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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7327/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 7327/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I, n. 255, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cinzia Blanco, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore ONroparte_1
Generale Dott. , con sede in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, ONroparte_2
Cod, Fisc. e P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina, per P.IVA_1
procura in atti
Resistente
Oggetto: proroga incarico straordinario di continuità assistenziale, risarcimento danni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in data 244 luglio 2024 parte ricorrente ha premesso di essere un medico che nel contesto dell'emergenza pandemica ha svolto la propria attività presso le Unità speciali di ONinuità
Assistenziali (d'ora innanzi ), introdotte con l'art. 8 del D.L. n. 14 del 9.3.2020 CP_3
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” e successivamente istituite su tutto il territorio nazionale con l'art.
4-bis del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27), collocatosi utilmente nella graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato nella norma prima citata e secondo le indicazioni dell'assessorato regionale.
Ha riferito che a seguito della rimodulazione delle , erano stati redatti due CP_3 elenchi, sulla base dell'anzianità di servizio dei singoli medici presso le sicché CP_3 nell'allegato A erano stati inseriti i medici assegnati alle e nell'allegato B i medici CP_3
in eccedenza destinati a supportare la campagna vaccinale. CP_3
Ha esposto di essere stato inserito nell'allegato B, di aver prestato servizio fino al 18 aprile 2022 senza ottenere la proroga dell'incarico a differenza dei medici collocati nell'allegato A, pur in origine collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla parte ricorrente in violazione delle norme di legge e delle indicazioni della nota assessoriale in materia.
Ha dedotto che avrebbe avuto diritto alla proroga dell'incarico fino al 17 gennaio 2023
e di avere diritto al risarcimento per il mancato guadagno.
Ha proposto altresì istanza cautelare rappresentando che ai fini di eventuali procedure di stabilizzazione il 31 dicembre 2024 rappresenta la data ultima per i medici ai fini della maturazione del requisito afferente al servizio e per gli Enti del SSN ai fini della possibilità di indire procedure di stabilizzazione, non avendo la legge finanziaria 2024 ulteriori proroghe in materia.
Ha chiesto pertanto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande: Disapplicare: - la deliberazione n. 981 del 2.7.2021, con la quale i medici sono stati suddivisi in due elenchi A e B sulla base dell'errato criterio dell'anzianità distrettuale, nonché, ad ogni buon fine e ove occorra, della ivi richiamata nota soprassessoria prot. 209089 del 7.6.2021; - la deliberazione n. 627 del 13.4.2022, adottata dall' , con la quale l'Ente ha disposto la proroga degli incarichi dei medici CP_4
pagina 2 di 11 collocati nell'Elenco A della delibera n. 981 del 2.7.2021 pretermettendo il ricorrente;
- le successive deliberazioni nn. 1224 del 15.7.2022, 1294 del 3.8.2022, 1507 del 30.9.2022, ON 1616 del 14.10.2022, 1935 del 13.12.2022, con la quale l' ha continuato a prorogare gli incarichi sino al gennaio 2023 pretermettendo sempre il ricorrente;
- ogni altra deliberazione dal medesimo contenuto anche sconosciuta e/o non ostesa in sede d'accesso; in via preliminare: - accogliere l'istanza cautelare incidentale ex art. 700 cpc per come ON proposta;
nel merito: - accertare e dichiarare la violazione da parte dell' dell'ordine della graduatoria di cui all'avviso del 4.12.2020 nell'individuazione dei medici cui conferire la proroga dell'incarico dal 18.4.2022 al 17.1.2023 e conseguentemente: - accertare e dichiarare il diritto ora per allora della ricorrente alla proroga del proprio incarico dal
19.4.2022 al 17.1.2023 con il consequenziale riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari;
- condannare l'amministrazione resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente consistente nella mancata percezione dei compensi (recte: mancato guadagno) fin dal momento della doverosità della proroga dei contratti e dunque CP_3 della somma lorda di € 37.440,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo e/o la maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche con l'ausilio del CTU, del quale all'uopo di chiede sin d'ora la nomina per lo svolgimento dei conteggi, laddove ritenuto opportuno e/o dirimente da Codesto Giudicante”.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024 si è costituita l' convenuta ed CP_1
ha contestato la fondatezza del ricorso e la sussistenza del periculum in mora, chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata in data 29 gennaio 2025 per la fase di merito l'azienda resistente ha ribadito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente – a seguito del deposito di note scritte, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare occorre dare atto che l'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza, non reclamata, del 29 ottobre 2024 sulla base della rilevata insussistenza del periculum in mora, fondato unicamente sull'asserita prossima scadenza (31 dicembre 2024) del termine per la maturazione del requisito afferente al servizio e di quello per l'indizione pagina 3 di 11 di procedure di stabilizzazione da parte degli enti, quest'ultimo invero già prorogato "fino al
31 dicembre 2025", con modifica già in vigore da maggio 2024.
Al riguardo, nella citata ordinanza, è stato osservato “Il differimento del termine per
l'indizione delle procedure di stabilizzazione al 31 dicembre 2025 ed, in ogni caso, l'assenza della pubblicazione di un bando per la stabilizzazione del personale medico priva di attualità
e concretezza l'asserito periculum in mora, tenendo per altro conto che la domanda della parte ricorrente, nel merito, ha natura risarcitoria del mancato guadagno connesso alla mancata proroga dell'incarico dal 19 aprile 2022 al 17 gennaio 2023”.
Quanto al merito della controversia, le questioni oggetto del presente giudizio sono state esaminate e definite con precedenti, recenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenze del 12.02.2025 nn. 676/2025, 677/2025, 678/2025 est. Rel. Dottoressa Porcelli e n. 972 del
4.3.2025 est. Dott. ssa Cunsolo).
Oggetto del presente giudizio è la pretesa di parte ricorrente a vedersi riconosciuto ora per allora il diritto alla proroga dell'incarico presso le dal 19.4.2022 al 17.1.2023 CP_3
e al conseguente, al computo – ai fini curriculari – dei corrispondenti mesi di servizio e al risarcimento del danno patito per la mancata percezione dei compensi.
Pacifico è tra le parti che la ricorrente abbia svolto durante il periodo emergenziale la propria attività presso le Unità Speciali di ONinuità Assistenziali (da ora ), CP_3 introdotte con l'art. 8 d.l. n. 14/2020 e successivamente istituite su tutto il territorio nazionale con l'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 e secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale di cui alla
Direttiva prot. n. 57422 del 31.12.2021 (v. doc. n. 8.1., fasc. ricorrente).
Del pari, non contestato tra le parti è che, a seguito dell'intervenuta rimodulazione e ON riduzione delle USCA da 44 a 22, avvenuta con deliberazione n. 981 del 2.7.2021, ai
ON fini dell'individuazione dei medici da collocarvi, l' resistente ha predisposto due elenchi sulla base dell'anzianità di servizio maturata dai singoli medici presso le di ciascun CP_3
Distretto sanitario, inserendo, nel primo elenco, denominato allegato A, i medici aventi pagina 4 di 11 maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale, e, nel secondo elenco, denominato allegato B, i medici in sovrannumero rispetto alle necessità delle 22 CP_3
mantenute, destinati a supportare la campagna vaccinale (v. doc. n. 10, 10.1. e 10.2., fasc. ricorrente).
Pacifico è che parte ricorrente sia stata inserita nell'elenco di cui all'allegato B (v. doc. n. 10.2., pagina 7, fasc. ricorrente).
Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre esaminare la questione relativa alla dedotta violazione da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. CP_5
18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, e della delibera dell'Assessorato
Regionale alla Salute n. 57422 del 31.12.2021.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 677/2025 «… Al riguardo assume rilievo assorbente il contenuto del primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che prevede che «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale;
i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora».
Il legislatore ha, quindi, individuato i criteri di composizione delle unità speciali per cui è causa, prevedendo espressamente che potevano fare parte di dette unità i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici frequentanti il corso di formazione specifica pagina 5 di 11 in medicina generale, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
Il criterio stabilito dalla legge si appunta, quindi, sul solo profilo del titolo professionale e di studio posseduto dall'aspirante medico , contemplando peraltro il CP_3 citato primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 un ordine di preferenza a partire dai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale per arrivare ai medici che frequentano il corso di specializzazione in medicina generale ed infine ai laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine di appartenenza.
Tale soluzione è stata ripresa dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del
31.12.2021 che ha previsto che «ai fini del conferimento dell'incarico al personale medico indicato in premessa, l' di riferimento dovrà procedere secondo l'ordine di priorità di CP_4 cui all'art. 4 bis del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 e, cioè, nell'ordine, i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza” (…)
La delibera assessoriale è chiara, quindi, nell'esplicitare l'ordine di priorità cui le Asp dovevano attenersi nel conferimento degli incarichi al personale medico da assegnare presso le . CP_3
Tale ordine è, invero, quello dettato dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.
Ora, l' , nell'adottare la deliberazione n. 981 del 02.7.2021 … e nel CP_5
rimodulare le , predisponendo un elenco, denominato allegato A, dei medici aventi CP_3 maggiore anzianità di servizio presso ciascuna … assegnati alle mantenute Parte_2
22 con incarichi destinati ad essere prorogati dapprima sino al 31.7.2021 e CP_3 successivamente sino al 30.6.2022 (v. deliberazione n. 627 del 13.4.2022, … fasc. ricorrente),
e, un secondo elenco, denominato allegato B, dei medici in sovrannumero rispetto alle esigenze di organico delle menzionate 22 , assegnati questi ultimi alla campagna CP_3
vaccinale con incarichi in scadenza dapprima il 5.7.2021 e successivamente al 18.4.2022
(…), ha all'evidenza violato quanto stabilito nella delibera dell'Assessorato alla Salute n.
57422 del 31.12.2021 e a monte dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020.
pagina 6 di 11 Appare chiaro, infatti, che il criterio dell'anzianità di servizio presso le di CP_3 ciascun Distretto Sanitario non era contemplato né dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n.
18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. ON
In senso contrario, non giova la tesi dell' secondo cui la gestione del personale medico a seguito della rimodulazione delle sarebbe profilo distinto rispetto a quello CP_3
ON del reclutamento, lasciato alla discrezionalità dell' e correlato alle richieste distrettuali di assistenza sanitaria, in quanto la normativa nazionale e regionale sopra richiamata non
ON assegna all' alcun potere discrezionale nell'individuazione del personale medico da assegnare alle sia all'atto del conferimento del primo incarico sia all'atto del CP_3
conferimento degli incarichi successivi al primo, essendo per contro evidente che l'assegnazione di nuovi – rectius la proroga degli – incarichi, successivi a quelli in scadenza o scaduti, doveva comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente e, quindi, nel rispetto della graduatoria formata sulla scorta dei criteri indicati dalla predetta normativa.
Del pari, infondata è la tesi di parte resistente secondo cui il rispetto della graduatoria in fase di rimodulazione del numero delle USCA non sarebbe stato possibile poiché sarebbe servito «un nuovo interpello dei medici in graduatoria, l'acquisizione delle preferenze di sede e i conseguenti conferimenti di incarico» (vedi memoria difensiva), gravando comunque
ON in capo all' anche a seguito della rimodulazione delle , l'obbligo di individuare il CP_3
personale medico cui conferire gli incarichi presso le secondo i criteri dettati dal primo CP_3 comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n.
57422 del 31.12.2021».
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la violazione, da ON parte dell' a monte, dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020 e della delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 e, a valle, della graduatoria del
4.12.2020 (v. doc. n.
7.1. fasc. ricorrente), sì come conseguenti all'adozione della deliberazione n. 981 del 2.7.2021 (v. doc. n. 10, fasc. ricorrente), si è riverberata sulla situazione soggettiva della parte ricorrente, che pacificamente collocatasi alla posizione 268
ON nella graduatoria provvisoria formata dall' il 31.08.2020 (cfr. allegato 5.1) e nella posizione 479 in relazione all'avviso del 4.12.2020 (v. doc. n.
7.1. fasc. ricorrente), è stata ON tuttavia dall' collocata nell'elenco denominato allegato B di cui alla deliberazione n. 981
pagina 7 di 11 del 02.7.2021 in applicazione del criterio dell'anzianità di servizio presso le singole USCA distrettuali (v. doc. n. 10.2., fasc. ricorrente).
Parte ricorrente ha così prestato la propria attività continuativamente dal 18.1.2021 al
18.4.2022, senza tuttavia risultare successivamente destinataria delle proroghe degli incarichi
ON disposte dall' a partire dal 19.4.2022 in favore dei medici inseriti nell'elenco denominato ON allegato A, circostanza quest'ultima che peraltro non è stata contestata dall' resistente. ON
L nell'assegnazione degli incarichi presso le , ha, quindi, preferito alla CP_3
ricorrente soggetti che, pur collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020, in posizione deteriore rispetto a quella dell'istante, erano stati tuttavia inseriti nel menzionato elenco di cui all'allegato A, in applicazione del criterio di anzianità presso ciascuna . CP_3
ON A tal fine e non essendo state tali circostanze contestate dall' è sufficiente osservare che nell'elenco denominato Allegato A risultano soggetti, quali ad esempio
[...]
e , collocatisi nella graduatoria provvisoria del 31.08.2020 Parte_3 Parte_4
rispettivamente nella posizione 284 e 322; nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore – e, in particolare, rispettivamente alla posizione n. 505 e n. 554 – rispetto a quella occupata dalla ricorrente collocatasi alla posizione n. 479 (vedi doc. n. 7.1., fasc. ricorrente).
Ora, tali richiamati soggetti, e , sono stati designati Parte_3 Parte_4
ON dall' come assegnatari di incarichi presso le e rispettivamente: presso CP_3 Parte_3
la sede di Caltagirone fino al mese di novembre 2022 (v. doc. n. 18.4 fasc. ricorrente), Pt_4
presso la sede di Paternò, fino al mese di settembre 2022 (cfr. doc. 18.9 fascicolo ricorrente).
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione di Persona_1
, collocatosi nella graduatoria del 4.12.2020 alla posizione n. 551, deteriore rispetto
[...]
a quella della ricorrente, eppure inserito nell'elenco di cui all'allegato A e destinatario di incarico presso la di Caltagirone, sino al mese di ottobre 2022 (cfr. allegato 18.4). CP_3
Parimenti, , collocatasi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione Parte_5
deteriore – e, in particolare, alla posizione n. 501 – rispetto a quella occupata dalla ricorrente, ON sebbene inclusa nell'allegato B (pagina 3 doc. 10.2) è stata poi designata dall' come assegnataria di incarico presso l' di Palagonia al mese di gennaio 2023 (v. doc. n.18.8, CP_3
fasc. ricorrente).
Ancora, si osserva che , sebbene nella graduatoria del 4.12.2020 Parte_6 fosse stato escluso (cfr. pagina 11 doc. 7.1.), è stato successivamente incluso nell'Allegato A
pagina 8 di 11 ON e designato dall' come assegnatario di incarico presso l' di Paternò sino al mese CP_3
di gennaio 2023 (cfr. allegato 18.9.).
Sussisteva, quindi, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del proprio incarico presso le , dal 19.4.2022 al 17.1.2023, mese sino al quale, quasi tutti i soggetti CP_3
sopra menzionati, hanno prestato servizio presso le , sebbene collocatisi nella CP_3
graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente. ON
Da siffatto inadempimento dell' derivano plurime conseguenze giuridiche ed economiche.
Al riguardo reputa il Tribunale di fare applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione in materia di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, essendo tale principio applicabile al caso di specie in ragione dell'identità della ratio ad esso sotteso, sì come volta ad individuare le conseguenze della mancata realizzazione degli effetti (qui, proroga dell'incarico presso le ) che l'amministrazione aveva CP_3
l'obbligo di determinare, che appunto comportano l'insorgenza del diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (Cass. n.
16665/2020, che evidenzia come sia da tempo pacifico che il rimedio risarcitorio è parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente.
Ora, la Corte di Cassazione ha affermato che «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della
P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art.
1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l' aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Così
Cass. n. 16665/2020; conforme Cass. n. 22294/2023).
pagina 9 di 11 ON
Pertanto, e in applicazione del suesposto principio di diritto, l' deve essere condannata al riconoscimento virtuale in capo alla parte ricorrente dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari ossia quelli dal 19.4.2022 sino al 17.1.2023.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale con riguardo al predetto periodo, la relativa quantificazione deve essere determinata tenuto conto del compenso lordo previsto per ora, pari ad € 40,00, e all'impegno orario settimanale minimo di 12 ore settimanali ON richiamato nella Deliberazione n. 331 del 2020, dipendendo la possibilità dell'aumento dell'impegno orario settimanale sino a 24 ore da esigenze contingenti e variabili rimesse alla valutazione discrezionale della P.A., che non possono pertanto assumere rilievo in questa sede ai fini della determinazione della pretesa risarcitoria. Va precisato tuttavia che a decorrere dal 1.10.2022 la retribuzione oraria prevista per il conferimento degli incarichi è
ON stata ridotta dalle delibere nella misura di € 23,39 (cfr. delibera n. 1507/2020 e successive, doc. 16 pagina 18 di parte ricorrente).
Facendo applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto di un impegno orario settimanale di 12 ore, per il primo periodo di 24 settimane (dal 19.4.2022 al 30.09.2022), il risarcimento del danno spettante a parte ricorrente ammonta ad € 11.520,00 [=(12x40x24)]; per il secondo periodo di 15 settimane (dal 1.10.2022 al 17.1.2023) il risarcimento del danno ammonta ad € 4.210, 2 [=(12x23,39x15)].
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624).
ON
L resistente deve quindi essere condannata ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal
19.4.2022 al 17.1.2023 e al risarcimento del danno nella misura di euro € 15.730,20, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio tenuto conto dell'esito complessivo del medesimo, con rigetto dell'istanza cautelare da una parte e parziale accoglimento del ricorso di merito dall'altra in relazione alla quantificazione del risarcimento, considerando altresì la novità delle questioni affrontate.
pagina 10 di 11
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto della parte ricorrente alla proroga del contratto dal 19 aprile 2022 al
17 gennaio 2023 e ordina all'amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento necessario al riconoscimento ai fini curriculari dei mesi di servizio;
ON condanna l' al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di euro € 15.730,20, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 22 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 7327/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I, n. 255, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cinzia Blanco, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore ONroparte_1
Generale Dott. , con sede in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, ONroparte_2
Cod, Fisc. e P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina, per P.IVA_1
procura in atti
Resistente
Oggetto: proroga incarico straordinario di continuità assistenziale, risarcimento danni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in data 244 luglio 2024 parte ricorrente ha premesso di essere un medico che nel contesto dell'emergenza pandemica ha svolto la propria attività presso le Unità speciali di ONinuità
Assistenziali (d'ora innanzi ), introdotte con l'art. 8 del D.L. n. 14 del 9.3.2020 CP_3
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” e successivamente istituite su tutto il territorio nazionale con l'art.
4-bis del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27), collocatosi utilmente nella graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato nella norma prima citata e secondo le indicazioni dell'assessorato regionale.
Ha riferito che a seguito della rimodulazione delle , erano stati redatti due CP_3 elenchi, sulla base dell'anzianità di servizio dei singoli medici presso le sicché CP_3 nell'allegato A erano stati inseriti i medici assegnati alle e nell'allegato B i medici CP_3
in eccedenza destinati a supportare la campagna vaccinale. CP_3
Ha esposto di essere stato inserito nell'allegato B, di aver prestato servizio fino al 18 aprile 2022 senza ottenere la proroga dell'incarico a differenza dei medici collocati nell'allegato A, pur in origine collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla parte ricorrente in violazione delle norme di legge e delle indicazioni della nota assessoriale in materia.
Ha dedotto che avrebbe avuto diritto alla proroga dell'incarico fino al 17 gennaio 2023
e di avere diritto al risarcimento per il mancato guadagno.
Ha proposto altresì istanza cautelare rappresentando che ai fini di eventuali procedure di stabilizzazione il 31 dicembre 2024 rappresenta la data ultima per i medici ai fini della maturazione del requisito afferente al servizio e per gli Enti del SSN ai fini della possibilità di indire procedure di stabilizzazione, non avendo la legge finanziaria 2024 ulteriori proroghe in materia.
Ha chiesto pertanto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande: Disapplicare: - la deliberazione n. 981 del 2.7.2021, con la quale i medici sono stati suddivisi in due elenchi A e B sulla base dell'errato criterio dell'anzianità distrettuale, nonché, ad ogni buon fine e ove occorra, della ivi richiamata nota soprassessoria prot. 209089 del 7.6.2021; - la deliberazione n. 627 del 13.4.2022, adottata dall' , con la quale l'Ente ha disposto la proroga degli incarichi dei medici CP_4
pagina 2 di 11 collocati nell'Elenco A della delibera n. 981 del 2.7.2021 pretermettendo il ricorrente;
- le successive deliberazioni nn. 1224 del 15.7.2022, 1294 del 3.8.2022, 1507 del 30.9.2022, ON 1616 del 14.10.2022, 1935 del 13.12.2022, con la quale l' ha continuato a prorogare gli incarichi sino al gennaio 2023 pretermettendo sempre il ricorrente;
- ogni altra deliberazione dal medesimo contenuto anche sconosciuta e/o non ostesa in sede d'accesso; in via preliminare: - accogliere l'istanza cautelare incidentale ex art. 700 cpc per come ON proposta;
nel merito: - accertare e dichiarare la violazione da parte dell' dell'ordine della graduatoria di cui all'avviso del 4.12.2020 nell'individuazione dei medici cui conferire la proroga dell'incarico dal 18.4.2022 al 17.1.2023 e conseguentemente: - accertare e dichiarare il diritto ora per allora della ricorrente alla proroga del proprio incarico dal
19.4.2022 al 17.1.2023 con il consequenziale riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari;
- condannare l'amministrazione resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente consistente nella mancata percezione dei compensi (recte: mancato guadagno) fin dal momento della doverosità della proroga dei contratti e dunque CP_3 della somma lorda di € 37.440,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo e/o la maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche con l'ausilio del CTU, del quale all'uopo di chiede sin d'ora la nomina per lo svolgimento dei conteggi, laddove ritenuto opportuno e/o dirimente da Codesto Giudicante”.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024 si è costituita l' convenuta ed CP_1
ha contestato la fondatezza del ricorso e la sussistenza del periculum in mora, chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata in data 29 gennaio 2025 per la fase di merito l'azienda resistente ha ribadito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente – a seguito del deposito di note scritte, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare occorre dare atto che l'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza, non reclamata, del 29 ottobre 2024 sulla base della rilevata insussistenza del periculum in mora, fondato unicamente sull'asserita prossima scadenza (31 dicembre 2024) del termine per la maturazione del requisito afferente al servizio e di quello per l'indizione pagina 3 di 11 di procedure di stabilizzazione da parte degli enti, quest'ultimo invero già prorogato "fino al
31 dicembre 2025", con modifica già in vigore da maggio 2024.
Al riguardo, nella citata ordinanza, è stato osservato “Il differimento del termine per
l'indizione delle procedure di stabilizzazione al 31 dicembre 2025 ed, in ogni caso, l'assenza della pubblicazione di un bando per la stabilizzazione del personale medico priva di attualità
e concretezza l'asserito periculum in mora, tenendo per altro conto che la domanda della parte ricorrente, nel merito, ha natura risarcitoria del mancato guadagno connesso alla mancata proroga dell'incarico dal 19 aprile 2022 al 17 gennaio 2023”.
Quanto al merito della controversia, le questioni oggetto del presente giudizio sono state esaminate e definite con precedenti, recenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenze del 12.02.2025 nn. 676/2025, 677/2025, 678/2025 est. Rel. Dottoressa Porcelli e n. 972 del
4.3.2025 est. Dott. ssa Cunsolo).
Oggetto del presente giudizio è la pretesa di parte ricorrente a vedersi riconosciuto ora per allora il diritto alla proroga dell'incarico presso le dal 19.4.2022 al 17.1.2023 CP_3
e al conseguente, al computo – ai fini curriculari – dei corrispondenti mesi di servizio e al risarcimento del danno patito per la mancata percezione dei compensi.
Pacifico è tra le parti che la ricorrente abbia svolto durante il periodo emergenziale la propria attività presso le Unità Speciali di ONinuità Assistenziali (da ora ), CP_3 introdotte con l'art. 8 d.l. n. 14/2020 e successivamente istituite su tutto il territorio nazionale con l'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 e secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale di cui alla
Direttiva prot. n. 57422 del 31.12.2021 (v. doc. n. 8.1., fasc. ricorrente).
Del pari, non contestato tra le parti è che, a seguito dell'intervenuta rimodulazione e ON riduzione delle USCA da 44 a 22, avvenuta con deliberazione n. 981 del 2.7.2021, ai
ON fini dell'individuazione dei medici da collocarvi, l' resistente ha predisposto due elenchi sulla base dell'anzianità di servizio maturata dai singoli medici presso le di ciascun CP_3
Distretto sanitario, inserendo, nel primo elenco, denominato allegato A, i medici aventi pagina 4 di 11 maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale, e, nel secondo elenco, denominato allegato B, i medici in sovrannumero rispetto alle necessità delle 22 CP_3
mantenute, destinati a supportare la campagna vaccinale (v. doc. n. 10, 10.1. e 10.2., fasc. ricorrente).
Pacifico è che parte ricorrente sia stata inserita nell'elenco di cui all'allegato B (v. doc. n. 10.2., pagina 7, fasc. ricorrente).
Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre esaminare la questione relativa alla dedotta violazione da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. CP_5
18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, e della delibera dell'Assessorato
Regionale alla Salute n. 57422 del 31.12.2021.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 677/2025 «… Al riguardo assume rilievo assorbente il contenuto del primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che prevede che «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale;
i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora».
Il legislatore ha, quindi, individuato i criteri di composizione delle unità speciali per cui è causa, prevedendo espressamente che potevano fare parte di dette unità i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici frequentanti il corso di formazione specifica pagina 5 di 11 in medicina generale, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
Il criterio stabilito dalla legge si appunta, quindi, sul solo profilo del titolo professionale e di studio posseduto dall'aspirante medico , contemplando peraltro il CP_3 citato primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 un ordine di preferenza a partire dai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale per arrivare ai medici che frequentano il corso di specializzazione in medicina generale ed infine ai laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine di appartenenza.
Tale soluzione è stata ripresa dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del
31.12.2021 che ha previsto che «ai fini del conferimento dell'incarico al personale medico indicato in premessa, l' di riferimento dovrà procedere secondo l'ordine di priorità di CP_4 cui all'art. 4 bis del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 e, cioè, nell'ordine, i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza” (…)
La delibera assessoriale è chiara, quindi, nell'esplicitare l'ordine di priorità cui le Asp dovevano attenersi nel conferimento degli incarichi al personale medico da assegnare presso le . CP_3
Tale ordine è, invero, quello dettato dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.
Ora, l' , nell'adottare la deliberazione n. 981 del 02.7.2021 … e nel CP_5
rimodulare le , predisponendo un elenco, denominato allegato A, dei medici aventi CP_3 maggiore anzianità di servizio presso ciascuna … assegnati alle mantenute Parte_2
22 con incarichi destinati ad essere prorogati dapprima sino al 31.7.2021 e CP_3 successivamente sino al 30.6.2022 (v. deliberazione n. 627 del 13.4.2022, … fasc. ricorrente),
e, un secondo elenco, denominato allegato B, dei medici in sovrannumero rispetto alle esigenze di organico delle menzionate 22 , assegnati questi ultimi alla campagna CP_3
vaccinale con incarichi in scadenza dapprima il 5.7.2021 e successivamente al 18.4.2022
(…), ha all'evidenza violato quanto stabilito nella delibera dell'Assessorato alla Salute n.
57422 del 31.12.2021 e a monte dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020.
pagina 6 di 11 Appare chiaro, infatti, che il criterio dell'anzianità di servizio presso le di CP_3 ciascun Distretto Sanitario non era contemplato né dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n.
18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. ON
In senso contrario, non giova la tesi dell' secondo cui la gestione del personale medico a seguito della rimodulazione delle sarebbe profilo distinto rispetto a quello CP_3
ON del reclutamento, lasciato alla discrezionalità dell' e correlato alle richieste distrettuali di assistenza sanitaria, in quanto la normativa nazionale e regionale sopra richiamata non
ON assegna all' alcun potere discrezionale nell'individuazione del personale medico da assegnare alle sia all'atto del conferimento del primo incarico sia all'atto del CP_3
conferimento degli incarichi successivi al primo, essendo per contro evidente che l'assegnazione di nuovi – rectius la proroga degli – incarichi, successivi a quelli in scadenza o scaduti, doveva comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente e, quindi, nel rispetto della graduatoria formata sulla scorta dei criteri indicati dalla predetta normativa.
Del pari, infondata è la tesi di parte resistente secondo cui il rispetto della graduatoria in fase di rimodulazione del numero delle USCA non sarebbe stato possibile poiché sarebbe servito «un nuovo interpello dei medici in graduatoria, l'acquisizione delle preferenze di sede e i conseguenti conferimenti di incarico» (vedi memoria difensiva), gravando comunque
ON in capo all' anche a seguito della rimodulazione delle , l'obbligo di individuare il CP_3
personale medico cui conferire gli incarichi presso le secondo i criteri dettati dal primo CP_3 comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n.
57422 del 31.12.2021».
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la violazione, da ON parte dell' a monte, dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020 e della delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 e, a valle, della graduatoria del
4.12.2020 (v. doc. n.
7.1. fasc. ricorrente), sì come conseguenti all'adozione della deliberazione n. 981 del 2.7.2021 (v. doc. n. 10, fasc. ricorrente), si è riverberata sulla situazione soggettiva della parte ricorrente, che pacificamente collocatasi alla posizione 268
ON nella graduatoria provvisoria formata dall' il 31.08.2020 (cfr. allegato 5.1) e nella posizione 479 in relazione all'avviso del 4.12.2020 (v. doc. n.
7.1. fasc. ricorrente), è stata ON tuttavia dall' collocata nell'elenco denominato allegato B di cui alla deliberazione n. 981
pagina 7 di 11 del 02.7.2021 in applicazione del criterio dell'anzianità di servizio presso le singole USCA distrettuali (v. doc. n. 10.2., fasc. ricorrente).
Parte ricorrente ha così prestato la propria attività continuativamente dal 18.1.2021 al
18.4.2022, senza tuttavia risultare successivamente destinataria delle proroghe degli incarichi
ON disposte dall' a partire dal 19.4.2022 in favore dei medici inseriti nell'elenco denominato ON allegato A, circostanza quest'ultima che peraltro non è stata contestata dall' resistente. ON
L nell'assegnazione degli incarichi presso le , ha, quindi, preferito alla CP_3
ricorrente soggetti che, pur collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020, in posizione deteriore rispetto a quella dell'istante, erano stati tuttavia inseriti nel menzionato elenco di cui all'allegato A, in applicazione del criterio di anzianità presso ciascuna . CP_3
ON A tal fine e non essendo state tali circostanze contestate dall' è sufficiente osservare che nell'elenco denominato Allegato A risultano soggetti, quali ad esempio
[...]
e , collocatisi nella graduatoria provvisoria del 31.08.2020 Parte_3 Parte_4
rispettivamente nella posizione 284 e 322; nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore – e, in particolare, rispettivamente alla posizione n. 505 e n. 554 – rispetto a quella occupata dalla ricorrente collocatasi alla posizione n. 479 (vedi doc. n. 7.1., fasc. ricorrente).
Ora, tali richiamati soggetti, e , sono stati designati Parte_3 Parte_4
ON dall' come assegnatari di incarichi presso le e rispettivamente: presso CP_3 Parte_3
la sede di Caltagirone fino al mese di novembre 2022 (v. doc. n. 18.4 fasc. ricorrente), Pt_4
presso la sede di Paternò, fino al mese di settembre 2022 (cfr. doc. 18.9 fascicolo ricorrente).
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione di Persona_1
, collocatosi nella graduatoria del 4.12.2020 alla posizione n. 551, deteriore rispetto
[...]
a quella della ricorrente, eppure inserito nell'elenco di cui all'allegato A e destinatario di incarico presso la di Caltagirone, sino al mese di ottobre 2022 (cfr. allegato 18.4). CP_3
Parimenti, , collocatasi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione Parte_5
deteriore – e, in particolare, alla posizione n. 501 – rispetto a quella occupata dalla ricorrente, ON sebbene inclusa nell'allegato B (pagina 3 doc. 10.2) è stata poi designata dall' come assegnataria di incarico presso l' di Palagonia al mese di gennaio 2023 (v. doc. n.18.8, CP_3
fasc. ricorrente).
Ancora, si osserva che , sebbene nella graduatoria del 4.12.2020 Parte_6 fosse stato escluso (cfr. pagina 11 doc. 7.1.), è stato successivamente incluso nell'Allegato A
pagina 8 di 11 ON e designato dall' come assegnatario di incarico presso l' di Paternò sino al mese CP_3
di gennaio 2023 (cfr. allegato 18.9.).
Sussisteva, quindi, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del proprio incarico presso le , dal 19.4.2022 al 17.1.2023, mese sino al quale, quasi tutti i soggetti CP_3
sopra menzionati, hanno prestato servizio presso le , sebbene collocatisi nella CP_3
graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente. ON
Da siffatto inadempimento dell' derivano plurime conseguenze giuridiche ed economiche.
Al riguardo reputa il Tribunale di fare applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione in materia di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, essendo tale principio applicabile al caso di specie in ragione dell'identità della ratio ad esso sotteso, sì come volta ad individuare le conseguenze della mancata realizzazione degli effetti (qui, proroga dell'incarico presso le ) che l'amministrazione aveva CP_3
l'obbligo di determinare, che appunto comportano l'insorgenza del diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (Cass. n.
16665/2020, che evidenzia come sia da tempo pacifico che il rimedio risarcitorio è parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente.
Ora, la Corte di Cassazione ha affermato che «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della
P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art.
1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l' aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Così
Cass. n. 16665/2020; conforme Cass. n. 22294/2023).
pagina 9 di 11 ON
Pertanto, e in applicazione del suesposto principio di diritto, l' deve essere condannata al riconoscimento virtuale in capo alla parte ricorrente dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari ossia quelli dal 19.4.2022 sino al 17.1.2023.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale con riguardo al predetto periodo, la relativa quantificazione deve essere determinata tenuto conto del compenso lordo previsto per ora, pari ad € 40,00, e all'impegno orario settimanale minimo di 12 ore settimanali ON richiamato nella Deliberazione n. 331 del 2020, dipendendo la possibilità dell'aumento dell'impegno orario settimanale sino a 24 ore da esigenze contingenti e variabili rimesse alla valutazione discrezionale della P.A., che non possono pertanto assumere rilievo in questa sede ai fini della determinazione della pretesa risarcitoria. Va precisato tuttavia che a decorrere dal 1.10.2022 la retribuzione oraria prevista per il conferimento degli incarichi è
ON stata ridotta dalle delibere nella misura di € 23,39 (cfr. delibera n. 1507/2020 e successive, doc. 16 pagina 18 di parte ricorrente).
Facendo applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto di un impegno orario settimanale di 12 ore, per il primo periodo di 24 settimane (dal 19.4.2022 al 30.09.2022), il risarcimento del danno spettante a parte ricorrente ammonta ad € 11.520,00 [=(12x40x24)]; per il secondo periodo di 15 settimane (dal 1.10.2022 al 17.1.2023) il risarcimento del danno ammonta ad € 4.210, 2 [=(12x23,39x15)].
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624).
ON
L resistente deve quindi essere condannata ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal
19.4.2022 al 17.1.2023 e al risarcimento del danno nella misura di euro € 15.730,20, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio tenuto conto dell'esito complessivo del medesimo, con rigetto dell'istanza cautelare da una parte e parziale accoglimento del ricorso di merito dall'altra in relazione alla quantificazione del risarcimento, considerando altresì la novità delle questioni affrontate.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto della parte ricorrente alla proroga del contratto dal 19 aprile 2022 al
17 gennaio 2023 e ordina all'amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento necessario al riconoscimento ai fini curriculari dei mesi di servizio;
ON condanna l' al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di euro € 15.730,20, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 22 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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