TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.RG 1849-1/2024
Tribunale di Como Prima Sezione Civile
IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,
letti gli atti e i verbali di causa, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito della udienza del 15/4/2025;
visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.
esaminate le risultanze processuali di cui alla CTU, alle relazioni del Servizio sociale in
Per Per atti ed alle indicazioni provenienti dal Curatore speciale delle minori e osservato che la CTU ha ampiamente esaminato ed analiticamente replicato alle osservazioni delle parti fornendo indicazioni e prescrizioni da adottare nell'esclusivo interesse e salvaguardia della prole minore;
ritenuto che dette indicazioni, cui le stesse parti – sentite alla udienza del 15.4.2025 -
hanno formulato sostanziale adesione, rimettendosi alle indicazioni del Tribunale al fine di salvaguardare la integrità psico-fisica ed il benessere delle minori;
considerato, avuto in particolare riguardo al rapporto padre/figlie che, al momento,
risulta profondamente deteriorato – come emerge da tutte le risultanze processuali in atti (dichiarazioni rese in sede di audizione, ctu e relazione dei Servizi) ed evidenziato nella comparsa di costituzione del Curatore Speciale;
di tale specifico contesto – in attesa delle future evoluzioni che perverranno dallo svolgimento del parallelo
1 procedimento penale a carico del ricorrente - è necessario tenere conto al fine di evitare di sottoporre le minori ad ulteriore pregiudizio e stress psico-fisico;
ritenuto dunque che, in attesa degli ulteriori approfondimenti istruttori (anche previa acquisizione degli atti processuali del parallelo procedimento penale, che le parti avranno cura di documentare nel prosieguo del giudizio), necessari per fare luce sulla delicata complessiva situazione del nucleo familiare ed in particolare in merito agli episodi e fatti riferiti dalle minori anche in sede di audizione (udienze 1.10.2024 e
29.10.2024), sia necessario adottare le seguenti statuizioni nell'esclusivo interesse della prole:
- in punto affidamento delle figlie minori, tenuto conto del quadro complessivo e delle notevoli criticità nei rapporti famigliari, va disposto l'affido delle minori all'Ente comunale di residenza delle minori, con loro collocamento esclusivo presso la casa coniugale (di proprietà comune dei coniugi), la quale deve conseguentemente essere assegnata alla madre, onde non destabilizzare le minori nella loro quotidianità, realizzatasi negli ultimi anni, in seguito alla interruzione delle visite e frequentazioni con il padre;
- deve confermarsi l'incarico già conferito al STM di predisporre regolari incontri
(con le cadenze suggerite dalla CTU) di accompagnamento e supporto di ciascun genitore e delle minori presso il Servizio al fine di svolgere gli approfondimenti illustrati nella CTU, nonchè, solo all'esito della valutazione delle emergenze processuali del separato e parallelo procedimento penale in corso a carico del ricorrente, un progetto di riavvicinamento padre-figlie,
valutando tempi e modalità per una lenta ma graduale ripresa dei contatti e degli
2 incontri padre-figlie, dapprima necessariamente in spazio-neutro e poi con intensificazione e progressiva liberalizzazione, sempre avuto riguardo esclusivamente al benessere psico-fisico delle minori, e previa attivazione di un
Cont percorso di sostegno psicologico di preparazione;
l' provvederà a prendere in carico separatamente entrambi i genitori avendo cura di predisporre specifici percorsi (possibilmente in strutture pubbliche o convenzionate, nei limiti del possibile, tenuto conto delle condizioni economiche dei due genitori) di supporto psicologico individuale e di supporto genitoriale, secondo le indicazioni emergenti dalla CTU;
altresì va disposta la prosecuzione del
Per percorso di supporto psicologico individuale avviato da con la Dott.ssa
Napolitano (gli operatori valuteranno tempi, calendario e modalità di
Per predisposizione del supporto psicologico), mentre, per la minore , un percorso di supporto psicologico sarà avviato solo se ritenuto necessario e senza coartazione della volontà della minore;
l'Ente affidatario predisporrà periodiche relazioni di aggiornamento al fine di aggiornare circa le attività svolte sul nucleo familiare in carico;
Per
- va autorizzata infine la visita ginecologica per – da svolgersi con la massima celerità – presso la struttura già individuata dalla Curatrice speciale,
come emerso alla udienza del 15/4/2025, la quale, nell'esclusivo interesse della minore, notizierà le parti circa la definitiva individuazione della struttura e del
Per medico, definirà le modalità di accompagnamento di alla visita, ed avrà cura di depositare prontamente nel fascicolo processuale il referto;
3 - alla Curatrice speciale vanno attribuiti, ai sensi dell'art. 473 bis.8 III co. c.p.c.,
ma solo in caso di disaccordo tra i genitori, i poteri di rappresentanza
Per Per sostanziale delle minori e in tema di educazione, salute, scuola attività
extrascolastiche delle minori;
la Curatrice, in presenza di scelte in tali ambiti,
Cont opererà, di concerto con il , al fine di mediare tra i genitori, ed in caso di disaccordo o di manifestata conflittualità, assumerà decisioni nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle loro aspirazioni/inclinazioni;
- sotto il profilo economico, entrambe le parti, alla udienza del 15/4/2025, hanno aderito alla proposta del Giudice di mantenere – sino alla prossima udienza ed in attesa delle possibili evoluzioni circa la situazione lavorativa della madre e degli ulteriori approfondimenti da svolgersi nel contesto del procedimento principale – la attuale contribuzione a titolo di mantenimento indiretto delle figlie dovuto dal padre alla madre, pari ad euro 450,00 al mese, già stabilita pattiziamente tra i genitori, con l'aggiunta della suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como;
- la madre, in quanto collocataria della prole minorenne, percepirà in via esclusiva anche gli Assegni Unici (da ultimo, Cass. 4672 del 22/02/2025);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.,
Per Per 1) affida le minori e al Comune di residenza, con collocamento esclusivo presso la casa coniugale dove già vivono con la madre;
2) assegna la casa coniugale alla madre;
4 Cont 3) conferma l'ampio incarico già devoluto al con decreto del 4.06.2024, con le precisazioni di cui in parte motiva e di cui alla CTU in atti;
4) prescrive alle parti l'avvio di un percorso di sostegno psicologico e di un percorso di sostegno genitoriale, assegnando alle parti termine sino al 15.05.2025 per individuare i centri presso il quale avvieranno tale percorso;
in difetto, sarà il STM territorialmente competente ad individuare detti centri;
5) prescrive la prosecuzione del supporto psicologico individuale avviato dalla minore
Per con la Dott.ssa Napolitano e l'eventuale avvio di supporto psicologico per l'altra
Per minore , al bisogno e previa apposita preparazione;
Cont 6) dispone che il si attenga alle prescrizioni, con avvio di tutte le iniziative necessarie, di cui alla CTU in atti;
Per 7) dispone la programmazione urgente di visita ginecologica per la minore secondo le indicazioni di cui in parte motiva, autorizzando il Curatore speciale alla individuazione di struttura idonea ed onerandolo alla relativa documentazione all'esito;
8) attribuisce al Curatore speciale delle minori ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. in caso
Per Per di disaccordo tra i genitori, i poteri di rappresentanza sostanziale delle minori e in tema di educazione, salute, scuola attività extrascolastiche delle minori, secondo le prescrizioni di cui in parte motiva;
9) dispone, in via provvisoria, fino alla prossima udienza, che il padre versi alla madre,
a titolo di mantenimento indiretto delle figlie la somma di euro 450,00 mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ed oltre il 50%
delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
5 10) la madre, in quanto collocataria della prole minore, percepirà in via esclusiva gli assegni unici;
11) quanto alla casa coniugale la madre assegnataria si farà carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno divise tra i comproprietari in base alle rispettive quote;
12) dispone che ogni altra questione sarà affrontata all'udienza già fissata per il procedimento principale del 17.6.2025, disponendo sin da ora la comparizione personale delle parti ad orari differenti (ore 12,00 parte ricorrente;
ore 13,30, pare resistente);
13) dispone la archiviazione a cura della Cancelleria del presente fascicolo sub-1; la
Cancelleria avrà altresì cura di trasporre nel fascicolo principale gli elaborati peritali in atti depositati dalla CTU.
Si comunichi.
Como, lì 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
6
Tribunale di Como Prima Sezione Civile
IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,
letti gli atti e i verbali di causa, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito della udienza del 15/4/2025;
visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.
esaminate le risultanze processuali di cui alla CTU, alle relazioni del Servizio sociale in
Per Per atti ed alle indicazioni provenienti dal Curatore speciale delle minori e osservato che la CTU ha ampiamente esaminato ed analiticamente replicato alle osservazioni delle parti fornendo indicazioni e prescrizioni da adottare nell'esclusivo interesse e salvaguardia della prole minore;
ritenuto che dette indicazioni, cui le stesse parti – sentite alla udienza del 15.4.2025 -
hanno formulato sostanziale adesione, rimettendosi alle indicazioni del Tribunale al fine di salvaguardare la integrità psico-fisica ed il benessere delle minori;
considerato, avuto in particolare riguardo al rapporto padre/figlie che, al momento,
risulta profondamente deteriorato – come emerge da tutte le risultanze processuali in atti (dichiarazioni rese in sede di audizione, ctu e relazione dei Servizi) ed evidenziato nella comparsa di costituzione del Curatore Speciale;
di tale specifico contesto – in attesa delle future evoluzioni che perverranno dallo svolgimento del parallelo
1 procedimento penale a carico del ricorrente - è necessario tenere conto al fine di evitare di sottoporre le minori ad ulteriore pregiudizio e stress psico-fisico;
ritenuto dunque che, in attesa degli ulteriori approfondimenti istruttori (anche previa acquisizione degli atti processuali del parallelo procedimento penale, che le parti avranno cura di documentare nel prosieguo del giudizio), necessari per fare luce sulla delicata complessiva situazione del nucleo familiare ed in particolare in merito agli episodi e fatti riferiti dalle minori anche in sede di audizione (udienze 1.10.2024 e
29.10.2024), sia necessario adottare le seguenti statuizioni nell'esclusivo interesse della prole:
- in punto affidamento delle figlie minori, tenuto conto del quadro complessivo e delle notevoli criticità nei rapporti famigliari, va disposto l'affido delle minori all'Ente comunale di residenza delle minori, con loro collocamento esclusivo presso la casa coniugale (di proprietà comune dei coniugi), la quale deve conseguentemente essere assegnata alla madre, onde non destabilizzare le minori nella loro quotidianità, realizzatasi negli ultimi anni, in seguito alla interruzione delle visite e frequentazioni con il padre;
- deve confermarsi l'incarico già conferito al STM di predisporre regolari incontri
(con le cadenze suggerite dalla CTU) di accompagnamento e supporto di ciascun genitore e delle minori presso il Servizio al fine di svolgere gli approfondimenti illustrati nella CTU, nonchè, solo all'esito della valutazione delle emergenze processuali del separato e parallelo procedimento penale in corso a carico del ricorrente, un progetto di riavvicinamento padre-figlie,
valutando tempi e modalità per una lenta ma graduale ripresa dei contatti e degli
2 incontri padre-figlie, dapprima necessariamente in spazio-neutro e poi con intensificazione e progressiva liberalizzazione, sempre avuto riguardo esclusivamente al benessere psico-fisico delle minori, e previa attivazione di un
Cont percorso di sostegno psicologico di preparazione;
l' provvederà a prendere in carico separatamente entrambi i genitori avendo cura di predisporre specifici percorsi (possibilmente in strutture pubbliche o convenzionate, nei limiti del possibile, tenuto conto delle condizioni economiche dei due genitori) di supporto psicologico individuale e di supporto genitoriale, secondo le indicazioni emergenti dalla CTU;
altresì va disposta la prosecuzione del
Per percorso di supporto psicologico individuale avviato da con la Dott.ssa
Napolitano (gli operatori valuteranno tempi, calendario e modalità di
Per predisposizione del supporto psicologico), mentre, per la minore , un percorso di supporto psicologico sarà avviato solo se ritenuto necessario e senza coartazione della volontà della minore;
l'Ente affidatario predisporrà periodiche relazioni di aggiornamento al fine di aggiornare circa le attività svolte sul nucleo familiare in carico;
Per
- va autorizzata infine la visita ginecologica per – da svolgersi con la massima celerità – presso la struttura già individuata dalla Curatrice speciale,
come emerso alla udienza del 15/4/2025, la quale, nell'esclusivo interesse della minore, notizierà le parti circa la definitiva individuazione della struttura e del
Per medico, definirà le modalità di accompagnamento di alla visita, ed avrà cura di depositare prontamente nel fascicolo processuale il referto;
3 - alla Curatrice speciale vanno attribuiti, ai sensi dell'art. 473 bis.8 III co. c.p.c.,
ma solo in caso di disaccordo tra i genitori, i poteri di rappresentanza
Per Per sostanziale delle minori e in tema di educazione, salute, scuola attività
extrascolastiche delle minori;
la Curatrice, in presenza di scelte in tali ambiti,
Cont opererà, di concerto con il , al fine di mediare tra i genitori, ed in caso di disaccordo o di manifestata conflittualità, assumerà decisioni nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle loro aspirazioni/inclinazioni;
- sotto il profilo economico, entrambe le parti, alla udienza del 15/4/2025, hanno aderito alla proposta del Giudice di mantenere – sino alla prossima udienza ed in attesa delle possibili evoluzioni circa la situazione lavorativa della madre e degli ulteriori approfondimenti da svolgersi nel contesto del procedimento principale – la attuale contribuzione a titolo di mantenimento indiretto delle figlie dovuto dal padre alla madre, pari ad euro 450,00 al mese, già stabilita pattiziamente tra i genitori, con l'aggiunta della suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como;
- la madre, in quanto collocataria della prole minorenne, percepirà in via esclusiva anche gli Assegni Unici (da ultimo, Cass. 4672 del 22/02/2025);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.,
Per Per 1) affida le minori e al Comune di residenza, con collocamento esclusivo presso la casa coniugale dove già vivono con la madre;
2) assegna la casa coniugale alla madre;
4 Cont 3) conferma l'ampio incarico già devoluto al con decreto del 4.06.2024, con le precisazioni di cui in parte motiva e di cui alla CTU in atti;
4) prescrive alle parti l'avvio di un percorso di sostegno psicologico e di un percorso di sostegno genitoriale, assegnando alle parti termine sino al 15.05.2025 per individuare i centri presso il quale avvieranno tale percorso;
in difetto, sarà il STM territorialmente competente ad individuare detti centri;
5) prescrive la prosecuzione del supporto psicologico individuale avviato dalla minore
Per con la Dott.ssa Napolitano e l'eventuale avvio di supporto psicologico per l'altra
Per minore , al bisogno e previa apposita preparazione;
Cont 6) dispone che il si attenga alle prescrizioni, con avvio di tutte le iniziative necessarie, di cui alla CTU in atti;
Per 7) dispone la programmazione urgente di visita ginecologica per la minore secondo le indicazioni di cui in parte motiva, autorizzando il Curatore speciale alla individuazione di struttura idonea ed onerandolo alla relativa documentazione all'esito;
8) attribuisce al Curatore speciale delle minori ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. in caso
Per Per di disaccordo tra i genitori, i poteri di rappresentanza sostanziale delle minori e in tema di educazione, salute, scuola attività extrascolastiche delle minori, secondo le prescrizioni di cui in parte motiva;
9) dispone, in via provvisoria, fino alla prossima udienza, che il padre versi alla madre,
a titolo di mantenimento indiretto delle figlie la somma di euro 450,00 mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ed oltre il 50%
delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
5 10) la madre, in quanto collocataria della prole minore, percepirà in via esclusiva gli assegni unici;
11) quanto alla casa coniugale la madre assegnataria si farà carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno divise tra i comproprietari in base alle rispettive quote;
12) dispone che ogni altra questione sarà affrontata all'udienza già fissata per il procedimento principale del 17.6.2025, disponendo sin da ora la comparizione personale delle parti ad orari differenti (ore 12,00 parte ricorrente;
ore 13,30, pare resistente);
13) dispone la archiviazione a cura della Cancelleria del presente fascicolo sub-1; la
Cancelleria avrà altresì cura di trasporre nel fascicolo principale gli elaborati peritali in atti depositati dalla CTU.
Si comunichi.
Como, lì 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
6