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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari in Parte_1 C.F._1
Viale Umberto n. 46 presso lo studio dell'avv. Marco Peralta (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta per delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Viale Umberto I n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Rita Martinez (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._4
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni all'udienza del 4 giugno 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale Lo Giudice Antonino per ottenere la pronuncia separazione personale dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sorso in data 13/10/1991, atto trascritto al n. 55
p.s. IIA dell'anno 1991, con il regime della separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 24/02/1998, il quale risiedeva in Per_1
Olanda per motivi di studio e non era economicamente indipendente, non svolgendo alcuna attività lavorativa, ha dedotto che la convivenza fra i due coniugi non era più sostenibile e che già da alcuni mesi la coppia viveva separatamente.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso che le sue condizioni di salute erano particolarmente critiche in quanto affetta da “polineuropatia sensitivo-motoria riacutizzata con pregressa diagnosi di miastenia gravis, tiroide di Hashimoto”, ha allegato di non poter svolgere alcuna attività lavorativa e che percepiva una pensione di invalidità di € 230,00 mensili.
Ha rappresentato che, per contro, il resistente Lo Giudice, aveva un lavoro stabile a tempo indeterminato presso l'Esercito Italiano e percepiva annualmente la somma complessiva di € 39.000, e quindi circa € 2.000 mensili.
Ha quindi dedotto che non aveva ricevuto alcunché dal marito per il proprio sostentamento con il solo prelievo nel mese di ottobre della somma di € 500,00 circa dal c/c comune presso la BNL di Sorso n.
002511 per il proprio sostentamento.
Ha concluso chiedendo:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) determinare a favore del figlio un assegno di mantenimento non inferiore ad € 350,00 da corrispondersi entro il Per_1
giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) determinare a favore della ricorrente un assegno di mantenimento a suo favore di € 600,00 da corrispondersi secondo le medesime modalità di cui al precedente punto;
4) ordinare la restituzione delle somme prelevate dal coniuge dal c/c comune n. 002511 presso la BNL di Sorso dal mese di ottobre al mese di dicembre nella misura di ½. 5) ordinare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- con vittoria in spese ed onorari di avvocato in caso di opposizione”
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione considerato che parte attrice, il giorno
28 settembre 2023, di punto in bianco e senza nessuna motivazione, aveva abbandonato l'abitazione familiare comunicandolo al marito con un messaggio di WhatsApp.
Con riguardo alle proprie capacità economiche ha dedotto che doveva provvedere a restituire la somma complessiva di euro € 930,00 mensili per debiti contratti in favore del figlio e del cognato e più specificamente: euro € 350,00 per un prestito acceso in favore del figlio, pari ad euro 20.198,83, euro €
580,00 a titolo di pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto di una casa della suocera.
Ha rilevato che la avversa richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento di complessivi €
950,00 euro era del tutto sproporzionata rispetto alla sua disponibilità economica.
pagina 2 di 4 Si è opposto alla domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, evidenziando: 1) che il figlio ormai maggiorenne era economicamente indipendente, si era affrancato dalla famiglia Per_1
di origine, atteso che dopo la laurea in Mediazione Culturale e la certificazione IELTS (certificato che attesta il livello di conoscenza della lingua per l'accesso al lavoro) aveva iniziato a lavorare e trasferito la propria residenza, gli interessi lavorativi, personali ed affettivi all'estero dall'agosto 2023; 2) che la ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, era proprietaria di una casa di civile abitazione di 177 mq con garage, ubicata in Sorso in via Sennori, non locata, arredata e perfettamente abitabile nella quale aveva eseguito dei piccoli lavori di ristrutturazione con soldi, peraltro, prelevati dal conto comune delle poste intestato ad entrambi i coniugi.
Si è anche opposto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, rappresentando che quest'ultima era economicamente autosufficiente e che la patologia da cui era affetta non le precludeva l'inserimento nel mondo del lavoro.
Ha quindi concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza per i motivi esposti in narrativa: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla in proprio favore e Pt_1
in favore del figlio -rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare in favore di Per_1
. - rigettare la richiesta di restituzione di ½ delle somme presenti sul Conto Parte_1
corrente bancario della Banca 00251. - Con vittoria di spese e onorari di lite. In Controparte_2
via istruttoria, considerato che la non ha effettuato i depositi ex art. 473 bis 12, comma 3 e 4 c. Pt_1
p. c., si CHIEDE AI SENSI DEGLI ARTT. 473 BIS 12, COMMA 3 E 4 C. P. C. E 210 C.P.C. di ordinare alla l'esibizione di copia del cedolino della pensione, della dichiarazione dei redditi Pt_1
degli ultimi tre anni, dei movimenti dei conti correnti a lei intestati, di libretti di risparmio, di carte postepay e, comunque di tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo detenuti dalla sig.ra
[...]
”. Parte_1
All'udienza del 4 giugno 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare, il resistente si è reso disponibile a versare alla a titolo di mantenimento la somma di euro € 400,00mensili e la Pt_1
ricorrente ha accettato la proposta del resistente.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
pagina 3 di 4 Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 4 giugno 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, e considerato che non vi è prole da tutelare, atteso che il figlio della coppia
è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Nulla osta, pertanto, a che l'accordo sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. Parte_1
) nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], e C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._5
res.te in Sorso (SS) in Via Elsa Morante n. 27, che hanno contratto matrimonio in Sorso in data
13/10/1991, attp trascritto nel registro degli atti del predetto Comune atto n. 55 p.s. II A dell'anno 1991), alle condizioni sopra riportate (pagamento da parte del resistente di CP_1 un assegno di mantenimento per la moglie di € 400,00 mensili), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari in Parte_1 C.F._1
Viale Umberto n. 46 presso lo studio dell'avv. Marco Peralta (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta per delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Viale Umberto I n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Rita Martinez (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._4
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni all'udienza del 4 giugno 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale Lo Giudice Antonino per ottenere la pronuncia separazione personale dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sorso in data 13/10/1991, atto trascritto al n. 55
p.s. IIA dell'anno 1991, con il regime della separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 24/02/1998, il quale risiedeva in Per_1
Olanda per motivi di studio e non era economicamente indipendente, non svolgendo alcuna attività lavorativa, ha dedotto che la convivenza fra i due coniugi non era più sostenibile e che già da alcuni mesi la coppia viveva separatamente.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso che le sue condizioni di salute erano particolarmente critiche in quanto affetta da “polineuropatia sensitivo-motoria riacutizzata con pregressa diagnosi di miastenia gravis, tiroide di Hashimoto”, ha allegato di non poter svolgere alcuna attività lavorativa e che percepiva una pensione di invalidità di € 230,00 mensili.
Ha rappresentato che, per contro, il resistente Lo Giudice, aveva un lavoro stabile a tempo indeterminato presso l'Esercito Italiano e percepiva annualmente la somma complessiva di € 39.000, e quindi circa € 2.000 mensili.
Ha quindi dedotto che non aveva ricevuto alcunché dal marito per il proprio sostentamento con il solo prelievo nel mese di ottobre della somma di € 500,00 circa dal c/c comune presso la BNL di Sorso n.
002511 per il proprio sostentamento.
Ha concluso chiedendo:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) determinare a favore del figlio un assegno di mantenimento non inferiore ad € 350,00 da corrispondersi entro il Per_1
giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) determinare a favore della ricorrente un assegno di mantenimento a suo favore di € 600,00 da corrispondersi secondo le medesime modalità di cui al precedente punto;
4) ordinare la restituzione delle somme prelevate dal coniuge dal c/c comune n. 002511 presso la BNL di Sorso dal mese di ottobre al mese di dicembre nella misura di ½. 5) ordinare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- con vittoria in spese ed onorari di avvocato in caso di opposizione”
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione considerato che parte attrice, il giorno
28 settembre 2023, di punto in bianco e senza nessuna motivazione, aveva abbandonato l'abitazione familiare comunicandolo al marito con un messaggio di WhatsApp.
Con riguardo alle proprie capacità economiche ha dedotto che doveva provvedere a restituire la somma complessiva di euro € 930,00 mensili per debiti contratti in favore del figlio e del cognato e più specificamente: euro € 350,00 per un prestito acceso in favore del figlio, pari ad euro 20.198,83, euro €
580,00 a titolo di pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto di una casa della suocera.
Ha rilevato che la avversa richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento di complessivi €
950,00 euro era del tutto sproporzionata rispetto alla sua disponibilità economica.
pagina 2 di 4 Si è opposto alla domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, evidenziando: 1) che il figlio ormai maggiorenne era economicamente indipendente, si era affrancato dalla famiglia Per_1
di origine, atteso che dopo la laurea in Mediazione Culturale e la certificazione IELTS (certificato che attesta il livello di conoscenza della lingua per l'accesso al lavoro) aveva iniziato a lavorare e trasferito la propria residenza, gli interessi lavorativi, personali ed affettivi all'estero dall'agosto 2023; 2) che la ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, era proprietaria di una casa di civile abitazione di 177 mq con garage, ubicata in Sorso in via Sennori, non locata, arredata e perfettamente abitabile nella quale aveva eseguito dei piccoli lavori di ristrutturazione con soldi, peraltro, prelevati dal conto comune delle poste intestato ad entrambi i coniugi.
Si è anche opposto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, rappresentando che quest'ultima era economicamente autosufficiente e che la patologia da cui era affetta non le precludeva l'inserimento nel mondo del lavoro.
Ha quindi concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza per i motivi esposti in narrativa: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla in proprio favore e Pt_1
in favore del figlio -rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare in favore di Per_1
. - rigettare la richiesta di restituzione di ½ delle somme presenti sul Conto Parte_1
corrente bancario della Banca 00251. - Con vittoria di spese e onorari di lite. In Controparte_2
via istruttoria, considerato che la non ha effettuato i depositi ex art. 473 bis 12, comma 3 e 4 c. Pt_1
p. c., si CHIEDE AI SENSI DEGLI ARTT. 473 BIS 12, COMMA 3 E 4 C. P. C. E 210 C.P.C. di ordinare alla l'esibizione di copia del cedolino della pensione, della dichiarazione dei redditi Pt_1
degli ultimi tre anni, dei movimenti dei conti correnti a lei intestati, di libretti di risparmio, di carte postepay e, comunque di tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo detenuti dalla sig.ra
[...]
”. Parte_1
All'udienza del 4 giugno 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare, il resistente si è reso disponibile a versare alla a titolo di mantenimento la somma di euro € 400,00mensili e la Pt_1
ricorrente ha accettato la proposta del resistente.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
pagina 3 di 4 Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 4 giugno 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, e considerato che non vi è prole da tutelare, atteso che il figlio della coppia
è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Nulla osta, pertanto, a che l'accordo sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. Parte_1
) nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], e C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._5
res.te in Sorso (SS) in Via Elsa Morante n. 27, che hanno contratto matrimonio in Sorso in data
13/10/1991, attp trascritto nel registro degli atti del predetto Comune atto n. 55 p.s. II A dell'anno 1991), alle condizioni sopra riportate (pagamento da parte del resistente di CP_1 un assegno di mantenimento per la moglie di € 400,00 mensili), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
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