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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 5376 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5376 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANICONE LOREDANA presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia VIA NAZIONALE 230 MATERA
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2024 chiedeva pronunziarsi, con Parte_1
declaratoria di addebito , separazione personale in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in Arzano il 26.9.92 (atto n. 54 P. II, S.A anno 1992).
[...]
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati tre figli maggiorenni ed economicamente indipendenti , nato a [...] il [...] e due gemelli, ed , nati a Napoli Per_1 Per_2 Per_3
il 6.9.1999,) .
Solo parte ricorrente compariva in data 20.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del convenuto, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori, rigettava la richiesta di prova orale di parte attorea con ordinanza che il Collegio condivide per violazione dei principi in materia di capitoli testimoniali, ordinava la discussione orale della causa e riservava la causa in decisione al collegio.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Non risultano sussistenti prove in ordine ai profili di addebito come delineati dalla ricorrente e pertanto la relativa domanda va rigettata in quanto non provata.
Va quindi disposta la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 135 , P. II, S.A , anno
1992 )
• Spese irripetibili
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28-3-25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5376 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANICONE LOREDANA presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia VIA NAZIONALE 230 MATERA
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2024 chiedeva pronunziarsi, con Parte_1
declaratoria di addebito , separazione personale in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in Arzano il 26.9.92 (atto n. 54 P. II, S.A anno 1992).
[...]
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati tre figli maggiorenni ed economicamente indipendenti , nato a [...] il [...] e due gemelli, ed , nati a Napoli Per_1 Per_2 Per_3
il 6.9.1999,) .
Solo parte ricorrente compariva in data 20.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del convenuto, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori, rigettava la richiesta di prova orale di parte attorea con ordinanza che il Collegio condivide per violazione dei principi in materia di capitoli testimoniali, ordinava la discussione orale della causa e riservava la causa in decisione al collegio.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Non risultano sussistenti prove in ordine ai profili di addebito come delineati dalla ricorrente e pertanto la relativa domanda va rigettata in quanto non provata.
Va quindi disposta la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 135 , P. II, S.A , anno
1992 )
• Spese irripetibili
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28-3-25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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