Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2802
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Sentenza 19 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di AP, in persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, il 19 marzo 2025. Le parti in causa sono un appellante, che ha contestato la legittimità di una cartella esattoriale per presunte sanzioni amministrative, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto dell'appello. L'appellante sosteneva che la cartella fosse stata notificata tardivamente, poiché non aveva ricevuto i verbali di contravvenzione, e chiedeva l'annullamento della cartella e la riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività.

Il Giudice ha accolto l'appello, ritenendo che l'opposizione fosse stata proposta tempestivamente, in quanto la data di deposito del ricorso era quella della spedizione postale e non quella di registrazione in cancelleria. Ha sottolineato che la notifica della cartella era avvenuta il 8 marzo 2023 e che l'opposizione era stata inviata entro il termine di 30 giorni. Inoltre, ha evidenziato l'assenza di prova della notifica dei verbali, estinguendo così l'obbligazione sanzionatoria. La sentenza ha quindi riconosciuto il diritto dell'appellante a non pagare la somma richiesta e ha condannato le parti appellate al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2802
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 2802
    Data del deposito : 19 marzo 2025

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