Articolo 4 della Legge 31 luglio 1954, n. 626
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 agosto 1954
Art. 4.
E' autorizzata la concessione di un contributo per un Importo massimo di lire 1100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttivita' istituita presso l'O.E.C.E.
Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione.
Entrata in vigore il 29 agosto 1954