo delle Euforbie n. 11, di cui il testimone era il direttore, tutti Persona_1
i giorni accompagnava il figlio alla scuola materna e poi lo andava a riprendere Pt_1 all'orario di uscita, mentre è stato sempre assente agli eventi organizzati dalla CP_1
scuola materna.
E comunque, anche in relazione al periodo successivo a quello della scuola materna, CP_1
non ha fornito la minima prova positiva dell'adempimento dei propri obblighi genitoriali.
Il convenuto ha dedotto tale adempimento gli sarebbe stato impedito dall'atteggiamento della famiglia di origine della madre dell'attore e dalla condotta omissiva della medesima, la quale non gli avrebbe comunicato nemmeno il trasferimento con il figlio a Pescara, quando l'attore aveva sei anni, e che pagina 7 di 11 comunque avrebbe omesso di adire l'autorità giudiziaria per ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In proposito va, però, osservato che:
1) dall'istruttoria non sono affatto emerse circostanze idonee ad impedire al convenuto di adempiere, quale genitore non convivente, i propri obblighi conseguenti alla nascita del figlio, non potendo certamente ritenersi tale un atteggiamento poco cordiale o anche ostile dei prossimi congiunti di (la madre di ); e comunque ben avrebbe Persona_1 Parte_1
potuto superare tale ostacolo ricorrendo al giudice civile per il riconoscimento CP_1
dei suoi diritti/doveri di padre;
2) se è vero che ha omesso di adire l'autorità giudiziaria per ottenere una Persona_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, altrettanto ha fatto il
Per_ convenuto, con la non trascurabile differenza che mentre la ha effettivamente svolto la sua funzione genitoriale, ciò non è minimamente avvenuto da parte del convenuto, il quale si è quindi adagiato in una comoda (ma illecita) posizione di totale disinteresse verso il figlio.
Non vi è, quindi, dubbio alcuno sull'eclatante e persistente violazione da parte del convenuto dei diritti spettanti al figlio, idonea a determinare (oltre che danni patrimoniali, nel caso di specie non dedotti) anche danni non patrimoniali.
Quanto a tali danni, va rilevato che in effetti l'attore si è limitato, sotto il profilo dell'onere di allegazione, a lamentare di essere stato costretto “ a subire la mancanza di quelle fondamentali attenzioni paterne, necessarie per la crescita di qualunque bambino e adolescente “ e, poi, in fase istruttoria a dimostrare, tramite le testimonianze della madre, , e del nonno materno, Persona_1 [...]
(risposte ai capitoli 29,10 e 35) che il medesimo aveva sempre chiesto alla madre , ai Per_6 Per_1 nonni materni e allo zio informazioni sul padre sull'età, sul colore degli occhi e Persona_6 CP_1
dei capelli e le ragioni dell'assenza del padre nella sua vita, comunicando poi alla madre e ai familiari materni di sentirsi rifiutato e non voluto dal padre a seguito della corrispondenza intervenuta tra i legali dello stesso attore e del convenuto tra il gennaio 2021 e l'instaurazione del presente giudizio.
Dunque l'attore non ha allegato, né provato, specifiche alterazioni subite nelle abitudini quotidiane e nelle relazioni lavorative, né la perdita di specifiche occasioni di realizzazione ed espressione della propria persona, ma ha solo allegato di aver subito l'assenza di una figura paterna e provato che nel corso della sua vita era emersa una sua percezione di tale carenza, manifestata mediante domande ai suoi familiari sulla persona del padre e sulle ragioni della sua assenza. pagina 8 di 11 Ma, anche indipendentemente dalle risultanze testimoniali appena descritte, anche solo applicando le presunzioni semplici e le massime di comune esperienza ammesse dalla giurisprudenza sopra richiamata, si deve certamente ritenere che la conoscenza in capo all'attore sin dalla fase dell'infanzia dell'esistenza di un padre che tuttavia ometteva completamente ogni cura, materiale e morale, e rapporto con il medesimo abbia arrecato a sia sofferenza morale, sia un pregiudizio di Parte_1
natura esistenziale da lesione alla vita di relazione, dovuto all'assenza della figura paterna.
Né il convenuto ha allegato e dimostrato circostanze che inducano ad escludere o limitare detti pregiudizi (quali ad esempio l'esercizio di fatto delle funzioni genitoriali paterne da parte di un marito o un convivente more uxorio di ). Persona_1
Tali danni vanno necessariamente liquidati in via equitativa ex art.1226 c.c., in quanto tali voci di pregiudizio sfuggono a precise quantificazioni in moneta.
Può essere recepita la proposta di quantificazione (€ 52.000) avanzata dalla difesa di parte attrice.
Ed invero, applicando le attuali tabelle del Tribunale di Roma per la perdita del rapporto parentale ed ipotizzando un'età dell'attore di 13 anni al momento della perdita del padre (età media tra quella attuale dell'attore e quella di 3 anni, momento in cui ha potuto iniziare a percepire consapevolmente l'assenza del padre) si avrebbe in caso di morte del padre dell'attore, in ipotesi di non convivenza tra i medesimi, un danno quantificabile in poco più di 329.000 euro,
Si tratta, però, di voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa di decesso;
nell'ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l'importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato in diminuzione.
Nel caso di specie, tenuto conto della durata di detto abbandono e dell'assenza di circostanze (non allegate da parte attrice) comportanti l'aggravamento del danno, può essere riconosciuta la somma richiesta dall'attore, perché pari a meno di 1/6 di quanto sarebbe dovuto per la perdita definitiva di un genitore.
La domanda risarcitoria va, quindi, accolta, così come proposta, ma con esclusione di rivalutazione ed interessi, attesa la liquidazione del danno in via equitativa e all'attualità.
Quanto alla domanda di contributo mensile al mantenimento, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art.315 bis c.c. l'attore ha diritto di essere mantenuto anche dal padre “…nel rispetto delle sue capacità, delle sua inclinazioni naturali e delle sua aspirazioni “.
pagina 9 di 11 Il medesimo ha dimostrato, depositando le relative attestazioni, di seguire gli studi del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22 - Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive di cui al D.M. 270/2004) nel 2024 al terzo anno, avendo superato gli esami dei primi due anni;
essendo ancora impegnato negli studi universitari, non è ancora autonomo economicamente e, quindi, va posto a carico del convenuto un contributo mensile al mantenimento, decorrente dalla domanda.
Dalle dichiarazioni dei redditi di emerge un reddito netto annuale (per gli anni di Parte_1
imposta 2019, 2020 e 2021 di circa € 14.000 annui.
Dagli estratti del conto corrente intestato al medesimo e alla moglie risultano nell'anno 2020 risultano accrediti pari ad euro 18.591,58, nell'anno 2021 accrediti pari ad euro 27.637,24 ed infine nell'anno
2022 pari ad euro 43.912,46.
Poiché il convenuto non ha depositato gli estratti conto completi, cioè con indicazione dei singoli accrediti ed addebiti, si può presumere che solo una minima parte delle entrate sia riferibile alla moglie, atteso che anche in sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha indicato i suoi redditi lavorativi come “ l'unico reddito percepito per la sua famiglia che ha formato in questi anni trascorsi fino al presente giudizio “.
Va in proposito precisato che ovviamente non si può tenere conto della documentazione prodotta da parte convenuta con la memoria di replica e delle relative deduzioni, in quanto entrambe tardive.
Tenuto conto dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento di altri tre figli, tutti minori, appare equo quantificare l'assegno di mantenimento chiesto dall'attore in € 200,00 mensili con decorrenza dalla domanda, ma senza contribuzione alle spese straordinarie, perché solo in sede di precisazione delle conclusioni e, perciò, tardivamente è stata formulata la relativa domanda.
Attesa la soccombenza, il convenuto va condannato a pagare in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, liquidate quanto ai compensi in base ai parametri medi di cui al
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per causa di valore di € 52.000, con aumento del
25% attesa la manifesta fondatezza delle difese attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 10 di 11 1) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore, per i titoli indicati in motivazione, la somma di € 52.000,00;
2) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'attore versandogli entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ottobre 2022 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la somma di €
200,00;
3) condanna il convenuto a pagare in favore dell'avv. Caterina Buono e dell'avv. Claudia Mangano, dichiaratesi antistatarie, le spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e in €
9.520,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3853/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), con il patrocinio dell'avv. CATERINA BUONO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CLAUDIA MANGANO , giusta procura in atti,
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO CP_1 C.F._2
ROMANI, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Regime Patrimoniale della famiglia di fatto/ risarcimento del danno da illecito endofamiliare
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a questo Tribunale il padre , formulando, per le ragioni che si stanno per CP_1
esaminare, le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare, in capo al sig. , la responsabilità ex art. 2059 c.c. e per CP_1
l'effetto condannare lo stesso al pagamento della somma pari ad euro 52.000,00
(cinquantaduemila/00) o quell'altra equitativamente valutata dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il danno arrecato al sig. ; Parte_1
2) porre, in capo al sig. , l'obbligo di corrispondere in favore del figlio CP_1 Parte_1
un congruo assegno mensile di mantenimento, comunque non inferiore ad euro 300,00 (trecento/00), sino al raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultimo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta eccezione, provvedere come segue: nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
-In via preliminare, dichiarare la citazione nulla per genericità degli elementi posti a fondamento del riconoscimento della responsabilità ex art. 2059 in capo al convenuto poiché non CP_1
provata nel merito, previo rigetto della domanda attorea.
- Rigettare la domanda con la quale si richiede di disporre in favore del figlio un Parte_1
assegno mensile di mantenimento attesa la riluttanza del nel porre in essere ogni qualsivoglia ricerca di un minimo rapporto col il padre cosi come provato dalla corrispondenza allegata CP_1
agli atti di causa e cosi come potrà emergere dai mezzi istruttori da assumere di parte convenuta.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi che l'On. Giudice disponga un assegno di mantenimento in favore del sig. , voglia tener conto dell'esiguo assegno mensile percepito dall'attore Parte_1
provento del suo lavoro non ultimo, unico percettore di reddito per la sua famiglia CP_1
costituita nelle more degli anni trascorsi fino al presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: pagina 2 di 11 parte attrice
“ Voglia il Giudice adito:
1. Accertare e dichiarare in capo al sig. , la responsabilità ex art. 2059 c.c. e per CP_1
l'effetto condannare lo stesso al pagamento della somma di euro 52.000,00 o quell'altra equitativamente valutata dal giudice adito ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per il danno arrecato al sig. per la lesione di tutti i diritti del Parte_1
figlio nascenti dal rapporto di filiazione;
2. Porre, con decorrenza dalla domanda, a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando a quest'ultimo la somma di euro 300,00, da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della via accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica e/o quell'altra ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”; parte convenuta:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, provvedere nel merito, respingendo la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. - In via preliminare, dichiarare la citazione nulla per genericità degli elementi posti a fondamento del riconoscimento della responsabilità ex art. 2059 in capo al convenuto poiché non provata nel merito, previo CP_1
rigetto della domanda attorea. - Rigettare la domanda con la quale si richiede di disporre in favore del figlio un assegno mensile di mantenimento attesa la riluttanza dello stesso nel porre in Parte_1
essere qualsivoglia ricerca di un minimo rapporto con il padre cosi come provato dalla CP_1
corrispondenza allegata agli atti di causa e cosi come emerso dalla escussione dei testi Parte_1
(nonno) e di parte convenuta. - In via subordinata, nella denegata ipotesi che l'On. Testimone_1
Giudice preveda un assegno di mantenimento in favore del sig. , voglia tener conto delle Parte_1
esigue entrate mensili percepite dal convenuto , proventi del suo lavoro, e che CP_1 costituiscono l'unico reddito percepito per la sua famiglia che ha formato in questi anni trascorsi fino al presente giudizio. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge “.
………….
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto:
pagina 3 di 11 1) Di essere figlio naturale e riconosciuto della sig.ra e del sig. , nato Persona_1 CP_1
da una di loro relazione sentimentale;
2) che dopo qualche mese della nascita dell'attore aveva volontariamente interrotto CP_1
Per_ ogni rapporto con la e il figlio naturale, rifiutandosi, anche in seguito, di esercitare la responsabilità genitoriale e di provvedere al mantenimento del figlio;
3) che il convenuto aveva sempre mostrato aperto disinteresse nei confronti del figlio, di cui non si era mai preso cura sin dai primi mesi di vita, delegando alla madre ogni e qualsivoglia adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e all'educazione del figlio naturale;
che in particolare non si era più interessato del figlio, che aveva visto solo in rarissime occasioni tutte concentrate nei primissimi mesi di vita, e nonostante le ripetute richieste avanzate dalla sig.ra non aveva inteso esercitare i doveri genitoriali Persona_1
nonché corrispondere alcun mantenimento in favore del figlio;
Pt_1
4) che tale comportamento e la perdurante violazione degli obblighi genitoriali previsti dagli artt.
2, 29 e 30 Cost. e 147 e 148 c.c. aveva costretto a subire la mancanza di quelle Parte_1
fondamentali attenzioni paterne, necessarie per la crescita di qualunque bambino e adolescente;
5) che l'attore non economicamente autosufficiente, risiedeva stabilmente con la madre
[...]
in Pescara (PE) alla Contrada Strada Colle Carullo n. 10, aveva terminato con successo Per_1 la scuola dell'obbligo e risultava essere iscritto al corso di laurea in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive (L-22 - Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive di cui al D.M. 270/2004) nell'Anno Accademico 2021/2022 presso Università degli Studi "Gabriele
D'Annunzio" di CHIETI e PESCARA il 29/09/2021;
6) Che con raccomandata ar n. 00-038071190-99-3 del 26.01.2021, , a mezzo dei Parte_1
suo difensori, aveva chiesto al convenuto la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento anche al fine di proseguire gli studi universitari nonché il risarcimento del danno esistenziale ai sensi dell'art. 2059 c.c. a causa della protratta violazione dei doveri genitoriali, ma senza esito positivo, sicchè, stante le modeste condizioni economiche della madre, convivente dell'odierno attore, e la non indipendenza economica di quest'ultimo, era intenzione di richiedere in giudizio la corresponsione mensile di un assegno di Parte_1
mantenimento nei confronti del padre anche e soprattutto per far fronte alle spese universitarie ivi comprese quelle relative all'acquisto di testi universitari nonché il danno economico e il pagina 4 di 11 danno esistenziale per l'immotivata e dolorosa privazione di un apporto garantito dall'art. 30
Cost..
Il convenuto si è opposto alle domande deducendo e sostenendo che:
a) la madre dell'attore, unitamente ai propri genitori, aveva reso sempre più difficile il diritto di visita del padre;
b) non si comprendeva perché la ZI non si era rivolta all'autorità giudiziaria per ottenere i diritti spettanti dell'allora figlio minore ovvero un “accordo negoziale” in ordine al Pt_1
mantenimento del figlio;
c) Il comportamento della ZI aveva determinato un vero e proprio “danno parentale” causato a poiché, anche ai nonni paterni sin dalla nascita dell'attore, era stato impedito di CP_1
intraprendere un minimo rapporto, impedendo loro di poter contribuire a crescere e accudire il nipote odierno attore, preoccupandosi e vedendosi bene dal non collaborare, tra Parte_1
le tante ad esempio, a notiziare dei vari spostamenti di domicilio del figlio, non ultimo della residenza in quel di Pescara in spregio ad un obiettivo principale della coppia e cioè, quello di garantire ai figli un rapporto “equilibrato e continuativo” con ciascun genitore ma anche di ricevere cure, educazione da entrambi conservando e coltivando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore;
ed invero solo con la raccomandata a\r del
18/02/2020 a firma di ed indirizzata al padre quest'ultimo, era Parte_1 CP_1
stato reso edotto che il proprio figlio si era trasferito in quel di Pescara alla Via Strada Colle
Carullo n° 10 da anni;
d) la volontà del convenuto era sempre stata tesa al recupero del rapporto con il figlio , Pt_1
come si poteva desumere al contenuto della missiva del 19/02/2021;
e) dunque non vi era prova del fatto che avesse di sua volontà disatteso ogni CP_1
obbligo genitoriale;
f) Quanto al danno esistenziale, nell'atto di citazione non erano specificate, né comunque erano provate, le alterazioni subite dall'attore nelle abitudini quotidiane e nelle relazioni lavorative, né la perdita di occasioni di realizzazione ed espressione della propria persona;
g) L'assegno di mantenimento non era dovuto perché il convenuto nulla sapeva delle scelte di studio del figlio, che glie erano state comunicate per una condivisione, e del relativo percorso universitario;
pagina 5 di 11 h) In ogni caso il convenuto aveva costituito un nuovo nucleo famigliare, viveva stabilmente in
Manfredonia (FG) con la moglie nata a San Marco in [...] [...] e con i tre Persona_2
figli, 12/12/2008, , 27/11/2009, 31/07/2022 Persona_3 Persona_4 Persona_5
tutti residenti in [...]; viveva di un modesto reddito così come si evince da n° 4 buste paghe mesi settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022 per una media mensile di € 900,00 (euro novecento/00).
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dei doveri genitoriali del convenuto, va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità degli elementi posti a fondamento del riconoscimento della responsabilità ex art. 2059 in capo al convenuto , emergendo dalla descrizione sopra riportata del contenuto della CP_1
domanda attorea che l'atto introduttivo del giudizio è conforme alle prescrizioni di cui all'art.163 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c.. Non a caso in prima udienza il difensore del convenuto ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., così rinunciando implicitamente all'eccezione.
Vanno, quindi, rammentati in linea generale norme applicabili e orientamenti giurisprudenziali consolidati nella materia.
L'obbligo dei genitori di mantenere, educare, istruire, assistere moralmente i figli, oltre che conseguentemente di mantenere con loro un rapporto significativo - corrispondente al relativo diritto dei figli - previsto attualmente e dal 2012 dall'art.315 bis c.c. (precedentemente dall'art.315 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore;
il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, nel caso di specie non in discussione, atteso che il convenuto ha riconosciuto l'attore come proprio figlio subito dopo la nascita.
La violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potendo dar luogo ad un'autonoma azione volta al pagina 6 di 11 risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cc. (tra le altre Cass. Civile 5652/2012,
26205/2013, 22496/2021).
Come poi chiarito dalla giurisprudenza anche in altri ambiti (in particolare in fattispecie di danno da perdita del rapporto parentale o derivante da lesione dell'onore e della reputazione – Cass. 25541/2022
e 8861/2021), non è ammissibile un danno non patrimoniale in re ipsa, ma il pregiudizio può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, ferma restando la possibilità per il convenuto di dedurre e dimostrare circostanze che escludano la sussistenza del pregiudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico, oltre che confermato dall'istruttoria svolta, che il convenuto già pochi mesi di vita dopo la nascita del figlio , ha omesso di adempiere nei suoi Pt_1
confronti gli obblighi genitoriali, sia di mantenimento, che di cura, educazione, istruzione e assistenza morale, non avendolo nemmeno mai più frequentato.
In proposito è sufficiente menzionare la testimonianza resa da , indifferente, il quale Testimone_2
ha confermato che:
a) Lo stesso teste è stato il padrino di in occasione del sacramento del Battesimo in Parte_1
data 19.1.2003;
b) Nell'occasione era assente alla cerimonia religiosa battesimale, pur avendo CP_1
ricevuto l'invito da , come confermato al teste dallo stesso convenuto, oltre che Persona_1
Per_ dalla;
c) Dal 2003 al 2008 era iscritto alla scuola materna il Paese dei Balocchi sito in Parte_1
Manfredonia al Largo delle Euforbie n. 11, di cui il testimone era il direttore, tutti Persona_1
i giorni accompagnava il figlio alla scuola materna e poi lo andava a riprendere Pt_1 all'orario di uscita, mentre è stato sempre assente agli eventi organizzati dalla CP_1
scuola materna.
E comunque, anche in relazione al periodo successivo a quello della scuola materna, CP_1
non ha fornito la minima prova positiva dell'adempimento dei propri obblighi genitoriali.
Il convenuto ha dedotto tale adempimento gli sarebbe stato impedito dall'atteggiamento della famiglia di origine della madre dell'attore e dalla condotta omissiva della medesima, la quale non gli avrebbe comunicato nemmeno il trasferimento con il figlio a Pescara, quando l'attore aveva sei anni, e che pagina 7 di 11 comunque avrebbe omesso di adire l'autorità giudiziaria per ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In proposito va, però, osservato che:
1) dall'istruttoria non sono affatto emerse circostanze idonee ad impedire al convenuto di adempiere, quale genitore non convivente, i propri obblighi conseguenti alla nascita del figlio, non potendo certamente ritenersi tale un atteggiamento poco cordiale o anche ostile dei prossimi congiunti di (la madre di ); e comunque ben avrebbe Persona_1 Parte_1
potuto superare tale ostacolo ricorrendo al giudice civile per il riconoscimento CP_1
dei suoi diritti/doveri di padre;
2) se è vero che ha omesso di adire l'autorità giudiziaria per ottenere una Persona_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, altrettanto ha fatto il
Per_ convenuto, con la non trascurabile differenza che mentre la ha effettivamente svolto la sua funzione genitoriale, ciò non è minimamente avvenuto da parte del convenuto, il quale si è quindi adagiato in una comoda (ma illecita) posizione di totale disinteresse verso il figlio.
Non vi è, quindi, dubbio alcuno sull'eclatante e persistente violazione da parte del convenuto dei diritti spettanti al figlio, idonea a determinare (oltre che danni patrimoniali, nel caso di specie non dedotti) anche danni non patrimoniali.
Quanto a tali danni, va rilevato che in effetti l'attore si è limitato, sotto il profilo dell'onere di allegazione, a lamentare di essere stato costretto “ a subire la mancanza di quelle fondamentali attenzioni paterne, necessarie per la crescita di qualunque bambino e adolescente “ e, poi, in fase istruttoria a dimostrare, tramite le testimonianze della madre, , e del nonno materno, Persona_1 [...]
(risposte ai capitoli 29,10 e 35) che il medesimo aveva sempre chiesto alla madre , ai Per_6 Per_1 nonni materni e allo zio informazioni sul padre sull'età, sul colore degli occhi e Persona_6 CP_1
dei capelli e le ragioni dell'assenza del padre nella sua vita, comunicando poi alla madre e ai familiari materni di sentirsi rifiutato e non voluto dal padre a seguito della corrispondenza intervenuta tra i legali dello stesso attore e del convenuto tra il gennaio 2021 e l'instaurazione del presente giudizio.
Dunque l'attore non ha allegato, né provato, specifiche alterazioni subite nelle abitudini quotidiane e nelle relazioni lavorative, né la perdita di specifiche occasioni di realizzazione ed espressione della propria persona, ma ha solo allegato di aver subito l'assenza di una figura paterna e provato che nel corso della sua vita era emersa una sua percezione di tale carenza, manifestata mediante domande ai suoi familiari sulla persona del padre e sulle ragioni della sua assenza. pagina 8 di 11 Ma, anche indipendentemente dalle risultanze testimoniali appena descritte, anche solo applicando le presunzioni semplici e le massime di comune esperienza ammesse dalla giurisprudenza sopra richiamata, si deve certamente ritenere che la conoscenza in capo all'attore sin dalla fase dell'infanzia dell'esistenza di un padre che tuttavia ometteva completamente ogni cura, materiale e morale, e rapporto con il medesimo abbia arrecato a sia sofferenza morale, sia un pregiudizio di Parte_1
natura esistenziale da lesione alla vita di relazione, dovuto all'assenza della figura paterna.
Né il convenuto ha allegato e dimostrato circostanze che inducano ad escludere o limitare detti pregiudizi (quali ad esempio l'esercizio di fatto delle funzioni genitoriali paterne da parte di un marito o un convivente more uxorio di ). Persona_1
Tali danni vanno necessariamente liquidati in via equitativa ex art.1226 c.c., in quanto tali voci di pregiudizio sfuggono a precise quantificazioni in moneta.
Può essere recepita la proposta di quantificazione (€ 52.000) avanzata dalla difesa di parte attrice.
Ed invero, applicando le attuali tabelle del Tribunale di Roma per la perdita del rapporto parentale ed ipotizzando un'età dell'attore di 13 anni al momento della perdita del padre (età media tra quella attuale dell'attore e quella di 3 anni, momento in cui ha potuto iniziare a percepire consapevolmente l'assenza del padre) si avrebbe in caso di morte del padre dell'attore, in ipotesi di non convivenza tra i medesimi, un danno quantificabile in poco più di 329.000 euro,
Si tratta, però, di voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa di decesso;
nell'ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l'importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato in diminuzione.
Nel caso di specie, tenuto conto della durata di detto abbandono e dell'assenza di circostanze (non allegate da parte attrice) comportanti l'aggravamento del danno, può essere riconosciuta la somma richiesta dall'attore, perché pari a meno di 1/6 di quanto sarebbe dovuto per la perdita definitiva di un genitore.
La domanda risarcitoria va, quindi, accolta, così come proposta, ma con esclusione di rivalutazione ed interessi, attesa la liquidazione del danno in via equitativa e all'attualità.
Quanto alla domanda di contributo mensile al mantenimento, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art.315 bis c.c. l'attore ha diritto di essere mantenuto anche dal padre “…nel rispetto delle sue capacità, delle sua inclinazioni naturali e delle sua aspirazioni “.
pagina 9 di 11 Il medesimo ha dimostrato, depositando le relative attestazioni, di seguire gli studi del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22 - Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive di cui al D.M. 270/2004) nel 2024 al terzo anno, avendo superato gli esami dei primi due anni;
essendo ancora impegnato negli studi universitari, non è ancora autonomo economicamente e, quindi, va posto a carico del convenuto un contributo mensile al mantenimento, decorrente dalla domanda.
Dalle dichiarazioni dei redditi di emerge un reddito netto annuale (per gli anni di Parte_1
imposta 2019, 2020 e 2021 di circa € 14.000 annui.
Dagli estratti del conto corrente intestato al medesimo e alla moglie risultano nell'anno 2020 risultano accrediti pari ad euro 18.591,58, nell'anno 2021 accrediti pari ad euro 27.637,24 ed infine nell'anno
2022 pari ad euro 43.912,46.
Poiché il convenuto non ha depositato gli estratti conto completi, cioè con indicazione dei singoli accrediti ed addebiti, si può presumere che solo una minima parte delle entrate sia riferibile alla moglie, atteso che anche in sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha indicato i suoi redditi lavorativi come “ l'unico reddito percepito per la sua famiglia che ha formato in questi anni trascorsi fino al presente giudizio “.
Va in proposito precisato che ovviamente non si può tenere conto della documentazione prodotta da parte convenuta con la memoria di replica e delle relative deduzioni, in quanto entrambe tardive.
Tenuto conto dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento di altri tre figli, tutti minori, appare equo quantificare l'assegno di mantenimento chiesto dall'attore in € 200,00 mensili con decorrenza dalla domanda, ma senza contribuzione alle spese straordinarie, perché solo in sede di precisazione delle conclusioni e, perciò, tardivamente è stata formulata la relativa domanda.
Attesa la soccombenza, il convenuto va condannato a pagare in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, liquidate quanto ai compensi in base ai parametri medi di cui al
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per causa di valore di € 52.000, con aumento del
25% attesa la manifesta fondatezza delle difese attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 10 di 11 1) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore, per i titoli indicati in motivazione, la somma di € 52.000,00;
2) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'attore versandogli entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ottobre 2022 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la somma di €
200,00;
3) condanna il convenuto a pagare in favore dell'avv. Caterina Buono e dell'avv. Claudia Mangano, dichiaratesi antistatarie, le spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e in €
9.520,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 11 di 11