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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Ascoli Piceno Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 478/2024 r.g., udienza del 10/07/2025
CP_1
Avv. LANCIOTTI GIOVANNI, COGNINI SILVIA parte ricorrente
C Parte_1
Avv . Controparte_2 parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Rigettare l'opposizione all'esecuzione (pignoramento presso terzi rg 429/2023 Trib. Ascoli Piceno) promossa dalla Parte_2
C in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
II. Parte resistente: chiede di rigettare il ricorso e “accertare, dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto dalla società opponente alla suddetta signora in forza della sentenza n. 248/ 2023 CP_1 del 19.05.2023, resa tra le parti dal Tribuna-le di Ascoli Piceno, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Giovanni Iannielli, nella procedura iscritta a R.G. n. 108/ 2019”.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale (in particolare quella raccolta nel procedimento penale) e dalla prova testimoniale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 248/2023 e a fronte della domanda di parte ricorrente al pagamento della somma lorda di circa 117mila euro, ha così statuito: “a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento della somma di € 16.000,00 in favore della ricorrente, con gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del diritto al saldo”.
2 Con atto di precetto del 22.06.2023 parte ricorrente ha chiesto a parte resistente il pagamento della somma 26.258,66 euro, oltre agli interessi legali maturati e maturandi (doc. 1 ricorso).
3 E' pacifico che parte resistente ha pagato la somma di 20.902,44 euro (di cui 16mila euro per sorte capitale).
4 Parte ricorrente ha quindi azionato il pignoramento presso terzi per la somma di 5.356,22 euro e, a fronte dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il g.e. ha sospeso l'esecuzione assegnando il termine per l'insaturazione del giudizio di merito.
II. La questione controversa riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad agire in via esecutiva per la somma di 5.356,22 euro.
1 Parte resistente afferma che al lavoratore spettano le somme al netto delle ritenute fiscali e che quindi la somma dovuta è già stata integralmente corrisposta. Rileva al riguardo che, nella sentenza, benchè il dispositivo sia generico, nella parte motiva risulta indicato “alla ricorrente spetti la somma netta di € 16.000, a titolo di retribuzione”.
2 Parte ricorrente afferma la spettanza delle somme al lordo e quindi la pretesa del credito residuo azionato in via monitoria.
III. E' accertato il diritto di parte ricorrente ad agire in via esecutiva per la somma di 5.356,22 euro.
IV. Il diritto del lavoratore al pagamento delle somme è al lordo delle ritenute e non al neto delle stesse. E' principio consolidato e indiscusso quello per cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (tra le molte, Cassazione n. 18044/2015).
V. La sentenza n. 248/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno non presenta alcun elemento di contraddizione tra dispositivo e motivazione né tantomeno una rimodulazione della domanda attorea che ha agito per una somma maggiore e al lordo.
1 In primo luogo, nella parte motiva così come in quella dispositiva, il Tribunale ha fatto riferimento alla somma di 16mila euro a titolo di retribuzione (senza effettuare il calcolo della somma al lordo).
2 In secondo luogo, se il giudice è tenuto a rispondere alla domanda di condanna al pagamento della specifica somma a titolo di retribuzione (non potendosi limitare ad una condanna generica priva dei requisiti di calcolo), non è tenuto ad effettuare il calcolo della somma lorda, determinabile applicando del resto i criteri normativi prestabiliti. Ed al riguardo è sufficiente rilevare come, in una fattispecie similare, la giurisprudenza di afferma da tempo che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento ritenuto illegittimo, priva dell'indicazione del preciso ammontare della somma oggetto dell'obbligazione e con riferimento, per la determinazione delle mensilità dovute, alla retribuzione annua lorda, costituisce titolo esecutivo idoneo alla realizzazione del credito, posto che la determinazione delle retribuzioni spettanti ex art. 18 legge n. 300 del 1970 va effettuata al lordo e non al netto e che la somma complessivamente dovuta è quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico (Cassazione n. 2544/2001).
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta il diritto di parte ricorrente ad agire in via esecutiva per la somma di 5.356,22 euro. II. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.109 euro, oltre accessori dovuti per legge.
10/07/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 478/2024 r.g., udienza del 10/07/2025
CP_1
Avv. LANCIOTTI GIOVANNI, COGNINI SILVIA parte ricorrente
C Parte_1
Avv . Controparte_2 parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Rigettare l'opposizione all'esecuzione (pignoramento presso terzi rg 429/2023 Trib. Ascoli Piceno) promossa dalla Parte_2
C in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
II. Parte resistente: chiede di rigettare il ricorso e “accertare, dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto dalla società opponente alla suddetta signora in forza della sentenza n. 248/ 2023 CP_1 del 19.05.2023, resa tra le parti dal Tribuna-le di Ascoli Piceno, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Giovanni Iannielli, nella procedura iscritta a R.G. n. 108/ 2019”.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale (in particolare quella raccolta nel procedimento penale) e dalla prova testimoniale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 248/2023 e a fronte della domanda di parte ricorrente al pagamento della somma lorda di circa 117mila euro, ha così statuito: “a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento della somma di € 16.000,00 in favore della ricorrente, con gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del diritto al saldo”.
2 Con atto di precetto del 22.06.2023 parte ricorrente ha chiesto a parte resistente il pagamento della somma 26.258,66 euro, oltre agli interessi legali maturati e maturandi (doc. 1 ricorso).
3 E' pacifico che parte resistente ha pagato la somma di 20.902,44 euro (di cui 16mila euro per sorte capitale).
4 Parte ricorrente ha quindi azionato il pignoramento presso terzi per la somma di 5.356,22 euro e, a fronte dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il g.e. ha sospeso l'esecuzione assegnando il termine per l'insaturazione del giudizio di merito.
II. La questione controversa riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad agire in via esecutiva per la somma di 5.356,22 euro.
1 Parte resistente afferma che al lavoratore spettano le somme al netto delle ritenute fiscali e che quindi la somma dovuta è già stata integralmente corrisposta. Rileva al riguardo che, nella sentenza, benchè il dispositivo sia generico, nella parte motiva risulta indicato “alla ricorrente spetti la somma netta di € 16.000, a titolo di retribuzione”.
2 Parte ricorrente afferma la spettanza delle somme al lordo e quindi la pretesa del credito residuo azionato in via monitoria.
III. E' accertato il diritto di parte ricorrente ad agire in via esecutiva per la somma di 5.356,22 euro.
IV. Il diritto del lavoratore al pagamento delle somme è al lordo delle ritenute e non al neto delle stesse. E' principio consolidato e indiscusso quello per cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (tra le molte, Cassazione n. 18044/2015).
V. La sentenza n. 248/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno non presenta alcun elemento di contraddizione tra dispositivo e motivazione né tantomeno una rimodulazione della domanda attorea che ha agito per una somma maggiore e al lordo.
1 In primo luogo, nella parte motiva così come in quella dispositiva, il Tribunale ha fatto riferimento alla somma di 16mila euro a titolo di retribuzione (senza effettuare il calcolo della somma al lordo).
2 In secondo luogo, se il giudice è tenuto a rispondere alla domanda di condanna al pagamento della specifica somma a titolo di retribuzione (non potendosi limitare ad una condanna generica priva dei requisiti di calcolo), non è tenuto ad effettuare il calcolo della somma lorda, determinabile applicando del resto i criteri normativi prestabiliti. Ed al riguardo è sufficiente rilevare come, in una fattispecie similare, la giurisprudenza di afferma da tempo che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento ritenuto illegittimo, priva dell'indicazione del preciso ammontare della somma oggetto dell'obbligazione e con riferimento, per la determinazione delle mensilità dovute, alla retribuzione annua lorda, costituisce titolo esecutivo idoneo alla realizzazione del credito, posto che la determinazione delle retribuzioni spettanti ex art. 18 legge n. 300 del 1970 va effettuata al lordo e non al netto e che la somma complessivamente dovuta è quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico (Cassazione n. 2544/2001).
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta il diritto di parte ricorrente ad agire in via esecutiva per la somma di 5.356,22 euro. II. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.109 euro, oltre accessori dovuti per legge.
10/07/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta