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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1158–2021 RG;
tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Liuzzi - Parte_1 Parte_2
opponenti;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Valente - opposta; Controparte_1 avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 1° aprile 2025), è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , rispettivamente obbligata principale e fideiussore, hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2302/2020 emesso nei loro confronti per il pagamento -in solido - della somma di € 15.627,99 oltre interessi e spese in favore di
[...]
. Controparte_1
Gli opponenti hanno dedotto che:
-il contratto di mutuo chirografario per la somma di €25.000,00 è stato stipulato il 3 marzo 2016 ed ha previsto il rimborso in cinque anni mediante pagamento di sessanta rate a scadenza mensile;
era titolare di rapporto di conto corrente n.062/330/1238958 con relativo fido ed il Parte_1
mutuo è stato finalizzato a ripianare un saldo-debitore indicato dalla banca;
-il contratto di mutuo è nullo per illiceità del motivo e/o della causa in quanto l'interesse concretamente perseguito dal mutuatario non è, né può essere l'estinzione di un debito verso il mutuante, ma deve essere il conseguimento materiale di una somma di denaro;
-gli obblighi restitutori della mutuataria sono stati garantiti con fideiussione omnibus rilasciata dal prima, sino all'importo di €15.000,00 e, dopo, sino alla concorrenza di €37.000,00; Parte_2
-gli atti di costituzione della garanzia fideiussoria sono nulli perché contenuti negli schemi ABI, in violazione della disciplina antitrust, come ritenuto dalla Suprema Corte che ha sancito il seguente principio di diritto:”in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla
Legge 287/1990, art.2, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione
1 di quelle intese illecite concluse a monte (relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente (la Banca d'Italia con funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della Legge 287-1990 artt.14-20, sino al trasferimento dei poteri all'AGCM con la
Legge 262-2005, a decorrere dal 12 gennaio 2016), a condizione che l'intesa sia stata materialmente posta in essere prima del negozio denunciato come nullo.
Hanno chiesto l'accertamento di nullità del contratto di mutuo per illiceità del motivo e/ della causa ex artt.1344-1345 c.c., l'accertamento di nullità della fideiussione, la revoca del decreto ingiuntivo.
ha eccepito la nullità di notifica dell'atto di opposizione, in quanto Controparte_1
eseguita con pec nei confronti del difensore domiciliatario, anziché nei confronti del difensore costituito.
Ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha esposto che:
-le somme oggetto del contratto di mutuo chirografario sono state accreditate sul conto corrente intestato alla società Parte_1
-tale conto, alla data dell'accredito, presentava un saldo passivo di €22.490,61;
-nel rapporto di conto corrente sono state annotate passività per €33.687,53 ed entrate per
€11.198,92 sino al marzo 2016;
-il fatto che le somme mutuate, accreditate sul conto, abbiano quasi azzerato il saldo passivo non integra lo scopo del contratto;
-il contratto di mutuo, mancando ogni collegamento negoziale tra i rapporti bancari, è valido ed efficace;
-l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust non può esaminata dal Tribunale rientrando nella sfera di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese;
-in ogni caso, il fideiussore-opponente non ha provato che le clausole negoziali inserite nel testo negoziale siano state il frutto di una intesa anticoncorrenziale.
Ha concluso per l'accertamento di nullità della notifica ex art.645 cpc con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
L'eccezione di nullità della notifica è stata superata con ordinanza del 24 maggio 2022 (deposito nel pct del 27 maggio 2022).
*** ** ***
2 Con ordinanza del 19 dicembre 2024, dopo la riserva in decisione del 26 settembre 2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della rilevanza della decisione “in fieri” delle
Sezioni Unite della Cassazione in materia di mutuo solutorio.
La pronuncia di legittimità n.5841 è stata pubblicata in data 5 marzo 2025.
Quindi, dopo la fase a trattazione scritta del 1° aprile 2025, è stata riservata la decisione.
*** ** ***
L'opposizione non può essere accolta.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni soggette al principio dell'onere della prova.
Nel caso in cognizione, gli opponenti hanno contestato l'an del credito ingiunto sostenendo, in termini di eccezioni impeditive, sia la nullità del mutuo del 3 marzo 2016, erogato per “appianare” una pregressa posizione debitoria, sia la nullità del negozio fideiussorio in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI, in contrasto con l'art.2 della Legge 287-1990.
Le eccezioni non sono fondate.
A)
Il contratto di mutuo consente alla parte mutuataria l'acquisizione di una certa quantità di denaro, collegata all'obbligo di restituzione mediante rate comprensive del capitale e degli interessi.
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro, rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua
3 disponibilità giuridica da parte del mutuatario;
sicchè ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo é da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario a tutela dei suoi interessi.
I Giudici di legittimità (cfr. ordinanza n.25632-2017) hanno anche affermato che” ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”.
Ogni divergenza interpretativa ed esegetica in punto di mutuo solutorio è stata risolta dalle Sezioni
Unite.
Infatti, nel dictum n.5841 del 5 marzo 2025, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Da qui, la validità del mutuo del 3 marzo 2016.
B)
Il giudice funzionalmente competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo può esaminare l'eccezione di nullità della fideiussione “omnibus” formulata dal debitore-ingiunto, rimanendo attratta dalla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese ogni domanda proposta in via principale o in via riconvenzionale per l'accertamento di nullità della fideiussione per violazione delle disposizioni “antitrust”.
Come noto, con riguardo alla nullità della fideiussione per conformita' allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante, allora preposta (Banca d'Italia), come frutto di
4 un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (atto di accertamento Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005), si è sviluppato un denso dibattito giurisprudenziale.
In giurisprudenza, prima ancora della recente pronuncia dei Giudici di legittimità, si era affermata la posizione secondo cui la violazione dell'art. 2 della Legge c.d. "Antitrust", consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determinasse "a cascata" la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema.
Si è sostenuto che l'obiettivo della più ampia possibile eliminazione degli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato sia quello decisamente più coerente con l'imperatività delle norme a tutela della concorrenza e con la tutela degli interessi generali che queste perseguono.
Le clausole “violative” sono state giudicate da Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidenti su aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore "le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"; in tal modo, il fideiussore “è costretto” a prestare una garanzia personale che smarrisce l'essenziale morfologia normativa ad esclusivo vantaggio della parte che ne beneficia.
Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, devono ritenersi inficiate da nullità parziale le fideiussioni che contengono le seguenti clausole: 1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, le pronunce
Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle
Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
5 La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Questi profili sono pregnanti nella fattispecie poiché:
-il garante-opponente non ha allegato e non ha provato l'intesa anti-concorrenziale nel periodo temporale di riferimento, in cui è stata costituita la garanzia personale;
-il garante-opponente non ha sollevato l'eccezione nella prospettiva di funzionalizzare concretamente l'istanza di nullità rispetto al contenuto degli obblighi negoziali di garanzia, come ad es. accade quando la domanda di accertamento della nullità sia agganciata all'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., non derogato in conseguenza della declaratoria di nullità;
6 -la domanda per l'accertamento della nullità (parziale) della fideiussione non può essere fine a se stessa, ma deve essere proiettata alle conseguenze della pronuncia caducatoria in termini di esclusione degli obblighi di pagamento, non più regolati dalle clausole nulle, ma soggetti alla disciplina normativa (ciò, come detto, si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore-ingiunto invoca la nullità parziale della clausola riproduttiva dello schema ABI e, nel contempo, solleva eccezione in senso proprio ad es. per ottenere l'accertamento di decadenza del creditore dalla garanzia).
C)
Il fideiussore-opponente, nella fase conclusiva del giudizio, ha anche invocato la tutela consumeristica.
Il Tribunale è consapevole della rilevabilità d'ufficio dei profili di vessatorietà delle clausole del negozio fideiussorio per violazione degli articoli 33-34 Codice del Consumo.
In tema di contratti del consumatore, il carattere vessatorio delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale secondo cui sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, co. 1 codice consumo), sia alla luce delle fattispecie come tipizzate dal secondo comma dell'art.33.
I Giudici di legittimità hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella decisione n.5868 del 27 febbraio 2023, hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata
(…)".
7 Alla luce di tali principi, non può essere riconosciuta la tutela consumeristica in quanto il Parte_2
ha prestato la garanzia fideiussoria nella posizione di legale rappresentante della società mutuataria.
La rilevanza nel giudizio di recenti approdi giurisprudenziali consente la compensazione delle spese processuali (art.92 secondo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1158-2021 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-spese compensate.
Così deciso il 3 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1158–2021 RG;
tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Liuzzi - Parte_1 Parte_2
opponenti;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Valente - opposta; Controparte_1 avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 1° aprile 2025), è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , rispettivamente obbligata principale e fideiussore, hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2302/2020 emesso nei loro confronti per il pagamento -in solido - della somma di € 15.627,99 oltre interessi e spese in favore di
[...]
. Controparte_1
Gli opponenti hanno dedotto che:
-il contratto di mutuo chirografario per la somma di €25.000,00 è stato stipulato il 3 marzo 2016 ed ha previsto il rimborso in cinque anni mediante pagamento di sessanta rate a scadenza mensile;
era titolare di rapporto di conto corrente n.062/330/1238958 con relativo fido ed il Parte_1
mutuo è stato finalizzato a ripianare un saldo-debitore indicato dalla banca;
-il contratto di mutuo è nullo per illiceità del motivo e/o della causa in quanto l'interesse concretamente perseguito dal mutuatario non è, né può essere l'estinzione di un debito verso il mutuante, ma deve essere il conseguimento materiale di una somma di denaro;
-gli obblighi restitutori della mutuataria sono stati garantiti con fideiussione omnibus rilasciata dal prima, sino all'importo di €15.000,00 e, dopo, sino alla concorrenza di €37.000,00; Parte_2
-gli atti di costituzione della garanzia fideiussoria sono nulli perché contenuti negli schemi ABI, in violazione della disciplina antitrust, come ritenuto dalla Suprema Corte che ha sancito il seguente principio di diritto:”in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla
Legge 287/1990, art.2, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione
1 di quelle intese illecite concluse a monte (relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente (la Banca d'Italia con funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della Legge 287-1990 artt.14-20, sino al trasferimento dei poteri all'AGCM con la
Legge 262-2005, a decorrere dal 12 gennaio 2016), a condizione che l'intesa sia stata materialmente posta in essere prima del negozio denunciato come nullo.
Hanno chiesto l'accertamento di nullità del contratto di mutuo per illiceità del motivo e/ della causa ex artt.1344-1345 c.c., l'accertamento di nullità della fideiussione, la revoca del decreto ingiuntivo.
ha eccepito la nullità di notifica dell'atto di opposizione, in quanto Controparte_1
eseguita con pec nei confronti del difensore domiciliatario, anziché nei confronti del difensore costituito.
Ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha esposto che:
-le somme oggetto del contratto di mutuo chirografario sono state accreditate sul conto corrente intestato alla società Parte_1
-tale conto, alla data dell'accredito, presentava un saldo passivo di €22.490,61;
-nel rapporto di conto corrente sono state annotate passività per €33.687,53 ed entrate per
€11.198,92 sino al marzo 2016;
-il fatto che le somme mutuate, accreditate sul conto, abbiano quasi azzerato il saldo passivo non integra lo scopo del contratto;
-il contratto di mutuo, mancando ogni collegamento negoziale tra i rapporti bancari, è valido ed efficace;
-l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust non può esaminata dal Tribunale rientrando nella sfera di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese;
-in ogni caso, il fideiussore-opponente non ha provato che le clausole negoziali inserite nel testo negoziale siano state il frutto di una intesa anticoncorrenziale.
Ha concluso per l'accertamento di nullità della notifica ex art.645 cpc con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
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L'eccezione di nullità della notifica è stata superata con ordinanza del 24 maggio 2022 (deposito nel pct del 27 maggio 2022).
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2 Con ordinanza del 19 dicembre 2024, dopo la riserva in decisione del 26 settembre 2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della rilevanza della decisione “in fieri” delle
Sezioni Unite della Cassazione in materia di mutuo solutorio.
La pronuncia di legittimità n.5841 è stata pubblicata in data 5 marzo 2025.
Quindi, dopo la fase a trattazione scritta del 1° aprile 2025, è stata riservata la decisione.
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L'opposizione non può essere accolta.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni soggette al principio dell'onere della prova.
Nel caso in cognizione, gli opponenti hanno contestato l'an del credito ingiunto sostenendo, in termini di eccezioni impeditive, sia la nullità del mutuo del 3 marzo 2016, erogato per “appianare” una pregressa posizione debitoria, sia la nullità del negozio fideiussorio in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI, in contrasto con l'art.2 della Legge 287-1990.
Le eccezioni non sono fondate.
A)
Il contratto di mutuo consente alla parte mutuataria l'acquisizione di una certa quantità di denaro, collegata all'obbligo di restituzione mediante rate comprensive del capitale e degli interessi.
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro, rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua
3 disponibilità giuridica da parte del mutuatario;
sicchè ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo é da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario a tutela dei suoi interessi.
I Giudici di legittimità (cfr. ordinanza n.25632-2017) hanno anche affermato che” ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”.
Ogni divergenza interpretativa ed esegetica in punto di mutuo solutorio è stata risolta dalle Sezioni
Unite.
Infatti, nel dictum n.5841 del 5 marzo 2025, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Da qui, la validità del mutuo del 3 marzo 2016.
B)
Il giudice funzionalmente competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo può esaminare l'eccezione di nullità della fideiussione “omnibus” formulata dal debitore-ingiunto, rimanendo attratta dalla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese ogni domanda proposta in via principale o in via riconvenzionale per l'accertamento di nullità della fideiussione per violazione delle disposizioni “antitrust”.
Come noto, con riguardo alla nullità della fideiussione per conformita' allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante, allora preposta (Banca d'Italia), come frutto di
4 un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (atto di accertamento Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005), si è sviluppato un denso dibattito giurisprudenziale.
In giurisprudenza, prima ancora della recente pronuncia dei Giudici di legittimità, si era affermata la posizione secondo cui la violazione dell'art. 2 della Legge c.d. "Antitrust", consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determinasse "a cascata" la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema.
Si è sostenuto che l'obiettivo della più ampia possibile eliminazione degli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato sia quello decisamente più coerente con l'imperatività delle norme a tutela della concorrenza e con la tutela degli interessi generali che queste perseguono.
Le clausole “violative” sono state giudicate da Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidenti su aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore "le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"; in tal modo, il fideiussore “è costretto” a prestare una garanzia personale che smarrisce l'essenziale morfologia normativa ad esclusivo vantaggio della parte che ne beneficia.
Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, devono ritenersi inficiate da nullità parziale le fideiussioni che contengono le seguenti clausole: 1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, le pronunce
Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle
Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
5 La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Questi profili sono pregnanti nella fattispecie poiché:
-il garante-opponente non ha allegato e non ha provato l'intesa anti-concorrenziale nel periodo temporale di riferimento, in cui è stata costituita la garanzia personale;
-il garante-opponente non ha sollevato l'eccezione nella prospettiva di funzionalizzare concretamente l'istanza di nullità rispetto al contenuto degli obblighi negoziali di garanzia, come ad es. accade quando la domanda di accertamento della nullità sia agganciata all'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., non derogato in conseguenza della declaratoria di nullità;
6 -la domanda per l'accertamento della nullità (parziale) della fideiussione non può essere fine a se stessa, ma deve essere proiettata alle conseguenze della pronuncia caducatoria in termini di esclusione degli obblighi di pagamento, non più regolati dalle clausole nulle, ma soggetti alla disciplina normativa (ciò, come detto, si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore-ingiunto invoca la nullità parziale della clausola riproduttiva dello schema ABI e, nel contempo, solleva eccezione in senso proprio ad es. per ottenere l'accertamento di decadenza del creditore dalla garanzia).
C)
Il fideiussore-opponente, nella fase conclusiva del giudizio, ha anche invocato la tutela consumeristica.
Il Tribunale è consapevole della rilevabilità d'ufficio dei profili di vessatorietà delle clausole del negozio fideiussorio per violazione degli articoli 33-34 Codice del Consumo.
In tema di contratti del consumatore, il carattere vessatorio delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale secondo cui sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, co. 1 codice consumo), sia alla luce delle fattispecie come tipizzate dal secondo comma dell'art.33.
I Giudici di legittimità hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella decisione n.5868 del 27 febbraio 2023, hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata
(…)".
7 Alla luce di tali principi, non può essere riconosciuta la tutela consumeristica in quanto il Parte_2
ha prestato la garanzia fideiussoria nella posizione di legale rappresentante della società mutuataria.
La rilevanza nel giudizio di recenti approdi giurisprudenziali consente la compensazione delle spese processuali (art.92 secondo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1158-2021 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-spese compensate.
Così deciso il 3 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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