Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1308/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1308/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 05.11.2024.
Oggetto: - Servitù -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
, quale erede di (c.f.: ) Parte_2 Persona_1 C.F._2
quale erede di (c.f.: ) Parte_3 Persona_1 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. C. Caniglia
ATTORI
E
CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Manzari
CONVENUTO
All'udienza del 05.11.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
Municipale del Comune di n. 664 del 27.10.1979, la delibera del Consiglio CP_1
Comunale del Comune di n.183 del 29.7.1981 ed allegati, ed ogni altro atto CP_1 presupposto, conseguente e comunque connesso. Premetteva di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro di alla Contrada CP_1
“Belloluogo”, con fabbricati rurali, a lui pervenuto per successione, facente parte della masseria egualmente denominata, in origine di proprietà di . E Persona_2 riferiva quanto segue: a) i terreni aziendali confinavano da un lato con la vicinale , e Persona_3 nel senso opposto con la provinciale Oria-Francavilla; b) l'azienda, per successione dal nobiluomo , era stata divisa tra gli eredi Persona_2 in sei quote: tre a nord e tre a sud;
Per_1
c) la strada poderale che dalla Vicinale Crocifisso-Ostuni-Oria (in terra battuta) conduceva all'interno del corpo dei fabbricati masserizi era a beneficio del personale aziendale e si diramava su terreno costituenti il corpo masserizio;
d) tale strada, che conduce all'interno dei diversi corpi di fabbrica della masseria, era stata sempre riservata ad uso dei proprietari dei terreni di essa facenti parte;
e) senonchè, posto in allarme dal fatto che il si era premurata CP_1 illegittimamente di effettuare la manutenzione del tratturo, doveva Persona_1 accertare, suo malgrado, che la stessa era stata inspiegabilmente inserita in un elenco di strade classificate comunali e di uso pubblico, in quanto, in precedenza, definita
“vicinale Belloluogo”, in applicazione della legge regionale 21.12.1977, n. 38; f) tanto era accaduto senza che mai né il deducente né i suoi danti causa avessero ricevuto alcun atto espropriativo o avessero diversamente destinato la loro strada privata;
Deduceva che la detta strada non aveva mai assunto lo “status” di “strada vicinale”, e che quindi la classificazione successiva della stessa quale strada comunale era assolutamente illegittima;
pertanto, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva nel giudizio amministrativo il con atto del 30.1.1991, con CP_1 il quale eccepiva la inammissibilità del ricorso ed il difetto di interesse, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e l'acquisizione del diritto di destinazione ad uso pubblico della strada per usucapione. Replicava esso ricorrente, evidenziando come la L.R. n- 38 del 21.12.1977 dava la possibilità di classificare comunali le strade vicinali di uso pubblico, e che le strade vicinali erano così classificate per iniziativa dei privati o per intervento del Prefetto. Inoltre deduceva che, affinchè il potesse classificare la strada in questione CP_1 come comunale, avrebbe dovuto accertare, ancor prima, che la stessa fosse classificata come strada vicinale, e cioè fosse già stato costituito un consorzio a tal fine da parte dei proprietari dei fondi interessati o su provvedimento sostitutivo del Prefetto. Concludeva che, in difetto di tanto, giammai il avrebbe potuto CP_1 procedere alla emanazione degli atti deliberativi impugnati. Con sentenza n. 1023/99, del 21.12.1999, pubblicata il giorno 30 dello stesso anno, passata in giudicato, il TAR di Lecce dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che le controversie circa la proprietà pubblica o privata di strade o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,
“in quanto investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, del privato o della p.a.”. Precisava il TAR, nella detta sentenza, che “il provvedimento municipale di classificazione di una strada come soggetta a pubblico transito, con rimozione degli ostacoli che si oppongono a tale destinazione, è viziato da radicale carenza di potere ove adottato nei confronti di una via di proprietà privata su cui non gravino diritti di pubblico passaggio, e, pertanto, non è idoneo a degradare le posizioni soggettive del proprietario, che restano tutelabili davanti al giudice ordinario, in assenza di un provvedimento di espropriazione (Cassazione civile sez. un. 13 ottobre 1980 n. 5457; 3 febbraio 1988 n. 1072; 29 agosto 1990 n. 8978; 7 novembre 1994 n. 9206; TAR Puglia sez. I Bari, 37 ottobre 1997 n. 716; 21 marzo 1998 n. 180)”: detta sentenza passava in cosa giudicata. Con atto di citazione del 30.4.1999, i germani e Persona_1 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi il formulando CP_1 le seguenti richieste e conclusioni: “1) dichiararsi la illegittimità, nullità e giuridica inesistenza di tutti gli atti amministrativi che hanno sottratto alla proprietà privata degli istanti la strada denominata “Belloluogo”, in agro di , e comunque disapplicarli;
CP_1
2) dichiarare e riconoscere che la strada che congiunge la provinciale Oria-Francavilla alla vicinale è strada privata;
3) dichiarare e riconoscere che Controparte_4 la predetta strada, che conduce all'interno dei corpi di fabbrica della masseria
“Belloluogo”, di proprietà degli istanti, è di proprietà privata ed è stata sempre riservata ad uso dei proprietari dei terreni della predetta masseria;
4) dichiarare comunque e riconoscere che la porzione di strada che dai fabbricati della masseria “Belloluogo” conduce alla provinciale Oria-Francavilla, insistente sulla particella in catasto contrassegnata con il numero 171, di proprietà esclusiva degli istanti, è pertanto di loro esclusiva proprietà; 5) dichiararsi e riconoscersi la irritualità, illegittimità ed illiceità degli atti compiuti dal in danno degli attori, e, pertanto, condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni tutti subiti dagli stessi, nella misura di lire 100.000.000, o in quell'altra maggiore o inferiore somma che si riterrà di giustizia;
6) condannare il a ripristinare lo stato dei luoghi quo ante e ad eliminare le servitù che, CP_1 eventualmente, avesse consentito;
7) condannare il al pagamento delle CP_1 spese e competenze di lite, con spese generali, Iva e Cap come per legge”. Si costituiva in giudizio l'Ente locale convenuto con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale del 13.5.1999, con la quale impugnava e contestava il contenuto dell'atto di citazione in fatto ed in diritto, deducendo l'improcedibilità, inammissibilità e nullità della domanda introduttiva.
Alla udienza del 21.2.2002, il Giudice del Tribunale di Brindisi, dott. Sardiello, fatte precisare dalle parti le conclusioni, decideva la causa con sentenza del 24.6.2003, n. 636/03, depositata il 26.6.2003, con la quale così provvedeva:”1) dichiara e riconosce il difetto di giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 37 c.p.c. ritenendosi che la odierna controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del G.A. 2) compensa, per intero, tra le parti, le spese del giudizio”. Disponeva, quindi, che il processo fosse riassunto innanzi al competente G.A. nel termine di mesi sei dalla comunicazione della sentenza. Il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR di Lecce nei termini assegnati dal Tribunale di Brindisi. Con sentenza n. 00257/2014 Reg, Prov. Coll., pronunciata il 19 Dic. 2013, depositata il 24.01.2014, il TAR di Lecce, premesso che già con la sentenza n. 1023/1999 aveva dichiarato l'assenza di giurisdizione, confermava quanto in precedenza già statuito, anche perché la Corte di Cassazione, in tempi recenti (Cass. Sez. Un. 1624/2010) si era espressa nel senso che la controversia circa la proprietà pubblica o privata di una strada era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Gli attori, pertanto, proponevano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Sezioni Unite ex art. 362, co. 2, n. 1, c.p.c. con atto del 19 Dic. 2014, notificato il 30.12.2014 (depositato per la notifica all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Brindisi il 23 Dic. 2014). La Ecc.ma Corte, con sentenza n. 26897/16, resa nella Camera di Consiglio del 27 Sett. 2016, pubblicata il 23 Dic. 2016, così provvedeva:
“decidendo sul conflitto reale negativo di giurisdizione tra il Tribunale di Brindisi ed il TAR Puglia-Lecce, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa per l'effetto la sentenza del Tribunale di Brindisi;
rinvia innanzi a detto giudice che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio”. Gli attori riassumevano quindi il giudizio dinanzi a questo Tribunale con atto di citazione del 20 febbraio 2017, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Nel corso del giudizio rinunciava all'azione. Parte_3
Prodotta varia documentazione;
esperite CTU e prova testi;
da ultimo la caua veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
IN DIRITTO La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la snet. n. 26897 del 23/12/2016 emessa nel presente giudizio, nel regolare il conflitto negativo di giurisdizione creatosi fra questo Tribunale e il – Sezione di Lecce – e nell'affermare la CP_2 giurisdizione dell'A.G.O., è entrata nel merito con riferimento ai “provvedimenti di classificazione della strada”, statuendo testualmente che detti provvedimenti
“rivestono una funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo CP_1 una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù”. Nel contesto del presente giudizio la suddetta statuizione è coperta dal giudicato. In forza del suddetto giudicato di merito imposto dalle Sezioni Unite, è insuperabile il punto fermo della presunzione semplice (derivante dai provvedimenti amministrativi di classificazione della strada oggetto di causa come strada pubblica) dalla quale scaturisce l'inversione dell'onere della prova a carico degli attori, che pertanto sono gravati dall'onere di fornire “la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù”.
I due testimoni di parte attrice (il teste e il teste , Tes_1 Testimone_2 escussi all'udienza dell'11.06.2024) hanno riferito di avere frequentato i luoghi oggetto di causa (sia la masseria che la strada oggetto del contendere) in qualità di amici di ed hanno escluso che della strada in questione vi fosse un uso Persona_1 pubblico. Tuttavia, ha riferito di avere frequentato quei luoghi “più o meno Tes_1 negli anni sessanta” e ha riferito di avere frequentato Testimone_2 Persona_1
e i luoghi oggetto di causa “negli anni sessanta e seguenti”.
Dunque, il primo teste riferisce fatti risalenti agli anni sessanta e cioè ad un'epoca troppo remota rispetto all'epoca dei provvedimenti amministrativi con i quali è stata classificata come pubblica la strada in questione (la delibera della Giunta Municipale del Comune di n. 664 del 27.10.1979, la delibera del Consiglio CP_1
Comunale del n.183 del 29.7.1981), ben potendo detti atti CP_1 amministrativi essere conseguenza della destinazione di fatto della strada ad uso pubblico sopravvenuta negli anni successivi agli anni sessanta. Il secondo teste fa riferimento a fatti risalenti agli “anni sessanta e seguenti” e, nel dire ciò, mentre risulta essere preciso il riferimento che egli fa agli anni sessanta, risulta assolutamente generico il riferimento agi anni seguenti, non essendo chiaro se egli sia in grado di riferirsi anche a fatti accaduti successivamente ai primissimi anni settanta. Pertanto, anche i fatti riferiti dal teste risalgono ad un'epoca molto Tes_2 remota rispetto all'epoca dei provvedimenti amministrativi con i quali la strada in questione è stata classificata come pubblica, ben potendo detti atti amministrativi essere conseguenza della destinazione di fatto della strada ad uso pubblico sopravvenuta negli anni successivi agli anni sessanta e ai primissimi anni settanta.
In conclusione, si deve ritenere che la “presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù”, cui fa riferimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è stata superata dalle prove contrarie fornite dagli attori.
Pertanto, tutte le domande degli attori devono essere rigettate. Evidenti gravi ragioni, correlate alla complessità della vicenda e all'estrema incertezza della situazione fattuale oggetto di accertamento, inducono a ritenere che ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 cpc che impongono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali per tutti i gradi e a tutte le fasi del giudizio. Per le medesime ragioni le spese di CTU devono essere poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
contro il Dispone l'integrale compensazione delle spese
[...] CP_1 processuali per tutti i gradi e tutte le fasi del giudizio. Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Brindisi 04.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo