Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1616/2023 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Giulia Bertolino Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice Relatore ed estensore
Ha emesso sentenza, sulle domande congiuntamente precisate da
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Cristina BANCHIO del C.F._1
Foro di Asti (C.F. – p.e.c – fax n. 011– C.F._2 Email_1
27.65.195), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carmagnola, via Cantù n. 39, come da procura speciale 20.04.2023
E
(CF: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._3
Cavour n. 31, titolo di studio licenza media, di professione parrucchiere, cittadino italiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Dionisio (CF: – PEC: C.F._4
e Fabio Deorsola (C.F.: – PEC: Email_2 C.F._5
presso lo studio dei quali in Torino, Via Mercantini n. 5, è Email_3 elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti
CONCLUSIONI CONGIUNTE (31.1.2025)
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale,
1. Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e ex art. 151, I comma, CP_1 Parte_1
c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito.
2. Affidare congiuntamente il figlio ai genitori, con collocamento del minore presso la residenza Per_1 materna in Carmagnola;
3. Assegnare la casa coniugale, sita in Carmagnola - via Cavour n. 31, alla Signora Pt_1
4. Disporre che gli incontri tra padre e figlio siano calendarizzati come segue, salvo diverso accordo tra i genitori:
- nelle settimane che terminano con il fine settimana paterna, dall'uscita da scuola del mercoledì sino al giovedì mattino, con riaccompagnamento a scuola. Terminata la scuola, il diritto di visita si intenderà dal mercoledì alle ore 12,00 circa sino al giovedì ore 14,00 circa;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana materna, dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattino, con riaccompagnamento a scuola. Terminata la scuola, il diritto di visita si intenderà dal mercoledì alle ore 12,00 circa sino al venerdì ore 14,00 circa.
Gli orari sopra indicati debbono intendersi sufficientemente elastici, tenuto conto della possibile incidenza di fattori estremi quali traffico, inconvenienti vari, ecc., onde evitare possibili contestazioni pretestuose tra le parti.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica e sino al giorno 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera compreso al 6 gennaio.
Il primo periodo nel 2025 sarà della madre, alternando i periodi negli anni successivi.
Al termine del periodo di vacanza scolastica riprenderà l'usuale calendario.
Durante le vacanze scolastiche pasquali l'intero periodo con un genitore (2025 con il padre) e con la madre nell'anno successivo, e così via in alternanza.
Durante le vacanze scolastiche estive:
* nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra le parti, alternando annualmente il periodo dal primo agosto ore 12,00 circa sino al 16 agosto ore 23,00 circa con il periodo dalle ore 23,00 circa del 16 agosto alle ore
12,00 circa del 31 agosto.
Agosto 2025 il padre trascorrerà con il secondo periodo e con la Signora il primo;
Per_1 Pt_1
* in una delle settimane di ogni mese di luglio, su accordo delle parti (o, in assenza di accordo, il secondo fine settimana del mese di spettanza del padre), il Signor potrà tenere con sé il minore dal giovedì, CP_1 dalle ore 12,00 circa, alle ore 14,00 circa del lunedì, quando riaccompagnerà il minore presso la madre.
Analogo fine settimana “lungo” spetterà alla madre nel medesimo mese di luglio, dal giovedì dalle ore
12,00 circa alle ore 14,00 circa del lunedì, in una settimana decisa in accordo delle parti o, in assenza di accordo, nel secondo fine settimana di spettanza materna.
Ulteriori festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, primo novembre e 8 dicembre), saranno trascorse in via alternata tra i genitori;
Il giorno del compleanno dei genitori (24 giugno il padre e 21 settembre la madre), il minore trascorrerà la giornata con il genitore che festeggia il compleanno, senza pernottamento, anche nel caso in cui la giornata di competenza sia, da calendario, dell'altro genitore;
I periodi da trascorrere con ciascun genitore sono ipso iure estensibili al nucleo famigliare dello stesso;
In caso di assoluta urgenza, ciascun genitore è autorizzato a comunicare alla scuola, al centro estivo/sportivo e ad ogni altra istituzione che dovesse ospitare il minore per quel giorno e sotto proprio responsabilità, il nominativo di persona terza, non familiare, che per quella specifica esigenza e per quella giornata, sia delegata a prendere con sé il minore, comunicando la detta evenienza il prima possibile sia all'istituzione che all'altro genitore.
5. Disporre che il Signor corrisponda un contributo per il mantenimento del figlio di Euro 300,00 CP_1 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, da versare a mezzo bonifico bancario alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie riferibili al figlio, Pt_1 facendo riferimento al Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Asti.
6. Dare atto che i coniugi concordano a che la Signora possa trattenere integralmente l'importo Pt_1 erogato mensilmente dall'INPS a titolo di assegno unico.
7. Dare atto dell'autosufficienza economica delle parti;
8. Con compensazione delle spese di lite.”
Viste le domande conformemente precisate dalle parti.
Ritenuto che le stesse siano conformi a legge, e congrue all'interesse delle prole, onde non vi è ragione di discostarsi dalle richieste ivi formulate.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
così statuisce:
1. Pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e ex art. 151, I comma, CP_1 Parte_1
c.c.; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri adempimenti di rito.
2. Affida congiuntamente il figlio ai genitori, con collocamento del minore presso la residenza Per_1 materna in Carmagnola;
3. Assegna la casa coniugale, sita in Carmagnola - via Cavour n. 31, alla Signora Pt_1
4. Dispone che gli incontri tra padre e figlio siano calendarizzati come segue, salvo diverso accordo tra i genitori:
- a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10,30 circa al lunedì mattina, con riaccompagnamento del figlio a scuola e, nei periodi di interruzione delle lezioni scolastiche, sino alle ore
14,00, con riaccompagnamento presso la residenza materna;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana paterna, dall'uscita da scuola del mercoledì sino al giovedì mattino, con riaccompagnamento a scuola. Terminata la scuola, il diritto di visita si intenderà dal mercoledì alle ore 12,00 circa sino al giovedì ore 14,00 circa;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana materna, dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattino, con riaccompagnamento a scuola. Terminata la scuola, il diritto di visita si intenderà dal mercoledì alle ore 12,00 circa sino al venerdì ore 14,00 circa.
Gli orari sopra indicati debbono intendersi sufficientemente elastici, tenuto conto della possibile incidenza di fattori estremi quali traffico, inconvenienti vari, ecc., onde evitare possibili contestazioni pretestuose tra le parti. - Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica e sino al giorno 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera compreso al 6 gennaio.
Il primo periodo nel 2025 sarà della madre, alternando i periodi negli anni successivi.
Al termine del periodo di vacanza scolastica riprenderà l'usuale calendario.
Durante le vacanze scolastiche pasquali l'intero periodo con un genitore (2025 con il padre) e con la madre nell'anno successivo, e così via in alternanza.
Durante le vacanze scolastiche estive:
* nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra le parti, alternando annualmente il periodo dal primo agosto ore 12,00 circa sino al 16 agosto ore 23,00 circa con il periodo dalle ore 23,00 circa del 16 agosto alle ore 12,00 circa del 31 agosto.
Agosto 2025 il padre trascorrerà con il secondo periodo e con la Signora il primo;
Per_1 Pt_1
* in una delle settimane di ogni mese di luglio, su accordo delle parti (o, in assenza di accordo, il secondo fine settimana del mese di spettanza del padre), il Signor potrà tenere con sé il minore dal CP_1 giovedì, dalle ore 12,00 circa, alle ore 14,00 circa del lunedì, quando riaccompagnerà il minore presso la madre.
Analogo fine settimana “lungo” spetterà alla madre nel medesimo mese di luglio, dal giovedì dalle ore
12,00 circa alle ore 14,00 circa del lunedì, in una settimana decisa in accordo delle parti o, in assenza di accordo, nel secondo fine settimana di spettanza materna.
Ulteriori festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, primo novembre e 8 dicembre), saranno trascorse in via alternata tra i genitori;
Il giorno del compleanno dei genitori (24 giugno il padre e 21 settembre la madre), il minore trascorrerà la giornata con il genitore che festeggia il compleanno, senza pernottamento, anche nel caso in cui la giornata di competenza sia, da calendario, dell'altro genitore;
I periodi da trascorrere con ciascun genitore sono ipso iure estensibili al nucleo famigliare dello stesso;
In caso di assoluta urgenza, ciascun genitore è autorizzato a comunicare alla scuola, al centro estivo/sportivo e ad ogni altra istituzione che dovesse ospitare il minore per quel giorno e sotto proprio responsabilità, il nominativo di persona terza, non familiare, che per quella specifica esigenza e per quella giornata, sia delegata a prendere con sé il minore, comunicando la detta evenienza il prima possibile sia all'istituzione che all'altro genitore.
5. Il Signor corrisponderà un contributo per il mantenimento del figlio di Euro 300,00 mensili, CP_1 rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, da versare a mezzo bonifico bancario alla Signora Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie riferibili al figlio, facendo riferimento al Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Asti.
6. Datosi anche atto che i coniugi concordano a che la Signora possa trattenere integralmente Pt_1
l'importo erogato mensilmente dall'INPS a titolo di assegno unico.
7. Datosi atto dell'autosufficienza economica delle parti;
Compensa le spese di lite.
Asti, 25.3.2025
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il giudice relatore estensore dott. Pasquale Perfetti