Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2928/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e nato il CP_1 Persona_1
27.10.1996 a ROMA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1- Le parti potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione.
2- La casa familiare sita a Senigallia in Via Venezia n. 68 rimane nella titolarità della sig.ra _2
, madre della sig.ra la quale ultima continuerà ad abitarvi unitamente al figlio.
[...] CP_1
3- Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_3
e con l'obbligo di comunicare al padre eventuali variazioni.
4- In considerazione della tenera età del minore e della importante distanza tra l'abitazione Per_3 materna e quella paterna, il sig. ha diritto di vedere il figlio a Senigallia, presso l'abitazione Per_1
familiare e previo accordo tra i genitori, un giorno alla settimana, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Tale giorno potrà variare nell'arco della settimana, in base alle esigenze lavorative del padre ed a quelle di vita del minore, con obbligo di preavviso alla madre di almeno 5 giorni.
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CP_1
La sig.ra parteciperà agli incontri padre-figlio e, in pieno accordo tra entrambi i genitori, CP_1 verrà di seguito valutata l'esigenza della presenza della madre. Fermo restando che quest'ultima si adopererà affinché, gradualmente, il bambino possa stare con il padre anche senza la sua presenza.
I genitori si impegnano, altresì, a rivedere concordemente il diritto di visita del padre di stare con il figlio in base alla crescita e sviluppo del bambino e al consolidamento del rapporto con entrambe le figure genitoriali, valutando a partire dalla scuola elementare l'introduzione graduale del pernottamento con il sig. Per_1
5- Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Per_1 CP_1 del figlio la somma di € 300,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno Per_3
10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli Indici Istat.
6- Le spese straordinarie relative alla prole, per tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Ancona, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7- L'Assegno Unico INPS viene attribuito integralmente alla sig.ra ”. CP_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.07.2024, e CP_1 Persona_1
hanno chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio
, nato fuori dal matrimonio il 12.10.2021. Per_3
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13 dicembre 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Ciò posto, il Collegio può recepire le condizioni prospettate dalle parti, in quanto corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, del quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Nulla sulle spese, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
2 nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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