Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8397/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa IA NC Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8397/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Francesco Anzalone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Antonella Donadio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 16.1.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2021 [nato a [...] Parte_1 in data 12.04.1962, CF. )] ha chiesto dichiararsi lo C.F._1 scioglimento del matrimonio civile contratto con [nata a Controparte_1
NE (AV) in data 02.08.1964, CF. ] in C.F._2
NE (AV) in data 16.4.1988 e da cui era nata la figlia Per_1
(6.6.1988).
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) la conferma della revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta con la sentenza di separazione;
2) la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico. si costituiva aderendo alla richiesta di scioglimento del Controparte_1 matrimonio. Chiedeva altresì: 1) l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
2) la previsione in suo favore di un assegno divorzile di 600,00 euro;
3) il riconoscimento in suo favore della propria quota di spettanza del TFR percepito dal ricorrente.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 1.2.2022 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Alla udienza del 16.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
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È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Va rilevato che i difensori di entrambe le parti nelle proprie memorie conclusionali depositate in data 13.3.2025 hanno formulato conclusioni congiunte atteso l'accordo nelle more raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio.
Precisamente, i difensori hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“2) Revocare l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore Parte_1 della così come disposto dal provvedimento provvisorio;
CP_1
3) Nulla disporsi riguardo la domanda di assegnazione di quota del TFR riscosso dal relativamente ad eventuale quota spettante alla per Parte_1 CP_1 espressa rinuncia a tale diritto da parte della resistente;
4) concede la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, in Parte_1 abitazione alla unica figlia nata dal matrimonio con la resistente, Persona_2
, che da sempre la abita unitamente alla madre,
[...] Controparte_1 alla quale sarà ugualmente permesso coabitare con la figlia fino a quando quest'ultima gradirà convivere con la resistente”.
Ebbene, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
C) L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NE (AV) in data 16.4.1988 da [nato a LI (SA) in [...] Parte_1
12.04.1962, CF. )] e [nata a C.F._1 Controparte_1
NE (AV) in data 02.08.1964, CF. ]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti e depositate con le memorie conclusionali del 13.3.2025 integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa IA NC
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