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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1193/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1193/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Digena Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Girolamo Giancaspro Controparte_1
- Appellato -
nonché di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- Appellate contumaci -
*******
OGGETTO: “Divisione di beni caduti in successione”.
1
dell'udienza del 4.3.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – , deceduta il 4.7.2013, con testamento pubblico del 23.4.2013 ha Persona_1
devoluto la sua eredità – in quote di diritto diseguali fra loro – ai figli e CP_1 Parte_1
nonché alle nipoti (“ex filio” premorto ) e Persona_2 CP_2 CP_3 Controparte_4
2. – ha instaurato, davanti al Tribunale di Bari, il giudizio n. 6207/2017 Controparte_1
R.G., domandando la divisione della massa ereditaria materna.
3. – La germana e le nipoti e Parte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
inizialmente, non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
4. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di ctu estimativa.
5. – Il 20.3.2021 è stato depositato un primo progetto di divisione e il giudice ha fissato l'udienza del 4.10.2021 per la sua discussione.
6. – Frattanto, ha introdotto il giudizio n. 6116/2021 R.G., domandando la Controparte_1
divisione ereditaria di alcuni terreni esclusi, per difetto di prova, dall'anzidetto progetto depositato nel giudizio precedentemente iscritto a ruolo.
7. – Mentre le nipoti dell'attore si sono costituite nel giudizio recenziore, chiedendo di procedere alla divisione in natura dei beni ereditari o alla loro vendita, invece ha Parte_1
disertato il processo ed è stata perciò dichiarata contumace.
8. – Disposta la riunione dei due procedimenti, le nipoti dell'attore si sono costituite anche nel giudizio n. 6207/2017 R.G.
9. – In data 11.12.2021 è stato depositato un nuovo progetto di divisione ed è stata fissata l'udienza per la sua discussione del 21.3.2022.
10. – si è costituita in giudizio il 16.3.2022, chiedendo un differimento Parte_1
dell'udienza di discussione al fine di poter formulare una propria proposta.
2 11. – La discussione del progetto è stata rinviata per verificare l'esito (poi risultato infruttuoso) del tentativo di bonario componimento fra i condividenti.
12. – All'udienza del 23.1.2023 le parti hanno precisato le conclusioni: l'attore ha chiesto disporsi la divisione in conformità al progetto dell'11.12.2021; ha chiesto la Parte_1
divisione in conformità alla proposta da lei depositata;
infine, le altre convenute si sono riportate ai loro atti difensivi.
13. – Con sentenza n. 3246/2023, pubblicata il 3.8.2023, il giudice del Tribunale di Bari ha disposto la divisione dell'asse ereditario in cinque porzioni di beni, del valore rispettivamente di €
754.971,01 (pari alla quota di 15/27), di € 301.988,41 (pari alla quota di 6/27), di € 100.662,81, di
€ 100.662,81 e di € 100.662,81 (pari, queste ultime tre, alla quota di 2/27), attribuendo la prima porzione a la seconda a la terza, la quarta e la quinta Controparte_1 Parte_1
rispettivamente a e ha disposto a carico di queste tre ultime CP_2 CP_3 Controparte_4
condividenti l'obbligo di pagamento della somma di € 172,80 per ciascuna in favore dell'attore, a titolo di quota parte di rimborso spese;
ha suddiviso le spese di ctu, nel rapporto interno fra le parti,
in misura proporzionale ai rispettivi diritti quotali dei coeredi;
ha condannato alla Parte_1
refusione, in favore dell'attore, delle spese e competenze legali, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge (capo 9 del dispositivo).
13.1. – La regolamentazione degli oneri economici del processo, nel modo testé indicato, è
sorretta dalla motivazione di seguito testualmente trascritta: “Quanto alle spese e ai compensi di
lite deve osservarsi che nei giudizi di divisione le spese sono poste a carico della massa ovvero
restano a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote (cfr. Cass. Civ., 24 gennaio
2020, n. 1635). Deve tuttavia farsi eccezione per le spese relative all'incidente di cognizione
occasionato dalle contestazioni al progetto di divisione (cfr. Cass. Civ., 23 gennaio 2017, n. 1665)
per il quale nel caso di specie la convenuta risulta soccombente nei confronti Parte_1
dell'attore mentre le altre parti hanno tenuto una posizione processuale Controparte_1
neutra”.
3 14. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1
parziale limitatamente al capo contenente la condanna al pagamento delle spese di lite. In
particolare, l'impugnante ha articolato un unico motivo di gravame, così testualmente rubricato:
“Violazione e/o falsa applicazione del principio di soccombenza in giudizio - Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. - Violazione dell'art. 24 Costituzione – Travisamento di atti
e fatti processuali - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al capo n. 9) del
dispositivo (pag. 13 della sentenza impugnata) per aver il Giudice di prima istanza, in assenza dei
presupposti di legge e travisando il contegno processuale ed il contenuto degli atti di parte,
qualificando erroneamente le difese della odierna appellante quali “contestazioni” al progetto
divisionale, condannato la sig.ra “alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, di spese e compensi della fase contenziosa del giudizio, che si liquidano in € 6.164,00 CP_1
oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge”. Sulla scorta di tale motivo,
l'appellante ha chiesto di disporre la compensazione integrale delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado.
15. – si è costituito in giudizio ed ha resistito al gravame, di cui ha chiesto Controparte_1
la reiezione, per avere il Tribunale di Bari fatto corretta applicazione dei principi in tema di disciplina delle spese processuali.
16. – Invece, e hanno omesso di costituirsi in giudizio e, CP_2 CP_3 Controparte_4
pertanto, delle stesse dev'essere dichiarata la contumacia.
17. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di note difensive conclusive, all'udienza del 4.3.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
18. – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
19. – Nell'atto di impugnazione ha dedotto che si è costituita nel giudizio di Parte_1
primo grado con una breve memoria del 16.3.2022, nella quale ha manifestato “ogni buon intento
ad intraprendere trattative per una definizione più oggettiva di ogni pendenza in essere”; che ha richiesto la concessione di un rinvio per “verificare esattamente il progetto di divisione e, ove
4 opportuno suggerire anche soluzioni diverse nell'assegnazione e/o attribuzione dei singoli beni in
ragione del possesso e/o ulteriori elementi oggettivi quali ad esempio i confini di alcuni beni con
altri già posseduti”; che il 27.4.2022 ha depositato una proposta di progetto di divisione, la quale non ha stravolto i progetti di divisione già in atti giacché mirante unicamente a munire l'immobile situato a Gravina in Puglia in via Guardialto n. 11 della relativa pertinenza e ad evitare diversi e distinti conguagli in denaro;
che anche con le brevi note conclusive non ha introdotto nel giudizio alcun elemento di contestazione, essendosi limitata alla semplice ricostruzione fattuale degli accadimenti processuali e dello stato di possesso del predetto PI, al fine di consentire al giudice un migliore scrutinio della vicenda;
che, dunque, le sue difese, lungi dall'instaurare una controversia incidentale o una contestazione al progetto divisionale o una sua formale impugnazione, hanno soltanto fornito un utile ausilio al giudicante;
che ciò ha fatto semplicemente per sollecitare una riflessione critica degli altri condividenti, volta a favorire le attribuzioni dei beni ed un bonario componimento dello scioglimento della comunione ereditaria;
che, in un giudizio divisorio, deve reputarsi legittimo che i condividenti richiedano l'assegnazione di singoli cespiti ovvero esprimano preferenze per l'una o l'altra delle porzioni individuate con il progetto predisposto dal Ctu o dal giudice;
che tali indicazioni attengono al “quomodo” della divisione e non danno luogo a domande in senso proprio, pur potendo influenzare lo svolgimento delle operazioni divisionali;
che, d'altra parte, l'odierna appellante non si è mai opposta alla richiesta formulata dal fratello , né ha rivolto contestazioni alle valutazioni o alle stime eseguite CP_1
dal Ctu, peraltro affette da evidenti errori materiali e/o di calcolo con riferimento all'immobile individuato al n. 6 del progetto, i quali incidono sul valore delle quote e dei conguagli;
che, in definitiva, non ha in alcun modo causato il giudizio, né ha resistito nello stesso, aderendo, anzi,
all'avversa richiesta di divisione ed assumendo, al più, una posizione fattivamente collaborativa;
che l'aver prospettato al Tribunale di Bari una situazione di fatto di un PI (ossia il possesso ultraquarantennale dell'immobile censito in Catasto al foglio 119, particella 293 sub 2, circostanza non contestata dagli altri condividenti) e l'aver conseguentemente richiesto l'attribuzione del
5 medesimo immobile (giustificata dall'esigenza di garantire unitarietà funzionale al bene) hanno rappresentato una sua legittima prerogativa difensiva che non può implicare la condanna al pagamento delle spese processuali.
20. – Invero, le suddette deduzioni gravatorie, oltre che smentite da emergenze processuali di segno contrario, sono prive di consistenza giuridica.
20.1. – Non appare inutile rammentare che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale (Cass. 24.1.2020 n. 1635, Cass.
8.10.2013 n. 22903, Cass. 13.2.2006 n. 3083),
nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti,
trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dovute all'ingiustificato comportamento processuale della parte. Inoltre, anche la dichiarazione generica di non accettazione del progetto, che non si concretizzi in una contestazione specifica, impone l'emanazione della sentenza e, ove l'attuazione della divisione avvenga conformemente allo stesso progetto (proprio come avvenuto nella specie, nde), ricadono sul singolo condividente le spese della fase processuale successiva all'udienza di discussione (Cass. 22.5.1973 n. 1482).
20.2. – Orbene, l'impugnante mostra di non confrontarsi con le perspicue ragioni poste a fondamento della statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite. In particolare, nella sentenza appellata il giusdicente ha osservato esplicativamente quanto segue: “Le porzioni devono
formate in conformità al progetto di divisione depositato da questo giudice in data 11.12.2021.
Infatti, tale ripartizione tiene conto delle differenti misure delle quote, della tendenziale
omogeneità dei beni attribuiti nonché della massima riduzione possibile dei conguagli in denaro.
Avverso tale progetto ha mosso contestazioni che non si sostanziano in precise Parte_1
impugnazioni. Piuttosto ella ha insistito per la divisione secondo un progetto di divisione che lei
stessa ha formato e depositato in data 27.04.2022. Sennonché tale progetto non può essere
considerato poiché innanzitutto non si appalesa definitivo atteso che prevede una clausola di
6 chiusura del seguente tenore: “il tutto salvo conguagli di dare e avere rispetto ai contenuti delle
sentenze” senza peraltro che possa comprendersi a quali sentenze si faccia riferimento. Del pari,
esso muove da premesse indimostrate nella parte in cui si riferisce ad una presunta proprietà di
un deposito acquisita in forza di un possesso di oltre 40 anni, circostanza invero del tutto estranea
al presente giudizio. In ogni caso, il progetto proposto da considera Parte_1
erroneamente come unitaria la posizione delle convenute , e CP_2 Controparte_3
le quali invece hanno diritto ciascuna ad una porzione autonoma essendo state Controparte_4
nominate eredi singolarmente. Ancora, il progetto non è condivisibile perché non distribuisce le
tipologie di cespiti in maniera tendenzialmente uniforme, se è vero come è vero che il credito in
denaro per € 151.315,79 viene imputato ad una singola porzione anziché essere distribuito
proporzionalmente tra tutti i condividenti. Infine, è appena il caso di rilevare che nella proposta
formulata da vengono anteposti interessi di fatto della stessa condividente, Parte_1
laddove la divisione operata da questo Tribunale si muove su un piano oggettivo e imparziale”.
20.3. – Dunque, ha presentato un progetto di divisione alternativo a quello Parte_1
predisposto dal giudice ed “ontologicamente” incompatibile con lo stesso, oltre che non rispettoso delle norme per la formazione delle porzioni di cui all'art. 727 cod. civ. e contrastante con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai presupposti per la corretta applicazione del meccanismo riequilibratorio dei conguagli di cui all'art. 728 cod. civ. Fra
l'altro, ha pure prospettato una questione (il prolungato possesso di un bene per un tempo utile al compimento dell'usucapione) da far valere nell'ormai superata fase di accertamento del diritto alla divisione e, quindi, avulsa dal “quomodo dividendum sit” in cui, invece, si esauriva la fase del procedimento relativa all'attuazione della divisione, avente fino a quel momento natura di giurisdizione volontaria in quanto circoscritta alla discussione ed approvazione del progetto di divisione giudiziale.
20.4. – Pertanto, attraverso il deposito di un progetto di divisione non conforme a diritto (del quale ha espressamente richiesto l'approvazione in luogo di quello apprestato dal giudice) e con il
7 proprio atteggiamento di dissenso e contrasto tenuto nel giudizio, ha finito per Parte_1
assumere un'iniziativa riconoscibilmente ostruzionistica e conflittuale, che ha impedito al decidente di chiudere il giudizio – “naturalmente” e “per le vie brevi” – con l'ordinanza non impugnabile dichiarativa dell'esecutività del progetto di divisione ex art. 789 co. 3 cpc, in tal modo rendendo inevitabile la pronuncia della sentenza, la quale, del resto, si è rivelata una
“superfetazione processuale” giacché con l'atto d'impugnazione l'appellante non ha mosso neppure una sola contestazione alle statuizioni giudiziali di apporzionamento proporzionale delle quote fra i condividenti adottate proprio secondo il progetto di divisione dell'11.12.2021, tanto conclamando, “retrospettivamente”, l'irragionevolezza della mancata accettazione, da parte di di quello stesso progetto divisionale. Dimodoché, non è revocabile in dubbio che Parte_1
a lei sia imputabile la responsabilità causale della lite, conclusasi con la sentenza che ha posto fine al conflitto insorto fra le parti in ordine alle modalità di formazione delle porzioni e alla scelta dei cespiti ereditari da attribuire a ciascun partecipante alla comunione.
21. – La disciplina delle spese del grado di appello soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00),
con la “dimidiazione” dell'importo medio della sola fase di trattazione/istruttoria in ragione della mancata ammissione di mezzi di prova.
22. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
del 28.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3246/2023, pubblicata il 3.8.2023, nei confronti di e così Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.888,00, a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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