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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1873 /2020
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ET AO EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , cui è riunita quella iscritta al n. 609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertenti
TRA
, nato/a a ME (ME) il 23/05/1940 , c.f. Parte_1
, con l'avv. CARROZZA PIETRO che lo/a rappresenta e difende per C.F._1 procura in atti;
- ATTRICE - CONTRO nato/a a ME (ME) il 23/05/1940 , c.f. Controparte_1
, con l'avv. PORTALE GIACOMO che lo/a rappresenta e difende C.F._1 per procura in atti;
, nata a [...] 1'8/01/1955, C.F. e Controparte_2 C.F._2 residente in [...]C.da Casette n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. PORTALE GIACOMO come da procura in atti;
- CONVENUTI –
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atti di citazione ritualmente notificati, successivamente riuniti nel presente unico procedimento, , conveniva in giudizio Parte_1
e per sentirli condannare al rilascio, previo rimborso Controparte_1 Controparte_2
della fruttificazione pari alla quarta parte indivisa, della propria quota parte del fondo sito
Malpertuso del Comune di Naso, catastato al foglio 1, partt. 552-556-607 del Catasto dei terreni e fabbricati del detto Comune, fondo detenuto dai - in forza di un CP_1 CP_2
preliminare di compravendita stipulato con altro comunista, ma da essa mai sottoscritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Resisteva in giudizio negando la sottoscrizione di alcun atto di Controparte_1
vendita o di promessa di vendita in ordine al fondo in questione, che tuttavia affermava di possedere uti dominus da oltre vent'anni, dal ché la richiesta di rigetto delle domande attrici.
Si costituiva in giudizio, nella causa connessa ma di più recente iscrizione,
moglie di evidenziando di aver acquistato il terreno Controparte_2 Controparte_1
oggetto di richiesta di rilascio giusta scrittura privata del 17.12.1996 stipulata con CP_3
, in proprio e in qualità di delegato degli altri condividenti
[...] Parte_2
e del fondo ubicato nel comune di Brolo, località Controparte_4 Controparte_5
"Malpertuso", dell'estensione di mq.2.552,00 confinante ad ovest con terreno in ditta Agnello, ad est con stradella esistente privata che veniva trasferita in comproprietà nella quota proporzionale di pertinenza, dai restanti lati con terreni dello stesso venditore in catasto riportato alle particelle
552 e 556 del foglio di mappa N°1 del comune di Naso, partita 7635 ancora in ditta CP_3
fu .
[...] CP_3
Rilevava di aver corrisposto il prezzo pattuito per il terreno, e che gli era stato trasferito il possesso del bene per effetto della stipula del preliminare, cui tuttavia non era seguito il contratto definitivo.
Evidenziava, ad ogni modo, di possedere il terreno in buona fede, e chiedeva il rigetto delle domande attrici o, in caso di loro accoglimento, l'indennizzo per le migliorie realizzate sul fondo, oltre che la restituzione, da parte del – che chiedeva Controparte_3
essere autorizzata a chiamare in garanzia – delle somme pagate per l'acquisto della porzione indivisa del terreno di pertinenza dell'attrice, oltre al risarcimento dei danni.
La chiamata del terzo non veniva autorizzata dallo scrivente nel giudizio portante sul rilievo della mancanza di qualsivoglia domanda di manleva, da parte del Controparte_1
nei confronti del e della mancata comunanza di cause. CP_3
Neppure il Giudice designato per la trattazione della causa connessa autorizzava la chiamata del terzo . Controparte_3
I giudizi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante prova orale e CTU quindi, fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, veniva decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2.- L'attrice agisce per ottenere la restituzione del fondo sito in località Malpertuso del Comune di Naso, individuato in Catasto al foglio 1, partt. 552-556-607 del foglio 1, oltre al pagamento, da parte dei convenuti e del valore dei frutti prodotti dal terreno CP_1 CP_2
da essi occupato, nei limiti della propria quota parte.
Occorre, previamente verificare se la domanda proposta dalla di CP_3
restituzione del terreno detenuto dai e vada qualificata come vera e propria CP_1 CP_2
azione di rivendica, o come azione personale di restituzione.
Come è noto, l'azione di rivendica e l'azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico di far recuperare la materiale disponibilità di un determinato bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume d'esser proprietario del bene e, non avendone la materiale disponibilità, agisce contro chiunque, di fatto, ne disponga, onde, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, riconseguirne il possesso;
con la seconda, di natura personale e che ha il suo fondamento nell'originaria insussistenza ovvero nel sopravvenuto venir meno d'un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, ma tende solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso.
Sul piano probatorio ciò determina notevoli conseguenze, poiché nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., tendente al riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, questi, a prescindere dalle eccezioni proposte dal convenuto, è soggetto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, costituito, normalmente, dal compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (vedi, tra le tante, Cassazione civile sez. II, 28 gennaio
1995, n. 1044, Cassazione civile sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1650). Diversamente quando l'attore proponga una azione personale di restituzione non deve fornire la prova della proprietà del bene, la quale si pone esclusivamente come requisito di legittimazione, onde si può limitare o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante la materiale disponibilità del bene da parte del convenuto ovvero a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto stesso in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. 27.2.01 n. 2908, 12.10.00
n. 13605, 26.6.91 n. 7162, 30.11.87 n. 8895, 28.1.85 n. 439).
In passato si è, invero, sostenuto che, nell'ipotesi d'azione personale intesa ad ottenere il rilascio d'un immobile occupato sine titulo od a titolo precario o che ha ormai esaurito i suoi effetti, la contestazione del diritto di proprietà dell'attore da parte del convenuto con la deduzione d'un suo contrapposto diritto dominicale, se pure al solo fine d'ottenere la reiezione dell'altrui domanda e non anche l'accertamento negativo dell'ex adverso allegato titolo di proprietà, trasformerebbe l'azione personale in azione reale sulla considerazione che il Giudice debba decidere della sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall'altra (Cass.
2.6.98 n. 5397, 26.9.91 n. 10073). Tale tesi è stata, però, convincentemente contraddetta da altre pronunce che hanno sottolineato come la domanda diretta ad ottenere la rimozione d'una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta d'accertamento e declaratoria del diritto reale, esuli dall'ambito delle azioni reali ed assuma il connotato dell'azione personale di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cass.
18.7.91 n. 7984).
Nella fattispecie in esame non può, invero, dubitarsi che la parte attrice abbia proposto una semplice azione personale di restituzione, in quanto pur avendo affermato, come premessa logica, il suo diritto reale sul bene in contestazione, ha chiaramente domandato la sua restituzione, sicché si deve ritenere che la proprietà del terreno costituisca un mero requisito di legittimazione, con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, la dimostrazione con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, della sussistenza di un titolo per ottenere la restituzione del bene, titolo che può idoneamente rinvenirsi anche nella allegata circostanza, non contestata dai convenuti, che il terreno in questione le sia pervenuto in successione dal padre , giusta testamento pubblico del 23.8.1985 Controparte_3
in notaio e successiva denuncia di successione. Per_1
Dal canto suo, e eccepiscono di aver titolo per detenere il CP_1 CP_2
fondo oggetto di causa, in quanto a costui promesso in vendita come da contratto preliminare in atti da (classe 1939), dietro, peraltro, pagamento del corrispettivo pattuito Controparte_3
(cfr. assegni e cambiali prodotte in atti).
In realtà, dalla scrittura privata versata in atti dalla parte attrice, risulta che CP_3
(classe 39), dichiara di “disporre liberamente per essere intestatario per divisione” del
[...]
bene oggetto di promessa di vendita. Nell'intestazione della “promessa di compravendita” sono inserite altresì le generalità degli altri condividenti, vale a dire (l'odierna Parte_2
attrice), . Controparte_4 Controparte_5
La scrittura privata è sottoscritta dal oltre che dai coniugi Controparte_3
Parte_3
Ora, l'attrice nega recisamente la circostanza secondo cui il Controparte_3
fosse munito di alcuna procura a vendere il terreno, mentre non è risultata dimostrata in atti la circostanza per cui egli fosse divenuto l'unico proprietario del terreno promesso in vendita per esserselo visto attribuito a seguito di divisione.
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla efficacia della scrittura privata – che peraltro non risulta registrata né trascritta nei pubblici registri - opposta dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Dispone l'art. 1103 c.c., in tema di comunione, che ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Merita precisare che, se pure ciascun partecipante possa liberamente disporre della propria quota indivisa sull'intera massa comune composta da una molteplicità di beni (c.d. quotona), non pare poter liberamente disporre della diversa quota indivisa riferita al singolo bene facente parte della più ampia comunione (c.d. quotina).
Tale diversa concezione deriva dalla circostanza che la cessione integralmente della propria quota ideale ad un terzo – salvi gli eventuali diritti di prelazione sull'acquisto da parte degli altri comunisti – con conseguente subentro di quest'ultimo nella medesima situazione originariamente in capo al cedente, non comporterebbe modificazione oggettiva alcuna della situazione preesistente e, pertanto, da essa non deriverebbe l'onere di procedere con un successivo atto di divisione.
Il trasferimento avrebbe, pertanto, effetti traslativi immediati in capo al terzo avente causa, che subentrerebbe nella stessa situazione del comunista-alienante – suo dante causa
– proprio in forza della non necessaria assegnazione “materiale” delle quota in capo allo stesso ai fini traslativi.
Diversamente, come più volte confermato dalla Suprema Corte, il comunista non può liberamente disporre la vendita della sola “quotina”, ossia della quota indivisa su un singolo bene parte di una più ampia massa. L'alienazione di tale porzione di proprietà – stante la non intervenuta divisione – configurerebbe, infatti, una vendita di cosa altrui, fattispecie contrattuale il cui effetto traslativo sarebbe condizionato all'effettiva assegnazione dello specifico bene, in sede divisionale, in capo all'originario dante causa del soggetto terzo-acquirente (cfr. fra le tante,
Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5068; Cass., 23 aprile 2013, n. 9801; Cass., 15 febbraio 2007, n.
3385; Cass., 29 aprile 1992, n. 5181; Cass., 15 giugno 1988, n. 4092). Ora, poiché, come pure evidenziato dalla parte attrice, vi è tra i condividenti una più ampia comunione ereditaria, comunione che in nessun modo risulta essere stata sciolta, e poiché dal tenore della promessa di vendita, si evince la volontà di alienare un intero terreno, quindi un preciso bene facente parte di una comunione ereditaria, ma non risulta il consenso degli altri condividenti, non può che ritenersi che la promessa di vendita sia priva di effetto, e quindi inopponibile nei riguardi dell'odierna attrice.
Va, difatti, ancora una volta ribadito che la (promessa di) vendita di un bene indiviso non può avere effetti reali in assenza dell'ottenimento, da parte del promittente venditore, della intera proprietà del bene o, in mancanza, dell'espresso consenso di tutti i condividenti.
Occorre, a questo punto, individuare correttamente il terreno occupato dai convenuti, onde comprendere se, ed in che limiti, esso sia effettivamente uno dei beni in comunione indivisa con l'attrice.
A tal proposito, può farsi riferimento alla CTU espletata nel corso del procedimento, i cui contenuti e le cui conclusioni risultano condivisibili da parte di questo decidente, in quanto congruamente motivati e corredati da idonea documentazione a supporto.
In particolare, il Consulente ha così concluso: “In definitiva, in riferimento al quesito contenuto nel sottopunto b), si attesta che le unità immobiliari oggetto di richiesta di rilascio di parte attrice, identificate al catasto terreni del comune di Naso, al foglio di mappa n. 1 con le particelle 552 e 556, sono catastalmente identificabili nel terreno oggetto della promessa di compravendita del 17/12/1996. Attualmente, però, l'intero appezzamento di terreno delimitato dai confini rilevati sui luoghi (cordolo in conglomerato di cemento, paletti in ferro e rete metallica a maglie strette) ha un'estensione di m2 3.046,00 e quindi superiore a quella di
m2 2.552,00 (indicata nella promessa di compravendita), risultando inglobata nella superficie complessiva detenuta dai convenuti anche una porzione di terreno di circa m2 494,00, facente parte della consistenza della particella 607, intestata catastalmente ai Sigg. e . (…) Parte_2 CP_3 CP_5 CP_4
Facendo riferimento a tutto quanto in precedenza relazionato ritengo che, alla luce delle informazioni reperite negli atti e nei documenti di causa e dei dati successivamente integrati con i riscontri del sopralluogo e delle ricerche documentali eseguite presso l'archivio dell'agenzia del territorio di , sia possibile confermare che vi sia CP_1 riconducibilità catastale e di fatto tra i terreni per cui è causa e i terreni oggetto della pretesa proprietà indivisa dei fratelli (cfr. relazione di CTU e documentazione a corredo della stessa, in atti). CP_3
Dalle risultanze della indagine del perito, è emerso che i coniugi e CP_1
occupano il terreno individuato al catasto terreni del comune di Naso, al foglio di CP_2
mappa n. 1 con le particelle 552 e 556.
Poiché, pertanto il terreno così individuato risulta, allo stato, appartenere all'attrice pro quota indivisa di un quarto, risulta in tali termini fondata la domanda, e i coniugi e CP_1
vanno condannati a rilasciare a la quota indivisa di un quarto CP_2 Parte_2
del detto terreno.
2.1.- Parte attrice ha, altresì, insistito per la condanna dei convenuti e CP_1
al pagamento della fruttificazione relativamente alla quota del quarto indiviso di CP_2
propria pertinenza, dal momento dell'inizio della occupazione sine titulo da parte del convenuto, al momento della restituzione del bene.
La domanda appare sprovvista di allegazioni e prove sufficientemente specifiche.
Infatti, sebbene ai sensi dell'art. 821 c.c. il proprietario abbia diritto a percepire i frutti, sia naturali che civili, della cosa, l'attrice non ha dimostrato in giudizio i fatti costitutivi della propria domanda né con prova orale, né con presunzioni né tanto meno con altri atti di parte quale poteva essere una CTP, limitandosi a richiedere sul punto l'espletamento di una CTU che non poteva essere ammessa perché totalmente esplorativa.
Quanto ai frutti civili, va poi considerato che ogni domanda relativa al ristoro della impossibilità di mettere a reddito il fondo, andava congruamente corredata da allegazioni e prove, alla mancanza delle quali il Giudice non può sopperire neppure previa applicazione di criteri equitativi.
Ne consegue l'infondatezza della domanda, che va pertanto rigettata.
3.- e hanno eccepito l'intervenuta usucapione del fondo di cui CP_1 CP_2
è domandata la restituzione ed, ancora, la ha chiesto, nel caso di accoglimento delle CP_2
domande avversarie, che l'attrice sia condannata al pagamento, in suo favore, delle indennità per le migliorie e le addizioni da ella compiute sul fondo da rilasciare. Entrambe le domande non possono trovare accoglimento per il difetto della sottostante situazione fattuale legittimante il possesso, come meglio si dirà infra.
Ai sensi dell'art. 1150 c.c., primo e secondo comma, il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
Con la norma testé menzionata, il legislatore disciplina il risultato dell'attività - riparazioni, miglioramenti ed addizioni - effettuata su di un bene da parte di un terzo;
l'obiettivo
è quello di garantire ex post la posizione di chi abbia comunque utilmente gestito il bene, riconoscendogli un credito ai rimborsi per le spese affrontate o ad un'indennità variamente valutata.
Tuttavia, preme sottolineare che il codice, nel dare rilievo giuridico alla situazione fattuale di chi, tenuto a restituire un bene ad altri, vi abbia apportato concreti miglioramenti, utilizza il concetto giuridico di “possessore”, con ciò lasciando intendere, senza possibilità di interpretazioni estensive o di analogia, che il solo soggetto legittimato a richiedere le indennità in discorso sia colui che abbia posseduto la cosa, non anche chi la abbia detenuta sic et simpliciter.
L'assunto trova riscontro nella tesi pressoché univoca della giurisprudenza, secondo la quale “Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. è la qualità di possessore in capo alla persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa, sicché non si applica nei confronti del mero detentore” (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2015, n. 13316).
Quanto all'eccepita usucapione, notoriamente essa è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario, per effetto del possesso continuo, non interrotto, pacifico e pubblico per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, unitamente all'inerzia del titolare del diritto.
Il possesso è, secondo la definizione data dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Ora, venendo al caso che occupa, non pare a questo Tribunale di poter qualificare in termini di possesso la relazione di fatto tra i coniugi e e il terreno ad essi CP_1 CP_2
promesso in vendita da . Controparte_3 Va, sul punto, condiviso l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “nel Contratto preliminare ad effetti anticipati la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l'altruità della cosa;
ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente
"l'animus possidendi", sicché la sua relazione con la cosa deve essere qualificata come semplice detenzione, con esclusione dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 1148 c.c. relativo all'obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale” (Cass. 27.2.1996 n. 1533; Cass.
28.6.2000 n. 8796 e successive CONFORMI: Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 01/08/2001; Sez. 2,
Sentenza n. 13368 del 22/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 24290 del 14/11/2006; Sez. 2, Sentenza
n. 5211 del 16/03/2016).
Alle medesime conclusioni è giunta la Suprema Corte anche in tema di possesso ad usucapionem, essendo stato affermato che in tema di usucapione di immobile oggetto di contratto preliminare ad effetti anticipati, la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando dal titolo l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi, qualificandosi la sua relazione con la cosa come semplice detenzione e non come possesso utile ai fini dell'usucapione. Spetta in tal caso al detentore fornire la prova rigorosa di un evento idoneo a realizzare l'interversione nel possesso.
Qualora invece il titolo originario abbia natura di contratto definitivo di trasferimento della proprietà, ancorché privo della forma dell'atto pubblico o non trascritto, è parimenti esclusa la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, posto che il proprietario non può usucapire ciò che già gli appartiene. La mancanza dei requisiti formali o della trascrizione, infatti, costituisce una libera scelta delle parti le cui conseguenze si riflettono solo sull'opponibilità ai terzi e non sulla validità del titolo. In entrambi i casi, sia che si qualifichi il titolo come preliminare che come definitivo, resta quindi esclusa la possibilità di acquisire la proprietà per usucapione, dovendo nel primo caso dimostrarsi l'interversione della detenzione in possesso e risultando nel secondo caso il possesso ad usucapionem incompatibile con l'acquisto già perfezionato della proprietà
(Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26761 del 15 ottobre 2024). Venendo al caso concreto in esame, a nulla rileva la diversa terminologia utilizzata dalle parti nella scrittura privata (preliminare di compravendita) come “immissione in possesso”, anziché “detenzione”, trattandosi di formula impropria che corrisponde all'uso comune del termine, priva di rilevanza giuridica, attesa la chiara volontà delle parti di stipulare un preliminare di compravendita, a tutti gli effetti, senza voler anticipare gli effetti reali e traslativi della vendita
(cfr., in termini, C. App. Messina, 17.5.2024).
Neppure la pur escussa prova orale è riuscita a fornire indici chiari ed inequivoci dell'interversione del possesso, né tanto meno dell'epoca in cui essa si potrebbe dire perfezionata.
I testi escussi, infatti, hanno soltanto laconicamente confermato talune delle circostanze oggetto di prova, non fornendo elementi significativi utili a mutare il suesposto convincimento.
Orbene, facendo corretta applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie, ritiene questo decidente che la relazione del e con il terreno oggetto CP_1 CP_2
di richiesta rilascio sia di mera detenzione, non potendosi, pertanto, ad essa applicare quanto disposto dall'art. 1150 c.c., dal ché il rigetto della relativa domanda, né si possa, a fortiori, parlare di possesso ad usucapionem, dovendosi parimenti disattendere la relativa eccezione.
4.- Non possono essere trattate in questa sede – e dunque sono inammissibili – le domande di manleva proposte contro , la cui chiamata in causa non è stata Controparte_3
autorizzata in nessuno dei due procedimenti riuniti.
5.- Le spese del giudizio – ivi comprese le spese di CTU, già liquidate con separata ordinanza - seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato dalle parti ed all'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti recanti nn. RG
1873/2020 e 609/2022, vertenti tra (attrice), Parte_1
contro e (convenuti), disattesa e respinta ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
istanza, così provvede:
1. Condanna e all'immediato rilascio, in favore Controparte_1 Controparte_2
di della propria quota parte (un quarto indiviso) del fondo sito Parte_2 Malpertuso del Comune di Naso, catastato al foglio 1, partt. 552-556-607 del Catasto dei terreni e fabbricati del detto Comune;
2. Rigetta e dichiara inammissibile ogni altra domanda;
3. Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese Parte_2
generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico di
[...]
e CP_1 Controparte_2
Così deciso in Patti il 07/10/2025 .
Il Giudice
ET AO EN