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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1029 dell'anno 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2
assistiti e difesi dall'avv. Maurizio Barca
- appellanti -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Federica Forcellini
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 7 marzo 2022 e , dipendenti del Parte_1 Pt_2 Parte_2 CP_1
, con qualifica di Istruttori della Polizia Locale, esponevano:
[...]
che non avevano effettuato la vaccinazione SARS-CoV-2 né presentato la richiesta di vaccinazione;
che, per tale ragione, il Dirigente Dott. aveva adottato nei loro confronti il provvedimento di Parte_3
“sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa presso questa Amministrazione con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza “alcuna conseguenza a livello disciplinare” e con privazione per tutto il periodo di sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento;
che la mancata percezione della retribuzione mensile impediva loro di mantenere un'esistenza libera e dignitosa;
che prima di privarli della propria fonte di sostentamento, l'Amministrazione avrebbe dovuto <
tutte le possibili alternative per consentire loro di poter svolgere le proprie mansioni istituzionali in maniera tale da salvaguardare l'aspetto fondamentale e prioritario del proprio sostentamento e della propria sopravvivenza>>;
che i provvedimenti di sospensione erano <
appartenenti alla Pubblica Amministrazione>>;
tanto esposto, chiedevano al Tribunale di Civitavecchia di <
illegittimi>>.
2. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale con sentenza n. 423/2024 del 24 ottobre 2024
respingeva il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
potrebbe in ogni caso essere disposto l'annullamento dei provvedimenti amministrativi (come richiesto nelle conclusioni del ricorso), annullamento in ordine al quale, comunque, difetta, ad oggi, l'interesse ad agire atteso che gli effetti dei provvedimenti in questione (emessi in data 14 gennaio 2022, per ed in data Pt_1 28 gennaio 2022, per ) sono venuti meno a far data dal 28.03.2022, quando sono stati adottati i Pt_2
provvedimenti di riammissione in servizio di entrambi i ricorrenti (cfr. documenti prodotti dal CP_1
in data 1.04.2022)>>;
[...]
<
Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro – in ordine alla legittimità della sospensione del rapporto lavorativo nell'arco temporale dal 14 gennaio 2022 al 28.03.2022 per e dal 28 gennaio 2022 al Pt_1
28.03.2022 per;
Pt_2
<
della appartenenza al corpo di Polizia Locale fossero sottoposti all'obbligo vaccinale>>;
<
non avessero effettuato la vaccinazione>>;
<
speciale contenuta nell'art.
4-ter, comma 3, cit. (d.l. 44/2021) prevedeva poi che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” e che per il periodo di sospensione non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati,
escludendo, dunque, qualsivoglia margine di discrezionalità in capo a parte datoriale in ordine alle conseguenze della mancata vaccinazione del lavoratore sul rapporto lavorativo>>;
<
impiego in altre mansioni del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale>>;
<
ricorrenti, adottati in data 14 gennaio 2022, per ed in data 28 gennaio 2022, per , costituissero Pt_1 Pt_2
un diretto adempimento della previsione di legge, con conseguente infondatezza delle doglienze mosse nel ricorso introduttivo>>; <
della non manifesta infondatezza, alla luce degli approdi giurisprudenziali raggiunti in materia proprio dal
Giudice delle Leggi.
La Corte Costituzionale ha, infatti, già avuto modo di chiarire che l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione del rapporto lavorativo per inadempimento allo stesso, devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (Corte Cost., sentenze n.
15 e n. 14 del 2023)>>.
3. Con ricorso del 25 aprile 2025 e interponevano appello. Parte_1 Parte_2
Il Comune non si costituiva.
4. La Corte rilevava che la notifica del gravame era nulla perché eseguita presso la sede dell'avvocatura del comune e non anche presso il domicilio digitale eletto dal difensore con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
Disposta la rinotifica dell'atto al procuratore costituito e adempiuto dagli appellanti tale adempimento, il si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello per omessa CP_1
notifica nei termini di legge.
5. L'eccezione è infondata, giacché l'appello è stato depositato tempestivamente e alla irritualità della prima notifica è stato posto rimedio con il provvedimento di rinotifica, regolarmente eseguito.
6. Con un unico motivo, gli appellanti, nel censurare i passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza,
deducono:
che <>; che <<è ben noto, infatti, come nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo, esplicito e consapevole consenso manifestato dal soggetto interessato, il quale resta pienamente libero di compiere scelte inerenti la propria salute e disporre così del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE>>;
che <
una situazione emergenziale, trascuri il valore della dignità umana e privi dei necessari mezzi di sostentamento il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale e la sua famiglia. Sacrificio,
oltretutto sproporzionato sotto il profilo del necessario bilanciamento e correlata massimizzazione rispetto al fine dell'interesse pubblico ad esso sotteso, quello di evitare e/o limitare il diffondersi del contagio da SARS
CoV 2, perseguibile, con pari efficacia, anche con il più mite strumento della temporanea ricollocazione dei lavoratori a mansioni diverse, anche inferiori, da svolgere in condizioni di sicurezza e compatibilmente con l'organizzazione del servizio>>.
7. L'appello è infondato.
La normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame (art. 4 ter del D.L. 44/2021 e successive modifiche):
prevedeva dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2 per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
definiva la vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati;
disponeva che nei casi in cui non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti inadempienti venissero immediatamente sospesi dal diritto di svolgere l'attività lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Dunque, nessun margine di apprezzamento attribuiva la normativa suddetta all'Amministrazione sul possibile utilizzo del personale non vaccinato in altre mansioni. La sospensione dal servizio costituiva provvedimento obbligato, non sostituibile con altra misura.
Quanto alla privazione della retribuzione, la Corte cost., con sentenza 188/2024 ha già esaminato la questione, negando che la disposizione in esame sia in contrasto con i principi costituzionali.
Ha affermato la Corte:
<
costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti,
coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori,
la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento
(sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri.
Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare.
Come già chiarito da questa Corte, l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio,
previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile» (sentenza n. 15 del 2023).
Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi - evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento - in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti;
il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023).
Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, «la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata». Diversamente da tali ipotesi, in cui «il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti,
legittimamente esercitabile».
Tali conclusioni - ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può
considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2,3 e 32, secondo comma, Cost., dell'art.
4-ter, commi 1,
lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia
penitenziaria, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l'erogazione di un assegno alimentare>>.
8. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 25 aprile 2025 da e Parte_1 Parte_2
, nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Civitavecchia in
[...] Controparte_1
data 24 ottobre 2024.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore del appellato, del compenso per il CP_1
presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1029 dell'anno 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2
assistiti e difesi dall'avv. Maurizio Barca
- appellanti -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Federica Forcellini
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 7 marzo 2022 e , dipendenti del Parte_1 Pt_2 Parte_2 CP_1
, con qualifica di Istruttori della Polizia Locale, esponevano:
[...]
che non avevano effettuato la vaccinazione SARS-CoV-2 né presentato la richiesta di vaccinazione;
che, per tale ragione, il Dirigente Dott. aveva adottato nei loro confronti il provvedimento di Parte_3
“sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa presso questa Amministrazione con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza “alcuna conseguenza a livello disciplinare” e con privazione per tutto il periodo di sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento;
che la mancata percezione della retribuzione mensile impediva loro di mantenere un'esistenza libera e dignitosa;
che prima di privarli della propria fonte di sostentamento, l'Amministrazione avrebbe dovuto <
tutte le possibili alternative per consentire loro di poter svolgere le proprie mansioni istituzionali in maniera tale da salvaguardare l'aspetto fondamentale e prioritario del proprio sostentamento e della propria sopravvivenza>>;
che i provvedimenti di sospensione erano <
appartenenti alla Pubblica Amministrazione>>;
tanto esposto, chiedevano al Tribunale di Civitavecchia di <
illegittimi>>.
2. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale con sentenza n. 423/2024 del 24 ottobre 2024
respingeva il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
potrebbe in ogni caso essere disposto l'annullamento dei provvedimenti amministrativi (come richiesto nelle conclusioni del ricorso), annullamento in ordine al quale, comunque, difetta, ad oggi, l'interesse ad agire atteso che gli effetti dei provvedimenti in questione (emessi in data 14 gennaio 2022, per ed in data Pt_1 28 gennaio 2022, per ) sono venuti meno a far data dal 28.03.2022, quando sono stati adottati i Pt_2
provvedimenti di riammissione in servizio di entrambi i ricorrenti (cfr. documenti prodotti dal CP_1
in data 1.04.2022)>>;
[...]
<
Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro – in ordine alla legittimità della sospensione del rapporto lavorativo nell'arco temporale dal 14 gennaio 2022 al 28.03.2022 per e dal 28 gennaio 2022 al Pt_1
28.03.2022 per;
Pt_2
<
della appartenenza al corpo di Polizia Locale fossero sottoposti all'obbligo vaccinale>>;
<
non avessero effettuato la vaccinazione>>;
<
speciale contenuta nell'art.
4-ter, comma 3, cit. (d.l. 44/2021) prevedeva poi che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” e che per il periodo di sospensione non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati,
escludendo, dunque, qualsivoglia margine di discrezionalità in capo a parte datoriale in ordine alle conseguenze della mancata vaccinazione del lavoratore sul rapporto lavorativo>>;
<
impiego in altre mansioni del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale>>;
<
ricorrenti, adottati in data 14 gennaio 2022, per ed in data 28 gennaio 2022, per , costituissero Pt_1 Pt_2
un diretto adempimento della previsione di legge, con conseguente infondatezza delle doglienze mosse nel ricorso introduttivo>>; <
della non manifesta infondatezza, alla luce degli approdi giurisprudenziali raggiunti in materia proprio dal
Giudice delle Leggi.
La Corte Costituzionale ha, infatti, già avuto modo di chiarire che l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione del rapporto lavorativo per inadempimento allo stesso, devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (Corte Cost., sentenze n.
15 e n. 14 del 2023)>>.
3. Con ricorso del 25 aprile 2025 e interponevano appello. Parte_1 Parte_2
Il Comune non si costituiva.
4. La Corte rilevava che la notifica del gravame era nulla perché eseguita presso la sede dell'avvocatura del comune e non anche presso il domicilio digitale eletto dal difensore con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
Disposta la rinotifica dell'atto al procuratore costituito e adempiuto dagli appellanti tale adempimento, il si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello per omessa CP_1
notifica nei termini di legge.
5. L'eccezione è infondata, giacché l'appello è stato depositato tempestivamente e alla irritualità della prima notifica è stato posto rimedio con il provvedimento di rinotifica, regolarmente eseguito.
6. Con un unico motivo, gli appellanti, nel censurare i passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza,
deducono:
che <>; che <<è ben noto, infatti, come nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo, esplicito e consapevole consenso manifestato dal soggetto interessato, il quale resta pienamente libero di compiere scelte inerenti la propria salute e disporre così del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE>>;
che <
una situazione emergenziale, trascuri il valore della dignità umana e privi dei necessari mezzi di sostentamento il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale e la sua famiglia. Sacrificio,
oltretutto sproporzionato sotto il profilo del necessario bilanciamento e correlata massimizzazione rispetto al fine dell'interesse pubblico ad esso sotteso, quello di evitare e/o limitare il diffondersi del contagio da SARS
CoV 2, perseguibile, con pari efficacia, anche con il più mite strumento della temporanea ricollocazione dei lavoratori a mansioni diverse, anche inferiori, da svolgere in condizioni di sicurezza e compatibilmente con l'organizzazione del servizio>>.
7. L'appello è infondato.
La normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame (art. 4 ter del D.L. 44/2021 e successive modifiche):
prevedeva dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2 per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
definiva la vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati;
disponeva che nei casi in cui non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti inadempienti venissero immediatamente sospesi dal diritto di svolgere l'attività lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Dunque, nessun margine di apprezzamento attribuiva la normativa suddetta all'Amministrazione sul possibile utilizzo del personale non vaccinato in altre mansioni. La sospensione dal servizio costituiva provvedimento obbligato, non sostituibile con altra misura.
Quanto alla privazione della retribuzione, la Corte cost., con sentenza 188/2024 ha già esaminato la questione, negando che la disposizione in esame sia in contrasto con i principi costituzionali.
Ha affermato la Corte:
<
costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti,
coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori,
la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento
(sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri.
Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare.
Come già chiarito da questa Corte, l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio,
previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile» (sentenza n. 15 del 2023).
Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi - evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento - in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti;
il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023).
Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, «la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata». Diversamente da tali ipotesi, in cui «il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti,
legittimamente esercitabile».
Tali conclusioni - ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può
considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2,3 e 32, secondo comma, Cost., dell'art.
4-ter, commi 1,
lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia
penitenziaria, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l'erogazione di un assegno alimentare>>.
8. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 25 aprile 2025 da e Parte_1 Parte_2
, nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Civitavecchia in
[...] Controparte_1
data 24 ottobre 2024.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore del appellato, del compenso per il CP_1
presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis