Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03499/2026REG.PROV.COLL.
N. 07804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7804 del 2025, proposto da
Comune di San Marzano Sul Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ristorante Romano Da CA di CO LO & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 1244 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ristorante Romano Da CA di CO LO & C. S.a.s.;
Viste le memorie dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. LE RI e uditi per le parti gli avvocati Criscuolo e Vuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La Società Ristorante Romano da CA di CO LO & C. S.a.s. ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, i seguenti provvedimenti: l’ordinanza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio Suap del Comune di San Marzano sul Sarno n. 12 del 22 novembre 2024 di sospensione dell’attività della società ricorrente per mancato pagamento di tributi locali (TARI) per importi considerevoli; l’ordinanza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio Suap del Comune di San Marzano sul Sarno n. 13 del 3 dicembre 2024, di differimento del termine iniziale di sospensione; il “ Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ”, approvato con deliberazione n. 1 del 16 febbraio 2024 dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso con sentenza n. 1244 del 2025, appellata dal Comune di San Marzano Sul Sarno per i seguenti motivi di diritto:
I) II) III) error in procedendo ed error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell’art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, introdotto dall’art. 1, comma 1, della l. 58/2019 in sede di conversione – difetto ed erroneità della motivazione;
IV) error in procedendo – error in iudicando .
Si è costituito per resistere all’appello il Ristorante Romano Da CA di CO LO & C. S.a.s.;
Successivamente l’appellato ha prodotto memoria a sostegno delle sue conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
IR
Giunge in decisione l’appello proposto dal comune di San Marzano Sul Sarno per la riforma della sentenza del Tar Campania – sezione staccata di Salerno, n. 1244 del 2025, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Ristorante Romano da CA di CO LO & C. S.a.s., per l’annullamento: - dell’ordinanza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio Suap del Comune di San Marzano sul Sarno n. 12 del 22 novembre 2024 di sospensione dell’attività della società ricorrente, per mancato pagamento di tributi locali (TARI) per importi considerevoli; - dell’ordinanza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio Suap del Comune di San Marzano sul Sarno n. 13 del 3 dicembre 2024, di differimento del termine iniziale di sospensione; - del “ Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ”, approvato con deliberazione n. 1 del 16 febbraio 2024 dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale.
Con l’art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, introdotto dall’art. 1, comma 1, della l. n. 58/2019 in sede di conversione, rubricato “ Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ”, è stato espressamente previsto che: “ Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ”.
In tale quadro normativo, il comune di San Marzano sul Sarno, con delibera del Commissario straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 1 del 16 febbraio 2024, ha approvato il regolamento comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali. Tale regolamento, per quanto qui rileva, prevede: - all’art. 2, rubricato “ Definizione di irregolarità tributaria ”, che: “ 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituisce condizione di irregolarità tributaria locale la posizione del soggetto istante che abbia un debito tributario risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa/infedele denuncia o parziale/omesso versamento, oggetto di sollecito di pagamento e/o accertamento, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva. 2. L’irregolarità rileva in caso di debito complessivo superiore ad euro settemila (7.000,00), ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori … ”; - all’art. 3, rubricato “ Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente ”, che: “ 1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l’ufficio SUAP notifica all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. 2. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta (90) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell’Ente Locale. 3. Qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determina dirigenziale del servizio Suap competente alla chiusura definitiva dell’attività economica esercitata ”.
La disciplina regolamentare, quindi, in esecuzione della previsione normativa di cui al succitato art. 15 ter , ha fissato quale requisito sia per il rilascio di nuove autorizzazioni, permessi e titoli abilitativi, sia per il mantenimento dei titoli posseduti, la regolarità contributiva del richiedente, da attestarsi da parte del Servizio Tributi, pena il mancato rilascio, ovvero - per le aziende già autorizzate – la sospensione dell’attività, con la concessione del termine di 90 giorni per la regolarizzazione ed in caso di perdurante inadempimento la revoca del titolo autorizzatorio.
A seguito delle verifiche di cui all’art. 3 del precitato regolamento è emersa una situazione di irregolarità tributaria - così come definita dall’articolo 2 del medesimo regolamento - a carico della società Ristorante Romano Da CA Di CO LO & C., che esercita attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per un importo di euro 84.390,00 relativa ad omessi pagamenti della TARI per le annualità 2019/2020/2021. Il Comune, pertanto, dopo aver dato preventivo formale sollecito di pagamento (prot. n. 2483 del 2 febbraio 2024), ha dato comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività (nota prot. n. 7488 del 15 maggio 2024).
In prosieguo, l’Ufficio Tributi ha verificato che la società ricorrente aveva proposto ricorso tributario per impugnare l’avviso di accertamento TARI annualità 2019 nel frattempo emesso (importo dell’imposta pari ad euro 26.823,93). Giudizio che, riguardando esclusivamente una annualità e non anche le altre due (2020 e 2021), riduceva potenzialmente l’entità del consistente debito di euro 84.390,00 ma non faceva venir meno, secondo il Comune, la condizione di grave irregolarità tributaria.
Con ordinanza n. 12 del 22 novembre 2024, pertanto, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio Suap del Comune di San Marzano sul Sarno, nel verificare la permanenza del debito tributario, ha ordinato la “ sospensione temporanea dell’attività, esercitata dalla società “Ristorante Romano Da CA Di CO LO & C.” con sede in San Marzano sul Sarno (SA) alla via Giovanni Pascoli 1, c.f./ p.iva: 03463830657 per un periodo di novanta (90) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell’Ente Locale alla stessa società ”; ha, altresì, disposto “ che la sospensione temporanea dell’attività inizia a decorrere dal 15° giorno dall’avvenuta notifica della presente, al fine di consentire il consumo e/o la conservazione dei prodotti alimentari deperibili ”; ha, inoltre, avvisato “ che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2024, qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà alla chiusura definitiva dell’attività economica esercitata ”.
Con successiva ordinanza n. 13 del 3 dicembre 2024, il Comune ha differito il termine iniziale di sospensione con decorrenza dal 10 gennaio 2025.
La Società Ristorante Romano da CA di CO LO & C. S.a.s. ha impugnato le suddette ordinanze e il succitato regolamento comunale dinanzi al Tar Campania, sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso “ con conseguente annullamento, in parte qua, degli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché delle ordinanze n. 12 del 22 novembre 2024 e n. 13 del 3 dicembre 2024, siccome adottate in relativa applicazione ”.
Con il primo motivo di gravame il Comune appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso attraverso una interpretazione che si discosterebbe completamente dalla previsione normativa contenuta nell’art. 15 ter d.l. n. 34/2019, laddove assume che la regolarità del pagamento dei tributi locali vada interpreta alla luce del previgente art. 80 d.lgs. n. 50/2016 secondo cui la violazione del pagamento dei tributi locali deve essere grave e definitivamente accertata. Invero, il Tar non potrebbe introdurre elementi costitutivi della fattispecie di regolarità tributaria locale quali la “gravità” e la “definitività” desunti da una normativa diversa (codice degli appalti), peraltro interpretata erroneamente, rispetto a quella che disciplina espressamente la fattispecie per cui è causa e che ha, all’evidenza, diversa finalità e funzione da quella di cui al succitato art. 15 ter , consistente nel supporto dei Comuni nel contrastare l'evasione dei tributi locali e andrebbe invece intesa, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza appellata, in conformità al suo tenore letterale, nel senso che, allorquando sia verificata una irregolarità nel pagamento dei tributi locali, e dunque una condizione di inadempienza agli obblighi tributari, il Comune può condizionare l’esercizio dell’attività sottoposta a licenza alla regolarizzazione della posizione debitoria.
La formulazione letterale dell’art. 15 -ter del d.lgs. n. 34/2019 non conterrebbe alcun riferimento alla violazione grave e definitivamente accertata e richiederebbe soltanto la verifica della regolarità corrente del pagamento dei tributi locali (per i quali sia scaduto il termine di versamento), stimolando il contribuente alla regolarizzazione dell’eventuale esposizione debitoria. Inoltre, erroneamente il Tar pretenderebbe di giustificare una lettura della norma costituzionalmente orientata alla luce del principio di libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, atteso che la tutela dell’interesse alla libertà d’impresa andrebbe bilanciata con quella dell’interesse alla riscossione dei tributi, pure dotato di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 53 della Costituzione.
La ratio della norma, invero, sarebbe quella di combattere l’evasione fiscale negli Enti locali e quindi essa risponderebbe ai principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della P.A. (artt. 53 e 97 della Costituzione). Alla finalità di garantire la stabilità economica degli enti locali si aggiungerebbe quella della tutela della corretta concorrenzialità nel mercato, affinché non siano avvantaggiati gli imprenditori morosi nei confronti dell’erario in danno degli altri che, spesso con difficoltà, adempiono puntualmente ai propri obblighi tributari.
Con la seconda doglianza l’appellante lamenta che il Tar, sulla scorta delle proprie fuorvianti “coordinate ermeneutiche” indicate nel motivo precedente, avrebbe poi ritenuto illegittimo anche il regolamento comunale, che prescinde “ dalla contestazione del fatto illecito presupposto, dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente accertato definitivamente, dalla sua gravità e dall’individuazione di una soglia minima ” (cfr. sentenza impugnata) omettendo di considerare che l’art. 15 -ter d.l. n. 34/2019 non consente la previsione, in via regolamentare, di una varietà di misure volte alla coazione all’adempimento ovvero ad ottenere una garanzia del credito, graduate sulla base della gravità dell’irregolarità tributaria; un’eventuale previsione di tal fatta – auspicata nella sentenza appellata – sarebbe illegittima per contrasto con la previsione normativa.
Inoltre, il giudice di primo grado erroneamente avrebbe ritenuto illegittimo il regolamento comunale, che prevede la sospensione dell’attività, siccome a suo dire si tratterebbe di misura non prevista dall’art. 15 -ter d.l. n. 34/2019, atteso che tale Regolamento comunale è invece conforme al paradigma normativo di cui all’art. 15 ter del d.l. n. 34/2019 anche nella parte in cui attribuisce al Comune il potere di sospendere temporaneamente i provvedimenti autorizzatori nell’attesa dell’adozione del provvedimento definitivo di revoca, tenuto conto, da un lato, dell’ampiezza della locuzione legislativa avuto riguardo alla espressa subordinazione della “ permanenza in esercizio … alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ” (che è tale da annoverare sia la revoca definitiva dei titoli quanto la loro sospensione temporanea) e, dall’altro, la generalità del potere di sospensione cautelativa dei provvedimenti a opera della stessa amministrazione emanante in forza dell’art. 21 quater , l. n. 241/1990.
Con il terzo motivo l’appellante, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali, ripropone anche avverso la pronuncia di annullamento delle ordinanze comunali n. 12/2024 e n. 13/2024 le doglianze articolate avverso i passi motivazionali della sentenza appellata posti a fondamento della pronuncia di annullamento del regolamento del comune di San Marzano sul Sarno.
Con il quarto motivo, in merito alle censure prospettate in primo grado dalla società ricorrente per avversare il regolamento comunale e le ordinanze di sospensione non esaminate dal Tar, l’appellante deduce che l’invocato principio di irretroattività non risulterebbe in alcun modo violato, anche ove si consideri che la sospensione impugnata viene applicata dal comune di San Marzano sul Sarno con effetti ex nunc rispetto ad una posizione debitoria ancora attuale. In merito al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento stabilito dalla norma regolamentare locale, lo stesso sarebbe meramente ordinatorio, il cui decorso non determina alcuna preclusione al Comune di adottare il provvedimento di sospensione. In ogni caso, il maggior termine decorso sarebbe stato utilizzato dal Comune per espletare una istruttoria più accurata, anche in fase di contraddittorio endoprocedimentale con la parte ricorrente. In merito alla censura con cui la società contesta l’importo TARI richiesto dal Comune, adducendo che l’omesso pagamento sarebbe scaturito da criticità legate al periodo Covid, la stessa sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione e sulla stessa l’appellante non accetta il contraddittorio, trattandosi di doglianza il cui esame compete alla Giustizia Tributaria e che il G.A. non può esaminare neppure incidentalmente.
L’appello è fondato, potendosi le censure dell’appellante esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
I provvedimenti oggetto della presente controversia si fondano sul “ Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ”, approvato dal Comune di San Marzano Sul Sarno con deliberazione n. 1 del 16 febbraio 2024.
In particolare, l’art. 2 del succitato Regolamento, rubricato “ Definizione di irregolarità tributaria ”, dispone che: “ 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituisce condizione di irregolarità tributaria locale la posizione del soggetto istante che abbia un debito tributario risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa/infedele denuncia o parziale/omesso versamento, oggetto di sollecito di pagamento e/o accertamento, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva. 2. L’irregolarità rileva in caso di debito complessivo superiore ad euro settemila (7.000,00), ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori …”.
Per il successivo art. 3, rubricato “ Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente ”, inoltre: “ 1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l’ufficio SUAP notifica all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. 2. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta (90) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell’Ente Locale. 3. Qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determina dirigenziale del servizio Suap competente alla chiusura definitiva dell’attività economica esercitata ”.
La disciplina regolamentare è stata emanata in puntuale esecuzione della previsione normativa di cui all’art. 15 ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, rubricato “ Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ”, secondo cui: “ Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ”.
Il Comune ha, dunque, fissato quale requisito sia per il rilascio di nuove autorizzazioni, permessi e titoli abilitativi, sia per il mantenimento dei titoli posseduti, la regolarità tributaria del richiedente, da attestarsi da parte del Servizio Tributi, pena il mancato rilascio ovvero - per le aziende già autorizzate – la sospensione dell’attività con la concessione del termine di 90 giorni per la regolarizzazione ed in caso di perdurante inadempimento la revoca del titolo autorizzatorio.
Nel caso di specie, l’irregolarità tributaria della ricorrente in primo grado è stata legittimamente acclarata dal Comune mediante l’emanazione di un “sollecito di pagamento” che contiene tutti gli elementi essenziali dell’atto impositivo e che, di conseguenza, era certamente sufficiente ad attestare la situazione di irregolarità fiscale della società e poteva essere impugnato immediatamente, consentendo di certo alla predetta contribuente di avere contezza della pretesa impositiva e di potere svolgere una difesa piena e tempestiva delle proprie ragioni e dei propri diritti.
Ed invero, per il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il sollecito di pagamento non rientra fra gli atti impugnabili tassativamente previsti dall'art. 19 d.lg. 546/1992, ma questo esclude solo l'obbligatorietà dell'impugnazione e non anche la facoltà del contribuente di opporsi alla pretesa ancor prima dell'emissione di un tipico atto impositivo, opposizione possibile a condizione che nell'atto prodromico detta pretesa sia estrinsecata nei suoi elementi essenziali.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che:
“ in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi … ” (cfr. Cass., V, ordinanza n. 2144 del 30 gennaio 2020; ordinanza n. 3466 dell’11 febbraio 2021; ordinanza n. 17799 del 22 giugno 2021);
“ in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione egli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 ” (Cass., V, ordinanza n. 1230 del 21 gennaio 2020; ordinanza n. 3466 dell’11 febbraio 2021; ordinanza n. 17799 del 22 giugno 2021);
“ Il "sollecito di pagamento" è atto autonomamente impugnabile, pur non rientrando nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; la sua impugnabilità rappresenta una facoltà e non un onere, e non determina l'irretrattabilità della pretesa, non precludendo il mancato esercizio del potere di impugnazione la possibilità d'impugnare l'atto successivo ” (Cass., V, ordinanza n. 26129 del 2 novembre 2017).
Deve, inoltre, precisarsi che la formulazione letterale dell’art. 15 -ter del d.lgs. n. 34/2019 non contiene alcun riferimento alla violazione grave e definitivamente accertata, limitandosi a richiedere la verifica della regolarità corrente del pagamento dei tributi locali per i quali sia scaduto il termine di versamento, in tal modo stimolando il contribuente alla regolarizzazione dell’eventuale esposizione debitoria. La norma si fonda sull’interesse alla riscossione dei tributi, indubbiamente dotato di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 53 della Costituzione.
Come è stato, invero, affermato dalla giurisprudenza amministrativa “ la ratio dell’art. … del Regolamento comunale, esplicitata anche nella rubrica dell’art. 15-ter del D.L. n. 34 del 2019, è quella di combattere l’evasione fiscale negli Enti locali e quindi eventuali dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 15-ter D.L. n. 34 del 2019 non hanno ragion d’essere, rispondendo sia la norma primaria statale, sia quella regolamentare, ai principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della P.A. (artt. 53 e 97 Cost.) ” (cfr. Cons. Stato, VII, 18 ottobre 2022, n. 8875).
La ratio della norma consiste, dunque, nel contrasto all’evasione fiscale negli Enti locali, rispondendo ai principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della P.A. (artt. 53 e 97 della Costituzione). Come correttamente rilevato dall’appellante, inoltre, alla finalità di garantire la stabilità economica degli enti locali si aggiunge quella della tutela della corretta concorrenzialità nel mercato, affinché non siano avvantaggiati gli imprenditori morosi nei confronti dell’erario in danno degli altri che, spesso con difficoltà, adempiono puntualmente ai propri obblighi tributari.
Come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ la ratio delle predette disposizioni, indubbiamente finalizzate a contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione dei tributi locali, non consente di attribuire alle stesse una natura propriamente sanzionatoria, avendo esse ad oggetto non già la comminatoria di una misura afflittiva collegata all'inadempimento di una specifica obbligazione tributaria, come accade per le sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all'adempimento, che si realizza attraverso l'introduzione di un ulteriore requisito per l'ammissione all'esercizio di attività commerciali o produttive e la prosecuzione delle stesse, consistente nella esclusione di pendenze in materia di tributi locali per il periodo indicato o in misura complessivamente superiore a un determinato importo ”.
“ La disposizione ha dotato i Comuni di uno strumento volto a contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali, che comporta l’esercizio ad opera dell’Ente locale di un potere autoritativo ” (Cass. civ., SS.UU., ord. 4 maggio 2022, n. 14049).
Ed invero, la verifica della posizione fiscale dell'interessato è funzionale anche al riscontro dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l'esercizio dell'attività. Ne consegue che l’attestazione rilasciata dall'autorità competente che certifica l’irregolarità fiscale è certamente idonea a concretizzare la constatazione dell'esistenza di un'esposizione debitoria eccedente i limiti previsti dal regolamento adottato dall'ente e costituisce ostacolo al legittimo esercizio dell’attività commerciale o produttiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
LE RI, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LE RI | DI TI |
IL SEGRETARIO