CA
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/11/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 18.10.2021
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Azzari giusta procura alle Parte_1 liti depositata all'interno del fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montebelluna al Corso G. Mazzini 84
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Guolo giusta mandato in Controparte_1 calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montebelluna, viale Bertolini 35
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 274/2021 pubblicata in data 7.7.2021
IN PUNTO: accertamento credito-opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: Per parte appellante: “”piaccia all'On. Collegio, sezione lavoro, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 274/2021 resa inter partes dal Giudice del lavoro del tribunale di Treviso nel procedimento r.g. n. 23/2017 e pubblicata in data 07.07.2021, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo per tardività dell'opposizione; nel merito: condannarsi il signor , in qualità Controparte_1 di socio de " " cancellata dal registro delle imprese, al Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di euro Parte_1
1 3.647,11 (anziché euro 3.715,00 come indicato nel procedimento monitorio) - di cui euro 1.271,81 a titolo di trattamento di fine rapporto - oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., entro i limiti di quanto stabilito dall'art. 2495 c.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.””
Per parte appellata: “”voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora Parte_1 avverso la sentenza N.274/2021 pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 07/07/2021, nel procedimento R.G. N. 23/2017, confermando la predetta sentenza di primo grado. Per i motivi esposti, Voglia altresì l'ill.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'uso indebito della presente impugnazione e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c. parte appellante al risarcimento del danno in favore del sig. , nella misura Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia (Ordinanza Corte di Cassazione n.15772/20222). ””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Treviso ha accolto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 556/2016 emesso dallo stesso Tribunale in favore di e nei Parte_1 confronti di , in qualità di ex socio e liquidatore de (società Controparte_1 CP_2 messa in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa) relativo al pagamento delle mensilità di dicembre e tredicesima per l'anni 2011 oltre al TFR ed accessori di legge, revocando l'atto monitorio e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Il primo giudice, rilevato che in ipotesi di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione passiva in ambito processuale compete ai singoli soci e che nel caso in esame sussisteva l'interesse ad agire da parte della ricorrente diretto all'accertamento del proprio credito retributivo rimasto insoluto nei confronti della società cancellata (al fine di attivare il fondo di garanzia ex art 2 l. 297/82 in caso di insolvenza del datore di lavoro nel relativo pagamento), nel merito ha evidenziato che ai sensi dell'art 2495, comma 2, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, dovendo il creditore in ogni caso dimostrare che vi sia stata una distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci ovvero la responsabilità del liquidatore nel mancato pagamento di tali crediti.
2.1 Nella fattispecie la società era stata chiusa per insufficienza dell'attivo ed il bilancio finale era in deficit senza che fosse intervenuta alcuna distribuzione dell'attivo e senza che fosse stata dimostrata una qualche responsabilità dei soci e del liquidatore. Dunque, pur risultando dovuta la somma ingiunta (da cui andava detratto l'importo di € 1.569,89 già corrisposto dalla società prima della sua cancellazione) non vi erano i presupposti affinchè il pagamento potesse essere preteso dall'opponente nei confronti dell'intimato.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico motivo. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata
2 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 16 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante, con un unico articolato motivo, ha ribadito che a seguito della cancellazione/estinzione della società si produce un meccanismo di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci i quali ne rispondo ex art 2495 cc nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Indipendente dalla circostanza che i soci abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, sussiste un interesse concreto ad agire del creditore della società per l'accertamento del proprio credito retributivo rimasto insoluto nei confronti della società stessa al fine di poter attivare il fondo di garanzia ex l. 297/82 per il cui accesso è necessario essere muniti di un titolo esecutivo che accerti l'entità e la natura del credito per cui si chiede di essere garantiti dal fondo INPS. La era priva di un titolo giudiziale che accertasse l'entità e la natura del suo credito Parte_1 nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese e pertanto vi era pieno, attuale e concreto interesse ad ottenere una pronuncia nei confronti dei soci, unici soggetti titolati a conservare una legittimazione passiva in relazione ai rapporti non ancora esauriti della società di capitali cancellata dal registro delle imprese ed estinta. Ha concluso per la inammissibilità della opposizione per tardività della stessa e nel merito Co per condanna di , nella qualità di socio de al pagamento in Controparte_1 CP_2 proprio favore della complessiva somma di € 3.647,11 di cui € 1.271,81 a titolo di tfr.
6. L'appellato ha evidenziato come l'appellante pretendeva di ottenere il Controparte_1 riconoscimento dell'esistenza del proprio credito passando attraverso una palese insussistente responsabilità del socio e/o liquidatore pretendendo dallo stesso il pagamento di una somma peraltro superiore al dovuto (la società aveva già corrisposto con bonifico la somma di € 1.567,89 che andava conseguentemente detratta, circostanza pure chiarita anche in sentenza) in assenza di qualsiasi prova in merito ad una eventuale ripartizione di somme in favore del socio ovvero di una responsabilità del liquidatore nel mancato pagamento di quanto dovuto. Ha evidenziato, inoltre, come il Tribunale, pur revocando il decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto l'esistenza del credito chiarendo espressamente che “se non vi sono ragioni per non ritenere dovuta la somma ingiunta mancano al contempo i presupposti affinchè il pagamento della stessa possa essere preteso dall'opponente” così potendo l'opposta utilizzare la sentenza di primo grado quale titolo per attivare il fondo di garanzia. La avrebbe dovuto chiarire, nella fase di opposizione o in altro giudizio, che la Parte_1 domanda proposta era diretta ad accertare l'esistenza del proprio credito a prescindere dalla responsabilità del socio e/o liquidatore ed al fine di attivare il fondo di garanzia INPS.
7. L'appello è infondato e va rigettato.
8. Le ragioni di impugnazione non consentono di discostarsi e di rivedere la decisione avversata che ha individuato puntualmente i profili di infondatezza delle pretesa azionata con la ingiunzione di pagamento opposta in primo grado, motivazione che viene pienamente condivisa da questa Corte anche per le ragioni di seguito rappresentante.
9. Il recente orientamento di legittimità su questione sovrapponibile a quella di causa, ha precisato che nella ipotesi in cui il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (ex art 2945 cc) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento della sussistenza e della misura del credito vantato dal lavoratore nei
3 confronti della società (in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo di Garanzia INPS è modulata) può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (cfr Cass 1864/2025). In termini si è espressa la sentenza 1934/2025 in cui la Suprema Corte ha ribadito che "Allorché il lavoratore presenti all'INPS, quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell di adempiere tempestivamente, ove non CP_3 insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal CP_4 registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
….Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
…..l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS.
….La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra "un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario" e non si configura come "un onere inutile e inutilmente dispendioso (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).
…. La legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284). La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l'INPS, in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
….. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
4 …Devono essere condivise le considerazioni illustrate dall'Ufficio del Pubblico Ministero… che, in coerenza con i princìpi enunciati da questa Corte (ordinanza n. 9284 del 2023, cit.), qualifica l'accertamento del credito come "un elemento costitutivo dell'accesso al , CP_4 elemento che deve preesistere alla "presentazione della domanda al . CP_4 Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)””.
9.1 Le pronunce del Supremo Collegio ribadiscono, dunque, sia la sussistenza dell'interesse ad agire della lavoratrice e sia la legittimazione passiva del socio/amministratore nel giudizio diretto all'accertamento del credito vantato nei confronti dalla società cancellata per emolumenti di natura retributiva non corrisposti dalla società. Peraltro, l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore, che permane intatto allorché sia necessario ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
10. Dunque, pur risultando ammissibile e legittima la domanda proposta nei confronti del socio/liquidatore, nella fattispecie, attraverso la ottenuta ingiunzione poi opposta e revocata dal Tribunale, non si è in presenza di un giudizio di mero accertamento del credito conseguito nei confronti del socio/liquidatore quale successore della società dotato della relativa legittimazione passiva, ma vi è una condanna diretta e personale dello stesso al pagamento delle differenze retributive non corrisposte dalla società alla in Parte_1 costanza di rapporto di lavoro. Nonostante l'invito formulato dal Collegio ad individuare circostanze utili al fine di apprezzare la possibilità di sopravvenienze attive e di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione della società suscettibili di aggressione da parte dei CP_2 creditori e di condanna del socio in proporzione alla quota di pertinenza, non è stato fornito il benchè minimo elemento al riguardo né sono state evidenziate e tantomeno provate eventuali responsabilità dirette compiute nella veste di liquidatore sì da poter pretendere da quest'ultimo il pagamento delle somme oggetto di causa. Seppure la nel ricorso per decreto ingiuntivo, abbia precisato che i soci della Parte_1 società di capitali estinta conservano comunque la sola legittimazione passiva in relazione ai rapporti debitori non ancora esauriti nei limiti stabiliti dall'art. 2495 del codice civile e che si rendeva comunque necessario ottenere un accertamento del credito (attesa la natura retributiva dello stesso) ai fini dell'attivazione del fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel pagamento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati cessati dal lavoro, ha chiesto ed ottenuto una condanna automatica e diretta del socio senza che fosse stato Controparte_1 accertato e dimostrato che quest'ultimo dovesse risponderne in proprio per aver percepito utili o perché erano prospettabili eventuali sopravvenienze attive di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione e suscettibili di rivalsa (pro quota) nei confronti del socio stesso o che avesse posto in essere atti e comportamenti che avevano limitato o impedito il soddisfacimento del diritto della lavoratrice.
11. Peraltro la sentenza di primo grado, precisando che la società, rispetto al credito vantato dalla lavoratrice aveva già corrisposto l'importo di € 1.567,89 (che andava conseguentemente portato in deconto alla maggior somma, statuizione che non è nemmeno stata oggetto di impugnazione incidentale), pur rigettando la ingiunzione emessa nei confronti del , conteneva comunque l'accertamento del credito vantato dalla CP_1 nei confronti della società ben potendo assumere rilevanza quale Parte_1 CP_2 titolo utile a consentire l'accesso alle prestazioni del fondo di garanzia INPS.
5 12. Quanto alla eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo sollevata dalla con il ricorso in appello, in realtà non risultano indicati i profili e le ragioni del Parte_1 rilievo dedotto (l'opposizione risulta comunque tempestiva: ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 30.11.2016 - opposizione depositata il 3/4.1.2017).
13. Non sussistono i presupposti di cui all'art 96 c.p.c. invocati dall'appellato in ragione del fatto che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente (di cui va fornita prova), perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.
14. Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
15. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 18.10.2021
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Azzari giusta procura alle Parte_1 liti depositata all'interno del fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montebelluna al Corso G. Mazzini 84
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Guolo giusta mandato in Controparte_1 calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montebelluna, viale Bertolini 35
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 274/2021 pubblicata in data 7.7.2021
IN PUNTO: accertamento credito-opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: Per parte appellante: “”piaccia all'On. Collegio, sezione lavoro, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 274/2021 resa inter partes dal Giudice del lavoro del tribunale di Treviso nel procedimento r.g. n. 23/2017 e pubblicata in data 07.07.2021, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo per tardività dell'opposizione; nel merito: condannarsi il signor , in qualità Controparte_1 di socio de " " cancellata dal registro delle imprese, al Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di euro Parte_1
1 3.647,11 (anziché euro 3.715,00 come indicato nel procedimento monitorio) - di cui euro 1.271,81 a titolo di trattamento di fine rapporto - oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c., entro i limiti di quanto stabilito dall'art. 2495 c.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.””
Per parte appellata: “”voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora Parte_1 avverso la sentenza N.274/2021 pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 07/07/2021, nel procedimento R.G. N. 23/2017, confermando la predetta sentenza di primo grado. Per i motivi esposti, Voglia altresì l'ill.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'uso indebito della presente impugnazione e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c. parte appellante al risarcimento del danno in favore del sig. , nella misura Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia (Ordinanza Corte di Cassazione n.15772/20222). ””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Treviso ha accolto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 556/2016 emesso dallo stesso Tribunale in favore di e nei Parte_1 confronti di , in qualità di ex socio e liquidatore de (società Controparte_1 CP_2 messa in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa) relativo al pagamento delle mensilità di dicembre e tredicesima per l'anni 2011 oltre al TFR ed accessori di legge, revocando l'atto monitorio e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Il primo giudice, rilevato che in ipotesi di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione passiva in ambito processuale compete ai singoli soci e che nel caso in esame sussisteva l'interesse ad agire da parte della ricorrente diretto all'accertamento del proprio credito retributivo rimasto insoluto nei confronti della società cancellata (al fine di attivare il fondo di garanzia ex art 2 l. 297/82 in caso di insolvenza del datore di lavoro nel relativo pagamento), nel merito ha evidenziato che ai sensi dell'art 2495, comma 2, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, dovendo il creditore in ogni caso dimostrare che vi sia stata una distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci ovvero la responsabilità del liquidatore nel mancato pagamento di tali crediti.
2.1 Nella fattispecie la società era stata chiusa per insufficienza dell'attivo ed il bilancio finale era in deficit senza che fosse intervenuta alcuna distribuzione dell'attivo e senza che fosse stata dimostrata una qualche responsabilità dei soci e del liquidatore. Dunque, pur risultando dovuta la somma ingiunta (da cui andava detratto l'importo di € 1.569,89 già corrisposto dalla società prima della sua cancellazione) non vi erano i presupposti affinchè il pagamento potesse essere preteso dall'opponente nei confronti dell'intimato.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico motivo. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata
2 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 16 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante, con un unico articolato motivo, ha ribadito che a seguito della cancellazione/estinzione della società si produce un meccanismo di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci i quali ne rispondo ex art 2495 cc nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Indipendente dalla circostanza che i soci abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, sussiste un interesse concreto ad agire del creditore della società per l'accertamento del proprio credito retributivo rimasto insoluto nei confronti della società stessa al fine di poter attivare il fondo di garanzia ex l. 297/82 per il cui accesso è necessario essere muniti di un titolo esecutivo che accerti l'entità e la natura del credito per cui si chiede di essere garantiti dal fondo INPS. La era priva di un titolo giudiziale che accertasse l'entità e la natura del suo credito Parte_1 nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese e pertanto vi era pieno, attuale e concreto interesse ad ottenere una pronuncia nei confronti dei soci, unici soggetti titolati a conservare una legittimazione passiva in relazione ai rapporti non ancora esauriti della società di capitali cancellata dal registro delle imprese ed estinta. Ha concluso per la inammissibilità della opposizione per tardività della stessa e nel merito Co per condanna di , nella qualità di socio de al pagamento in Controparte_1 CP_2 proprio favore della complessiva somma di € 3.647,11 di cui € 1.271,81 a titolo di tfr.
6. L'appellato ha evidenziato come l'appellante pretendeva di ottenere il Controparte_1 riconoscimento dell'esistenza del proprio credito passando attraverso una palese insussistente responsabilità del socio e/o liquidatore pretendendo dallo stesso il pagamento di una somma peraltro superiore al dovuto (la società aveva già corrisposto con bonifico la somma di € 1.567,89 che andava conseguentemente detratta, circostanza pure chiarita anche in sentenza) in assenza di qualsiasi prova in merito ad una eventuale ripartizione di somme in favore del socio ovvero di una responsabilità del liquidatore nel mancato pagamento di quanto dovuto. Ha evidenziato, inoltre, come il Tribunale, pur revocando il decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto l'esistenza del credito chiarendo espressamente che “se non vi sono ragioni per non ritenere dovuta la somma ingiunta mancano al contempo i presupposti affinchè il pagamento della stessa possa essere preteso dall'opponente” così potendo l'opposta utilizzare la sentenza di primo grado quale titolo per attivare il fondo di garanzia. La avrebbe dovuto chiarire, nella fase di opposizione o in altro giudizio, che la Parte_1 domanda proposta era diretta ad accertare l'esistenza del proprio credito a prescindere dalla responsabilità del socio e/o liquidatore ed al fine di attivare il fondo di garanzia INPS.
7. L'appello è infondato e va rigettato.
8. Le ragioni di impugnazione non consentono di discostarsi e di rivedere la decisione avversata che ha individuato puntualmente i profili di infondatezza delle pretesa azionata con la ingiunzione di pagamento opposta in primo grado, motivazione che viene pienamente condivisa da questa Corte anche per le ragioni di seguito rappresentante.
9. Il recente orientamento di legittimità su questione sovrapponibile a quella di causa, ha precisato che nella ipotesi in cui il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (ex art 2945 cc) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento della sussistenza e della misura del credito vantato dal lavoratore nei
3 confronti della società (in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo di Garanzia INPS è modulata) può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (cfr Cass 1864/2025). In termini si è espressa la sentenza 1934/2025 in cui la Suprema Corte ha ribadito che "Allorché il lavoratore presenti all'INPS, quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell di adempiere tempestivamente, ove non CP_3 insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal CP_4 registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
….Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
…..l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS.
….La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra "un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario" e non si configura come "un onere inutile e inutilmente dispendioso (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).
…. La legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284). La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l'INPS, in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
….. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
4 …Devono essere condivise le considerazioni illustrate dall'Ufficio del Pubblico Ministero… che, in coerenza con i princìpi enunciati da questa Corte (ordinanza n. 9284 del 2023, cit.), qualifica l'accertamento del credito come "un elemento costitutivo dell'accesso al , CP_4 elemento che deve preesistere alla "presentazione della domanda al . CP_4 Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)””.
9.1 Le pronunce del Supremo Collegio ribadiscono, dunque, sia la sussistenza dell'interesse ad agire della lavoratrice e sia la legittimazione passiva del socio/amministratore nel giudizio diretto all'accertamento del credito vantato nei confronti dalla società cancellata per emolumenti di natura retributiva non corrisposti dalla società. Peraltro, l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore, che permane intatto allorché sia necessario ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
10. Dunque, pur risultando ammissibile e legittima la domanda proposta nei confronti del socio/liquidatore, nella fattispecie, attraverso la ottenuta ingiunzione poi opposta e revocata dal Tribunale, non si è in presenza di un giudizio di mero accertamento del credito conseguito nei confronti del socio/liquidatore quale successore della società dotato della relativa legittimazione passiva, ma vi è una condanna diretta e personale dello stesso al pagamento delle differenze retributive non corrisposte dalla società alla in Parte_1 costanza di rapporto di lavoro. Nonostante l'invito formulato dal Collegio ad individuare circostanze utili al fine di apprezzare la possibilità di sopravvenienze attive e di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione della società suscettibili di aggressione da parte dei CP_2 creditori e di condanna del socio in proporzione alla quota di pertinenza, non è stato fornito il benchè minimo elemento al riguardo né sono state evidenziate e tantomeno provate eventuali responsabilità dirette compiute nella veste di liquidatore sì da poter pretendere da quest'ultimo il pagamento delle somme oggetto di causa. Seppure la nel ricorso per decreto ingiuntivo, abbia precisato che i soci della Parte_1 società di capitali estinta conservano comunque la sola legittimazione passiva in relazione ai rapporti debitori non ancora esauriti nei limiti stabiliti dall'art. 2495 del codice civile e che si rendeva comunque necessario ottenere un accertamento del credito (attesa la natura retributiva dello stesso) ai fini dell'attivazione del fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel pagamento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati cessati dal lavoro, ha chiesto ed ottenuto una condanna automatica e diretta del socio senza che fosse stato Controparte_1 accertato e dimostrato che quest'ultimo dovesse risponderne in proprio per aver percepito utili o perché erano prospettabili eventuali sopravvenienze attive di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione e suscettibili di rivalsa (pro quota) nei confronti del socio stesso o che avesse posto in essere atti e comportamenti che avevano limitato o impedito il soddisfacimento del diritto della lavoratrice.
11. Peraltro la sentenza di primo grado, precisando che la società, rispetto al credito vantato dalla lavoratrice aveva già corrisposto l'importo di € 1.567,89 (che andava conseguentemente portato in deconto alla maggior somma, statuizione che non è nemmeno stata oggetto di impugnazione incidentale), pur rigettando la ingiunzione emessa nei confronti del , conteneva comunque l'accertamento del credito vantato dalla CP_1 nei confronti della società ben potendo assumere rilevanza quale Parte_1 CP_2 titolo utile a consentire l'accesso alle prestazioni del fondo di garanzia INPS.
5 12. Quanto alla eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo sollevata dalla con il ricorso in appello, in realtà non risultano indicati i profili e le ragioni del Parte_1 rilievo dedotto (l'opposizione risulta comunque tempestiva: ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 30.11.2016 - opposizione depositata il 3/4.1.2017).
13. Non sussistono i presupposti di cui all'art 96 c.p.c. invocati dall'appellato in ragione del fatto che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente (di cui va fornita prova), perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.
14. Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
15. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
6