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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Sezione Lavoro
P R O V V E D I M E N T O E X A R T . 1 2 7 - T E R c . p . c .
R.G.L: n. 3770/2024
Il Giudice dott. Davide De Leo nel procedimento tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. ha emesso, in data 22/03/2025, la seguente
ORDINANZA
- rilevato che il ricorrente agisce ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84;
- rilevato che parte resistente, nella memoria di costituzione e nelle note di deposito ex 127 ter eccepisce la carenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli sanitari previsti dalla legge per l'accesso al beneficio, e segnatamente l' eccepisce che il ricorrente, alla data di presentazione della CP_1 domanda, non è in possesso del requisito contributivo;
- rilevato che all'udienza nessuno è comparso per il ricorrente mediante il deposito di note di trattazione consentendo, così, di confutare l'eccezione avversaria;
- rilevato che spetta al giudice di merito accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 445-bis c.p.c..
- che in ossequio al principio di diritto più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, è necessario individuare il concreto interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis cpc;
- ritenuta la carenza dell'interesse ad agire;
- ritenuta la carenza dei presupposti previsti dalla legge per procedersi ai sensi dell'art. 445-bis cpc;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Il Giudice dott. Davide De Leo
Il presente provvedimento è stato redatto e viene depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico
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Sezione Lavoro
P R O V V E D I M E N T O E X A R T . 1 2 7 - T E R c . p . c .
R.G.L: n. 3770/2024
Il Giudice dott. Davide De Leo nel procedimento tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. ha emesso, in data 22/03/2025, la seguente
ORDINANZA
- rilevato che il ricorrente agisce ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84;
- rilevato che parte resistente, nella memoria di costituzione e nelle note di deposito ex 127 ter eccepisce la carenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli sanitari previsti dalla legge per l'accesso al beneficio, e segnatamente l' eccepisce che il ricorrente, alla data di presentazione della CP_1 domanda, non è in possesso del requisito contributivo;
- rilevato che all'udienza nessuno è comparso per il ricorrente mediante il deposito di note di trattazione consentendo, così, di confutare l'eccezione avversaria;
- rilevato che spetta al giudice di merito accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 445-bis c.p.c..
- che in ossequio al principio di diritto più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, è necessario individuare il concreto interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis cpc;
- ritenuta la carenza dell'interesse ad agire;
- ritenuta la carenza dei presupposti previsti dalla legge per procedersi ai sensi dell'art. 445-bis cpc;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Il Giudice dott. Davide De Leo
Il presente provvedimento è stato redatto e viene depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico
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