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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 1610/2020
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simon Tschager pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1616/2020 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Contarino, giusta delega in atti, presso il cui studio in Bolzano, corso Italia n.
17 ha eletto domicilio
- attrice opponente - contro con sede legale in Thiene (VI), via Corradini n. 22, in persona del CP legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Casarin, giusta delega in atti, presso il cui studio in Bassano del Grappa, via
Bastioni n. 33 ha eletto domicilio
- convenuta opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo nonché ex art. 615 primo comma e
617 primo comma c.p.c.; causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI formulate da parte Controparte_2
nella nota di trattazione scritta e conclusioni depositata in data 24/06/2024:
“nel merito, come da “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché ex artt. 615, primo comma e 617, primo comma, c.p.c.”, e dunque
“Contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché
pagina 1 di 13 inammissibile e nullo, per tutte le ragioni esposte, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla alla in Parte_1 CP
forza della fideiussione n. 15365493-15 del 18 settembre 2018. Dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 12 maggio 2020 per sua notificazione in difetto di previa apposizione della formula esecutiva sul titolo (cioè sul decreto ingiuntivo opposto).
Dichiarare non dovuto il compenso per il precetto stesso nella misura di €
405,00 e ridursi congruamente il medesimo.
Dichiarare non dovute le somme di € 142,08 e € 106,56 indicate nel precetto
a titolo di Iva, e non dovuti gli interessi legali ex art. 17 legge n. 162 del
2014 “dalla data delle fatture al saldo”.
Pronunciare condanna della società opposta ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
In via riconvenzionale: condannare la a restituire all'opponente CP
, per le ragioni esposte, la somma di € Parte_1
3.470,00, aumentata degli interessi legali dal giorno del pagamento al momento della proposizione della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
In subordine - e salvo gravame – accertare e dichiarare che la
[...]
ha integralmente adempiuto alle proprie Parte_1 obbligazioni quale garante con il versamento della somma di € 3.470,00. In ogni caso, con rifusione del compenso e delle spese, oltre al rimborso à forfait del 15%, Cnpa e Iva e successive occorrende.” nonché, in via subordinata istruttoria, come in “Memoria autorizzata ex art.
183, comma VI, n. 2 c.p.c. per l'opposta”, e cioè:
- occorrendo, trattandosi di circostanze già risultanti dagli atti e dai documenti di parte opponente ammettersi l'interrogatorio formale del SInor
– legale rappresentante della – sui seguenti capitoli: Parte_2 CP
1) “Vero che la riconsegna dell'immobile che ospitava l'azienda è avvenuta
a seguito di accordi verbali intercorsi tra l'affittuaria SInora
[...]
e il SInor , come indicato dalla nel CP_3 Parte_2 CP proprio ricorso per ingiunzione”
pagina 2 di 13 2) “Vero che lo stesso nulla ha eccepito circa la riconsegna Parte_2 dell'immobile” formulate da parte , CP
nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
10/07/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, nel merito: accertata la validità della garanzia a prima richiesta nei confronti della
[...]
rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o CP
improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti svolti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da controparte in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, accertare e dichiarare che le somme già corrisposte dall'opponente erano e sono totalmente dovute;
rigettare la domanda di condanna della al risarcimento del danno CP per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., come ex adverso formulata, perché infondata oltre che per tutti i motivi esposti in atti in quanto carente dei presupposti previsti dalla norma citata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, sia del procedimento monitorio che di opposizione;
in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo opposto
(R.G. n. 1293/2020 Tribunale di Bolzano).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In data 02/08/2018 a seguito della stipula di un contratto di affitto d'azienda tra la SI.ra e l'impresa individuale del SI. Controparte_3
(corrente sotto l'omonima ditta), la SI.ra Parte_2 CP_3
subentrava (ex art. 36 l. 1978 n. 392) nel contratto di locazione
[...]
Co originariamente stipulato tra impresa individuale e la Parte_2
pagina 3 di 13 (proprietaria dell'immobile locato e il cui rappresentate legale è lo CP stesso ) ove era svolta l'attività d'impresa (doc. nn. 3 e 4 Parte_2 di parte attrice). In ottemperanza alla clausola introdotta dall' “Appendice
a contratto di locazione in essere” sottoscritta in data 24/07/2024 tra la
[...]
e , la subentrata conduttrice CP Parte_2 Controparte_3
presentava richiesta di rilascio di fideiussione bancaria - con la clausola a prima richiesta e recante la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione - che veniva rilasciata in data 18/09/2018 dalla
[...]
(di seguito indicata anche con la SIla “AA” o Parte_1 semplicemente ) in favore della In data 9/12/2018 la Pt_1 CP
conduttrice inviava a mezzo posta elettronica certificata una comunicazione di recesso dal contratto d'affitto dell'attività commerciale con un preavviso di 30 giorni (a far data quindi dal 9/01/2019), ottemperando alla clausola regolatrice del recesso contenuta all'art. 2 del contratto d'affitto d'azienda (doc. 4 di parte attrice). L'immobile veniva restituito alla in data 9/01/2019 (fatto pacifico tra le parti). CP
Secondo la locatrice l'immobile veniva restituito in condizioni CP
pessime, sicché la presentava diverse istanze di escussione della CP
detta fideiussione rivolte alla Banca garante a copertura delle inadempienze contestate alla conduttrice . Con lettera Controparte_3 dd. 16/04/2020 la comunicava l'avvenuto pagamento, in Pt_1
adempimento alle obbligazioni di garanzia assunte con la suddetta fideiussione, dell'importo di Euro 3.470,00 di cui Euro 1.020,00 a titolo di spese di ritinteggiatura, Euro 1.150,00 a titolo di pulizia dei locali ed Euro
1.300,00 a titolo di canone di locazione relativo alla mensilità di gennaio
2019 (doc. 15 di parte attrice). La ritenendo ancora dovuti gli CP
importi relativi alle rimanenti cinque mensilità del canone di locazione
(corrispondenti al periodo di preavviso stabilito per l'esercizio del diritto di recesso non nel contratto d'affitto, bensì nel contratto di locazione dell'immobile locato) pari ad Euro 6.500,00 e alle spese per il GPL pari ad
Euro 172,00, la depositava ricorso per decreto ingiuntivo dd. CP
17/04/2020.
pagina 4 di 13 2) Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo recante numero
616/2020 il Tribunale di Bolzano ingiungeva alla AA il pagamento della somma di Euro 6.672,00 a favore della Il detto decreto CP
ingiuntivo veniva notificato dalla ricorrente alla congiuntamente Pt_1 all'atto di precetto, in data 12/05/2020. L'ingiunta AA con “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché ex artt. 615, primo comma e 617, primo comma c.p.c.” depositato in data 22/05/2020 proponeva rituale opposizione ex art. 645 c.p.c. e opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., proponendo contestualmente domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto già elargito a favore della CP
Il giudice sospendeva con decreto dd. 04/06/2020 inaudita altera parte la provvisoria esecutività, confermando tale sospensione nel contradditorio fra le parti - avvenuto tramite lo scambio di note scritte - con ordinanza del 25/06/2020, poiché sulla base di una valutazione prima facie, anche alla luce delle note scritte depositate dalle parti, riteneva infondate le domande formulate dall'opposta Si costituiva la CP CP chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'emesso decreto ingiuntivo. Proseguita la causa con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, ritenuta superflua la prova orale offerta da AA, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, fissata in forma scritta. A seguito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, venivano assegnati dal giudice i termini per le comparse conclusionali e le relative repliche ex art.190 c.p.c e veniva trattenuta la causa in decisione.
3) Va premesso che la fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla
[...]
su incarico e per conto della SInora Parte_1 CP_3
è valida, non sussistendo sufficienti ragioni per dichiarare – ex
[...]
art. 1939 c.c. – il contratto fideiussorio invalido per invalidità dell'obbligazione principale.
Il titolo su cui si fonda la pretesa indennitaria della è un contratto CP che, pur formalmente denominato “fideiussione bancaria” (v. doc. 2 della
Banca opponente), al proprio art. 2 contiene la clausola per cui “La
BANCA si impegna, pertanto, senza necessità e con rinuncia ai benefici pagina 5 di 13 della preventiva escussione del CLIENTE , ex art. 1944 c.c., a pagare immediatamente ed a prima e semplice richiesta, ogni eccezione esclusa, in favore del una somma complessiva non superiore Parte_3 all'importo garantito”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 18 febbraio 2010 n. 3947 – orientamento confermato anche da recente giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. n. 27619/2020) – hanno precisato che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Nel caso di specie, alla stregua di una lettura complessiva del testo contrattuale, la garanzia offerta dalla AA deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia ponendo in evidenza che in essa si prevede: l'obbligo di pagamento a favore del beneficiario entro il termine di 15 giorni della richiesta (periodo di tempo in ogni caso non sufficiente a proporre tutte le eccezioni ex art. 1945 c.c. eventualmente spettanti al debitore principale, v. sul punto Cass. n. 15091/2021 e Cass. n.
30509/2019), l'esclusione del beneficiario dal dovere di preventiva escussione del contraente, nonché l'obbligo in capo al garante di pagare l'importo garantito dopo una semplice indicazione delle obbligazioni non adempiute dal debitore (cfr. art. 2, comma secondo della fideiussione bancaria).
È pacifico in giurisprudenza che lo scioglimento del vincolo di accessorietà dal rapporto principale – tipico del contratto autonomo di garanzia – comporta la rinunzia da parte del garante a prima richiesta ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale;
resta, tuttavia, ferma la possibilità del garante di proporre eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, nonché di opporre l'exceptio doli a fronte dell'esecuzione fraudolenta o abusiva della garanzia.
pagina 6 di 13 Nel caso di specie va constatato che il contratto di locazione ad uso commerciale in essere tra la e la SI.ra , a cui CP Controparte_3
afferisce il contratto di garanzia di cui è causa, non è affetto da vizi di nullità.
In particolare, non è nulla (diversamente da quanto sostenuto dalla AA) la clausola di rettifica del quantum dovuto a titolo di canone di locazione contenuta nell'appendice datata 24/07/2024 (regolarmente registrata in pari data) al contratto di locazione (doc. 3 di parte attrice). Alla luce del fatto che
- con la medesima appendice sono state corrette diverse pattuizioni del contratto di locazione, tra cui anche l'oggetto del contratto, prevedendosi che il locatore concede in locazione al conduttore
“anche parte dell'arredamento ad eccezione della cucina”;
- sussiste una sostanziale contestualità tra la stipula del contratto di locazione in data 13/07/2018 (registrato in pari data) e la stipula dell'appendice in data 24/07/2018 (registrata in pari data);
- alla vicinanza temporale delle pattuizioni di correzione contenute nella detta appendice corrisponde l'insussistenza di un lasso temporale apprezzabile nell'esecuzione del contratto tra la stipula del contratto e la stipula dell'appendice, deve concludersi che con la detta appendice la parti abbiano provveduto alla rettifica di oggetto e canone del contratto di locazione e non ad un illegittimo aumento del canone di locazione in essere;
trattasi pertanto non di un illegittimo aumento, bensì di una rettifica di oggetto e canone previsti nel contratto di locazione datato 13/07/18.
A ciò corrisponde anche il contegno delle parti, non risultando che la conduttrice abbia mai concretamente pagato un canone di locazione mensile di Euro 500,00 ma sempre e soltanto di Euro 1300,00 (come rettificato con l'appendice contrattuale).
Altrettanto infondata è, inoltre, l'eccezione di invalidità della fideiussione bancaria sollevata dalla Banca opponente per contrarietà agli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Essendo la fideiussione bancaria un'obbligazione personale prestata da una parte terza – diversa dalla pagina 7 di 13 persona del conduttore – che garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal conduttore, essa non è soggetta ai limiti imposti dalla legge per la cauzione. In particolare, il rilascio della garanzia bancaria eccedente le tre mensilità di canone da parte della AA a favore della locatrice
[...]
in quanto concesso da un soggetto diverso dalla conduttrice CP
, non comporta l'aggravio economico – corrispondente Controparte_3
al vantaggio finanziario del locatore – che l'articolo 11 della legge 1978 n.
392 vuole prevenire, non trovando dunque applicazione nel caso di specie la restrizione legale di cui all'art.11 della legge 1978 n. 392.
Per tali motivi la “Fideiussione bancaria n. 15365493-15” con cui la si costituisce garante per conto della SI.ra a favore Pt_1 CP_3
della beneficiaria è valida e produttiva di effetti obbligatori. CP
4) È, invece, fondata l'exceptio doli generalis sollevata dall'attrice AA e riferita alle modalità di escussione della garanzia messe in atto dalla convenuta beneficiaria Si deve ritenere contraria a buona fede la CP
richiesta di copertura indennitaria formulata dalla locatrice nei CP
confronti della garante AA, tesa a far valere il preavviso di 6 mesi risultante dal contratto di locazione dedotto in giudizio, nonostante la SI.ra , in qualità di conduttrice, avesse espressamente CP_3
esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 2 del contratto d'affitto d'azienda: “facoltà esercitabile in qualsiasi momento mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata e/o
PEC” (cit. art. 2, ultimo comma del contratto notarile di affitto d'azienda, doc. 4 di parte attrice). È documentato agli atti del presente processo che la SI.ra in data 9/12/18 abbia comunicato via PEC alla CP_3 [...] il recesso dal contratto d'affitto (v. doc. 8 di parte attrice nonché CP
doc.5 del ricorso per decreto ingiuntivo). In tema di exceptio doli la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui “L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98) o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire;
con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze pagina 8 di 13 fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (cit. Cass. n. 30509/2019). Orbene, nel caso di specie appare evidente lo stretto collegamento che intercorre tra il contratto d'affitto dell'azienda commerciale corrente sotto la ditta
”, stipulato tra la SI.ra e il SI. Parte_2 CP_3 Pt_2
, e il contratto di “Locazione di immobile adibito ad uso
[...] commerciale”, sottoscritto da impresa individuale e Parte_2
l'impresa in cui la SI.ra è subentrata (ex CP Controparte_3 latere conductoris) in forza dell'art. 7 del contratto d'affitto d'azienda e in coerenza con la previsione legislativa di cui all'art. 36 l. n. 392/1978. Tale collegamento oltre che essere funzionale – l'immobile locato è, infatti, il luogo ove viene svolta l'attività di impresa locata consistente nell'attività di ristorazione e affittacamere –, è testuale, per espresso richiamo all'attività commerciale di ristorazione a pagina 1 del contratto di locazione (v. doc. 3 di parte attrice) e, viceversa, per espresso richiamo all'art. 7 del contratto d'affitto d'azienda al contratto di locazione dell'immobile ove è svolta l'attività d'impresa. Rilevante e immediatamente percepibile è, inoltre, la circostanza per cui il SI. Pt_2
è amministratore unico nonché rappresentante legale della
[...] [...]
Non si può quindi ritenere, secondo un principio di buona fede, che CP la comunicazione di recesso inviata all'indirizzo PEC della non CP
fosse entrata nella sfera di conoscenza del SI. , Parte_2 concedente d'azienda e legale rappresentante dell'impresa locatrice dell'immobile ove si svolgeva l'attività d'impresa. Dai documenti prodotti dall'attrice – e sul punto non specificatamente contestati ex art. 115 c.p.c. dalla si può evincere che il recesso sia stato concordato tramite CP_4
accordi verbali intercorsi tra la SI.ra e il SI. , il quale CP_3 Pt_2
ha accettato le chiavi dell'immobile in data 9/01/2019 (doc. 9 di parte attrice), allo scadere dei 30 giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dalla conduttrice . La pretesa da parte della – CP_3 CP pagina 9 di 13 nella persona del legale rappresentante – tramite Parte_2
escussione della garanzia bancaria dell'importo pari ai canoni delle 5 mensilità (già considerata quindi la mensilità di gennaio già pagata dalla dovute per il mancato rispetto del preavviso stabilito nel contratto Pt_1 di locazione, nonostante l'inevitabile consapevolezza da parte del SI.
che il contratto di locazione, a seguito del recesso del SI.ra Pt_2
dal contratto d'affitto, fosse privo di qualunque pratica utilità e, CP_3
dunque, privo di causa in concreto, integra un manifesto abuso del diritto.
Il comportamento contrario a buona fede attuato dal SI. si evince, Pt_2
inoltre, dalla circostanza – documentata sub. doc. 10 e 11 di parte attrice – per cui l'escussione della garanzia bancaria è stata inizialmente esercitata, sia tramite PEC intestata alla dd. 30/12/2019 (doc. 10 di parte CP
attrice) che tramite PEC a firma del difensore legale della dd. CP
3/04/2020 (doc. 11 di parte attrice), facendo valere la sola mensilità di gennaio 2019 (sulla base del preavviso previsto nel contratto di affitto), e non anche in riferimento alle mensilità di gennaio-giugno 2019 corrispondenti alle mensilità eventualmente dovute a titolo di preavviso previsto nel contratto di locazione (oltre che per pulizia locali, tinteggiatura locali e altre voci relative all'attività d'impresa di cui infra);
l'asserito inadempimento da parte della conduttrice del corretto termine di preavviso per l'esercizio del recesso dal contratto di locazione è stato fatto valere dalla solo successivamente in data 09/04/2020 con CP
richiesta di escussione della garanzia a mezzo del proprio avvocato, pochi giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dd.
17/09/2020. Quanto premesso delinea una condotta di escussione della garanzia bancaria contraria alle generali regole di correttezza e buona fede immanenti al nostro ordinamento.
5) Riconducibile ad un'esecuzione contrattuale contraria ai principi di correttezza e buona fede è anche la richiesta di indennizzo formulata dalla alla Banca garante per inadempimenti (quali, tra gli altri, i costi CP annuali per l'esposizione di cartelli pubblicitari, servizio internet, GPL
Alessi gas) attinenti al contratto d'affitto d'azienda, il quale non è coperto dalla garanzia bancaria rilasciata in data 18/09/2018 dalla AA (v. docc. pagina 10 di 13 10 e 11 di parte attrice e doc. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo); desistendo la da tali richieste solamente in sede di ricorso per CP decreto ingiuntivo, ad eccezione per l'importo dovuto a titolo di spesa per il GPL di Euro 172,00 su cui, invece, insiste anche in sede di opposizione.
La concessione della garanzia de qua, infatti, è rilasciata “a garanzia del pagamento di canoni e spese condominiali nascenti dalla sottoscrizione del precitato CONTRATTO e a garanzia della tempestiva e regolare riconsegna dei beni locati” (cit. pg. 2 della “Fideiussione bancaria” allegata sub doc. 2 di parte attrice), facendo in premessa unicamente riferimento al contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale intercorrente tra la e impresa CP Parte_2 individuale e non anche al contratto d'affitto d'azienda intercorso tra e;
contratti – quello d'affitto Parte_2 Controparte_3
d'azienda e di locazione immobiliare – oltretutto formalmente intestati a parti diverse. In un caso analogo la giurisprudenza di legittimità “ha valorizzato la connessione tra il testo della garanzia a prima richiesta e quello del contratto di locazione, giacché il primo, nel definire – già al punto b) delle “premesse” – la portata della garanzia, faceva riferimento all'art. 9 dei contratti di locazione, il quale stabiliva che essa fosse rilasciata “a garanzia dell'obbligo assunto ai sensi del precedente art.
3.2.”, disciplinante, appunto, il pagamento del canone di locazione. Né
“indici rivelatori” di una diversa volontà possono ravvisarsi, ad esempio, nel fatto che le locazioni si inserivano in una più ampia operazione negoziale (quella relativa all'apporto degli immobili locati al fondo
d'investimento), giacché nulla lascia intendere che attraverso la garanzia
“de qua” se ne volesse assicurare la redditività, e ciò anche in considerazione del fatto che dell'oggetto della Garantievertrag – derogando essa al principio dell'accessorietà delle garanzie – deve predicarsi, tendenzialmente, un'interpretazione riduttiva, in assenza di sicuri indici rivelatori che consentano di estenderne la portata oltre quanto testualmente stabilito” (cit. Cass. n. 2343/2024). Non essendo rinvenibili in seno alla garanzia bancaria rilasciata dalla AA riferimenti all'attività d'impresa ceduta in affitto da , questo Giudice Parte_2 pagina 11 di 13 intende fare proprio il recente insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, dichiarando che nulla è dovuto per spese di GPL dalla AA
a favore della beneficiaria in quanto l'escussione della garanzia CP
per tali somme rappresenta un tentativo contrario a buona fede di ottenere copertura indennitaria per obbligazioni non garantite.
L'opposizione proposta dalla deve Parte_1
essere, per le ragioni sin qui esposte, accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 616/2020, n. r.g. 1293/2020, emesso dal Tribunale di
Bolzano il giorno 08/05/2020.
6) La domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
è infondata e merita rigetto. L'importo di Euro 3.470,00 che
[...]
è stato pagato dalla AA a favore della in data 16/04/2020 era CP
dovuto contrattualmente in virtù della fideiussione bancaria – rectius garanzia autonoma – concessa in data 18/09/2018 dalla a beneficio Pt_1
della La detta garanzia è, infatti, valida per le ragioni sopra CP
esposte e produttiva di effetti obbligatori;
le somme pagate dalla Pt_1
alla per spese di ritinteggiatura, pulizia locali e canone di CP locazione dell'immobile relativo al mese di gennaio, in quanto attinenti ad obbligazioni inadempiute derivanti dal contratto di locazione garantito, sono state correttamente pagate in seguito alle richieste della beneficiaria.
Nulla, dunque, deve essere restituito alla AA da parte della la CP
quale può validamente trattenere la somma di Euro 3.470,00 già incassata.
7) L'atto di precetto di data 12/05/2020 (notificato congiuntamente al decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso dal Tribunale di Bolzano in data
08/05/2020) alla va dichiarato Parte_1
nullo per effetto della revoca del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto stesso. Tale rilievo assorbe ogni altra considerazione riguardante il precetto sopra individuato.
8) Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002 e pagina 12 di 13 Cass. 2018 n. 11458), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni fin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
9) Alla luce dell'esito della presente vertenza (accoglimento dell'opposizione svolta dalla AA e rigetto della sua domanda riconvenzionale), le spese del processo vanno interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti in causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso dal Tribunale
[...]
di Bolzano in data 08/05/2020 (pubblicato in data 12/05/2020);
2. dichiara la nullità del precetto datato 12/05/2020 notificato alla
[...]
unitamente al decreto ingiuntivo n. Parte_1
616/2020 dd. 08/05/2020;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
Parte_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il giorno 07/01/2025.
Il Giudice
dott. Simon Tschager
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 1610/2020
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simon Tschager pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1616/2020 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Contarino, giusta delega in atti, presso il cui studio in Bolzano, corso Italia n.
17 ha eletto domicilio
- attrice opponente - contro con sede legale in Thiene (VI), via Corradini n. 22, in persona del CP legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Casarin, giusta delega in atti, presso il cui studio in Bassano del Grappa, via
Bastioni n. 33 ha eletto domicilio
- convenuta opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo nonché ex art. 615 primo comma e
617 primo comma c.p.c.; causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI formulate da parte Controparte_2
nella nota di trattazione scritta e conclusioni depositata in data 24/06/2024:
“nel merito, come da “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché ex artt. 615, primo comma e 617, primo comma, c.p.c.”, e dunque
“Contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché
pagina 1 di 13 inammissibile e nullo, per tutte le ragioni esposte, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla alla in Parte_1 CP
forza della fideiussione n. 15365493-15 del 18 settembre 2018. Dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 12 maggio 2020 per sua notificazione in difetto di previa apposizione della formula esecutiva sul titolo (cioè sul decreto ingiuntivo opposto).
Dichiarare non dovuto il compenso per il precetto stesso nella misura di €
405,00 e ridursi congruamente il medesimo.
Dichiarare non dovute le somme di € 142,08 e € 106,56 indicate nel precetto
a titolo di Iva, e non dovuti gli interessi legali ex art. 17 legge n. 162 del
2014 “dalla data delle fatture al saldo”.
Pronunciare condanna della società opposta ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
In via riconvenzionale: condannare la a restituire all'opponente CP
, per le ragioni esposte, la somma di € Parte_1
3.470,00, aumentata degli interessi legali dal giorno del pagamento al momento della proposizione della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
In subordine - e salvo gravame – accertare e dichiarare che la
[...]
ha integralmente adempiuto alle proprie Parte_1 obbligazioni quale garante con il versamento della somma di € 3.470,00. In ogni caso, con rifusione del compenso e delle spese, oltre al rimborso à forfait del 15%, Cnpa e Iva e successive occorrende.” nonché, in via subordinata istruttoria, come in “Memoria autorizzata ex art.
183, comma VI, n. 2 c.p.c. per l'opposta”, e cioè:
- occorrendo, trattandosi di circostanze già risultanti dagli atti e dai documenti di parte opponente ammettersi l'interrogatorio formale del SInor
– legale rappresentante della – sui seguenti capitoli: Parte_2 CP
1) “Vero che la riconsegna dell'immobile che ospitava l'azienda è avvenuta
a seguito di accordi verbali intercorsi tra l'affittuaria SInora
[...]
e il SInor , come indicato dalla nel CP_3 Parte_2 CP proprio ricorso per ingiunzione”
pagina 2 di 13 2) “Vero che lo stesso nulla ha eccepito circa la riconsegna Parte_2 dell'immobile” formulate da parte , CP
nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
10/07/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, nel merito: accertata la validità della garanzia a prima richiesta nei confronti della
[...]
rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o CP
improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti svolti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da controparte in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, accertare e dichiarare che le somme già corrisposte dall'opponente erano e sono totalmente dovute;
rigettare la domanda di condanna della al risarcimento del danno CP per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., come ex adverso formulata, perché infondata oltre che per tutti i motivi esposti in atti in quanto carente dei presupposti previsti dalla norma citata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, sia del procedimento monitorio che di opposizione;
in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo opposto
(R.G. n. 1293/2020 Tribunale di Bolzano).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In data 02/08/2018 a seguito della stipula di un contratto di affitto d'azienda tra la SI.ra e l'impresa individuale del SI. Controparte_3
(corrente sotto l'omonima ditta), la SI.ra Parte_2 CP_3
subentrava (ex art. 36 l. 1978 n. 392) nel contratto di locazione
[...]
Co originariamente stipulato tra impresa individuale e la Parte_2
pagina 3 di 13 (proprietaria dell'immobile locato e il cui rappresentate legale è lo CP stesso ) ove era svolta l'attività d'impresa (doc. nn. 3 e 4 Parte_2 di parte attrice). In ottemperanza alla clausola introdotta dall' “Appendice
a contratto di locazione in essere” sottoscritta in data 24/07/2024 tra la
[...]
e , la subentrata conduttrice CP Parte_2 Controparte_3
presentava richiesta di rilascio di fideiussione bancaria - con la clausola a prima richiesta e recante la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione - che veniva rilasciata in data 18/09/2018 dalla
[...]
(di seguito indicata anche con la SIla “AA” o Parte_1 semplicemente ) in favore della In data 9/12/2018 la Pt_1 CP
conduttrice inviava a mezzo posta elettronica certificata una comunicazione di recesso dal contratto d'affitto dell'attività commerciale con un preavviso di 30 giorni (a far data quindi dal 9/01/2019), ottemperando alla clausola regolatrice del recesso contenuta all'art. 2 del contratto d'affitto d'azienda (doc. 4 di parte attrice). L'immobile veniva restituito alla in data 9/01/2019 (fatto pacifico tra le parti). CP
Secondo la locatrice l'immobile veniva restituito in condizioni CP
pessime, sicché la presentava diverse istanze di escussione della CP
detta fideiussione rivolte alla Banca garante a copertura delle inadempienze contestate alla conduttrice . Con lettera Controparte_3 dd. 16/04/2020 la comunicava l'avvenuto pagamento, in Pt_1
adempimento alle obbligazioni di garanzia assunte con la suddetta fideiussione, dell'importo di Euro 3.470,00 di cui Euro 1.020,00 a titolo di spese di ritinteggiatura, Euro 1.150,00 a titolo di pulizia dei locali ed Euro
1.300,00 a titolo di canone di locazione relativo alla mensilità di gennaio
2019 (doc. 15 di parte attrice). La ritenendo ancora dovuti gli CP
importi relativi alle rimanenti cinque mensilità del canone di locazione
(corrispondenti al periodo di preavviso stabilito per l'esercizio del diritto di recesso non nel contratto d'affitto, bensì nel contratto di locazione dell'immobile locato) pari ad Euro 6.500,00 e alle spese per il GPL pari ad
Euro 172,00, la depositava ricorso per decreto ingiuntivo dd. CP
17/04/2020.
pagina 4 di 13 2) Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo recante numero
616/2020 il Tribunale di Bolzano ingiungeva alla AA il pagamento della somma di Euro 6.672,00 a favore della Il detto decreto CP
ingiuntivo veniva notificato dalla ricorrente alla congiuntamente Pt_1 all'atto di precetto, in data 12/05/2020. L'ingiunta AA con “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché ex artt. 615, primo comma e 617, primo comma c.p.c.” depositato in data 22/05/2020 proponeva rituale opposizione ex art. 645 c.p.c. e opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., proponendo contestualmente domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto già elargito a favore della CP
Il giudice sospendeva con decreto dd. 04/06/2020 inaudita altera parte la provvisoria esecutività, confermando tale sospensione nel contradditorio fra le parti - avvenuto tramite lo scambio di note scritte - con ordinanza del 25/06/2020, poiché sulla base di una valutazione prima facie, anche alla luce delle note scritte depositate dalle parti, riteneva infondate le domande formulate dall'opposta Si costituiva la CP CP chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'emesso decreto ingiuntivo. Proseguita la causa con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, ritenuta superflua la prova orale offerta da AA, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, fissata in forma scritta. A seguito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, venivano assegnati dal giudice i termini per le comparse conclusionali e le relative repliche ex art.190 c.p.c e veniva trattenuta la causa in decisione.
3) Va premesso che la fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla
[...]
su incarico e per conto della SInora Parte_1 CP_3
è valida, non sussistendo sufficienti ragioni per dichiarare – ex
[...]
art. 1939 c.c. – il contratto fideiussorio invalido per invalidità dell'obbligazione principale.
Il titolo su cui si fonda la pretesa indennitaria della è un contratto CP che, pur formalmente denominato “fideiussione bancaria” (v. doc. 2 della
Banca opponente), al proprio art. 2 contiene la clausola per cui “La
BANCA si impegna, pertanto, senza necessità e con rinuncia ai benefici pagina 5 di 13 della preventiva escussione del CLIENTE , ex art. 1944 c.c., a pagare immediatamente ed a prima e semplice richiesta, ogni eccezione esclusa, in favore del una somma complessiva non superiore Parte_3 all'importo garantito”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 18 febbraio 2010 n. 3947 – orientamento confermato anche da recente giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. n. 27619/2020) – hanno precisato che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Nel caso di specie, alla stregua di una lettura complessiva del testo contrattuale, la garanzia offerta dalla AA deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia ponendo in evidenza che in essa si prevede: l'obbligo di pagamento a favore del beneficiario entro il termine di 15 giorni della richiesta (periodo di tempo in ogni caso non sufficiente a proporre tutte le eccezioni ex art. 1945 c.c. eventualmente spettanti al debitore principale, v. sul punto Cass. n. 15091/2021 e Cass. n.
30509/2019), l'esclusione del beneficiario dal dovere di preventiva escussione del contraente, nonché l'obbligo in capo al garante di pagare l'importo garantito dopo una semplice indicazione delle obbligazioni non adempiute dal debitore (cfr. art. 2, comma secondo della fideiussione bancaria).
È pacifico in giurisprudenza che lo scioglimento del vincolo di accessorietà dal rapporto principale – tipico del contratto autonomo di garanzia – comporta la rinunzia da parte del garante a prima richiesta ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale;
resta, tuttavia, ferma la possibilità del garante di proporre eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, nonché di opporre l'exceptio doli a fronte dell'esecuzione fraudolenta o abusiva della garanzia.
pagina 6 di 13 Nel caso di specie va constatato che il contratto di locazione ad uso commerciale in essere tra la e la SI.ra , a cui CP Controparte_3
afferisce il contratto di garanzia di cui è causa, non è affetto da vizi di nullità.
In particolare, non è nulla (diversamente da quanto sostenuto dalla AA) la clausola di rettifica del quantum dovuto a titolo di canone di locazione contenuta nell'appendice datata 24/07/2024 (regolarmente registrata in pari data) al contratto di locazione (doc. 3 di parte attrice). Alla luce del fatto che
- con la medesima appendice sono state corrette diverse pattuizioni del contratto di locazione, tra cui anche l'oggetto del contratto, prevedendosi che il locatore concede in locazione al conduttore
“anche parte dell'arredamento ad eccezione della cucina”;
- sussiste una sostanziale contestualità tra la stipula del contratto di locazione in data 13/07/2018 (registrato in pari data) e la stipula dell'appendice in data 24/07/2018 (registrata in pari data);
- alla vicinanza temporale delle pattuizioni di correzione contenute nella detta appendice corrisponde l'insussistenza di un lasso temporale apprezzabile nell'esecuzione del contratto tra la stipula del contratto e la stipula dell'appendice, deve concludersi che con la detta appendice la parti abbiano provveduto alla rettifica di oggetto e canone del contratto di locazione e non ad un illegittimo aumento del canone di locazione in essere;
trattasi pertanto non di un illegittimo aumento, bensì di una rettifica di oggetto e canone previsti nel contratto di locazione datato 13/07/18.
A ciò corrisponde anche il contegno delle parti, non risultando che la conduttrice abbia mai concretamente pagato un canone di locazione mensile di Euro 500,00 ma sempre e soltanto di Euro 1300,00 (come rettificato con l'appendice contrattuale).
Altrettanto infondata è, inoltre, l'eccezione di invalidità della fideiussione bancaria sollevata dalla Banca opponente per contrarietà agli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Essendo la fideiussione bancaria un'obbligazione personale prestata da una parte terza – diversa dalla pagina 7 di 13 persona del conduttore – che garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal conduttore, essa non è soggetta ai limiti imposti dalla legge per la cauzione. In particolare, il rilascio della garanzia bancaria eccedente le tre mensilità di canone da parte della AA a favore della locatrice
[...]
in quanto concesso da un soggetto diverso dalla conduttrice CP
, non comporta l'aggravio economico – corrispondente Controparte_3
al vantaggio finanziario del locatore – che l'articolo 11 della legge 1978 n.
392 vuole prevenire, non trovando dunque applicazione nel caso di specie la restrizione legale di cui all'art.11 della legge 1978 n. 392.
Per tali motivi la “Fideiussione bancaria n. 15365493-15” con cui la si costituisce garante per conto della SI.ra a favore Pt_1 CP_3
della beneficiaria è valida e produttiva di effetti obbligatori. CP
4) È, invece, fondata l'exceptio doli generalis sollevata dall'attrice AA e riferita alle modalità di escussione della garanzia messe in atto dalla convenuta beneficiaria Si deve ritenere contraria a buona fede la CP
richiesta di copertura indennitaria formulata dalla locatrice nei CP
confronti della garante AA, tesa a far valere il preavviso di 6 mesi risultante dal contratto di locazione dedotto in giudizio, nonostante la SI.ra , in qualità di conduttrice, avesse espressamente CP_3
esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 2 del contratto d'affitto d'azienda: “facoltà esercitabile in qualsiasi momento mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata e/o
PEC” (cit. art. 2, ultimo comma del contratto notarile di affitto d'azienda, doc. 4 di parte attrice). È documentato agli atti del presente processo che la SI.ra in data 9/12/18 abbia comunicato via PEC alla CP_3 [...] il recesso dal contratto d'affitto (v. doc. 8 di parte attrice nonché CP
doc.5 del ricorso per decreto ingiuntivo). In tema di exceptio doli la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui “L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98) o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire;
con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze pagina 8 di 13 fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (cit. Cass. n. 30509/2019). Orbene, nel caso di specie appare evidente lo stretto collegamento che intercorre tra il contratto d'affitto dell'azienda commerciale corrente sotto la ditta
”, stipulato tra la SI.ra e il SI. Parte_2 CP_3 Pt_2
, e il contratto di “Locazione di immobile adibito ad uso
[...] commerciale”, sottoscritto da impresa individuale e Parte_2
l'impresa in cui la SI.ra è subentrata (ex CP Controparte_3 latere conductoris) in forza dell'art. 7 del contratto d'affitto d'azienda e in coerenza con la previsione legislativa di cui all'art. 36 l. n. 392/1978. Tale collegamento oltre che essere funzionale – l'immobile locato è, infatti, il luogo ove viene svolta l'attività di impresa locata consistente nell'attività di ristorazione e affittacamere –, è testuale, per espresso richiamo all'attività commerciale di ristorazione a pagina 1 del contratto di locazione (v. doc. 3 di parte attrice) e, viceversa, per espresso richiamo all'art. 7 del contratto d'affitto d'azienda al contratto di locazione dell'immobile ove è svolta l'attività d'impresa. Rilevante e immediatamente percepibile è, inoltre, la circostanza per cui il SI. Pt_2
è amministratore unico nonché rappresentante legale della
[...] [...]
Non si può quindi ritenere, secondo un principio di buona fede, che CP la comunicazione di recesso inviata all'indirizzo PEC della non CP
fosse entrata nella sfera di conoscenza del SI. , Parte_2 concedente d'azienda e legale rappresentante dell'impresa locatrice dell'immobile ove si svolgeva l'attività d'impresa. Dai documenti prodotti dall'attrice – e sul punto non specificatamente contestati ex art. 115 c.p.c. dalla si può evincere che il recesso sia stato concordato tramite CP_4
accordi verbali intercorsi tra la SI.ra e il SI. , il quale CP_3 Pt_2
ha accettato le chiavi dell'immobile in data 9/01/2019 (doc. 9 di parte attrice), allo scadere dei 30 giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dalla conduttrice . La pretesa da parte della – CP_3 CP pagina 9 di 13 nella persona del legale rappresentante – tramite Parte_2
escussione della garanzia bancaria dell'importo pari ai canoni delle 5 mensilità (già considerata quindi la mensilità di gennaio già pagata dalla dovute per il mancato rispetto del preavviso stabilito nel contratto Pt_1 di locazione, nonostante l'inevitabile consapevolezza da parte del SI.
che il contratto di locazione, a seguito del recesso del SI.ra Pt_2
dal contratto d'affitto, fosse privo di qualunque pratica utilità e, CP_3
dunque, privo di causa in concreto, integra un manifesto abuso del diritto.
Il comportamento contrario a buona fede attuato dal SI. si evince, Pt_2
inoltre, dalla circostanza – documentata sub. doc. 10 e 11 di parte attrice – per cui l'escussione della garanzia bancaria è stata inizialmente esercitata, sia tramite PEC intestata alla dd. 30/12/2019 (doc. 10 di parte CP
attrice) che tramite PEC a firma del difensore legale della dd. CP
3/04/2020 (doc. 11 di parte attrice), facendo valere la sola mensilità di gennaio 2019 (sulla base del preavviso previsto nel contratto di affitto), e non anche in riferimento alle mensilità di gennaio-giugno 2019 corrispondenti alle mensilità eventualmente dovute a titolo di preavviso previsto nel contratto di locazione (oltre che per pulizia locali, tinteggiatura locali e altre voci relative all'attività d'impresa di cui infra);
l'asserito inadempimento da parte della conduttrice del corretto termine di preavviso per l'esercizio del recesso dal contratto di locazione è stato fatto valere dalla solo successivamente in data 09/04/2020 con CP
richiesta di escussione della garanzia a mezzo del proprio avvocato, pochi giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dd.
17/09/2020. Quanto premesso delinea una condotta di escussione della garanzia bancaria contraria alle generali regole di correttezza e buona fede immanenti al nostro ordinamento.
5) Riconducibile ad un'esecuzione contrattuale contraria ai principi di correttezza e buona fede è anche la richiesta di indennizzo formulata dalla alla Banca garante per inadempimenti (quali, tra gli altri, i costi CP annuali per l'esposizione di cartelli pubblicitari, servizio internet, GPL
Alessi gas) attinenti al contratto d'affitto d'azienda, il quale non è coperto dalla garanzia bancaria rilasciata in data 18/09/2018 dalla AA (v. docc. pagina 10 di 13 10 e 11 di parte attrice e doc. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo); desistendo la da tali richieste solamente in sede di ricorso per CP decreto ingiuntivo, ad eccezione per l'importo dovuto a titolo di spesa per il GPL di Euro 172,00 su cui, invece, insiste anche in sede di opposizione.
La concessione della garanzia de qua, infatti, è rilasciata “a garanzia del pagamento di canoni e spese condominiali nascenti dalla sottoscrizione del precitato CONTRATTO e a garanzia della tempestiva e regolare riconsegna dei beni locati” (cit. pg. 2 della “Fideiussione bancaria” allegata sub doc. 2 di parte attrice), facendo in premessa unicamente riferimento al contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale intercorrente tra la e impresa CP Parte_2 individuale e non anche al contratto d'affitto d'azienda intercorso tra e;
contratti – quello d'affitto Parte_2 Controparte_3
d'azienda e di locazione immobiliare – oltretutto formalmente intestati a parti diverse. In un caso analogo la giurisprudenza di legittimità “ha valorizzato la connessione tra il testo della garanzia a prima richiesta e quello del contratto di locazione, giacché il primo, nel definire – già al punto b) delle “premesse” – la portata della garanzia, faceva riferimento all'art. 9 dei contratti di locazione, il quale stabiliva che essa fosse rilasciata “a garanzia dell'obbligo assunto ai sensi del precedente art.
3.2.”, disciplinante, appunto, il pagamento del canone di locazione. Né
“indici rivelatori” di una diversa volontà possono ravvisarsi, ad esempio, nel fatto che le locazioni si inserivano in una più ampia operazione negoziale (quella relativa all'apporto degli immobili locati al fondo
d'investimento), giacché nulla lascia intendere che attraverso la garanzia
“de qua” se ne volesse assicurare la redditività, e ciò anche in considerazione del fatto che dell'oggetto della Garantievertrag – derogando essa al principio dell'accessorietà delle garanzie – deve predicarsi, tendenzialmente, un'interpretazione riduttiva, in assenza di sicuri indici rivelatori che consentano di estenderne la portata oltre quanto testualmente stabilito” (cit. Cass. n. 2343/2024). Non essendo rinvenibili in seno alla garanzia bancaria rilasciata dalla AA riferimenti all'attività d'impresa ceduta in affitto da , questo Giudice Parte_2 pagina 11 di 13 intende fare proprio il recente insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, dichiarando che nulla è dovuto per spese di GPL dalla AA
a favore della beneficiaria in quanto l'escussione della garanzia CP
per tali somme rappresenta un tentativo contrario a buona fede di ottenere copertura indennitaria per obbligazioni non garantite.
L'opposizione proposta dalla deve Parte_1
essere, per le ragioni sin qui esposte, accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 616/2020, n. r.g. 1293/2020, emesso dal Tribunale di
Bolzano il giorno 08/05/2020.
6) La domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
è infondata e merita rigetto. L'importo di Euro 3.470,00 che
[...]
è stato pagato dalla AA a favore della in data 16/04/2020 era CP
dovuto contrattualmente in virtù della fideiussione bancaria – rectius garanzia autonoma – concessa in data 18/09/2018 dalla a beneficio Pt_1
della La detta garanzia è, infatti, valida per le ragioni sopra CP
esposte e produttiva di effetti obbligatori;
le somme pagate dalla Pt_1
alla per spese di ritinteggiatura, pulizia locali e canone di CP locazione dell'immobile relativo al mese di gennaio, in quanto attinenti ad obbligazioni inadempiute derivanti dal contratto di locazione garantito, sono state correttamente pagate in seguito alle richieste della beneficiaria.
Nulla, dunque, deve essere restituito alla AA da parte della la CP
quale può validamente trattenere la somma di Euro 3.470,00 già incassata.
7) L'atto di precetto di data 12/05/2020 (notificato congiuntamente al decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso dal Tribunale di Bolzano in data
08/05/2020) alla va dichiarato Parte_1
nullo per effetto della revoca del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto stesso. Tale rilievo assorbe ogni altra considerazione riguardante il precetto sopra individuato.
8) Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002 e pagina 12 di 13 Cass. 2018 n. 11458), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni fin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
9) Alla luce dell'esito della presente vertenza (accoglimento dell'opposizione svolta dalla AA e rigetto della sua domanda riconvenzionale), le spese del processo vanno interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti in causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso dal Tribunale
[...]
di Bolzano in data 08/05/2020 (pubblicato in data 12/05/2020);
2. dichiara la nullità del precetto datato 12/05/2020 notificato alla
[...]
unitamente al decreto ingiuntivo n. Parte_1
616/2020 dd. 08/05/2020;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
Parte_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il giorno 07/01/2025.
Il Giudice
dott. Simon Tschager
pagina 13 di 13