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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10862 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 12498/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Lucci, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: esenzione pagamento ticket sanitari ex art. 5, comma 4 legge 407/90; CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 3/4/2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per a.t.p. - domandando di accertare il proprio stato di invalido civile con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971, la sussistenza della propria condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, nonché i presupposti per il diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4 della legge 407/90. A sostegno della domanda, il ricorrente ha precisato di essere affetto dalle patologie indicate in ricorso, che lo rendono inabile al lavoro, nonché soggetto in condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, specificamente contestando le risultanze della c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' eccependo il possesso di redditi ostativi alla pensione di inabilità, ex CP_1 art. 12 legge n. 118/71, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Preso atto dell'avversa eccezione, parte ricorrente, con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 19/5/2025, ha precisato le conclusioni, rinunciando alla domanda concernente la pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971. Acquisito il fascicolo della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della c.t.u. medico-legale, limitatamente all'accertamento dei requisiti per l'esenzione dai pagamenti dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4 legge 407/1990, avendo il decreto di omologa, emesso in data 23/4/2025 dal Tribunale di Roma (R.G. 24551/2024), riconosciuto lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 a partire dalla domanda amministrativa. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente e validamente espresso dalla parte ricorrente il 6/3/2025 ed il presente ricorso depositato il 3/4/2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso non è fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta 2 con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo effettivo e specifico la perizia resa nel corso dell'ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale ha concluso la sua relazione affermando che la parte ricorrente, in ragione delle patologie da cui è affetta, non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici invocati: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitata la parte perizianda, la stessa per le infermità fisiche dalle quali è affetta, non si trova nelle condizioni per fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, non presentando una riduzione della capacità lavorativa pari al 67%”.
3 3.3 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale, la parte ricorrente non ha sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti, e che corrobora l'analoga - sia pure diversamente motivata - conclusione diagnostica raggiunta da altro CTU nella fase dell'ATP, deve concludersi che la parte ricorrente non si trovi nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ai sensi dell'art. 5, comma 4 legge 407/1990
4. Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Dichiara che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio, già liquidate. Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Simone Petrilli.
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