Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1988/2023 RGAC, trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di cui all'art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281sexies cpc, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e rappresentati e difesi, in virtù di C.F._5 Parte_6
procura in calce all'atto di citazione in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Alessandro Milo e Marco Longobardi, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5 scala B
Appellante
E
(P.I. C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, legale rappresentante p.t., nominato con D.C.A. n. 138 del
30.5.2023 del Commissario ad acta, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Alfonso Niccoli e Silvia Cumino, elettivamente domiciliati presso il domicilio
Pizi, 1
Appellata
E
CP_2
Appellata contumace
Conclusioni:
Per gli appellanti: “Voglia l'adita Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previ necessari accertamenti e declaratorie: in parziale riforma della impugnata ordinanza pronunciata in data 29 giugno 2023 dal
Tribunale di Cosenza, VIII sezione civile, resa nel procedimento recante r.g. n.
1523/2019, in accoglimento dei motivi sopra esposti, sentir condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante e ciascuno nella rispettiva CP_3 CP_2
qualità e per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze di lite secondo i parametri previsti dal DM 147/22 per causa a cognizione ordinaria innanzi al Tribunale ordinario, Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000, parametri medi, senza alcuna compensazione.
Vittoria di spese e competenze anche del presente grado.”
Per l'appellata: “[…] l' , come sopra Controparte_1
rappresentata e difesa, CHIEDE
A codesta Ecc.ma Corte di Appello che, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigetti l'appello perché inammissibile per i motivi suesposti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza di assegnazione somme emessa in data 29 giugno 2023, il Tribunale di
Cosenza, a definizione del procedimento esecutivo iscritto al n. 1523/2019 RGE, ha disposto l'assegnazione, a favore degli odierni appellanti/creditori procedenti, della somma di € 690.000,00 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo, oltre spese e competenze di procedura, liquidate in complessivi € 6.000,00, inclusi oneri di legge e oltre spese successive e di registrazione. 2. Avverso l'ordinanza citata hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2023, eccependone l'erroneità
[...]
nella parte in cui ha liquidato in € 6.000,00 le spese e competenze di lite senza tenere conto degli oneri professionali dell'intervenuto sub-procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
Si è costituita l' per eccepire l'inammissibilità, Controparte_1 improponibilità ed improcedibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc.
In particolare, l'appellata, sulla scorta della natura del provvedimento impugnato – ordinanza di assegnazione delle somme pignorate – ha sostenuto che gli appellanti avrebbero dovuto esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente inammissibilità del gravame proposto.
Assegnata la causa a questa Sezione della Corte, competente per materia, e precisate le conclusioni, il Giudice Istruttore ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025.
È stato poi disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; all'esito di tanto è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11 giugno 2025 per decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.; è stato assegnato alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di note.
Alla suddetta udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte – dopo avere acquisito le note scritte – ha deciso la causa depositando il dispositivo.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in CP_2 giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello.
4. Nel merito, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e va accolta.
Al riguardo viene in rilievo l'orientamento di legittimità cui questa Corte aderisce, (ex multis Cass. n. 17663/2019; Cass. n. 5489/2019; Cass. n. 5529/2011) secondo il quale l'ordinanza di assegnazione delle somme, costituendo atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo, con la conseguenza che essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.”
Nel caso specifico, non vi è alcun dubbio che non si verte in tale ultima ipotesi, posto che l'ordinanza in questione, seppur affermativa incidenter della inapplicabilità dell'art. 2, comma 3bis, del D.L. n. 196/2022 al caso di specie, si è limitata ad assegnare la somma di cui al precetto, ordinando alla Banca Nazionale del Lavoro, in qualità di terzo pignorato, di versarla ai creditori procedenti a totale soddisfacimento del credito azionato nei confronti dell' . Controparte_1
Merita di essere evidenziato, d'altro canto, che l'appello ha investito esclusivamente il capo della decisione afferente alla liquidazione delle spese del procedimento,
Ne consegue che, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale su esposto, gli odierni appellanti, al fine di invocare la modifica del provvedimento
“censurato”, avrebbero dovuto attivare il procedimento dell'opposizione agli atti esecutivi.
Si impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, per la semplicità della questione trattata e con scaglione da € 5.2001 ad €
26.000, tenendo conto della maggior somma richiesta rispetto a quella liquidata nell'ordinanza di assegnazione somme a titolo di spese legali.
5. Stante il contenuto della decisione (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 , e avverso l'ordinanza di Parte_4 Parte_5 Parte_6
assegnazione somme del 29 giugno 2023 resa nel procedimento iscritto al n. 1523/2019
R.G.E. del Tribunale di Cosenza, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CP_2
2. dichiara inammissibile l'appello;
3. condanna gli appellanti al pagamento, in favore di parte appellata costituita, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero