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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 712 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 712/2025 V.G., su ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 18.02.2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Vitali e Parte_1 C.F._1
ON BE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei difensori, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
IM AN, elettivamente domiciliato in Montegranaro (FM), Via Umbria n.98, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio in Settat (Marocco), in data 16.08.2018 - trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Montefiore dell'Aso (FM), Numero 3, Parte II, Serie C, Anno 2018 – e che dell'unione è nata, in data 03.05.2020, la figlia hanno istato cumulativamente Persona_1
1 per la pronuncia della separazione personale e per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: scioglimento del matrimonio].
Con riguardo alla pronuncia sulla domanda di separazione personale, i coniugi hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , con ogni onere Parte_1 Controparte_1
e regolarizzazione presso il Comune di Montefiore dell'Aso;
b) affidare la minore nata in Ascoli Piceno il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente ed esclusiva presso la madre , in ogni caso con rispetto dei provvedimenti Parte_1 emessi e/o che vorrà emettere il Tribunale per i Minorenni di Ancona;
c)disporre che la casa coniugale – abitazione popolare – sita in Montefiore dell'Aso C.da San Giovanni
n.20, sia assegnata alla OR dove vivrà con la propria figlioletta, (con effetto già alla Parte_1 sottoscrizione dell'accordo da parte dei ricorrenti); il canone di locazione mensile rimarrà a carico di
[...]
Pt_2
d)disporre l'affidamento della minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e/o esclusiva presso la madre, nei limiti di ogni provvedimento anche futuro del Tribunale per i
Minorenni delle Marche;
e) disporre che la frequentazione della minore con il padre, ultimate le visite in condizioni protetta e salvo Per ogni altro provvedimento del Tribunale per i Minori delle Marche, avvenga con il seguente calendario: vedrà il padre il mercoledì dalle 16,00 alle 20,00 ed il fine settimana, con pernotto, dalle 9,00 del sabato fino alle ore Per 20,00 della domenica, nella settimana successiva che termina con il fine settimana dedicato alla madre, starà con il padre il martedì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle 20,00; così a settimane alterne per l'intero anno Per tranne durante le Festività Natalizie quando la piccola sarà con il padre/la madre, ad anni alterni per ciascun genitore: dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 2 (due) settimane nel mese di Agosto, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
si precisa che il calendario indicato può subire delle variazioni che saranno concordate tra i genitori secondo le proprie esigenze lavorative nonché le esigenze scolastiche e ludiche della minore, in particolare il Signor Controparte_1
Per provvederà ad andare a riprendere la piccola , quando la madre non potrà;
f) far corrispondere da alla Sig.ra la somma di €.300,00 per un Controparte_1 Parte_1 mantenimento della minore entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024, quando è cessata la convivenza, oltre il 50% dell'assegno unico sempre dal mese di ottobre 2024 - detratti eventuali acconti;
2 g) far corrispondere al la metà delle spese straordinarie della minore secondo il Protocollo per Parte_2 la Disciplina e la Regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
10.07.2024;
h) consentire ed autorizzare l'espatrio della figlia minore anche a seguito dell'accordo e consenso reciproco delle parti, al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
È stata, nelle more, acquista la relazione sociale e le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con nota di deposito del 06.03.2025, il Tribunale per i Minorenni delle Marche, ai sensi dell'art. 38 disp. att. C.c., ha trasmesso all'intestato Tribunale gli atti relativi ad un procedimento relativo alla figlia minore della coppia, pendente dinanzi alla predetta autorità, confermando gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali.
Il Collegio, alla luce della trasmissione degli atti da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche, nonché il riferimento espresso al procedimento R.G. n. 10001012/2022 nell'ambito delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con ordinanza dell'11-15.09.2025 ha assegnato termine alle parti per l'integrazione del ricorso introduttivo con riferimento all'affidamento, al collocamento e all'esercizio del diritto di visita nei confronti della minore.
Ha, inoltre, chiesto al Servizio Sociale, già incaricato dal Tribunale per i Minorenni delle
Marche, di relazionare in merito all'attività svolta nei confronti del nucleo familiare coinvolto nel presente giudizio e all'opportunità di procedere o meno alla liberalizzazione degli incontri tra il padre e la minore.
Acquisita, nelle more, la relazione sociale, le parti, con accordo personalmente sottoscritto depositato in data 30.09.2025, a modifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, hanno chiesto, con riguardo alla domanda di separazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- assegnazione della casa coniugale – abitazione popolare- sita in Montefiore dell'Aso C.da San
Giovanni n. 20, a favore della OR dove dovrà con la propria figlioletta;
il canone di locazione Parte_3 mensile rimarrà a carico di CP_2
• la OR è già tornata nella casa coniugale insieme alla figlioletta dal momento della Pt_1 sottoscrizione del primo accordo di separazione da parte dei ricorrenti;
• affidamento della minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
e/o esclusiva presso la madre;
• frequentazione della minore con il padre, con il seguente calendario;
Per
• vedrà il padre il mercoledì dalle 16,00 alle 20,00 ed il fine settimana, con pernotto, dalle
9,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, nella settimana successiva che termina con il fine settimana Per dedicato alla madre, starà con il padre il martedi ed il venerdi dalle ore 16,00 alle 20,00;
3 • cosi a settimane alterne per l'intero anno tranne il periodo delle Festività Natalizie, quando la Per piccola sarà con il padre/la madre, ad anni alterni per ciascun genitore: dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 2 (due) settimane nel mese di agosto, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, si precisa che il calendario indicato può subire delle variazioni che saranno concordate tra i genitori secondo le proprie esigenze lavorative nonché le esigenze scolastiche e ludiche della minore, in particolare il Signor andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola quando la madre non potrà Parte_2
• il padre si impegna a corrispondere alla OR , quale mantenimento per la minore, Parte_1 la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il 20 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024, quando
è cessata la convivenza, oltre il 50% dell'assegno unico sempre dal mese di ottobre 2024 nel medesimo termine;
in ogni caso detratti eventuali acconti;
• le spese straordinarie saranno ripartite a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo regionale Corte di Appello di Ancona del luglio 2024;
• consentire ed autorizzare l'espatrio della figlia minore anche a seguito dell'accordo e consenso reciproco delle parti, con obbligo di informare l'altro coniuge del luogo ove la minore risiederà all'estero, con possibilità di contatti senza frapporre ostacoli, con conseguente autorizzazione anche al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
All'udienza del 07.10.2025, i procuratori, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'integrazione, hanno dato atto dell'errore materiale nella redazione delle condizioni depositate in data 30.09.2025. In particolare, hanno chiesto che, laddove nelle condizioni di cui al collocamento era stato scritto “con collocazione prevalente e/o esclusiva”, si leggesse e intendesse
“collocazione prevalente”.
All'esito, la decisione è stata rimessa la Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
***
Ciò posto, prima di procedere all'esame del merito della domanda di separazione, stante la cittadinanza marocchina di entrambe le parti del presente giudizio, occorre verificare in via preliminare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso di accertamento positivo, individuare la legge applicabile al caso in esame.
Con riferimento al primo profilo, il fatto che entrambi i coniugi abbiano la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea non costituisce causa ostativa all'applicazione
4 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis).
Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007, la circostanza che i coniugi siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione non esclude l'applicabilità, negli Stati membri, della disciplina europea: il Regolamento “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del predetto Regolamento, il quale prevede che la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale dei coniugi spetti alle Autorità giurisdizionali dello Stato-membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie le parti sono entrambe residenti in territorio italiano, nello specifico nel Comune di Montefiore dell'Aso (cfr. certificato di stato di famiglia in atti); pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del presente Tribunale.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 20.5.2015, è applicabile il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal
21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia;
pertanto, deve essere applicata la legge italiana.
Passando al merito della domanda di separazione, la stessa deve essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.
Il Tribunale, preso atto della relazione sociale depositata in data 29.09.2025, dalla quale emerge un clima ormai sereno tra le parti e l'impegno da esse profuso nella ricerca di soluzioni condivise nell'interesse della minore, nonché della possibilità, in assenza di condizioni ostative, di una liberalizzazione degli incontri tra padre e figlia, valutata la rispondenza delle condizioni proposte all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non risultano in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La regolamentazione delle spese di lite è differita alla definizione del presente procedimento e, pertanto, alla pronuncia relativa al divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Settat (Marocco), in data 16.08.2018;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. provvede come da separata ordinanza in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso
(FM), per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 23.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 712/2025 V.G., su ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 18.02.2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Vitali e Parte_1 C.F._1
ON BE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei difensori, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
IM AN, elettivamente domiciliato in Montegranaro (FM), Via Umbria n.98, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio in Settat (Marocco), in data 16.08.2018 - trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Montefiore dell'Aso (FM), Numero 3, Parte II, Serie C, Anno 2018 – e che dell'unione è nata, in data 03.05.2020, la figlia hanno istato cumulativamente Persona_1
1 per la pronuncia della separazione personale e per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: scioglimento del matrimonio].
Con riguardo alla pronuncia sulla domanda di separazione personale, i coniugi hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , con ogni onere Parte_1 Controparte_1
e regolarizzazione presso il Comune di Montefiore dell'Aso;
b) affidare la minore nata in Ascoli Piceno il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente ed esclusiva presso la madre , in ogni caso con rispetto dei provvedimenti Parte_1 emessi e/o che vorrà emettere il Tribunale per i Minorenni di Ancona;
c)disporre che la casa coniugale – abitazione popolare – sita in Montefiore dell'Aso C.da San Giovanni
n.20, sia assegnata alla OR dove vivrà con la propria figlioletta, (con effetto già alla Parte_1 sottoscrizione dell'accordo da parte dei ricorrenti); il canone di locazione mensile rimarrà a carico di
[...]
Pt_2
d)disporre l'affidamento della minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e/o esclusiva presso la madre, nei limiti di ogni provvedimento anche futuro del Tribunale per i
Minorenni delle Marche;
e) disporre che la frequentazione della minore con il padre, ultimate le visite in condizioni protetta e salvo Per ogni altro provvedimento del Tribunale per i Minori delle Marche, avvenga con il seguente calendario: vedrà il padre il mercoledì dalle 16,00 alle 20,00 ed il fine settimana, con pernotto, dalle 9,00 del sabato fino alle ore Per 20,00 della domenica, nella settimana successiva che termina con il fine settimana dedicato alla madre, starà con il padre il martedì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle 20,00; così a settimane alterne per l'intero anno Per tranne durante le Festività Natalizie quando la piccola sarà con il padre/la madre, ad anni alterni per ciascun genitore: dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 2 (due) settimane nel mese di Agosto, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
si precisa che il calendario indicato può subire delle variazioni che saranno concordate tra i genitori secondo le proprie esigenze lavorative nonché le esigenze scolastiche e ludiche della minore, in particolare il Signor Controparte_1
Per provvederà ad andare a riprendere la piccola , quando la madre non potrà;
f) far corrispondere da alla Sig.ra la somma di €.300,00 per un Controparte_1 Parte_1 mantenimento della minore entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024, quando è cessata la convivenza, oltre il 50% dell'assegno unico sempre dal mese di ottobre 2024 - detratti eventuali acconti;
2 g) far corrispondere al la metà delle spese straordinarie della minore secondo il Protocollo per Parte_2 la Disciplina e la Regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
10.07.2024;
h) consentire ed autorizzare l'espatrio della figlia minore anche a seguito dell'accordo e consenso reciproco delle parti, al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
È stata, nelle more, acquista la relazione sociale e le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con nota di deposito del 06.03.2025, il Tribunale per i Minorenni delle Marche, ai sensi dell'art. 38 disp. att. C.c., ha trasmesso all'intestato Tribunale gli atti relativi ad un procedimento relativo alla figlia minore della coppia, pendente dinanzi alla predetta autorità, confermando gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali.
Il Collegio, alla luce della trasmissione degli atti da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche, nonché il riferimento espresso al procedimento R.G. n. 10001012/2022 nell'ambito delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con ordinanza dell'11-15.09.2025 ha assegnato termine alle parti per l'integrazione del ricorso introduttivo con riferimento all'affidamento, al collocamento e all'esercizio del diritto di visita nei confronti della minore.
Ha, inoltre, chiesto al Servizio Sociale, già incaricato dal Tribunale per i Minorenni delle
Marche, di relazionare in merito all'attività svolta nei confronti del nucleo familiare coinvolto nel presente giudizio e all'opportunità di procedere o meno alla liberalizzazione degli incontri tra il padre e la minore.
Acquisita, nelle more, la relazione sociale, le parti, con accordo personalmente sottoscritto depositato in data 30.09.2025, a modifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, hanno chiesto, con riguardo alla domanda di separazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- assegnazione della casa coniugale – abitazione popolare- sita in Montefiore dell'Aso C.da San
Giovanni n. 20, a favore della OR dove dovrà con la propria figlioletta;
il canone di locazione Parte_3 mensile rimarrà a carico di CP_2
• la OR è già tornata nella casa coniugale insieme alla figlioletta dal momento della Pt_1 sottoscrizione del primo accordo di separazione da parte dei ricorrenti;
• affidamento della minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
e/o esclusiva presso la madre;
• frequentazione della minore con il padre, con il seguente calendario;
Per
• vedrà il padre il mercoledì dalle 16,00 alle 20,00 ed il fine settimana, con pernotto, dalle
9,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, nella settimana successiva che termina con il fine settimana Per dedicato alla madre, starà con il padre il martedi ed il venerdi dalle ore 16,00 alle 20,00;
3 • cosi a settimane alterne per l'intero anno tranne il periodo delle Festività Natalizie, quando la Per piccola sarà con il padre/la madre, ad anni alterni per ciascun genitore: dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 2 (due) settimane nel mese di agosto, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, si precisa che il calendario indicato può subire delle variazioni che saranno concordate tra i genitori secondo le proprie esigenze lavorative nonché le esigenze scolastiche e ludiche della minore, in particolare il Signor andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola quando la madre non potrà Parte_2
• il padre si impegna a corrispondere alla OR , quale mantenimento per la minore, Parte_1 la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il 20 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024, quando
è cessata la convivenza, oltre il 50% dell'assegno unico sempre dal mese di ottobre 2024 nel medesimo termine;
in ogni caso detratti eventuali acconti;
• le spese straordinarie saranno ripartite a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo regionale Corte di Appello di Ancona del luglio 2024;
• consentire ed autorizzare l'espatrio della figlia minore anche a seguito dell'accordo e consenso reciproco delle parti, con obbligo di informare l'altro coniuge del luogo ove la minore risiederà all'estero, con possibilità di contatti senza frapporre ostacoli, con conseguente autorizzazione anche al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
All'udienza del 07.10.2025, i procuratori, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'integrazione, hanno dato atto dell'errore materiale nella redazione delle condizioni depositate in data 30.09.2025. In particolare, hanno chiesto che, laddove nelle condizioni di cui al collocamento era stato scritto “con collocazione prevalente e/o esclusiva”, si leggesse e intendesse
“collocazione prevalente”.
All'esito, la decisione è stata rimessa la Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
***
Ciò posto, prima di procedere all'esame del merito della domanda di separazione, stante la cittadinanza marocchina di entrambe le parti del presente giudizio, occorre verificare in via preliminare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso di accertamento positivo, individuare la legge applicabile al caso in esame.
Con riferimento al primo profilo, il fatto che entrambi i coniugi abbiano la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea non costituisce causa ostativa all'applicazione
4 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis).
Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007, la circostanza che i coniugi siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione non esclude l'applicabilità, negli Stati membri, della disciplina europea: il Regolamento “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del predetto Regolamento, il quale prevede che la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale dei coniugi spetti alle Autorità giurisdizionali dello Stato-membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie le parti sono entrambe residenti in territorio italiano, nello specifico nel Comune di Montefiore dell'Aso (cfr. certificato di stato di famiglia in atti); pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del presente Tribunale.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 20.5.2015, è applicabile il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal
21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia;
pertanto, deve essere applicata la legge italiana.
Passando al merito della domanda di separazione, la stessa deve essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.
Il Tribunale, preso atto della relazione sociale depositata in data 29.09.2025, dalla quale emerge un clima ormai sereno tra le parti e l'impegno da esse profuso nella ricerca di soluzioni condivise nell'interesse della minore, nonché della possibilità, in assenza di condizioni ostative, di una liberalizzazione degli incontri tra padre e figlia, valutata la rispondenza delle condizioni proposte all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non risultano in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La regolamentazione delle spese di lite è differita alla definizione del presente procedimento e, pertanto, alla pronuncia relativa al divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Settat (Marocco), in data 16.08.2018;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. provvede come da separata ordinanza in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso
(FM), per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 23.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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