Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8817/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Chiacchiaro
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montillo C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
al fine di ottenere la modifica delle condizioni di affidamento inerenti la figlia Per_1
(25.08.2020), nata dalla relazione sentimentale intrattenuta con il resistente CP_1
1
in seguito, venuta a cessare, chiedendo, una diversa regolamentazione del diritto CP_1
di visita del padre.
Con propria memoria in data 24.01.2025 anche il resistente, si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto dalla ricorrente per le ragioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27 febbraio 2025, erano presenti entrambe le parti e rappresentavano la volontà di voler modificare le condizioni di affidamento inerenti la figlia nel modo che segue: “con Per_1
riferimento al diritto di visita, il padre, previa comunicazione settimanale, considerando la sua attività di turnista, terrà con sé la bambina, quando ha le due mattine consecutive di turno, il secondo pomeriggio con pernotto il giorno successivo, quando ha i due pomeriggi di turno, non terrà con sé la bambina, quando ha le due notti di turno, terrà con sé la bambina il pomeriggio del primo turno notturno con relativa cena, quando ha la smontante e riposo terrà con sé la bambina dal pomeriggio con relativo pernotto. Le parti si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali cambi o imprevisti. Nelle vacanze estive il padre trascorrerà almeno la m età dei giorni di assenza dal lavoro in ferie con la piccola, salvo diverso accordo. Essendo il padre in malattia e non essendo soggetto a turni, il padre avrà diritto di tenere con sé la bambina almeno un pernotto a settimana che comincerà da stasera e poi due pomeriggi a settimana da concordare tra le parti. Resta fermo per il resto la regolamentazione in vigore, concordando le parti che l'assegno di mantenimento comprensivo dell'aggiornamento ad oggi viene determinato in € 220,00 mensili.”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di cui al decreto n. n. 7433/2022, RG n.
1880/2022 reso dal Tribunale di Salerno in data 02.11.2022, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2 R.G. 8817/2024
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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