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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 191/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparsa la ricorrente personalmente, assistita dall'avv. Cramaro. Per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta. L'avv. Cramaro insiste in tutte le istanze istruttorie e comunque per l'accoglimento delle conclusioni. Precisa, quanto alla richiesta degli accessori, di chiedere l'applicazione della disposizione dell'art. 39 Ccnl che prevede un tasso convenzionale, oltre alla rivalutazione monetaria.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Manuela Tortora e Stefania Cramaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
CP_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, presso cui ha dedotto d'aver lavorato dal 01.06.2024 al 26.02.2025, data delle sue dimissioni per giusta causa, per sentire accertare la stessa giusta causa del suo recesso ed ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 6.335,61, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, malattia, 13ma, festività non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e delle ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r.. La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro e la sua articolazione temporale [cfr. docc. 4 e 5]. È in particolare provato che esso si sia estinto a seguito delle dimissioni della lavoratrice, formulate il 26.02.2025, a nulla rilevando, dunque, il successivo recesso datoriale, intervenuto quando il rapporto era già cessato [cfr. doc. 12 ricorrente]. È provato documentalmente che la ricorrente, a partire dal mese di gennaio 2025, abbia visto di fatto precluso lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. È quanto si evince dalle doglianze in tal senso formulate dalla lavoratrice ed indirizzate al datore di lavoro, rimasto tuttavia inerte e silente sul punto [cfr. docc. 7, 8 e 9 ricorrente]. Risulta altresì documentato che queste difficoltà derivino, tra l'altro, dalla modifica “a sorpresa” delle credenziali utili alla ricorrente per accedere alla posta aziendale e svolgere la sua attività lavorativa;
lamentatasi di ciò con comunicazione indirizzata al datore di lavoro e al commercialista di cui questi si avvale, il primo è rimasto silente, ma il secondo ha confermato tali modifiche, rinviando la lavoratrice, per ogni migliore spiegazione, al datore di lavoro. Come detto, quest'ultimo non ha dato nessuna spiegazione e non ha assunto alcuna iniziativa, quanto meno fino alla contestazione disciplinare – invero del tutto generica – recapitata alla ricorrente il 24.01.2025 [cfr. doc. 10]. Trattasi di iniziativa che, dopo le difese presentate dalla lavoratrice con pec del 28.01.2025, è stata abbandonata, dal momento che, nel termine di 5 giorni successivi alle sue difese - dopo il quale, a mente dell'art. 74 Ccnl applicabile, le giustificazioni s'intendono accettate [cfr. doc. 14 ricorrente] - il datore di lavoro non ha dato seguito alla sua iniziativa e non ha adottato alcun provvedimento disciplinare. Non rileva in senso opposto il successivo licenziamento, dal momento che esso è pervenuto nella sfera giuridica del destinatario solo il 04.03.2025 [cfr. doc. 12 ricorrente], ossia dopo le dimissioni regolarmente rassegnate [cfr. doc. 5 ricorrente], e che, comunque, come già indicato, esso rappresenta l'esercizio d'un potere disciplinare dal quale il datore di lavoro era decaduto a causa dello spirare del termine di 5 giorni predetto. Quanto precede conduce ad accertare, per un verso, che la ricorrente ha posto a disposizione del datore di lavoro la sua prestazione per tutto il periodo per cui rivendica il trattamento retributivo. In mancanza di diverse evidenze, della cui prova ex art. 1218 c.c. era onerata KTC, deve affermarsi che questa ha illegittimamente rifiutato la prestazione lavorativa, rendendone di fatto impossibile l'esecuzione senza alcuna apprezzabile giustificazione. Ne deriva che la ricorrente ha maturato i crediti retributivi azionati. Il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha provato d'aver pagato il dovuto e va condannato a corrispondere la somma di euro 4.498,60 cifra indicata in ricorso e che, alla luce dell'esame di buste paga e del Ccnl, appare corretta e dalla quale non v'è motivo di discostarsi. In ordine agli accessori, in disparte la dubbia compatibilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. ai crediti di lavoro, nella fattispecie va comunque esclusa l'applicabilità di questa disposizione in quanto l'art. 39 Ccnl prevede gli interessi convenzionali nella misura nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. A questa disposizione occorre perciò fare esclusivo riferimento. Trattasi d'una norma convenzionale che, quale norma di maggior favore per il lavoratore, si coniuga con quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.; in quest'ottica, sulla somma oggetto della presente condanna spettano sia gli interessi che la rivalutazione monetaria, non ricorrendo motivi per escludere quest'ultima, del resto prevista da disposizione non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva [cfr. Cass., n. 4222/2002]. Per altro verso, lo stesso art. 39 Ccnl sancisce, qualora il datore di lavoro ritardi oltre i 15 giorni il pagamento delle competenze dovute al lavoratore, questi potrà risolvere il rapporto con diritto a ricevere l'indennità di mancato preavviso. Essa, come correttamente quantificata in ricorso nella cifra di euro 1.857,01, spetta senz'altro alla lavoratrice, le cui dimissioni, per quanto esposto, sono senz'altro sorrette dalla giusta causa allegata, stante il palese inadempimento dell'obbligo di versare la retribuzione, di per sé sufficiente ad integrare la predetta giusta causa, con assorbimento d'ogni ulteriore questione in proposito. Il ricorso va dunque integralmente accolto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 6.355,61 oltre interessi nella misura prevista dall'art. 39 Ccnl Industria Metalmeccanica e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.109,00, più 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 17 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparsa la ricorrente personalmente, assistita dall'avv. Cramaro. Per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta. L'avv. Cramaro insiste in tutte le istanze istruttorie e comunque per l'accoglimento delle conclusioni. Precisa, quanto alla richiesta degli accessori, di chiedere l'applicazione della disposizione dell'art. 39 Ccnl che prevede un tasso convenzionale, oltre alla rivalutazione monetaria.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Manuela Tortora e Stefania Cramaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
CP_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, presso cui ha dedotto d'aver lavorato dal 01.06.2024 al 26.02.2025, data delle sue dimissioni per giusta causa, per sentire accertare la stessa giusta causa del suo recesso ed ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 6.335,61, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, malattia, 13ma, festività non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e delle ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r.. La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro e la sua articolazione temporale [cfr. docc. 4 e 5]. È in particolare provato che esso si sia estinto a seguito delle dimissioni della lavoratrice, formulate il 26.02.2025, a nulla rilevando, dunque, il successivo recesso datoriale, intervenuto quando il rapporto era già cessato [cfr. doc. 12 ricorrente]. È provato documentalmente che la ricorrente, a partire dal mese di gennaio 2025, abbia visto di fatto precluso lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. È quanto si evince dalle doglianze in tal senso formulate dalla lavoratrice ed indirizzate al datore di lavoro, rimasto tuttavia inerte e silente sul punto [cfr. docc. 7, 8 e 9 ricorrente]. Risulta altresì documentato che queste difficoltà derivino, tra l'altro, dalla modifica “a sorpresa” delle credenziali utili alla ricorrente per accedere alla posta aziendale e svolgere la sua attività lavorativa;
lamentatasi di ciò con comunicazione indirizzata al datore di lavoro e al commercialista di cui questi si avvale, il primo è rimasto silente, ma il secondo ha confermato tali modifiche, rinviando la lavoratrice, per ogni migliore spiegazione, al datore di lavoro. Come detto, quest'ultimo non ha dato nessuna spiegazione e non ha assunto alcuna iniziativa, quanto meno fino alla contestazione disciplinare – invero del tutto generica – recapitata alla ricorrente il 24.01.2025 [cfr. doc. 10]. Trattasi di iniziativa che, dopo le difese presentate dalla lavoratrice con pec del 28.01.2025, è stata abbandonata, dal momento che, nel termine di 5 giorni successivi alle sue difese - dopo il quale, a mente dell'art. 74 Ccnl applicabile, le giustificazioni s'intendono accettate [cfr. doc. 14 ricorrente] - il datore di lavoro non ha dato seguito alla sua iniziativa e non ha adottato alcun provvedimento disciplinare. Non rileva in senso opposto il successivo licenziamento, dal momento che esso è pervenuto nella sfera giuridica del destinatario solo il 04.03.2025 [cfr. doc. 12 ricorrente], ossia dopo le dimissioni regolarmente rassegnate [cfr. doc. 5 ricorrente], e che, comunque, come già indicato, esso rappresenta l'esercizio d'un potere disciplinare dal quale il datore di lavoro era decaduto a causa dello spirare del termine di 5 giorni predetto. Quanto precede conduce ad accertare, per un verso, che la ricorrente ha posto a disposizione del datore di lavoro la sua prestazione per tutto il periodo per cui rivendica il trattamento retributivo. In mancanza di diverse evidenze, della cui prova ex art. 1218 c.c. era onerata KTC, deve affermarsi che questa ha illegittimamente rifiutato la prestazione lavorativa, rendendone di fatto impossibile l'esecuzione senza alcuna apprezzabile giustificazione. Ne deriva che la ricorrente ha maturato i crediti retributivi azionati. Il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha provato d'aver pagato il dovuto e va condannato a corrispondere la somma di euro 4.498,60 cifra indicata in ricorso e che, alla luce dell'esame di buste paga e del Ccnl, appare corretta e dalla quale non v'è motivo di discostarsi. In ordine agli accessori, in disparte la dubbia compatibilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. ai crediti di lavoro, nella fattispecie va comunque esclusa l'applicabilità di questa disposizione in quanto l'art. 39 Ccnl prevede gli interessi convenzionali nella misura nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. A questa disposizione occorre perciò fare esclusivo riferimento. Trattasi d'una norma convenzionale che, quale norma di maggior favore per il lavoratore, si coniuga con quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.; in quest'ottica, sulla somma oggetto della presente condanna spettano sia gli interessi che la rivalutazione monetaria, non ricorrendo motivi per escludere quest'ultima, del resto prevista da disposizione non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva [cfr. Cass., n. 4222/2002]. Per altro verso, lo stesso art. 39 Ccnl sancisce, qualora il datore di lavoro ritardi oltre i 15 giorni il pagamento delle competenze dovute al lavoratore, questi potrà risolvere il rapporto con diritto a ricevere l'indennità di mancato preavviso. Essa, come correttamente quantificata in ricorso nella cifra di euro 1.857,01, spetta senz'altro alla lavoratrice, le cui dimissioni, per quanto esposto, sono senz'altro sorrette dalla giusta causa allegata, stante il palese inadempimento dell'obbligo di versare la retribuzione, di per sé sufficiente ad integrare la predetta giusta causa, con assorbimento d'ogni ulteriore questione in proposito. Il ricorso va dunque integralmente accolto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 6.355,61 oltre interessi nella misura prevista dall'art. 39 Ccnl Industria Metalmeccanica e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.109,00, più 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 17 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri