Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2403/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2403/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Salerno, alla via Velia n.15, C.F._1
v. IO IN dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Salerno, alla via F. Manzo
[...] studio dell'avv. Andrea Criscuolo dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
e , premesso di aver contratto matr
[...] Controparte_1
non aver avuto figli dalla loro unione, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale con conseguente omologa delle condizioni concordate. All'udienza del 26.11.2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c, la causa e stata rinviata in ragione della rinuncia al mandato dell'avvocato di . Controparte_1
All'udienza del 13.01.2025, e comparsa la sola il G.D. ha Parte_1 riservato la causa al Collegio per la decis a mancata costituzione di con un nuovo difensore. CP_1
2. Deve dichiar edibilita della domanda. Al riguardo, occorre precisare che trovano applicazione nel caso di specie i principi di seguito enunciati dalla Cassazione: “in tema di procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (cfr. Cass. ordinanza n.19540/2018). Orbene, deve rilevarsi che non e comparso all'udienza Controparte_1 fissata ai sensi dell'art. 47 badire la propria volonta di addivenire alla separazione consensuale alle condizioni in precedenza pattuite e, pertanto, deve ritenersi implicitamente revocato il suo consenso con conseguente improcedibilita della domanda atteso che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, costituendone il presupposto. Nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. nulla si dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi