Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA 19 MARZO 2025 È presente per parte opponente e per delega dell'avv Reccia, l'avv.Tria la quale si riporta ai propri scritti difensivi e non esi- stendo questioni sul merito, chiede che la causa vada a senten- za. Il GU Decide la causa come da sentenza che segue, di cui dà imme- diata lettura:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Bal- letti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 11713 del Ruolo Genera- le degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
cod. fisc. - rapp.to e difeso, giu- Parte_1 C.F._1 sta procura in atti, dall'Avv. Achille Reccia cod. fisc.
e con questi elett.te dom.to in San Cipriano C.F._2
d'Aversa (CE), alla via Togliatti n.1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC:
[...]
Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
, (P.IVA e C.F. ), rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa, giusta procura speciale depositata in atti, dall'avv. Valerio Freda (C.F. ) ed elett.te dom.ta con quest'ultimo in C.F._3
Avellino, alla Via Italia Giordano n. 10, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec:
[...]
Email_2
- APPELLATA –
NONCHE' CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1931/2024 emessa dal Giudice di Pace di in persona del dott. Giuseppe Magarelli, depositata in CP_2 data 16 gennaio 2024.
CONCLUSIONI All'udienza del 12.03.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ed eccezioni ivi rassegnate, chiedendo riservarsi la cau- sa in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso in opposizione all'esecuzione spedito a mezzo posta, il sig.
[...]
conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace Parte_2 di Napoli il (quale ente impositore) e l Controparte_2 [...]
( quale agente della riscossione), chiedendo Controparte_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820210018058147000, notificata in data 08/03/2023 di importo pari ad euro 640,16 relativa a pre- sunte sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017, per non aver mai ri- cevuto i verbali di contravvenzione. Iscritta la causa a ruolo con R.G. n. 25953/2023, la stessa veniva assegnata al giudice di pace Dott. Magarelli della decima sezione civile. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto della domanda, men- CP_3 tre rimaneva contumace il Controparte_2
Con la sentenza n. 1931/2024, depositata in cancelleria in data 16/01/2024, il giudice di pace rigettava la domanda proposta dal sig. , dichia- Parte_1 rando l'inammissibilità della stessa perché proposta oltre il termine deca- denziale di 30 giorni prescritto dall'art. 22 legge nr. 689 del 1981, con compensazione delle spese di lite, come da dispositivo che di seguito viene integralmente trascritto : ''… Il Giudice di Pace definitivamente pronun- ciando, sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
e del , ogni altra Controparte_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il ri- corso inammissibile 2) nulla per le spese…''. Con citazione notificata in data 27/05/2024, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone l'integrale riforma an- che con riguardo al governo delle spese. In particolare, l'appellante censurava la statuizione del giudice di prime cu- re per aver dichiarato inammissibile l'opposizione perchè proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge. Infatti, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamen- te considerato come data di deposito del ricorso introduttivo quella del 13/06/2023, data del deposito del fascicolo di parte in cancelleria e non quella del 23/03/2023, data in cui il ricorso risulterebbe effettivamente per-
2
venuto in cancelleria a mezzo servizio postale, con ciò ritenendo l'opposizione tardivamente formulata. Pertanto, chiedeva l'accoglimento del gravame con conseguente declarato- ria di illegittimità della cartella esattoriale impugnata e dei verbali ad essa sottesi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si costituiva nel presente giudizio l , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. In particolare, l chiedeva CP_3 la conferma del capo della sentenza di primo grado con il quale il giudice di pace aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa;
eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la formazione del giudicato su tutte le domande ed eccezioni non reiterate in grado di appello, in virtù di quanto statuito dall'art. 346 c.p.c. Restava contumace, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, il
Controparte_2
Nel corso delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice, rile- vato che l'atto di appello nei confronti di Controparte_1 era stato erroneamente notificato presso l'avv. laddove CP_4
l'ente risultava essersi costituito dinanzi al Giudice di Pace con l'avv. Vale- rio Freda e rilevato altresì che l'avvertimento contenuto nell'atto di cita- zione in appello non risultava conforme all'art. 163 n. 7 cpc come novella- to, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati, ordinava la rinnovazione della citazione col rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 cpc e col rispetto del termine di comparizione di 90 giorni, fissando la pri- ma udienza al 15.01.2025. All'udienza del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che l'azione, proposta dall'odierno appellante, era stata qualificata dal giudice di primo grado co- me opposizione ex art. 7 del D.LGS. n. 150/2011 e che l'odierno appello era stato introdotto con citazione, ordinava il mutamento del rito da ordina- rio al rito speciale ex art. 7 Legge n. 150/2011, fissando all'uopo per la di- scussione all'udienza del 12 marzo 2025. Alla presente udienza, dopo la discussione, il G.U. decideva la causa come da sentenza contestuale, di cui dava immediata lettura in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va dichiarata la contumacia del non Controparte_2 costituitosi in giudizio nonostante la regolare vocatio in ius. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Parte appellante, ricorrente in primo grado, ha proposto un'opposizione re- cuperatoria avverso la cartella esattoriale, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione degli atti presupposti, vale a dire dei verbali di contravven- zione e concludeva per l'annullamento della cartella opposta. In relazione a dette ipotesi, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddo- ve la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in
3
ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza in- giunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, dunque nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Tanto premesso, risulta fondato il motivo cui l'appellante censura la pro- nuncia di primo grado, prospettando l'erronea declaratoria di tardività e inammissibilità dell'opposizione, proposta in funzione recuperatoria. L'art. 7 D.Lgs. 150/2011 citato prevede l'impiego del rito del lavoro e la proposi- zione del ricorso “…a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla da- ta di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accer- tamento…” ovvero da quella di notifica della cartella per l'opposizione re- cuperatoria. Ebbene, nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 08.03.2023, come pacifico inter partes. È pertanto incorso nel dedotto errore di valutazione il giudice di prime cure che ha individuato quale data di deposito del ricorso il giorno 13.06.2023, data del deposito in cancelleria del fascicolo di parte dell'opponente, men- tre il ricorso è stato effettivamente ricevuto da parte della cancelleria in da- ta 23/03/2023, come risulta dalla schermata del SIGP-Servizi online del Giudice di Pace. Dunque, deve ritenersi provata la tempestività della notifica del ricorso av- venuta mediante spedizione a mezzo posta al competente Ufficio del giudi- ce di pace.
Sul punto occorre altresì precisare che la tempestività dell'azione va stabi- lita con riferimento alla consegna del plico all'ufficio postale e non anche con riferimento alla data di ricezione del plico da parte dell'Ufficio, e tanto meno, dunque, a quella di successiva iscrizione a ruolo.
La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ha difatti af- fermato che “…L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2004 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempesti- va – alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenu- ta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successiva- mente alla scadenza del termine stesso…” ( ex multis Cass. civ., ord. n. 9486/2021). Tanto premesso, questo Giudice ritiene adeguatamente provata la tempestiva spedizione del ricorso in opposizione ancorché non figuri agli atti il plico spedito a mezzo posta ed il relativo avviso di ricevimento. Dalla schermata dei registri civili del Ministero della Giustizia per l'ufficio del
Giudice di Pace (SIGP), prodotta dall'appellante, emergono, tra l'altro, l'ufficio del giudice di pace adito, il numero di ruolo, la data di iscrizione a ruolo, nonché la data in cui il ricorso spedito a mezzo posta è “pervenuto
4
all'ufficio”, ossia quella del 23.03.2023. A fronte dell' indubbia coerenza dei dati presenti sul SIGP con quelli del procedimento di primo grado, non si ravvisano ragioni - tanto meno nelle generiche contestazioni formulate in appello dal concessionario - atte a minare l'efficacia probatoria della do- cumentazione prodotta e a sconfessare perciò l'assunto dell'opponente in ordine alla tempestività del ricorso recapitato – e quindi spedito ancor pri- ma – all'Ufficio del giudice di pace il 23.03.2023, dunque entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella impugnata. Pertanto la sen- tenza di primo grado laddove ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta in funzione recuperatoria, non è condivisibile. Ciò posto, l'opposizione è fondata nel merito. Non v'è prova, difatti, dell'esistenza e dell'avvenuta notifica dei verbali, sottesi alla cartella impugnata, stante la contumacia dell'ente impositore in entrambi i gradi di giudizio. Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria perché, in applicazione della previsione di cui all'art. 201, co. 5 C.d.S. e come precisato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto, cui la noti- ficazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (vd. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.).
In ragione di quanto precede, l'opposizione spiegata in primo grado va ac- colta, tenuto conto, altresì, che nell'opposizione recuperatoria avverso car- tella esattoriale l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazio- ne del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; cfr. anche Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021). In definitiva, l'appello risulta meritevole di accoglimento e l'opposizione, spiegata in funzione recuperatoria in primo grado risulta ammissibile e fondata per l'insussistenza di prova della notifica dei verbali prodromici al- la cartella impugnata. Va evidenziato, infine, che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385). Corollario di detto prin- cipio è il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giu- dizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente imposi- tore, anche il concessionario deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che in- forma quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e te-
5
nendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legitti- mazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, de- ve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass. civ., sez. 6, sent. n. 2570/2017; Cass. civ., sent. 10 24678/2018). Ne deriva il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, a tale riguardo, dall CP_3
All'appellante, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va ricono- sciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo a norma del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii., in virtù del valore della controversia (primo scaglione fino a € 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), tenuto conto delle questioni trattate, con attribuzione all'avv. Achille Reccia, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in premessa, proposta da contro l Parte_1 [...]
ed il ogni contraria domanda, Controparte_5 Controparte_2 istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, nella contumacia dell'appellato Controparte_2
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 giudice di pace di Napoli, n. 1931/2024, depositata in data 16 gennaio 2024, e, per l'effetto, dichiara che non Controparte_5 ha il diritto di procedere all'esecuzione relativamente agli importi recati dalla cartella n. 0282021001805814700;
b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di , liquidate Parte_1 quanto al primo grado, in complessivi € 500,00 per compensi, oltre rimbor- so spese generali, IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado, in complessivi € 800,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Achille Reccia, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, lì 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
6