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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9222 del 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9222 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
C. F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Morgongiori, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. Marcello Sequi, che lo rappresenta, giusta procura alle liti in atti, e difende;
parte attrice
contro
C.F. Controparte_1
, con sede in Cagliari, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avvocato P.IVA_2
Antonello Casula, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avv. Giovanni Luigi Macchiavelli, in Cagliari;
parte convenuta
****
Pagina 1 Conclusioni
Per la parte attrice-opponente: dichiarata inammissibile o rigettata la domanda riconvenzionale avversa, voglia accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione “A-) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data 16.5.2007 tra il Parte_1
e la società Coop.
[...] Parte_2
avversariamente azionato per le ragioni di cui all'espositiva che precede;
B-) Per l'effetto,
[...] rigettare la domanda avversa, revocando il decreto per ingiunzione opposto;
C-) vinte le spese”.
Per la parte convenuta: “b) nel merito in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto di tutte le richieste di parte opponente poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni avversarie, previe declaratorie ed accertamenti occorrendi, condannare, comunque ed in ogni caso, il opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 Cod. Civ., alla restituzione Parte_1 in favore di della somma di €.208.298,65 oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo Controparte_1
o alla diversa somma che il Giudice riterrà dovuta;
c) con ogni ulteriore pronuncia conseguente anche in ordine alle spese e competenze della procedura”.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione del 2.10.2017, , ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto del Tribunale di Cagliari n. 1522 del 2017, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di 361.976,65 euro, oltre interessi e spese del Parte_3
procedimento monitorio.
Al riguardo, l'opponente ha rappresentato che:
- in data 16.5.2007, ha stipulato con un contratto Parte_1 Parte_3
di mutuo con garanzia ipotecaria finalizzato all'acquisto di un immobile sito in Morgongiori;
- il contratto di finanziamento prevedeva l'erogazione in favore della Società mutuataria del complessivo importo di 353.520,00 euro, al netto delle spese di istruttoria pari a 6.480,00 euro;
- il finanziamento, erogato al tasso annuale di interesse del 5%, doveva venire rimborsato in rate semestrali di 20.128,62 euro ciascuna ed in conformità del piano di ammortamento allegato al contratto per farne parte integrante;
- ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto per ingiunzione sulla scorta del Parte_3
predetto contratto di mutuo;
- il contratto di finanziamento è nullo, in quanto nello stesso non è rinvenibile l'indicatore sintetico
Pagina 2 di costo (ISC) né gli elementi che concorrono a determinarlo;
Par
- trattandosi di elemento conoscitivo fondamentale dell'operazione economica, l' deve essere quindi ricompreso fra gli elementi costituenti il contenuto tipico predeterminato del contratto di finanziamento;
in difetto, il contratto è irrimediabilmente nullo siccome contrario al disposto di cui all'art.117 TUB e alle previsioni dettate dalla Banca d'Italia con provvedimento in data
25.7.2003, pubblicato in G. U. n.191 del 19.8.2003;
Par
- l'omessa indicazione dell' determina la nullità del contratto anche per violazione di norma Par imperativa, infatti, l'inserimento in contratto dell' , lungi dall'essere solo obbligo comportamentale del finanziatore, costituisce un obbligo posto a presidio di interessi pubblici di primaria importanza e non solo del cliente: la trasparenza delle condizioni economiche del contratto mediante l'indicazione del costo complessivo dell'operazione non consente solo al cliente di cogliere il senso complessivo dell'operazione, ma altresì di comparare le proposte contrattuali presenti sul mercato così da orientarlo nella scelta della proposta più conveniente e di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori;
- gli interessi pattuiti in contratto (tenuto conto del tasso di mora e delle spese connesse all'erogazione) è determinato in violazione del disposto di cui alla legge n.108/96 e, conseguenzialmente la relativa causa è nulla ai sensi dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644, comma IV,
c.p..
B) Con memoria depositata il 26.3.2018, si è costituita, ha allegato che nel contratto Parte_3
di finanziamento sono state trasparentemente esposte tutte le voci di costo, la funzione meramente informativa dell'indicatore sintetico di costo, irrilevante ai fini della validità del contratto, e, infine, la determinazione degli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori, al di sotto del tasso soglia.
C) Con le memorie istruttorie le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, insistendo dunque nelle loro domande, sicché, in data 1.10.2024 la causa è stata tenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.
Anche nelle rispettive memorie conclusionali le parti hanno insisto nelle già esposte deduzioni e domande.
D) L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
D.1) Secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità, che lo scrivente Giudice condivide, l'indicatore sintetico di costo assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che la
Par mancata indicazione dell' non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte
Pagina 3 di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale.
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass.
4597 del 2023).
La doglianza dell'opponente è pertanto infondata.
D.2) Venendo al secondo motivo di doglianza, si rileva che l'opponente ha dedotto il superamento del tasso soglia antiusura con riferimento agli interessi convenzionali di mora, anche tenuto conto delle spese del finanziamento.
Il motivo è infondato.
Orbene, come affermato dal Cass. SS.UU. 19597 del 2020 “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio”.
Pagina 4 Anche agli interessi di mora è dunque possibile applicare la disciplina antiusura e l'eventuale sanzione della nullità ex art. 1815 c.c..
Quanto all'onere della prova, si osserva che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio)”
(Cass. 26525 del 2024).
Nel caso di specie, il decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia non è stato prodotto da nessuna delle parti, ma la convenuta ha allegato che all'epoca della stipula del mutuo il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia era pari a 5,99%.
Tale allegazione non è stata contestata, sicché deve ritenersi provato che all'epoca della stipula del contratto il tasso medio rilevato era effettivamente pari a 5,99% (diversamente opinando, dovrebbe concludersi che parte attrice non ha fornito la prova necessaria per la valutazione circa l'usurarietà del tasso di mora e l'esame della domanda dovrebbe arrestarsi a detta constatazione).
Ciò posto, applicando al caso di specie i principi enunciati da Cass. SS.UU. 19597 del 2020, si ricava che il tasso soglia per il finanziamento in parola, calcolato maggiorando del 50% il tasso medio rilevato, pari a 8,98% (ma potrebbe anche essere maggiore, cioè pari al 12,13%, laddove dovesse applicarsi la nota maggiorazione media del tassi moratori pari al 2,1%, cosa che tuttavia non è dato sapere in quanto il DM non è stato prodotto dalle parti).
La domanda è pertanto infondata.
E) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, Parte_1
R. L deve essere condannato a rifondere
[...] Controparte_1
delle spese del presente giudizio, come liquidate in
[...]
dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua bassa complessità e della minima difficolta della fase istruttoria e decisoria.
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PQM
IL TRIBUNALE
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1522 del 2017;
B) Condanna a rifondere Parte_1
le spese Controparte_1
del presente giudizio che liquida in 12.000,00 euro, oltre spese generali del 15%, iva e c.p.a.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona
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