Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 10/11/2022, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torchiarolo e Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Teknowaste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
di tutti gli atti inerenti alla gara ponte del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. e servizi di igiene urbana nel Comune di Torchiarolo, CUP: G79I22000600004 - CIG: 9213687F07, ivi compresi:
- la determinazione n. 238 del 7.9.2022 di aggiudicazione dell'appalto;
- la nota dell'8.9.2022 di comunicazione dell'aggiudicazione;
- la determina n. 134 del 31.5.2022;
- la delibera di G.M. n. 80 del 30.5.2022;
- la determinazione n. 174 del 20.7.2022;
- la determinazione n. 68 del 20.7.2022;
- la nota dell'8.8.2022 di comunicazione delle ammissioni in gara;
- il verbale del 13.7.2022 di estrazione dei componenti esterni della commissione di gara;
- tutti i verbali di gara (nn. 1-6 bis);
- ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella sola parte in cui lesivo per la Teknoservice S.r.l., ivi compresi il bando, il disciplinare, il C.S.A., la relazione tecnica e economica, i chiarimenti e tutti gli atti costituenti la lex specialis ;
e per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, nonché per il subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto, ove stipulato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Teknoservice S.r.l. il 28/10/2022 e depositati in giudizio il 31/10/2022:
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, nonché per il subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto, ove stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Teknowaste S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to Alterio e avv.to M. Sanapo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso introduttivo del presente giudizio non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso, essenzialmente, che:
- l’art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 63, par. 1, della direttiva UE 2014/2024, nel richiedere in relazione all’avvalimento di specifici requisiti la “diretta” esecuzione dei servizi da parte dell’Impresa AR, introduce una disposizione eccezionale da intendersi nel senso del necessario coinvolgimento diretto dell’AR nell’esecuzione del contratto solo se l’avvalimento abbia ad oggetto il possesso di particolari titoli di studio e/o professionali caratterizzati dall’infungibilità della prestazione e non per qualsiasi requisito inerente all’esperienza maturata (Consiglio di Stato, Sezione VI, 24/02/2022, n. 1308);
- l’art. 30 (“ Mezzi e Attrezzature ”) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dell’appalto in questione, nel prevedere che “ I mezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente per eseguire il servizio nel territorio del Comune di TORCHIAROLO, a meno dei mezzi con numero inferiore all’unita, come riportati nella relazione tecnica generale ”, prevede un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara;
- non sembra sussistere la allegata violazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la mancata dichiarazione da parte dell’AR di Teknowaste S.r.l. (Ecotecnica S.r.l.) « dell’annullamento di un provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di un’Ati con Ecotecnica mandataria dall’ARO LE/2 » in seguito alle pronunce del T.A.R. Puglia - Lecce, II Sezione, 11.11.2019, n. 1740 e del Consiglio di Stato, V Sezione, 26.6.2020, n. 4100, in quanto (in disparte ogni altra considerazione) la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1740/2019 ha annullato l’atto con cui il R.U.P. aveva comunicato l’esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti in capo al Raggruppamento Ecotecnica, e non (anche) il provvedimento di aggiudicazione;
- la lex specialis non contempla tra i requisiti di partecipazione il possesso dell’autorizzazione per eseguire la prestazione accessoria della “rimozione delle carcasse animali” (trattandosi, dunque, di un requisito di esecuzione);
- il quinto motivo di ricorso appare infondato in quanto l’Impresa AR Ecotecnica S.r.l. ha dichiarato nel proprio D.G.U.E. il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. subito in relazione al C.C.R. di Brindisi, nonché di essere stata destinataria di alcune penali nello svolgimento di un altro appalto pubblico e non occorreva una motivazione esplicita della IO LT in proposito circa la disposta ammissione alla gara de qua di Teknowaste S.r.l. e dell’AR (tanto più che la stessa ricorrente afferma di aderire “ all’indirizzo interpretativo a mente del quale le penali non debbano essere dichiarate e valutate e che l’ammissione delle imprese in gara può essere anche espressa con una motivazione implicita ”);
- anche il sesto motivo di ricorso, incentrato sull’omessa verifica della congruità del costo della manodopera prima dell’aggiudicazione, giusta gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), D. Lgs. del 50/2016, e formulato in via gradata rispetto ai precedenti, appare infondato in fatto, alla stregua del verbale di gara n° 6 del 29.08.2022 (in cui si prende atto dell’indicazione da parte della Società controinteressata di “ costi di manodopera l’importo di euro 932.058,49 (pari al 60.47% del corrispettivo dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso indicato) ”), nonché del fatto che il costo della manodopera risulta quantificato dalla Società aggiudicataria in misura superiore a quello stimato dalla IO LT (pari a € 925.036,12);
- non appaiono convincenti neanche le ulteriori censure formulate con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, in quanto, da un lato, la clausola sociale, correttamente intesa, non comporta l’obbligo di assumere alle stesse condizioni tutto il personale da assorbire, specie ove la precedente pianta organica non coincida con quella scaturente dall’offerta di gara dell’Aggiudicataria e, dall’altro lato, l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche secondo il principio della interpolazione lineare previsto dall’art. 18.2 (“METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA”) del Disciplinare di gara sembra avere portata generale, anche in relazione ai criteri di valutazione d) ed e) della Tabella di cui all’art. 18.1 (“CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”) del medesimo Disciplinare.
Rilevato, peraltro, sul piano del periculum in mora , che in data 30.9.2022 si è (già) provveduto a consegnare alla Società aggiudicataria il cantiere del Comune di Torchiarolo (con avvio del servizio 1° ottobre 2022), nelle more della stipula del contratto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO