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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/08/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 3946/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Alberto Gallippi, giusta procura in atti ricorrente contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1 convenuta
In punto: risarcimento dei danni da sinistro sciistico trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 17/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso depositato in data 15/12/2023
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
In via principale di merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva, o quanto meno prevalente, responsabilità, in via alternativa e/o concorrente ex art. 1681, 1218, 2050, 2051 c.c. ed in ogni caso ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. di per i danni subiti dal signor Controparte_2 Pt_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- condannare, di conseguenza, la ditta
[...]
al risarcimento, in favore dell'attore, della somma di € 25.000- per tutti i CP_1 danni subiti, o la diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro
Pag. 1 di 9 alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art.
1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo;
- in ogni caso, - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 15/12/2023, parte ricorrente espone quanto segue.
“In data 20.01.2017, il signor , odierno ricorrente, mentre si trovava sul Parte_1
comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi, sulla pista denominata Spitzbühl, subiva un grave incidente sciistico e riportava danni e lesioni;
In particolare il ricorrente, mentre stava sciando sulla predetta pista, in prossimità della stazione a valle, cadeva accidentalmente sul manto nevoso andando ad urtare contro la staccionata a bordo pista.
Tale struttura, tuttavia, essendo evidentemente deteriorata e nemmeno sufficientemente protetta, non reggeva l'urto e cedeva nella parte inferiore dove non arrivava la protezione. Di conseguenza il sig. non veniva trattenuto e passava sotto l'ultima Pt_1
tavola orizzontale della staccionata, sfondava un palo di sostegno e, proseguendo la propria scivolata oltre il bordo pista, riportando gravi lesioni alla gamba destra.
Sul posto intervenivano i Carabinieri della stazione di Castelrotto che redigevano il verbale che si allega (doc. 1). Al sinistro assisteva il sig. la cui Parte_2
testimonianza veniva raccolta dai militari intervenuti (doc. 2).
Trasportato presso l'Ospedale di Bressanone in elisoccorso gli veniva diagnosticata una “frattura diafisaria del femore destro” e veniva sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione con chiudo LFN.
L'odierno ricorrente, considerato che in seguito al sinistro sopra descritto ha riportato delle lesioni piuttosto serie, decideva, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti, di rivolgersi all'Avv. Marco Mayr che con lettera di data 24 settembre 2021 provvedeva
a denunciare il sinistro al di Controparte_3
Siusi.
Pag. 2 di 9 Con lettera di data 30.09.2021 (doc. 3), il riscontrava la raccomandata CP_3 ricevuta, indicando quale eventuale responsabile la società invitando il CP_1
Collega a prendere contatti con detta società.
L'Avv. Mayr provvedeva a indirizzare la formale denuncia di sinistro alla predetta società con lettera pec di data 11 ottobre 2021 (doc. 4), ma, rilevando una propria incompatibilità nella gestione di un contenzioso con la società comunicava CP_1 al sig. la propria intenzione di astenersi dal proseguire l'espletamento Pt_1
dell'incarico (doc. 5).
Il ricorrente decideva così di rivolgersi alla società di infortunistica Essebi
Risarcimenti che, con lettera di data 06.04.2022, provvedeva nuovamente a denunciare il sinistro alla società (doc. 6), che, a sua volta, trasmetteva la denuncia alla CP_1 propria compagnia assicurativa che tuttavia non intendeva procedere ad alcun risarcimento (doc 7).
Il ricorrente pertanto, non essendo riuscito ad ottenere quanto legittimamente gli spettava in via stragiudiziale, decideva di rivolgersi al sottoscritto legale per poter ottenere, in via giudiziaria, un equo risarcimento danni e in data 09.11.2023, inviava alla società convenuta, un invito alla negoziazione assistita (doc. 8), invito al quale la società stessa non intendeva dare riscontro.”
Con decreto di data 21/12/2023, in pari data depositato, veniva fissata l'udienza del giorno 14/03/2024 per la comparizione delle parti, con assegnazione di termine, alla convenuta società, per la sua costituzione in giudizio (non oltre 10 giorni prima dell'udienza).
La convenuta nonostante la regolarità della notifica degli atti, non Controparte_1
si costituiva in giudizio, per cui, all'udienza fissata, veniva dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza di data 10/04/2024 venivano ammesse le prove orali per testi richieste da parte ricorrente in atto introduttivo e, di seguito, all'udienza tenutasi in data
15/05/2024, venivano assunte le dichiarazioni rese dall'unica persona ivi indicata quale presente al sinistro oggetto di causa ( . Parte_2
Con ordinanza di data 04/07/2024 veniva disposta l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott. . Persona_1
Pag. 3 di 9 ***
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte ricorrente risultano fondate, con conseguente loro accoglimento.
1. Dai documenti acquisiti agli atti può ritenersi sufficientemente accertata la dinamica del sinistro, come illustrata nel rapporto di incidente sciistico redatto dal personale in servizio presso la Stazione Carabinieri di Castelrotto intervenuto nell'immediatezza, ossia: “mentre sciava cadeva accidentalmente in prossimità delle protezioni dell'impianto della stazione a valle sfondando quest'ultime, finendo fuoripista all'interno della staz. a valle”.
Ivi veniva indicata la presenza di il quale, rilasciava le seguenti Parte_2 dichiarazioni: “In data odierna sciavo con il mio amico sulla pista Spitzbühl Parte_1
dell'Alpe di Siusi. Quasi giunti a fondovalle della pista all'altezza dello skilift, il mio amico scivolava e la staccionata protettiva (con gommapiuma) non lo teneva in quanto
i legni risultavano essere totalmente marci e la sfondava riportando gravi danni e finendo all'interno dell'impianto (dall'altra parte della zona protetta). Rapidi e tempestivi gli interventi (effettuato foto dell'incidente e staccionata)”.
Questi, escusso in sede testimoniale sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente in atto introduttivo, confermava le dichiarazioni rese e la dinamica descritta dagli operanti nel loro rapporto, dichiarando altresì quanto segue: “Riconosco il palo appoggiato allo steccato nella foto in alto di pagina 6 del rapporto di incidente sciistico. Il signor è passato sotto le protezioni dello steccato e i suoi sci si erano Pt_1 già staccati. Non so indicare per quanti metri egli sia scivolato lungo la pista, nemmeno approssimativamente”.
Ebbene, dai rilievi degli operanti, dalle fotografie allegate, che rappresentano sia le condizioni dei luoghi che i soccorsi prestati, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste, risulta provato che le lesioni riportate dal ricorrente non siano state determinate dall'autonoma caduta del ricorrente in pista, quanto dall'impatto della sua gamba, di seguito fratturatasi, con la struttura di protezione (staccionata), posta ai margini della pista in prossimità della stazione a valle dell'impianto di risalita, nel punto in cui questa
Pag. 4 di 9 risultava priva di rivestimento con materiale (gommapiuma) in grado di attutire un possibile impatto.
D'altronde, il CTU ha rilevato che il nesso di causa “tra la frattura diafisaria del femore destro e l'urto violento contro un palo opposto a margine della pista può ritenersi soddisfatto sulla scorta dei classici criteri medico legali di efficienza lesiva, topografico, cronologico, di continuità fenomenologica, di esclusione di altre cause”
(pag. 6 della CTU).
La struttura di protezione predisposta dalla società convenuta quale gestore della pista, pertanto, si è rivelata inidonea alla sua funzione.
In generale, il gestore di una pista da sci deve garantire la sicurezza dei luoghi (art. 3
D.lgs. n. 363/2003 all'epoca vigente, ora art. 11 D.lgs. n. 40/2021, nonché art. 11 L.P.
n. 14/2010), ossia deve rendere sicura la pista in modo che non presenti pericoli per gli utenti, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali insidie e rimuovendo le fonti di rischio ovvero, in caso di condizioni oggettive di pericolo inamovibili, qualora siano possibili incidenti, assicurando adeguata protezione mediante l'installazione di dispositivi strutturali, quali reti di sicurezza o altra tipologia di mezzo di contenimento degli urti. In difetto, è ravvisabile la sussistenza di responsabilità in capo al gestore per l'incolumità degli utenti della pista da sci, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass.
n. 4018/2013 – “Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con
l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo”; cfr. C.d.A. Torino n.
874/2019 – “In tema di gestione degli impianti e delle piste da sci, ai fini della
Pag. 5 di 9 responsabilità ex art. 2043 c.c. va richiesta l'individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo”).
Ne discende l'accertata esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione dell'evento lesivo occorso al ricorrente.
2. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi completa e approfondita, oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione, i danni non patrimoniali subiti da parte ricorrente possono così di seguito quantificarsi.
, a causa dell'evento occorsogli, riportava diagnosi di “frattura diafisaria Parte_1
femore dx”, per la quale veniva sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare al femore destro, con necessità di successivo intervento di rimozione della vite distale.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 143 giorni
(dal 20/01/2017 all'11/06/2017), di cui:
- 8 giorni per invalidità temporanea assoluta (20/01-27/01/2017);
- 45 giorni per invalidità temporanea parziale al 75% (28/01-13/03/2017);
- 45 giorni per invalidità temporanea parziale al 50% (14/03-27/04/2017;
- 45 giorni per invalidità temporanea parziale al 25% (28/04-11/06/2017).
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal CTU in misura pari all'8%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di
Pag. 6 di 9 legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Il ricorrente nulla deduce con riferimento alla sussistenza di una patita sofferenza soggettiva interiore (danno morale) né, parimenti, con riferimento alla personalizzazione del danno per condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare, per cui, in difetto anche della relativa prova, tali voci di danno non possono nemmeno venire esaminate.
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato, sulla base di un criterio equitativo,
l'importo di € 115,00 corrispondente ai valori tabellari minimi di riferimento, in ragione del difetto di specifica deduzione svolta da parte ricorrente sul punto, e, pertanto della relativa prova, nonché, comunque, in ragione dell'assenza in atti di elementi oggettivi che consentano di ravvisare la sussistenza di un danno di entità maggiore;
per l'invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento (giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea (ossia dal
12/06/2017); la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Pag. 7 di 9 Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dal ricorrente
, all'epoca dell'evento di 33 anni e 7 mesi di età (colonna relativa ai 34 anni), Parte_1
applicate le Tabelle di Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni (da giugno
2024) e le successive rivalutazioni, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo di €
26.877,76 alla data odierna.
3. Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate, e dal CTU riconosciute inerenti, spese mediche per complessivi € 406,95 con rivalutazione e interessi dalla data media del 09/04/2017 (e così € 541,78) nonché spese per parere medico-legale dell'importo di
€ 1.000,00 con rivalutazione e interessi dall'08/09/2023 (e così € 1.073,90). Ne consegue che il danno da risarcirsi, per tale voce, ammonta all'importo di € 1.615,68 alla data odierna.
***
Applicando tali risultanze, emerge che il ricorrente , a seguito dell'evento Parte_1
per cui è causa, ha riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'importo complessivo di € 28.493,44 già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
***
Alla soccombenza di parte convenuta consegue la sua condanna a rifondere, a parte ricorrente, le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione da € 26.000,01 a € 52.000,00 innanzi al tribunale, nel compenso minimo per tutte le quattro fasi di giudizio in ragione della contenuta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
per spese, nell'importo di € 237,00 per contributo unificato e
Pag. 8 di 9 di € 27,00 per marca da bollo, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del
15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare, a , l'importo di € 28.493,44 oltre interessi legali su tale Parte_1
importo dalla data odierna al saldo;
2. condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere, a , le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compenso, oltre il rimborso delle spese pari a € 264,00 e delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alberto Gallippi, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU medico-legale assunta, in via definitiva, a carico di
[...]
CP_1
Bolzano, il 29/08/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 3946/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Alberto Gallippi, giusta procura in atti ricorrente contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1 convenuta
In punto: risarcimento dei danni da sinistro sciistico trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 17/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso depositato in data 15/12/2023
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
In via principale di merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva, o quanto meno prevalente, responsabilità, in via alternativa e/o concorrente ex art. 1681, 1218, 2050, 2051 c.c. ed in ogni caso ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. di per i danni subiti dal signor Controparte_2 Pt_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- condannare, di conseguenza, la ditta
[...]
al risarcimento, in favore dell'attore, della somma di € 25.000- per tutti i CP_1 danni subiti, o la diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro
Pag. 1 di 9 alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art.
1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo;
- in ogni caso, - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 15/12/2023, parte ricorrente espone quanto segue.
“In data 20.01.2017, il signor , odierno ricorrente, mentre si trovava sul Parte_1
comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi, sulla pista denominata Spitzbühl, subiva un grave incidente sciistico e riportava danni e lesioni;
In particolare il ricorrente, mentre stava sciando sulla predetta pista, in prossimità della stazione a valle, cadeva accidentalmente sul manto nevoso andando ad urtare contro la staccionata a bordo pista.
Tale struttura, tuttavia, essendo evidentemente deteriorata e nemmeno sufficientemente protetta, non reggeva l'urto e cedeva nella parte inferiore dove non arrivava la protezione. Di conseguenza il sig. non veniva trattenuto e passava sotto l'ultima Pt_1
tavola orizzontale della staccionata, sfondava un palo di sostegno e, proseguendo la propria scivolata oltre il bordo pista, riportando gravi lesioni alla gamba destra.
Sul posto intervenivano i Carabinieri della stazione di Castelrotto che redigevano il verbale che si allega (doc. 1). Al sinistro assisteva il sig. la cui Parte_2
testimonianza veniva raccolta dai militari intervenuti (doc. 2).
Trasportato presso l'Ospedale di Bressanone in elisoccorso gli veniva diagnosticata una “frattura diafisaria del femore destro” e veniva sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione con chiudo LFN.
L'odierno ricorrente, considerato che in seguito al sinistro sopra descritto ha riportato delle lesioni piuttosto serie, decideva, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti, di rivolgersi all'Avv. Marco Mayr che con lettera di data 24 settembre 2021 provvedeva
a denunciare il sinistro al di Controparte_3
Siusi.
Pag. 2 di 9 Con lettera di data 30.09.2021 (doc. 3), il riscontrava la raccomandata CP_3 ricevuta, indicando quale eventuale responsabile la società invitando il CP_1
Collega a prendere contatti con detta società.
L'Avv. Mayr provvedeva a indirizzare la formale denuncia di sinistro alla predetta società con lettera pec di data 11 ottobre 2021 (doc. 4), ma, rilevando una propria incompatibilità nella gestione di un contenzioso con la società comunicava CP_1 al sig. la propria intenzione di astenersi dal proseguire l'espletamento Pt_1
dell'incarico (doc. 5).
Il ricorrente decideva così di rivolgersi alla società di infortunistica Essebi
Risarcimenti che, con lettera di data 06.04.2022, provvedeva nuovamente a denunciare il sinistro alla società (doc. 6), che, a sua volta, trasmetteva la denuncia alla CP_1 propria compagnia assicurativa che tuttavia non intendeva procedere ad alcun risarcimento (doc 7).
Il ricorrente pertanto, non essendo riuscito ad ottenere quanto legittimamente gli spettava in via stragiudiziale, decideva di rivolgersi al sottoscritto legale per poter ottenere, in via giudiziaria, un equo risarcimento danni e in data 09.11.2023, inviava alla società convenuta, un invito alla negoziazione assistita (doc. 8), invito al quale la società stessa non intendeva dare riscontro.”
Con decreto di data 21/12/2023, in pari data depositato, veniva fissata l'udienza del giorno 14/03/2024 per la comparizione delle parti, con assegnazione di termine, alla convenuta società, per la sua costituzione in giudizio (non oltre 10 giorni prima dell'udienza).
La convenuta nonostante la regolarità della notifica degli atti, non Controparte_1
si costituiva in giudizio, per cui, all'udienza fissata, veniva dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza di data 10/04/2024 venivano ammesse le prove orali per testi richieste da parte ricorrente in atto introduttivo e, di seguito, all'udienza tenutasi in data
15/05/2024, venivano assunte le dichiarazioni rese dall'unica persona ivi indicata quale presente al sinistro oggetto di causa ( . Parte_2
Con ordinanza di data 04/07/2024 veniva disposta l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott. . Persona_1
Pag. 3 di 9 ***
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte ricorrente risultano fondate, con conseguente loro accoglimento.
1. Dai documenti acquisiti agli atti può ritenersi sufficientemente accertata la dinamica del sinistro, come illustrata nel rapporto di incidente sciistico redatto dal personale in servizio presso la Stazione Carabinieri di Castelrotto intervenuto nell'immediatezza, ossia: “mentre sciava cadeva accidentalmente in prossimità delle protezioni dell'impianto della stazione a valle sfondando quest'ultime, finendo fuoripista all'interno della staz. a valle”.
Ivi veniva indicata la presenza di il quale, rilasciava le seguenti Parte_2 dichiarazioni: “In data odierna sciavo con il mio amico sulla pista Spitzbühl Parte_1
dell'Alpe di Siusi. Quasi giunti a fondovalle della pista all'altezza dello skilift, il mio amico scivolava e la staccionata protettiva (con gommapiuma) non lo teneva in quanto
i legni risultavano essere totalmente marci e la sfondava riportando gravi danni e finendo all'interno dell'impianto (dall'altra parte della zona protetta). Rapidi e tempestivi gli interventi (effettuato foto dell'incidente e staccionata)”.
Questi, escusso in sede testimoniale sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente in atto introduttivo, confermava le dichiarazioni rese e la dinamica descritta dagli operanti nel loro rapporto, dichiarando altresì quanto segue: “Riconosco il palo appoggiato allo steccato nella foto in alto di pagina 6 del rapporto di incidente sciistico. Il signor è passato sotto le protezioni dello steccato e i suoi sci si erano Pt_1 già staccati. Non so indicare per quanti metri egli sia scivolato lungo la pista, nemmeno approssimativamente”.
Ebbene, dai rilievi degli operanti, dalle fotografie allegate, che rappresentano sia le condizioni dei luoghi che i soccorsi prestati, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste, risulta provato che le lesioni riportate dal ricorrente non siano state determinate dall'autonoma caduta del ricorrente in pista, quanto dall'impatto della sua gamba, di seguito fratturatasi, con la struttura di protezione (staccionata), posta ai margini della pista in prossimità della stazione a valle dell'impianto di risalita, nel punto in cui questa
Pag. 4 di 9 risultava priva di rivestimento con materiale (gommapiuma) in grado di attutire un possibile impatto.
D'altronde, il CTU ha rilevato che il nesso di causa “tra la frattura diafisaria del femore destro e l'urto violento contro un palo opposto a margine della pista può ritenersi soddisfatto sulla scorta dei classici criteri medico legali di efficienza lesiva, topografico, cronologico, di continuità fenomenologica, di esclusione di altre cause”
(pag. 6 della CTU).
La struttura di protezione predisposta dalla società convenuta quale gestore della pista, pertanto, si è rivelata inidonea alla sua funzione.
In generale, il gestore di una pista da sci deve garantire la sicurezza dei luoghi (art. 3
D.lgs. n. 363/2003 all'epoca vigente, ora art. 11 D.lgs. n. 40/2021, nonché art. 11 L.P.
n. 14/2010), ossia deve rendere sicura la pista in modo che non presenti pericoli per gli utenti, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali insidie e rimuovendo le fonti di rischio ovvero, in caso di condizioni oggettive di pericolo inamovibili, qualora siano possibili incidenti, assicurando adeguata protezione mediante l'installazione di dispositivi strutturali, quali reti di sicurezza o altra tipologia di mezzo di contenimento degli urti. In difetto, è ravvisabile la sussistenza di responsabilità in capo al gestore per l'incolumità degli utenti della pista da sci, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass.
n. 4018/2013 – “Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con
l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo”; cfr. C.d.A. Torino n.
874/2019 – “In tema di gestione degli impianti e delle piste da sci, ai fini della
Pag. 5 di 9 responsabilità ex art. 2043 c.c. va richiesta l'individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo”).
Ne discende l'accertata esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione dell'evento lesivo occorso al ricorrente.
2. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi completa e approfondita, oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione, i danni non patrimoniali subiti da parte ricorrente possono così di seguito quantificarsi.
, a causa dell'evento occorsogli, riportava diagnosi di “frattura diafisaria Parte_1
femore dx”, per la quale veniva sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare al femore destro, con necessità di successivo intervento di rimozione della vite distale.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 143 giorni
(dal 20/01/2017 all'11/06/2017), di cui:
- 8 giorni per invalidità temporanea assoluta (20/01-27/01/2017);
- 45 giorni per invalidità temporanea parziale al 75% (28/01-13/03/2017);
- 45 giorni per invalidità temporanea parziale al 50% (14/03-27/04/2017;
- 45 giorni per invalidità temporanea parziale al 25% (28/04-11/06/2017).
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal CTU in misura pari all'8%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di
Pag. 6 di 9 legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Il ricorrente nulla deduce con riferimento alla sussistenza di una patita sofferenza soggettiva interiore (danno morale) né, parimenti, con riferimento alla personalizzazione del danno per condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare, per cui, in difetto anche della relativa prova, tali voci di danno non possono nemmeno venire esaminate.
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato, sulla base di un criterio equitativo,
l'importo di € 115,00 corrispondente ai valori tabellari minimi di riferimento, in ragione del difetto di specifica deduzione svolta da parte ricorrente sul punto, e, pertanto della relativa prova, nonché, comunque, in ragione dell'assenza in atti di elementi oggettivi che consentano di ravvisare la sussistenza di un danno di entità maggiore;
per l'invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento (giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea (ossia dal
12/06/2017); la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Pag. 7 di 9 Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dal ricorrente
, all'epoca dell'evento di 33 anni e 7 mesi di età (colonna relativa ai 34 anni), Parte_1
applicate le Tabelle di Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni (da giugno
2024) e le successive rivalutazioni, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo di €
26.877,76 alla data odierna.
3. Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate, e dal CTU riconosciute inerenti, spese mediche per complessivi € 406,95 con rivalutazione e interessi dalla data media del 09/04/2017 (e così € 541,78) nonché spese per parere medico-legale dell'importo di
€ 1.000,00 con rivalutazione e interessi dall'08/09/2023 (e così € 1.073,90). Ne consegue che il danno da risarcirsi, per tale voce, ammonta all'importo di € 1.615,68 alla data odierna.
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Applicando tali risultanze, emerge che il ricorrente , a seguito dell'evento Parte_1
per cui è causa, ha riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'importo complessivo di € 28.493,44 già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
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Alla soccombenza di parte convenuta consegue la sua condanna a rifondere, a parte ricorrente, le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione da € 26.000,01 a € 52.000,00 innanzi al tribunale, nel compenso minimo per tutte le quattro fasi di giudizio in ragione della contenuta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
per spese, nell'importo di € 237,00 per contributo unificato e
Pag. 8 di 9 di € 27,00 per marca da bollo, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del
15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare, a , l'importo di € 28.493,44 oltre interessi legali su tale Parte_1
importo dalla data odierna al saldo;
2. condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere, a , le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compenso, oltre il rimborso delle spese pari a € 264,00 e delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alberto Gallippi, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU medico-legale assunta, in via definitiva, a carico di
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CP_1
Bolzano, il 29/08/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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