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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4795/2023 promossa da:
(P.I.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Marina Motta e Ilaria Parte_1 P.IVA_1
Frances
Attrice contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Claudio Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Maradei
Convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione del 24.02.2023, con cui conveniva in giudizio Pt_1 Parte_1
riferendo: Controparte_1
- che in data 31.12.2018 la società (d'ora in avanti Controparte_2
Co anche solo “ ”) cedeva alla il credito risarcitorio vantato nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
Co
- che tale credito era rappresentato dal danno patito da per il ritardo nell'adempimento della Co all'ordine di vendita di titoli impartito da;
CP_4
pagina 1 di 8 Co
- che, più precisamente, in data 06.04.2018, come da prassi oramai consolidata tra e
[...]
, il Dr. dava mandato al Dr. di di vendere i titoli CP_1 Controparte_5 Per_1 Controparte_1
presenti nel proprio deposito amministrato;
- che la non provvedeva all'ordine di vendita;
CP_4
- che intercorreva, così, una corrispondenza tra il Dr. che chiedeva delucidazioni in _5
merito alla vendita, e il Dr. che rispondeva in maniera generica, chiedendo, in un primo Per_1
momento, il rilascio del codice LEI;
- che anche dopo l'invio di tale codice, i titoli non venivano venduti, nonostante le ulteriori richieste del Dr. _5
Co
- che, pertanto, proponeva reclamo alla Banca, la quale solo in tale sede e dopo quattro mesi e mezzo dal primo ordine, rilevava per la prima volta la necessità di un ordine di vendita scritto e sottoscritto e deduceva, altresì, profili di carenza di poteri del liquidatore Prof. Persona_2
- che nonostante le numerose diffide, la continuava a non ottemperare all'ordine di CP_4 vendita, adducendo l'ulteriore motivazione del difetto di procura del Dr. _5
- che solo a fine novembre 2018, si procedeva alla vendita dei titoli con sottoscrizione della documentazione da parte del liquidatore R_
Co
- che aveva realizzato dalla vendita del 27.11.2018 un corrispettivo di € 364.137,91, a fronte del corrispettivo di € 389.717,00 se la vendita fosse avvenuta il 06.04.2018, vale a dire, quando il Dr. lo aveva richiesto per la prima volta alla Banca;
di € 389.511,00 se i titoli fossero stati venduti _5 il 23.04.2018, cioè quando il Dr. aveva inviato il codice LEI richiesto;
di € 368.470 se la _5 vendita si fosse perfezionata il 31.05.2018, con il rinnovo da parte del dell'ordine di vendita;
_5
Co
- che, pertanto, aveva subito un danno, chiesto in questa sede, pari alla differenza tra il corrispettivo effettivamente ottenuto a novembre 2018 e quello che avrebbe ottenuto se la avesse CP_4 ottemperato subito all'ordine di vendita in data 06.04.2018 ovvero, in via subordinata, in data
23.04.2018 con l'invio del codice LEI o, ancora, in via ulteriormente subordinata, in data 31.05.2018 con il rinnovo dell'ordine, oltre alle spese sostenute per l'attività stragiudiziale e al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
- che vi era responsabilità della per aver tardato ingiustificatamente l'adempimento, in CP_4
considerazione della circostanza che, per prassi oramai consolidata negli anni, il Dr. era solito _5
formulare richiesta di vendita telefonicamente e/o tramite e-mail, comunque senza particolari formalità,
e la provvedeva immediatamente, per poi regolarizzare la pratica in un momento successivo;
CP_4
Co
- che le giustificazioni della Banca erano illegittime, sia perché il liquidatore della , in quanto legale rappresentante della società, non aveva bisogno di procure per operare in nome e per conto della pagina 2 di 8 stessa, sia perché anche il Dr. aveva pieni poteri, come da procura a suo tempo redatta anche _5
con la collaborazione della Banca;
- che, comunque e soprattutto, alcun ordine scritto era necessario, tanto per prassi consolidata tra le parti, quanto in assenza di specifica richiesta di forma scritta dalla legge e dal contratto;
- che, in ogni caso, anche volendo ritenere che l'ordine avrebbe dovuto essere scritto e sottoscritto, vi era comunque la responsabilità della per aver violato il principio di correttezza e CP_4
Co buona fede, ingenerando in la convinzione che l'ordine si fosse perfezionato già con la comunicazione via mail del _5
2. Vista la comparsa di costituzione e risposta del 03.10.2023 di con CP_1 Controparte_1
cui parte convenuta contestava le domande attoree, rilevando:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della attesa la natura di Pt_1 Parte_1
credito futuro oggetto della cessione, con conseguente dispiegamento di effetti solo obbligatori e non traslativi;
- nel merito, che la aveva correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, CP_4
Co vendendo i titoli in data 28.11.2018, quando conferiva correttamente e secondo le prescrizioni gli ordini di vendita;
- che, infatti, prima di allora non si poteva parlare di ordini di vendita in quanto: mancava la forma scritta richiesta all'art. 39 dal contratto intercorso tra le parti, il Dr. era privo dei _5
necessari poteri, le semplici mail erano generiche e prive di preciso riferimento ai titoli, non vi era alcuna diversa prassi precedente;
- che
per questi motivi
la Banca chiedeva il rigetto delle pretese attoree tutte.
3. Alla prima udienza, dato atto che il procedimento davanti all'ABF aveva sostituito quello di mediazione, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed in occasione della prima memoria istruttoria parte attrice sosteneva la cedibilità di crediti futuri e, dunque, la propria legittimazione attiva.
Con ordinanza del 26.08.2024, da intendersi qui integralmente richiamata, venivano respinte le istanze di istruttorie di parte attrice e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Rilevato che le domande di parte attrice vanno respinte.
pagina 3 di 8 4.1 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da Co
, sul presupposto che la cessione del credito risarcitorio tra e è da Controparte_1 Parte_1
considerarsi cessione di credito futuro e, come tale, produttiva di soli effetti obbligatori e non traslativi.
La doglianza non è condivisibile.
Non esiste, infatti, una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti – requisito soddisfatto nel caso in esame (cfr. docc. 1 e 1 bis atto di citazione) - perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno.
Ne consegue che l'obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale come nel caso in esame, non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta (con ciò superando la distinzione, sollevata dalla solo all'udienza di discussione orale, tra cessione del contratto/cessione del CP_4
credito e legittimazione attiva del solo cessionario del contratto), bensì si configura come una obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi ed entro i limiti dell'art. 1260 c.c. (e il credito in esame né ha carattere personale né il suo trasferimento è vietato dalla legge).
Ciò consente di abbandonare il precedente orientamento interpretativo, citato da parte convenuta, che sosteneva il principio della mera obbligatorietà della cessione dei crediti futuri e il trasferimento della res solo al momento della nascita del credito, mentre detta nascita costituisce soltanto una condizione di efficacia per la sua esazione (in questo senso, si veda Cass. Civ. nr. 31896/2018).
In ogni caso, ritiene questo Giudice che il credito in oggetto non possa neanche considerarsi futuro, atteso che, se, come pacifico, il diritto risarcitorio da responsabilità contrattuale sorge al momento dell'inadempimento, nel caso di specie esso risulta allegato come sorto e protrattosi tra il
06.04.2018 e il 27.11.2018 mentre la cessione è stata stipulata il 31.12.2018. Dunque, è vero che in astratto l'inadempimento è da considerarsi alla stregua di una condizione incerta (che può verificarsi o meno) e futura ma, nel caso di specie, esso si è asseritamente realizzato prima dell'avvenuta cessione e il relativo credito risarcitorio va allora qualificato come credito già esistente alla data della cessione, sebbene oggetto di contestazione, la cui valenza, però, è meramente interna tra cedente e cessionario.
Per tutti questi motivi, sussiste, dunque, la legittimazione attiva della odierna attrice.
pagina 4 di 8 4.2. Sebbene parte attrice sia legittimata ad agire, nel merito, la sua pretesa risarcitoria va rigettata.
Non può, infatti, ritenersi che la Banca convenuta non abbia correttamente adempiuto all'obbligazione di esecuzione dell'ordine di vendita dei titoli.
Co 4.2.1. Dalle risultanze documentali non risulta provato che, per prassi consolidata tra e
, la prima era solita trasmettere ordini di vendita per via informale, attraverso Controparte_1
telefonate e/o e-mail, per poi regolarizzare le disposizioni in un momento successivo. Le poche comunicazioni prodotte dall'attrice non sono idonee a dimostrare tale consuetudine: nelle mail del
28.02.2017, 29.11.2017 e 04.12.2014 (cfr. docc. 3, 4, 4 bis atto di citazione) non emerge in maniera inequivoca che la Banca eseguisse ordini di disposizioni sulla base di una mera richiesta inoltrata via mail o telefonicamente.
Anzi, dal contenuto delle stesse si rileva che servisse la sottoscrizione degli ordini prima che la potesse procedere a quanto anticipato via mail (nel doc. 3 attoreo, chiede CP_4 Controparte_1
Pa proprio la firma del Sig. o del Sig. sui rapporti operativi) e, comunque, la stessa CP_6
convenuta ha prodotto uno stralcio di ordini firmati tra il 2013 e il 2016 (cfr. doc. 3 comparsa di
Con costituzione), non specificamente contestati da , dalla quale si evince che aveva nel Parte_1
tempo sempre conferito per iscritto gli ordini di vendita di prodotti finanziari immessi nel deposito a garanzia.
Né è stato possibile fornire la prova della diversa consuetudine tra le parti attraverso l'escussione di testimoni, tenuto conto che i capi di prova dedotti da parte attrice sul punto (cfr. memoria istruttoria nr. 2 del 27.02.2024) non sono stati ammessi per la genericità degli stessi, in assenza di deduzione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo (sul punto si rimanda all'ordinanza del 26.08.2024).
4.2.2. E', invece, incontrovertibile che, a prescindere dalla forma prevista dalla legge per il conferimento degli ordini, l'accordo contrattuale intercorso tra le parti prevedeva senza dubbio alcuno la forma scritta ad substantiam: “gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto e sottoscritti con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la prima del loro conferimento;
il CP_4
conferimento degli ordini in forme diverse da quella scritta è subordinato alla sottoscrizione dei contratti che le disciplinano. Qualora la Banca e il soggetto che conferisce gli ordini abbiano sottoscritto un contratto che disciplina il conferimento degli ordini tramite telefono, detti ordini sono documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto dell'ordine ricevuto. Qualora la Banca e il soggetto che
pagina 5 di 8 conferisce gli ordini abbiano sottoscritto un contratto che disciplina il conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca” (cfr. art. 39, contratto del 14.12.2017, doc. 30 atto di citazione, pag. 10).
Così inquadrato l'accordo contrattuale, le parti avevano, dunque, pattuito determinati requisiti per la validità degli ordini e, precisamente, che venissero disposti per iscritto e sottoscritti;
né risultano agli atti ulteriori contratti disciplinanti modalità diverse di conferimento degli ordini o mediante telefono (e non vi è neanche la relativa registrazione su nastro richiesta dall'art. 39 sub riportato) o mediante internet (e anche in questo caso non vi è la registrazione informatica richiesta sempre dal citato art. 39).
Se, dunque, gli ordini dovevano essere impartiti per iscritto e sottoscritti, occorre verificare se le mail dedotte dall'attrice del 06.04.2018 o del 23.04.2018 o del 31.05.2018 possano soddisfare tale requisito di forma. La risposta è negativa.
Infatti, con sentenza n. 22012 del 24.07.2023 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo per fare chiarezza sul valore del mero messaggio di posta elettronica privo di una dichiarazione firmata digitalmente dal mittente, ha statuito che “solo in presenza di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale può dirsi concluso un negozio giuridico con forma scritta ad substantiam”.
Il nostro ordinamento (Codice Amministrazione Digitale) riconosce tre tipologie di firme elettroniche: la firma elettronica semplice (ad esempio la firma in originale scansionata), la firma elettronica avanzata (un esempio è la firma grafometrica utilizzata sui tablet da banche e assicurazioni)
e la firma elettronica qualificata (o firma digitale) e spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle diverse tipologie di firme elettroniche e, di conseguenza, quali tipologie di firme elettroniche siano necessarie per ritenere un documento validamente sottoscritto secondo la legge italiana. L'art. 20 CAD dispone che un “… documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata”.
Ne deriva, quindi, che l'e-mail, da sola, non basta e, nel caso di specie, le mail prodotte quali ordini di vendita del 06.04.2018, 23.04.2018 e 31.05.2018 sono tutte prive della firma richiesta dalla legge e, ad esse, pertanto, non può darsi la qualità di documento scritto e sottoscritto.
Alcun inadempimento, perciò, è ravvisabile nei confronti della che a tali ordini impartiti CP_4
via mail non ha dato attuazione, mentre risulta documentalmente provato che nel momento in cui gli ordini, come da previsione contrattuale, sono stati impartiti per iscritto (quando il 28.11.2018 il
Dr. e il Liquidatore si sono recati di persona presso la filiale per procedere alla vendita _5
dei titoli), gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.
pagina 6 di 8 La mancanza del requisito della forma scritta che ha reso invalidi gli ordini impartiti via a-mail, di contro, prontamente eseguiti dalla Banca quando sono stati formulati per iscritto e sottoscritti, assorbe la questione della validità o meno della procura rilasciata in favore del Dr. per IPM in _5
liquidazione o del potere del liquidatore stesso.
In ogni caso, quanto al potere di rappresentanza in capo al liquidatore, nulla quaestio, atteso che trattasi di eccezione che la Banca non ha sollevato nel presente giudizio e, comunque, il liquidatore rappresenta ipso iure la società senza bisogno di apposita procura, tant'è che con la sottoscrizione da parte del Prof. degli ordini di vendita in data 27.11.2018, questi sono stati eseguiti dalla R_
convenuta; mentre sulla legittimazione del procuratore essa risulta validamente esistente dal _5
tenore della stessa procura speciale prodotta agli atti (cfr. doc. 17 atto di citazione) che prevede espressamente il potere di questi di “operare nella gestione delle attività bancarie e amministrative connesse alla fase di liquidazione della società mandante” e l'ordine di vendita di titoli concerne sicuramente la liquidazione del patrimonio sociale. Tuttavia, la mancanza della forma scritta, come sopra ampiamente argomentato, ha reso gli ordini stessi invalidi, benché provenienti da soggetto
( legittimato. _5
4.2.3. Infine, va rigettata anche la doglianza sulla mancata correttezza e buona fede della dedotta da parte attrice, secondo la quale , non avendo riferito subito al Dr. CP_4 Controparte_1
Co che l'ordine avrebbe dovuto essere sottoscritto, ha ingenerato in la convinzione che esso _5
si fosse comunque perfezionato con le mail inviate (cfr. pag. 13 atto di citazione).
Indipendentemente, infatti, dal comportamento apparentemente dilatorio della Banca, non essendo stata provata una prassi precedente tra le parti, diversa dalla disposizione contrattuale che richiedeva la forma scritta dell'ordine per la validità dello stesso, non si può ritenere che CP_1
Co
abbia potuto ingenerare nel cliente la convinzione che l'ordine non dovesse rispettare la
[...]
specifica disposizione contrattuale.
4.3. Le spese legali seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
-Respinge tutte le domande di parte attrice Pt_1 Parte_1
pagina 7 di 8 - Condanna parte attrice, a corrispondere in favore di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.397,00 (di cui €
[...]
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario 15%;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 24.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con l'assistenza della AUPP
pagina 8 di 8