Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1173/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
VACCARO DARIO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SQUILLACI Controparte_1
GAIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.05.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20.05.2022 -10.06.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo: “1. La casa sita in Palermo, alla via Generale Enrico Pezzi n. 2, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50%, rimarrà assegnata alla OR
, ove vivrà unitamente alla figlia;
in ogni caso il rimborso del Parte_1 mutuo continuerà a gravare sul sig. in forma esclusiva, fino CP_1 all'estinzione.
2. Il Signor corrisponderà alla OR la somma mensile di CP_1 Parte_1
€.280,00 a titolo di concorso al mantenimento per la figlia. Tale somma, da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT, sarà versata a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intrattenuto dalla RA , Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese.
3. La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori in Persona_1 forma condivisa, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nell'abitazione adibita a domicilio familiare. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed all'attività sportiva, verranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre quelle riguardanti questioni di ordinaria amministrazione verranno adottate da ciascuno dei genitori, i quali si impegnano, altresì, ad assicurare alla minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo alla figlia minore, i coniugi concorderanno liberamente tempi di permanenza compatibili con le esigenze di studio e personali della minore stessa, e con gli impegni
- 2 - personali e lavorativi dei genitori. Solamente per i casi di mancato accordo o sopravvenute divergenze, i tempi di permanenza della minore con i genitori saranno regolati come segue: - il padre avrà facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo la seguente regolamentazione: - il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. In tali giorni avrà cura di prelevare la minore al domicilio materno e ivi riaccompagnarla. - a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato mattina, prelevandola presso il domicilio della madre, fino alle ore 20,00 della domenica, riaccompagnandola al medesimo domicilio;
- ad anni alterni e a rotazione con la madre, continuativamente dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 10,00 del 31 dicembre fino alle ore 21,00 del 6 gennaio;
- ad anni alterni e a rotazione con la madre, dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00 del giorno di Pasqua, ovvero dalle ore 10,00 alle ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive per un periodo continuativo di quindici giorni. Il periodo esclusivo sopra indicato spetterà anche alla sig.ra e pertanto le parti concorderanno i Parte_1 rispettivi periodi entro il 30 giugno di ciascun anno. In difetto di accordo tali periodi restano fissati dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, seguendosi annualmente il criterio di alternanza e rotazione tra i genitori.
5. Si conviene tra le parti che la minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori.
6. Entrambi i genitori parteciperanno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la prole. In dettaglio, le parti aderiscono alla sottostante esplicitazione delle varie voci di spese straordinarie: - SPESE
STRAORDINARIE RIMBORSABILI ANCHE SE SOSTENUTE SENZA
PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO CON L'ALTRO CONIUGE: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN d) tickets sanitari e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. - Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri
- 3 - di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro) e) mensa, spese per progetti curriculari organizzati dalla scuola;
- Spese extra scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola o amici.
- SPESE STRAORDINARIE IL CUI RIMBORSO E' CONDIZIONATO AL
PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
- Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private e) analisi cliniche f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati. - Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti del 50%, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare. - Spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposte di bollo e assicurazione r.c. dei veicoli in uso alla prole, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole – guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- 4 - - SILENZIO – ASSENSO SU SPESE STRAORDINARIE SANITARIE. -
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va previsto altresì un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). - Nel caso invece sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. - Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. -
MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
- In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione.
- Le parti espressamente concordano che le spese per l'acquisto dell'abbigliamento per rinnovo guardaroba della figlia minore, nei periodi del cambio stagione (primavera/estate –autunno inverno), saranno sopportate da entrambi i genitori”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 28/06/2014, da , nata Parte_1
a PALERMO il 21/05/1984 e da , nato a [...] il Controparte_1
22/03/1983, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
89, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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