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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2024, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, iscritta al n. 982 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla Via C.F._1
Rio Fratta n. 48w, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Angelelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Francesco Saverio Nitti n. 3, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Bianchi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha presentato ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. al fine di Parte_1
ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 11 maggio 2003 (trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del comune di Castel Sant'Elia (VT), parte II, serie A, n. 21) e le statuizioni inerenti la prole ed i rapporti economici fra le parti.
Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato che dall'unione con il sono nati i figli CP_1
a Roma il 23 febbraio 2006, e a Roma il 3 luglio Persona_1 Persona_2
2010. Ha quindi chiesto di disporre in suo favore l'assegnazione della casa coniugale, e l'affidamento a sé del figlio minore, di regolamentarne il diritto-dovere di visita e frequentazione da parte del padre, di stabilire in € 350,00 mensili il contributo del marito nel mantenimento di entrambi i figli (essendo non ancora economicamente Per_1
autosufficiente).
Il convenuto si è costituito a aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi alle ulteriori richieste della ricorrente.
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti hanno richiesto che il Tribunale pronunciasse immediatamente sulla domanda riguardante lo stato civile, riservandosi di addivenire alla definizione bonaria degli aspetti relativi al mantenimento dei figli, nonché dei loro rapporti economici.
Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n.
994/2024 pubblicata in data 18 ottobre 2024, all'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle altre domande.
Hanno, pertanto, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“a) Per quanto concerne l'affidamento del figlio pronunciare l'affidamento Per_2
condiviso dei genitori con collocamento paritetico, da eseguirsi presso ciascuno dei genitori, alternativamente, per 7 gg consecutivi dal lunedì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (alle ore 22.00 nel periodo estivo), quando tornerà presso l'altro genitore. Il genitore temporaneamente collocatario dovrà tempestivamente
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
avvisare l'altro di qualsiasi necessità e/o problema riguardante il figlio. Quanto alle festività: durante le Vacanze pasquali: Pasqua o Pasquetta alternativamente con uno dei due genitori;
durante le Vacanze Natalizie: alternativamente con la madre ed il padre il giorno di Natale o la Vigilia, il 31 dicembre o il 1° gennaio. Per le vacanze estive, i genitori concorderanno le ferie e la permanenza del figlio presso di loro entro il 30/05/ di ogni anno rispettando, comunque, la parità dei giorni di collocazione delle stesso rapportata all'intera stagione estiva.
b) Determinare a carico del Sig un assegno di mantenimento in favore CP_1
della sola figlia , maggiorenne ma non indipendente economicamente e Per_1
convivente con la madre, di € 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di
Viterbo ed il Tribunale di Viterbo.
c) Quanto al figli , dato l'affidamento congiunto ed il collocamento Persona_2
paritetico, si assume che la spesa per il sostentamento dello stesso sia sostenute in egual misura dai due genitori, sia per quanto concerne le spese ordinarie che quelle straordinarie, per le quali comunque si rimanda al Protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed il Tribunale di Viterbo per la loro regolamentazione.
d) Assegnare la casa coniugale, sita in Nepi in Via San Pio V n. 13 alla Sig.ra
[...]
in considerazione della convivenza stabile con la figlia e quella Pt_1 Per_1
alternata con il figli mentre l'abitazione in Via San Pio V n. 15 (che si trova Per_2
al pian terreno del medesimo immobile), continuerà ad essere occupata dal sig CP_1
.
[...]
e) In riferimento all'abitazione familiare, inoltre, le parti si obbligano e convengono quanto segue: i) il sig. porrà in vendita tutto l'intero immobile di sua CP_1
proprietà; ii) il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato prioritariamente per estinguere tutti i prestiti/finanziamenti/mutui gravanti sui coniugi ed accesi duranti il matrimonio, sia in via solidale che disgiunta;
iii) il residuo della vendita, detratto il
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pagamento di quanto stabilito al punto precedente, verrà suddiviso in parti eguali tra gli ex coniugi”.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione della definizione concordata della controversia.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Castel
Sant'Elia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
IL PRESIDENTE EST.
FRANCESCO ODDI
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, iscritta al n. 982 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla Via C.F._1
Rio Fratta n. 48w, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Angelelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Francesco Saverio Nitti n. 3, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Bianchi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha presentato ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. al fine di Parte_1
ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 11 maggio 2003 (trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del comune di Castel Sant'Elia (VT), parte II, serie A, n. 21) e le statuizioni inerenti la prole ed i rapporti economici fra le parti.
Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato che dall'unione con il sono nati i figli CP_1
a Roma il 23 febbraio 2006, e a Roma il 3 luglio Persona_1 Persona_2
2010. Ha quindi chiesto di disporre in suo favore l'assegnazione della casa coniugale, e l'affidamento a sé del figlio minore, di regolamentarne il diritto-dovere di visita e frequentazione da parte del padre, di stabilire in € 350,00 mensili il contributo del marito nel mantenimento di entrambi i figli (essendo non ancora economicamente Per_1
autosufficiente).
Il convenuto si è costituito a aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi alle ulteriori richieste della ricorrente.
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti hanno richiesto che il Tribunale pronunciasse immediatamente sulla domanda riguardante lo stato civile, riservandosi di addivenire alla definizione bonaria degli aspetti relativi al mantenimento dei figli, nonché dei loro rapporti economici.
Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n.
994/2024 pubblicata in data 18 ottobre 2024, all'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle altre domande.
Hanno, pertanto, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“a) Per quanto concerne l'affidamento del figlio pronunciare l'affidamento Per_2
condiviso dei genitori con collocamento paritetico, da eseguirsi presso ciascuno dei genitori, alternativamente, per 7 gg consecutivi dal lunedì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (alle ore 22.00 nel periodo estivo), quando tornerà presso l'altro genitore. Il genitore temporaneamente collocatario dovrà tempestivamente
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
avvisare l'altro di qualsiasi necessità e/o problema riguardante il figlio. Quanto alle festività: durante le Vacanze pasquali: Pasqua o Pasquetta alternativamente con uno dei due genitori;
durante le Vacanze Natalizie: alternativamente con la madre ed il padre il giorno di Natale o la Vigilia, il 31 dicembre o il 1° gennaio. Per le vacanze estive, i genitori concorderanno le ferie e la permanenza del figlio presso di loro entro il 30/05/ di ogni anno rispettando, comunque, la parità dei giorni di collocazione delle stesso rapportata all'intera stagione estiva.
b) Determinare a carico del Sig un assegno di mantenimento in favore CP_1
della sola figlia , maggiorenne ma non indipendente economicamente e Per_1
convivente con la madre, di € 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di
Viterbo ed il Tribunale di Viterbo.
c) Quanto al figli , dato l'affidamento congiunto ed il collocamento Persona_2
paritetico, si assume che la spesa per il sostentamento dello stesso sia sostenute in egual misura dai due genitori, sia per quanto concerne le spese ordinarie che quelle straordinarie, per le quali comunque si rimanda al Protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed il Tribunale di Viterbo per la loro regolamentazione.
d) Assegnare la casa coniugale, sita in Nepi in Via San Pio V n. 13 alla Sig.ra
[...]
in considerazione della convivenza stabile con la figlia e quella Pt_1 Per_1
alternata con il figli mentre l'abitazione in Via San Pio V n. 15 (che si trova Per_2
al pian terreno del medesimo immobile), continuerà ad essere occupata dal sig CP_1
.
[...]
e) In riferimento all'abitazione familiare, inoltre, le parti si obbligano e convengono quanto segue: i) il sig. porrà in vendita tutto l'intero immobile di sua CP_1
proprietà; ii) il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato prioritariamente per estinguere tutti i prestiti/finanziamenti/mutui gravanti sui coniugi ed accesi duranti il matrimonio, sia in via solidale che disgiunta;
iii) il residuo della vendita, detratto il
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
pagamento di quanto stabilito al punto precedente, verrà suddiviso in parti eguali tra gli ex coniugi”.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione della definizione concordata della controversia.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Castel
Sant'Elia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
IL PRESIDENTE EST.
FRANCESCO ODDI
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