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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera all'udienza del 15.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 326/2023
promossa da - appellante – Parte_1
Avv. Fabio Pisillo
contro
- appellato - Controparte_1
Avv.ti Tiziana Vigni e Francesco Caroni
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 166/2023 del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, pubblicata il 21.4.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21.4.2023 il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso con cui dipendente a tempo Controparte_1 indeterminato dell' inquadrato Parte_1 come collaboratore amministrativo professionale Cat. D5 del
CCNL del comparto sanità, aveva contestato la sospensione dal servizio, che l'amministrazione gli aveva comunicato l'8.3.2022, per inosservanza dell'obbligo vaccinale, previsto dal D.L. 44/2021 convertito con modificazioni con L. 76/2021, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19.
2. In ricorso l'attore aveva allegato di svolgere la propria prestazione presso la sede centrale dell'azienda sanitaria, in
Siena Piazzale Rosselli, 26 e di non essere soggetto all'obbligo vaccinale: a) in primo luogo in ragione delle sue mansioni
(amministrative e non sanitarie o socio sanitarie) e del luogo di lavoro, che non sarebbe stato tra le strutture indicate dall'art. 8 ter del D.L.gs. 502/1992, richiamato dall'art. 4 ter comma 1 lett. c) del D.L. 44/2021; b) comunque delle modalità di svolgimento delle sue mansioni, che egli avrebbe eseguito in parte da remoto, in parte da una postazione lavorativa isolata, senza contatti con gli altri dipendenti: c) in ogni caso a causa delle sue condizioni di salute, che sarebbero state incompatibili con il trattamento vaccinale e considerato inoltre che, al momento della sospensione, egli aveva già contratto l'infezione da Covid 19, da cui era guarito circa un anno prima
(nel febbraio del 2021).
3. L'originario attore aveva inoltre censurato variamente il procedimento che aveva condotto alla sua sospensione e contestato, sotto diversi profili, la legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale. Aveva concluso come segue: “A) In via principale: - dichiarare, per le causali illustrate, l'illegittimità del provvedimento Protocollo n. 0313818, dell'8.03.2022, attuato con Delibera n. 376 dell'8.03.2022, da parte dell'
[...]
preceduto, il provvedimento di sospensione Parte_1 da un atto di Accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale del 7.03.2022, Protocollo n. 310762, con il quale veniva disposta la sospensione senza retribuzione e qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, del dott. dal servizio dallo stesso prestato alle Controparte_1
2 dipendenze della stessa Controparte_2 per inosservanza degli obblighi previsti dall'art.4, comma 1, del
Decreto legge n.44 dell'01/04/2022, convertito con modificazioni con Legge n.76 del 28/05/2021; previa, ove necessario, disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale presupposto (in quanto viziato da eccesso di potere per travisamento di una circostanza di fatto); previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n.
44/2021 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 76/2021) sotto i profili indicati nei paragrafi da 5.1 a 5.6 del ricorso introduttivo. Conseguentemente: - condannare l'
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, all'immediato reintegro del ricorrente nel servizio alle dipendenze della stessa resistente, con effetto a far data dall'illegittima sospensione dello
08.03.2022; - condannare parte resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione, i contributi ed ogni altro compenso o emolumento comunque denominato, dovutogli a qualsiasi titolo
(anche sotto il profilo risarcitorio per danno ingiusto), compreso il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, dal giorno della sospensione fino alla data dell'effettivo reintegro nella posizione lavorativa, oltre rivalutazione e interessi. B) In via subordinata: (nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale Ill.mo ritenesse che la sospensione del ricorrente sia legittima): - previa interpretazione costituzionalmente orientata del comma 2 dell'art. 4 D.L. 44/2021 che riconduca il caso del soggetto naturalmente immune nell'ambito del suddetto comma, consentendo che la somministrazione del vaccino sia posticipata sino al momento in cui risulti provata, mediante i
3 test specificatamente descritti nel paragrafo 4 del ricorso, la cessazione dell'effetto protettivo dell'immunità naturale, - ovvero previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3
Cost. (con riferimento al parametro dell'irragionevolezza), dell'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo vaccinale dei soggetti naturalmente immuni per essere guariti dalla malattia Covid-
19, o il differimento dello stesso obbligo sino alla comprovata cessazione dell'effetto protettivo dell'immunità naturale, - condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato reintegro del ricorrente nel servizio alle dipendenze dello stesso resistente, con effetto a far data dal 9.03.2022; - condannare parte resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione, i contributi ed ogni altro compenso o emolumento comunque denominato, dovutogli a qualsiasi titolo (anche sotto il profilo risarcitorio per danno ingiusto), compreso il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, illo tempore, oltre rivalutazione e interessi. C) In caso di accoglimento di una delle domande subordinate, o nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le domande (principale e subordinate) che precedono - condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni indicate nel ricorso,
a corrispondere al dott. l'assegno alimentare Controparte_1 previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 3/1957 e dal CCNL del comparto
Sanità pubblica (art.li 67 e 68), dalla data della sospensione dal servizio del ricorrente sino a quella del suo effettivo reintegro nella posizione lavorativa;
- previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art.li 2, 3, 32
4 comma 2, e 36 Cost., dell'art. 4, comma 8, D.L. 44/2021, convertito con modifiche nella L. 76/2021 (testo vigente nel momento in cui il Dipartimento di prevenzione competente ha adottato l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale che ha determinato il provvedimento di sospensione del ricorrente dal Fondazione servizio), nonché dello stesso art. 4, comma 5, D.L. 44/2021 (testo attualmente vigente, dopo la sostituzione apportata dall'art. 1, comma 1, lett. b, del D.L.
172/2021), nel-la parte in cui, nel prevedere che <per il periodo di sospensione [...] non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato> esclude/escludono, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021, l'erogazione dell'assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare”. aveva inoltre CP_1 svolto contestualmente una domanda cautelare diretta a ottenere, in via d'urgenza, la riammissione in servizio.
4. L'amministrazione aveva resistito e chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale è stato di contrario avviso e, dopo avere dichiarato estinto il subprocedimento cautelare, in quanto nelle more era stato riammesso al lavoro, ha accolto CP_1 la domanda principale (questo il decisum portato nel dispositivo: “accertata l'illegittimità della Deliberazione n. 376 dell'8/3/2022 di contenuto sospensivo dalle mansioni e dalla retribuzione del dipendente, condanna l' Parte_1
a corrispondere al ricorrente, il
[...] Controparte_1 trattamento economico sospeso dall'8/3/2022 fino al suo ripristino, oltre interessi legali, oltre alla regolarizzazione
5 assicurativa e contributiva e al correlato riconoscimento dell'anzianità di servizio”).
5. In motivazione il primo giudice, pur dando conto ampiamente delle decisioni 14,15 e 16 della Corte Costituzionale, che hanno ritenuto l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione, per inadempimento allo stesso, misure non irragionevoli e non sproporzionate, “in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità”, ha non di meno argomentato in via generale l'illegittimità dell'obbligo vaccinale. Ciò sull'affermato presupposto che le evidenze scientifiche, sulle quali si sarebbero fondate le decisioni del Giudice delle leggi, siano state superate e che non vi sia, allo stato, prova dell'efficacia dei vaccini nel prevenire il contagio da Covid 19.
6. Secondo il Tribunale, comunque, quelle decisioni della Corte
Costituzionale non avrebbero riguardato la previsione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui avrebbe impedito “lo svolgimento dell'attività lavorativa al personale sanitario che non avesse adempiuto all'obbligo vaccinale, anche per quei lavoratori che non erano tenuti ad avere contatti personali con i pazienti e/o il personale medico in senso stretto”. Condizione che sarebbe stata quella di causa. Ad avviso del primo giudice, infatti, indipendentemente da ogni questione in ordine alla legittimità in via generale dell'obbligo vaccinale, il ricorrente non vi sarebbe stato in concreto soggetto, non svolgendo mansioni sanitarie ed essendo addetto a una struttura non
6 destinata al ricovero o all'erogazione di altra prestazione sanitaria.
7. L'inesistenza di un rischio nella concreta situazione di fatto sarebbe stato del resto riconosciuto, secondo il Tribunale, dalla stessa azienda sanitaria che, dopo aver sospeso CP_1 nel marzo 2022, lo aveva riammesso al lavoro a giugno di quell'anno, dopo che aveva contratto l'infezione e si era negativizzato e lo aveva mantenuto in servizio, pur non avendo egli ottemperato all'obbligo vaccinale nei novanta giorni successivi. Né sarebbe stato fondato l'argomento dell'amministrazione, secondo cui l'esclusione del ricorrente dall'obbligo sarebbe stata determinata dall'emanazione di un nuovo protocollo ministeriale, relativo alle misure di contrasto al virus, cui l'azienda si sarebbe adeguata, riconoscendo l'inesistenza di un rischio specifico, per il personale addetto alle strutture non dedicate all'erogazione di prestazioni sanitarie. Secondo il Tribunale, al contrario, una simile conclusione si sarebbe imposta già all'epoca della sospensione, sulla base del testo di legge.
8. L'azienda sanitaria impugna la decisione davanti a questa corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a cinque motivi.
9. Con il primo lamenta che il Tribunale abbia in effetti affermato, inammissibilmente, l'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale, così disapplicando una norma di legge ordinaria, già giudicata legittima dalla Corte Costituzionale.
10. Con il secondo motivo l'amministrazione censura il capo della decisione che ha escluso in concreto l'obbligo di CP_1 di vaccinarsi, in ragione delle sue mansioni e del luogo dove egli svolgeva la sua prestazione. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe dato una lettura errata della previsione
7 dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 lett. c (che prevede l'obbligo di vaccinazione per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”) e dell'art. 8 ter del D.L.gs. 502/1992 (che dispone che “La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”). Nella prospettazione dell'azienda invero il termine “strutture” non avrebbe dovuto essere interpretato “restrittivamente nel senso di <
8 sanitarie. Un'interpretazione che avrebbe avuto conferma nella giurisprudenza di merito, ampiamente citata dall'appellante e che, applicata nella specie, avrebbe imposto di ritenere la legittimità della sospensione.
11. Con il terzo motivo l'azienda lamenta poi che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante l'approvazione in sede ministeriale, il 30.6.2022, di un protocollo di aggiornamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro, cui l'appellante si sarebbe adeguata, emanando, nel luglio
2022, un nuovo documento di valutazione dei rischi, relativo al rischio biologico-pericolo da infezione Covid 19. Al contrario, sarebbe stato solo dopo le nuove disposizioni ministeriali e per adeguarsi a esse che l'azienda avrebbe escluso dall'obbligo vaccinale i dipendenti addetti a strutture che non erogano prestazioni sanitarie. Una tale disposizione, conseguente al riconoscimento di un mutamento nell'entità del rischio, non avrebbe potuto applicarsi retroattivamente, così che, al momento in cui era stata disposta (nel marzo
2022), la sospensione sarebbe stata del tutto legittima.
12. Con il quarto motivo l'appellante ripropone poi tutte le difese svolte in primo grado in relazione agli ulteriori argomenti esposti in ricorso per contrastare il provvedimento sospensivo, mentre con il quinto motivo censura il capo della decisione relativo al regolamento delle spese, di cui chiede in ipotesi la compensazione. Conclude come segue: “Voglia
l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 166/2023 pubblicata il 21/4/23 (dispositivo letto alla ud. 21/4/23) del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, notificata il 4/5/23 rigettare tutte le domande svolte da
9 siccome infondate in fatto e in diritto;
con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in ipotesi, compensazione di quelle di primo grado”.
13. L'appellato si è costituito per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della decisione impugnata.
14. La Corte ha chiesto alle parti informazioni in ordine alle attività cui era destinata la struttura di assegnazione dell'appellato e alla sua collocazione (in particolare se essa si trovasse all'interno di un'area in cui insistevano anche strutture destinate all'erogazione di prestazioni sanitarie). Le parti hanno redatto sul punto note illustrative, dalle quali è risultato pacifico che all'epoca della sospensione, CP_1 lavorasse in un edificio in cui si trovavano solo uffici amministrativi, separato dalle strutture dirette all'erogazione di prestazioni sanitarie. Infine, assunte tali informazioni, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso, richiamandosi ai propri atti.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello non è fondato, per quanto la motivazione del
Tribunale debba essere in parte corretta.
16. La Corte infatti dissente dagli argomenti svolti dal primo giudice in ordine a un'assunta illegittimità dell'obbligo vaccinale, imposto dalla disposizione dell'art. 4 ter del D.L.
44/2021. E' invero di una certa evidenza che, a fortiori all'esito delle diverse decisioni della Corte Costituzionale (oltre alle sentenze 14,15, e 16 del 2023, di cui si è detto in narrativa, la sentenza 186/2023), che hanno ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale e la sospensione dal lavoro di chi, essendovi tenuto, non vi avesse ottemperato, il Tribunale non avrebbe potuto
10 operare un autonomo sindacato di legittimità delle norme che imponevano quell'obbligo. Era un sindacato che certamente non gli competeva, se non nei limiti e quale presupposto di un nuovo rinvio della disposizione all'esame del Giudice delle leggi, rinvio che invece la decisione impugnata non ha operato, così in effetti inammissibilmente disapplicando una norma di legge ordinaria. Sotto il profilo ora in esame non può quindi che convenirsi con gli argomenti svolti dall'appellante.
17. Non di meno la sentenza impugnata si fonda anche su una distinta ragione, attinente all'esatta individuazione dell'ambito applicativo della citata disposizione dell'art. 4 ter e che è invece fondata.
18. In proposito merita qui ribadire come quella disposizione, al comma 1 lettera c), che qui interessa, disponesse l'obbligo vaccinale per “il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4
e 4-bis” (norme queste ultime che si riferiscono al personale delle professioni sanitarie e dei lavoratori addetti a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, il cui obbligo di vaccinarsi era separatamente regolamentato). E l'art. 8 ter del D.L.gs.
502/1992 prevede che “la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
11 ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”).
19. Ora si è detto in narrativa come, in fatto, sia pacifico che lavorasse, all'epoca della sospensione, in un edificio CP_1 di soli uffici amministrativi, in cui non era erogata alcuna prestazione sanitaria e che era distinto e separato dalle strutture aziendali, nel senso fisico di locali, nei quali tali prestazioni erano erogate. Tuttavia, secondo l'appellante
(come pure per una parte della giurisprudenza di merito), il termine “strutture”, nel contesto della norma dell'art. 4 ter, dovrebbe intendersi riferito, non ai singoli edifici, alle sedi di lavoro del personale, ma più generalmente all'ente, come soggetto erogatore di prestazioni sanitarie.
20. Si tratta di una lettura della norma che, per quanto giustificata dalla contestuale previsione, a opera di altre disposizioni della stessa legge (gli artt. 4 ter 1, 4 ter 2 e 4 quater), di un obbligo vaccinale esteso a intere categorie di lavoratori, identificati in relazione all'attività svolta, non di meno oblitera del tutto il dato testuale, rappresentato dal puntuale riferimento, contenuto nell'art. 4 ter, alle strutture oggetto di autorizzazioni, di cui dice l'art. 8 ter del D.L.gs.
502/1992.
21. E' quanto rileva la corte di Cassazione che, nella sentenza n. 12211/2024, afferma che: “Quanto alle categorie interessate all'estensione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha incluso, al comma 1, lett. c, il "personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui
12 all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4
e 4-bis". Le strutture individuate per mezzo del rinvio al D.Lgs.
n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art. 8 ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
(lettera a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett.b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett.c)”.
22. Secondo il Giudice di legittimità, la diversa interpretazione data dalla Corte territoriale, che era sostanzialmente coincidente con la prospettazione difensiva dell'odierna appellante, “mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale. L'obbligo dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 è stato previsto dal legislatore per la costruzione, l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento delle "strutture analiticamente indicate nel testo normativo, sul presupposto che, poiché in quelle strutture si svolgono attività che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente, occorre previamente verificarne l'idoneità sotto il
13 profilo strutturale, tecnologico ed organizzativo (comma 4). Ne discende che il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n.
44/2021 (inserito dal d.l. 172/2021), non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie. Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del D.L.gs. n.
502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti
14 sulle modalità di espletamento delle mansioni”. Secondo il giudice di nomofilachia, “è stato, quindi, adottato un sistema
"per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro con la finalità di <<evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza del mantenimento situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile termini tempi, costi utilizzo personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti>> (Corte Cost. n. 186/2023)”.
23. Diversamente da quanto assume l'appellante nelle note difensive, non vi è quindi alcun contrasto tra la soluzione ermeneutica prescelta dal giudice di legittimità e la decisione
186/2023 della Corte Costituzionale. Al contrario, come si legge ancora in Cass. 12211/2024, “è sulla base di detta premessa che la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di imporre, con la modifica attuata dal d.l. n. 172/2021, la vaccinazione anche al personale che, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, era stato impiegato in servizio in modalità di lavoro agile, personale al quale la prestazione lavorativa con detta modalità poteva essere consentita alla luce del testo originario della norma, non più in un sistema fondato sull' imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione stessa
(Corte Cost. n. 186/2023)”.
15 24. Di tali principi deve farsi applicazione nella specie. Deve di conseguenza ritenersi che, già al momento della sospensione, alla luce del testo dell'art. 4 ter (e quindi indipendentemente dalle sopravvenute disposizioni amministrative, assunte in relazione all'evolversi dell'epidemia e dei rischi da essa determinati), l'appellante non avrebbe potuto obbligare alla vaccinazione, né di conseguenza CP_1 sospenderlo di fronte al suo rifiuto di provvedervi. Sotto questo profilo, comunque decisivo, la sentenza impugnata va confermata, restando assorbita ogni ulteriore difesa delle parti sul merito della domanda (e quindi le questioni relative all'affermato diritto di all'esonero dalla vaccinazione CP_1 per motivi di salute o per la sua condizione di guarito dall'affezione, nonché quelle attinenti alla regolarità formale della procedura di sospensione).
25. Residua il quinto motivo, relativo al regolamento delle spese. Sul punto ritiene la Corte che, nonostante l'obiettiva novità della questione, la decisione di condanna del Tribunale si giustificasse comunque con la necessità di non “lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito” (nella specie oggetto della domanda è il pagamento di tre mensilità di retribuzione). In contrario, infatti, si darebbe una “sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi” (le citazioni sono da Cass. n. 5696/2012, cfr. anche
Cass. n. 20017/2007). Anche sotto il profilo ora in esame la
16 sentenza va quindi confermata e l'appello respinto, corretta la motivazione nei termini sopra indicati.
26. Della novità della questione e del sopravvenire solo nelle more del giudizio di impugnazione di una decisione di legittimità sui temi di causa, deve invece tenersi conto ai fini del regolamento delle spese del presente grado, non ponendosi oltre la necessità di assicurare al lavoratore la piena reintegrazione dei suoi diritti economici. Le spese del presente grado vanno quindi integralmente compensate
27. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.
228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate le spese processuali del grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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