TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2024 promossa da: nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano AFRUNE parte ricorrente contro nata in [...] il [...] P_
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Pierangela BALLASINI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio in Milano (MI) il 15.09.2015, come risulta da atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casalmaggiore
(CR) al n. 56 Parte II Serie C anno 2021.
Dalla loro unione sono nate in Cremona il 23.02.2020 la figlia Persona_1
e il 01.08.2021 la figlia Persona_2
Con ricorso del 24.06.2024 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio di separazione personale, cui è seguita la regolare costituzione di parte resistente: punti del contendere fra le parti erano l'addebito della separazione, il collocamento e le modalità di mantenimento della prole, le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario,
l'assegnazione dell'assegno unico.
In particolare il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale con addebito a parte resistente;
chiedeva altresì la creazione di un conto corrente ad hoc per il mantenimento delle minori in cui versare da parte di ciascuno dei genitori la somma € 270,00 e l'importo dell'assegno unico di € 460,00;
l'affidamento condiviso della prole, con pernottamento della stessa presso i CP_ genitori a settimane alterne;
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; la restituzione delle rate del mutuo pagate per il 50% dal SI. al gennaio Pt_1
2024 alla data di uscita dalla casa.
Parte resistente si opponeva all'accoglimento delle suddette domande, in particolare all'addebito della separazione e al collocamento alternato delle figlie, chiedendo, considerata la loro età e gli impegni lavorativi del ricorrente, il prevalente collocamento delle minori presso essa madre e un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili a carico del padre.
Vale osservarsi come fra le parti si fossero verificati alcuni vivaci episodi di conflittualità prima dell'incardinarsi del presente giudizio che avevano determinato l'apertura di un fascicolo davanti al Tribunale per i Minorenni di
Brescia (R.G. 34/2023), il quale aveva dato incarico ai Servizi per un monitoraggio del nucleo. Con ordinanza ex art.473bis.22 cod. proc. civ. del 13/01/2025 veniva disposto l'affido condiviso delle minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre;
un diritto di visita paterno da esercitarsi per due sere la settimana, fino alle 21.00, a week end alternati;
l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Casalmaggiore, Vicolo Chiozzi, in comproprietà fra i coniugi, CP_ alla SI.ra ; un assegno mensile di € 600,00 a carico del SI. quale Pt_1 contributo per il mantenimento delle figlie;
la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento si attenuava fortemente la conflittualità tra le parti, tanto che le stesse, rappresentando l'essersi ristabilito un rapporto civile fra di esse e si dichiaravano disponibili a una definizione consensuale della causa;
pertanto, all'udienza del 3.4.2025 veniva raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni della separazione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
Le condizioni concordate fra le parti come da verbale di udienza del 03.04.2025 vanno ratificate da questo Tribunale, stante la loro conformità all'interesse della prole, il cui ascolto è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA
La separazione personale fra Parte_1 P_
, il cui matrimonio è stato contratto in Milano il 15/09/2015 e
[...] trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casalmaggiore
(CR) al n. 56 Parte II Serie C anno 2021;
DISPONE
l'affido condiviso delle minori ed con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
P_
l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Casalmaggiore, Vicolo
Chiozzi, in comproprietà fra i coniugi, alla SI.ra ; P_ il padre potrà fare visita alle figlie per due sere la Parte_1 settimana, a week end alternati, fino alle 21.00, quando le riporterà a dormire dalla madre, salvo accordi diversi fra le parti;
le minori potranno trascorrere con ogni genitore tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza delle Festività; dispone a carico del padre un assegno mensile di € 500,00 quale contributo per il mantenimento delle figlie, oltre a rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
quando la madre avrà reperito un lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio pari ad almeno €
1400,00, tale assegno per il mantenimento a favore delle minori potrà essere ridotto ad € 400,00 mensili;
fermo l'obbligo dell' i pagare Pt_1 le rate del mutuo;
dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, spese da intendersi regolate come da Protocollo di questo Tribunale;
dispone la corresponsione dell'assegno unico al 100% alla madre;
CP_ dichiara cessata la materia del contendere sula domanda della per un assegno di mantenimento a proprio favore;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 14/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Si comunichi alle parti Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;