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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15541/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBELLO Parte_1 C.F._1
CHIARA elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 57 40026 IMOLA presso il difensore avv.
SORBELLO CHIARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 57
40026 IMOLA presso il difensore avv. REGOLI ALESSANDRA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 4.12.2024; viste le dichiarazioni rese a verbale di udienza del 25.3.2025 con le quali i coniugi hanno confermato di non volersi riappacificare;
rilevato che dall'unione sono nati i figli: nato a [...], il [...], e Persona_1 [...]
nata a [...], il [...], entrambi minorenni;
Per_2 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative;
ritenuto che
nulla vada disposo in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra ( , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_3
14/09/1990 e ( , nata a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 CodiceFiscale_4 matrimonio il 15/02/2014 in Imola, atto n.4 parte 1 anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, come in effetti già di fatto vivono.
2) La casa coniugale, sita in Imola (BO), via Leopardi n.77 condotta in locazione verrà assegnata alla moglie, Sig.ra la quale continuerà a risiedere nella stessa unitamente ai due figli Parte_2 minori.
3) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 Per_2 manterranno la propria residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità: Per_
- Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli e secondo le seguenti modalità: Per_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un giorno infrasettimanale - individuato nel mercoledì - dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola e il pomeriggio del lunedì successivo al weekend di spettanza della madre andando a prenderli da scuola sino alla sera dopo cena quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- due settimane anche non consecutive nell'arco delle ferie estive, da concordarsi fra i genitori entro il
31 marzo di ogni anno;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie che ad anni alterni coincidano con il giorno di Natale
o quello di Capodanno;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali che, ad anni alterni coincidano con il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- In qualsiasi altro momento compatibilmente con gli accordi dei genitori e le esigenze dei figli.
7) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma mensile di €.
300,00 omnia. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, fino alla maggiore età dei figli e anche oltre fino alla loro raggiunta autonomia economica e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
8) I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti fanno espresso rinvio al Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna in data 09/08/2017 da intendersi qui integralmente riportato.
9) Le somme erogate dall'INPS a titolo di assegno unico per i figli saranno percepite al 100% dalla madre.
pagina 2 di 3 10) Entrambi i coniugi si rilasciano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, ai soli fini turistici.
11) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15541/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBELLO Parte_1 C.F._1
CHIARA elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 57 40026 IMOLA presso il difensore avv.
SORBELLO CHIARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 57
40026 IMOLA presso il difensore avv. REGOLI ALESSANDRA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 4.12.2024; viste le dichiarazioni rese a verbale di udienza del 25.3.2025 con le quali i coniugi hanno confermato di non volersi riappacificare;
rilevato che dall'unione sono nati i figli: nato a [...], il [...], e Persona_1 [...]
nata a [...], il [...], entrambi minorenni;
Per_2 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
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ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative;
ritenuto che
nulla vada disposo in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra ( , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_3
14/09/1990 e ( , nata a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 CodiceFiscale_4 matrimonio il 15/02/2014 in Imola, atto n.4 parte 1 anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, come in effetti già di fatto vivono.
2) La casa coniugale, sita in Imola (BO), via Leopardi n.77 condotta in locazione verrà assegnata alla moglie, Sig.ra la quale continuerà a risiedere nella stessa unitamente ai due figli Parte_2 minori.
3) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 Per_2 manterranno la propria residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità: Per_
- Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli e secondo le seguenti modalità: Per_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un giorno infrasettimanale - individuato nel mercoledì - dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola e il pomeriggio del lunedì successivo al weekend di spettanza della madre andando a prenderli da scuola sino alla sera dopo cena quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- due settimane anche non consecutive nell'arco delle ferie estive, da concordarsi fra i genitori entro il
31 marzo di ogni anno;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie che ad anni alterni coincidano con il giorno di Natale
o quello di Capodanno;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali che, ad anni alterni coincidano con il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- In qualsiasi altro momento compatibilmente con gli accordi dei genitori e le esigenze dei figli.
7) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma mensile di €.
300,00 omnia. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, fino alla maggiore età dei figli e anche oltre fino alla loro raggiunta autonomia economica e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
8) I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti fanno espresso rinvio al Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna in data 09/08/2017 da intendersi qui integralmente riportato.
9) Le somme erogate dall'INPS a titolo di assegno unico per i figli saranno percepite al 100% dalla madre.
pagina 2 di 3 10) Entrambi i coniugi si rilasciano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, ai soli fini turistici.
11) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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