Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1388/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Il Tribunale ordinario di LE riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1388/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Loc. Beroide di LE in via di Ponte Mattoni n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Antonini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in LE, Via Plinio il Giovane n. 26, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente RT C.F._2
in Loc. Beroide di LE in via di Ponte Mattoni n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Francesconi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Campello sul Clitunno, alla Via
Dante Alighieri n.2, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede pagina 1 di 7
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con accordo del 5.02.2025 personalmente sottoscritto e versato in atti, successivamente modificato e integrato con note del 5.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
b) I figli minori , nato il [...] (codice fiscale: e la figlia Persona_1 C.F._3
nata il [...] (codice fiscale: ), resteranno affidati ad Persona_2 C.F._4 entrambi i genitori, i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi;
c) a far data dalla sottoscrizione del presente accordo viene chiesta l'assegnazione alla IG.ra
, madre collocataria dei figli minori e della casa Parte_1 Persona_1 Persona_2
coniugale e annessi, accessori e pertinenze e con tutti i mobili che la arredano, sita in Loc. Beroide di
LE in via di Ponte Mattoni n. 5, così distinta al Catasto Fabbricati del Comune di LE:
c-1) unità immobiliare ad uso abitativo composta da taverna, w.c. e antibagno al piano terra al foglio
4, particella 542, subalterno 5, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, vani 1,5 R.C. euro 81,34;
c-2) locale ad uso fienile al piano primo con scala che diparte dal piano terra, della consistenza di metri quadrati 65 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di LE al foglio 4, particella 542, subalterno 6, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mq 65, R.C. euro 161,13 già attribuita al IG.
a seguito di atto di divisione del 23.02.2022 Notaio di Russo di LE rep. n. RT Per_3
36.775 racc.n. 17.079;
c-3) i diritti in quota parte spettanti al sui seguenti terreni distinti al NCT del RT
Comune di LE, Foglio 4:
- part. 1279, seminativo, classe 1 , are 13 circa, RD Euro 9,40 RA Euro 7,30;
- part. 542 sub 10 area urbana mq 1240;
- part. 1281 seminativo arborato, classe 1, area 04, RD Euro 2,46, RA Euro 2, 36.
Il IG. , entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo dovrà liberare il RT
garage adiacente la casa coniugale dai motocicli, motocicletta e utensileria di sua proprietà così come dovrà, nello stesso termine, liberare il garage adiacente l'abitazione di dai beni Controparte_2
mobili già di proprietà del suo defunto genitore Persona_4
Sempre in relazione a tale compendio immobiliare sopra catastalmente descritto, che costituiva nel suo complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto pagina 2 di 7 patrimoniale della famiglia e nell'interno di una definizione transattiva dei rapporti giuridici e finanziari derivanti dalla fine del vincolo, convengono di dare un nuovo assetto ai loro interessi economici attraverso un accordo patrimoniale funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e a tale scopo stabiliscono che il IG. ; con il presente accordo, si obbliga a cedere a RT
, che si obbliga ad accettare, la piena proprietà del compendio immobiliare Parte_1
sopra descritto. Il trasferimento dei diritti immobiliari verrà effettuato alle condizioni già stabilite nel verbale del 5.02.2025 mediante la stipula di un apposito atto notarile da effettuare entro sei mesi dalla sentenza di divorzio, presso un Notaio scelto dalla parte acquirente. Per l'effetto del presente accordo, pertanto, il IG. rimane obbligato a prestare il proprio consenso per la stipula del RT contratto definitivo, e a procurare alla sig.ra l'acquisto del diritto di proprietà, come Parte_1
meglio sopra descritto.
Le spese per il trasferimento della proprietà degli immobili suddetti saranno poste a carico delle parti in misura pari al 50% cadauno.
Quanto sopra si dichiara elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in virtù della normativa e della giurisprudenza conforme, le parti intendono avvalersi del diritto all'esenzione fiscale consentito per legge per i trasferimento immobiliari e che siano dichiarate esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 e seguenti e collegate.
d) Al fine di garantire a tutti gli effetti il diritto alla bigenitorialità, le parti optano per la collocazione paritetica ed il mantenimento diretto dei figli minori, che si concretizzerà mediante un calendario bisettimanale così strutturato: quanto alla prima settimana, i figli abiteranno tre giorni consecutivi con il padre, presso cui pernotteranno, il lunedì, il martedì ed il mercoledì; il giovedì ed il venerdì i figli abiteranno due giorni consecutivi con la madre presso cui pernotteranno;
sempre per quanto concerne la prima settimana i figli trascorreranno con il padre anche le giornate del sabato e della domenica;
quanto alla seconda settimana, la turnazione sarà invertita nel senso che i figli abiteranno e pernotteranno con la madre il lunedì, il martedì ed il mercoledì mentre nei giorni di giovedì e venerdì abiteranno e pernotteranno con il padre;
il sabato e la domenica con la madre. Per le vacanze natalizie, salvo diverso accordo da prendere di anno in anno, i figli trascorreranno la cena della vigilia di Natale con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro genitore;
la cena del giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro genitore;
Per le vacanze pasquali, salvo diverso accordo da prendere di anno in anno, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro; Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore in periodi da concordare preventivamente entro il mese di Marzo di ogni anno e potranno pagina 3 di 7 essere condotti anche in luoghi di villeggiatura e cura a spese del genitore che li conduce con sé. I coniugi precisano che il mantenimento ordinario dei figli minori graverà sul genitore che, nel rispetto del calendario sopra precisato, li avrà in quel periodo di tempo con sé.
e) Gli assegni familiari, finora percepiti dal , saranno invece attributi e percepiti RT
dalla IG.ra , madre collocataria dei figli minori. Durante il tempo necessario a Parte_1
formalizzare la variazione il sig. si impegna sin dal corrente mese di febbraio 2025 a girare CP_1
alla moglie gli importi che saranno percepiti a tale titolo.
f) Le spese straordinarie relative ai figli da intendersi quelle elencate nel Protocollo Tribunale di Terni tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27.06.2018, che si allega al presente ricorso costituendone parte integrante, saranno sostenute al 50% tra i genitori e verranno pagate direttamente pro-quota oppure verranno rimborsate al genitore che avrà sostenuto l'intera spesa dietro presentazione della ricevuta di pagamento/scontrino;
g) sempre nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, le parti convengono che le rate del mutuo cointestato ai sig.ri e di Euro 430,00 circa concesso da RT Parte_1
Monte dei Paschi di Siena Filiale di LE graverà in via esclusiva sulla sig.ra che, Parte_1 di conseguenza, ne garantirà il puntuale adempimento, mentre la rata del mutuo anch'esso cointestato ai coniugi di Euro 220,00 circa (senza assicurazione) concesso da Filiale di Controparte_3
Terni, Corso Tacito graverà in via esclusiva sul sig. , che, di conseguenza, ne RT
garantirà anche in tale caso il puntuale adempimento.
h) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
i) la sig.ra aderisce alla domanda spiegata in via riconvenzionale dal sig. Parte_1 CP_1
e conseguentemente i coniugi visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. chiedono che il Tribunale, decorso
[...]
il termine di legge ed accertata la mancata riconciliazione e la persistenza dello stato di separazione,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LE a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
A tal fine i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di natura economica ed ai sensi dell'Art. 5 comma VIII della Legge 898/1970 e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, dichiarano espressamente e riconoscono: a) che il matrimonio non ha comportato alcun sacrificio delle proprie aspettative professionali;
b) che entrambi i coniugi dispongono di adeguati redditi propri;
c) che non è stato fornito alcun apporto alla formazione del pagina 4 di 7 patrimonio dell'altro e/o che comunque il riassetto patrimoniale della famiglia stabilito in sede di separazione personale dei coniugi ha definito e risolto ogni questione economica;
d) che tutte le questioni di natura economica sono state regolate e risolte, appunto, con il raggiungimento del presente accordo. In ragione di tale circostanza il e dichiarano RT Parte_1 reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 4.10.2024, ha adito il Tribunale di LE chiedendo la Parte_1
separazione giudiziale dal marito, . RT
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio civile in LE in data 20.01.2011 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2011;
- dalla loro unione sono nati i figli: , in data 22.02.2011 e in data 13.01.2018, Per_1 Per_2
entrambi minorenni;
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé; assegnazione della casa coniugale;
diritti di visita paterni in base all'accordo tra i genitori;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegni unici alla madre;
pagamento delle residue rate dei mutui contratti dalle parti nella misura del 50% da parte di ciascun coniuge.
si è costituito in giudizio in data 5.11.2024 associandosi alla domanda di RT separazione personale ma chiedendo al Tribunale di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita paterni comprensivi di almeno un giorno infrasettimanale e fine settimana alternati;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegni unici alla madre;
pagamento delle residue rate dei mutui contratti dalle parti nella misura del 50% da parte di ciascun coniuge.
pagina 5 di 7 In via riconvenzionale ha chiesto altresì al Tribunale di dichiarare, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'udienza del 5.02.2025, comparse personalmente le parti, queste hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la trasformazione del giudizio in consensuale. Parte ricorrente ha altresì dichiarato di aderire alla domanda riconvenzionale svolta dal Resistente.
Con successiva ordinanza del 6.02.2025 il G.I. ha richiesto alle parti dei chiarimenti in ordine alle condizioni proposte dalle parti e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
All'esito dell'udienza sostituita, visto l'accordo sottoscritto dalle parti e le parziali modifiche ad esso apportate con note del 5.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore che consente di garantire a pieno l'esercizio del diritto alla bigenitorialità.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Parte ricorrente ha dichiarato in udienza di voler aderire alla domanda riconvenzionale svolta dal
Resistente nel proprio atto di costituzione e avente ad oggetto anche lo scioglimento del matrimonio. A tal fine, nell'accordo sottoscritto hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito pagina 6 di 7 di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 RT
hanno contratto matrimonio con rito civile in LE in data 20.01.2011 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2011;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore
Così deciso in LE, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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