Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2564/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07.05.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTA
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente, l'Avv. BROCCHI LEONELLO che conclude per l'accoglimento dell'opposizione; per parte opposta, l'Avv. TAMBURRIELLO GIANTEO, il quale conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
414/2023.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 2564/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2564/2023 r.g.a.c.
TRA
1
tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, al Corso Umberto I n. 18, presso lo studio del sottoscritto Avv. LEONELLO BROCCHI da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
p. iva , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Venosa alla via Emilia n. 6 presso lo studio dell'Avv. GIANTEO TAMBURRIELLO, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
adempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2023, con cui le veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 27.939,95, oltre interessi e CP_1
spese della procedura monitoria, in ragione del rapporto contrattuale tra le stesse intercorso (fornitura di infissi) e della documentazione offerta dal creditore a fondamento della richiesta di ingiunzione (fattura, nota di credito e conferma d'ordine).
In particolare, l'opponente ha eccepito:
- l'inadempimento dell'opposta, ex art. 1460 cod. civ., rispetto all'obbligazione assunta a causa dei difetti dei prodotti forniti (evidenziati con note corredate da videoriprese in data 10/11/2022, 21/11/2022,
23/11/2022 e 13/02/2023 - doc.ti nn. 1-8), riscontrati anche dalla cliente finale (SI.ra che ha rivendicato nei confronti Parte_2
dell'opponente un risarcimento danni per € 10.000,00);
- il riconoscimento dei difetti da parte della la quale, tuttavia, non ha CP_1
provveduto alla loro eliminazione;
- il ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito;
- l'incertezza e la non liquidità del credito;
2
- l'inidoneità delle sole fatture a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione;
- la compensazione tra quanto preteso dalla ed il “corrispondente CP_1
danno rivendicato dalla cliente finale, SI.ra , trattandosi Parte_2 di fatto rilevante ai fini del decidere e senz'altro estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato con l'ingiunzione”.
Costituitasi in giudizio, la ha replicato alle avverse deduzioni CP_1
osservando:
a) di aver debitamente provato il credito, nel procedimento monitorio, producendo, non solo la fattura, ma anche il documento di trasporto n. 3860 che dimostra l'avvenuta consegna della merce in data 07.11.2022 nonché la conferma d'ordine proveniente dall' , n. 28688 del 01.04.2022. Pt_1
b) l'inesistenza del lamentato inadempimento, idoneo a paralizzare, ex art. 1460 cod. civ., la propria pretesa di pagamento in mancanza di difetti di conformità dei prodotti forniti, dovendosi attribuire le lamentate criticità dall'inidonea registrazione degli infissi dopo la posa in opera (circostanza confermata dalla mancata disponibilità della di far accedere la Pt_1 CP_1
sul cantiere per riscontrare – ed eventualmente eliminare – le denunziate problematiche);
c) l'impossibilità per la di rifiutare il pagamento in ragione del ritardo Pt_1
nella consegna della merce in virtù di quanto previsto dalle parti all'art. 2 della proposta d'ordine sottoscritta dalla per cui: “I termini di Pt_1
consegna, comunque precisati, si intendono meramente approssimativi e non tassativi, in nessun caso il committente avrà diritto di rifiutare la merce
o richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni per un eventuale ritardi nella consegna”;
d) la indebita sovrapposizione tra il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti in causa e quello riguardante la e l'utente finale, considerando Pt_1 che l'utente finale ha azione diretta nei confronti del produttore e che, comunque, la ove chiamata in giudizio, potrebbe agire in via di Pt_1
regresso nei confronti della CP_1
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e) la non attualità del credito preteso in compensazione (considerato che l'utente finale si è limitata ad inviare un invito di negoziazione assistita);
f) la mancata contestazione per la parte di credito non coperta dal lamentato inadempimento della per € 17.939,95. CP_1
La causa, concessa la provvisoria esecuzione dell'avversato decreto ingiuntivo, istruita documentalmente, ritenute inammissibili le istanze istruttorie avanzate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., considerata matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione e la decisione all'odierna udienza.
*****
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l'onere della prova.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
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§1.2. L'onere della prova in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
Analogo principio trova applicazione nell'ipotesi in cui il debitore ingiunto eccepisca, a sua volta, ex art. 1460 cod. civ., l'inadempimento della controparte, come unanimemente ritenuto – seppur con opinioni discordanti in dottrina – dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, in proposito, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio” (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479)
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§1.3. L'onere della prova nei contratti di compravendita.
L'indirizzo giurisprudenziale richiamato – cui ha fatto ripetutamente riferimento l'opponente nei propri scritti difensivi – non tiene conto, tuttavia, del contrasto giurisprudenziale esistente sulla prova dei vizi nell'ambito delle azioni edilizie di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ., risolto, in tempi relativamente recenti, dalle
Sezioni Unite della Corte (Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n.11748) secondo cui, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Al prefato indirizzo si è conformata la giurisprudenza successiva, come affermato da ultimo da Cassazione civile, sez. II, 26/09/2024, n. 25747 secondo cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 del codice civile, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova”.
Siffatto principio trova applicazione a prescindere che si tratti di vizi ex art. 1490 ovvero mancanza di qualità ex art. 1497 cod. civ., avendo la Corte chiarito che l'onere della prova grava pur sempre sul compratore, trattandosi anche nel secondo caso di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (in termini, Cassazione civile sez. II, 29/05/2023, n.14895).
§2. La fattispecie concreta.
Nel caso in esame, la ha contestato l'avversa pretesa deducendo la difettosità Pt_1
di alcuni degli infissi forniti nonché il ritardo nella consegna degli stessi.
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Trattasi di circostanze, invero, non contestate dal punto di vista del loro concreto accadimento storico, ma sicuramente oggetto di contrapposizione con riferimento alle conseguenze che ciascuna parte vorrebbe far discendere dalle stesse.
§3. Sui vizi lamentati.
L'opponente ha eccepito l'esistenza di vizi limitatamente ad alcuni degli infissi forniti dalla (a fronte dei 12 oggetto della fornitura, cfr. conferma d'ordine CP_1
allegata da entrambe le parti), la cui sussistenza sarebbe dimostrata dalle riprese video prodotte in uno all'atto di citazione, non contestate specificamente dall'opposta (cfr. all. 2 e 3, in merito si precisa che l'allegato 5 contiene il medesimo video di cui all'allegato 3).
Orbene, se è vero che le videoregistrazioni non sono state contestate dalla CP_1 quest'ultima ha specificamente eccepito che le problematiche lamentate dalla lungi dall'integrare una non conformità del prodotto ovvero difetti Pt_1
realizzativi o funzionali, sarebbero da attribuire all'errata registrazione degli stessi durante la loro installazione, dopo l'avvenuta consegna e non, dunque, a vizi di fabbricazione del prodotto.
A fronte della contestazione sollevata dall'opposta, l'opponente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza di vizi tali da integrare la propria pretesa di paralizzare l'avversa richiesta di pagamento del corrispettivo, quanto meno in termini di riduzione del prezzo stabilito.
Ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., infatti, “il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Se le problematiche riportate nei video non sono oggetto di contestazione, deve escludersi che l'opponente abbia dato prova che le stesse abbiano determinato l'inidoneità all'uso degli infissi ovvero una diminuzione apprezzabile del loro valore, elementi costitutivi della fattispecie in quanto integranti la predeterminazione legale dell'importanza dell'inadempimento idonea a legittimare il rifiuto di adempiere la controprestazione di pagamento del corrispettivo ovvero di parte di esso.
§3.1. La richiamata disciplina dell'appalto.
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Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi in applicazione della disciplina dell'appalto invocata dall'opponente.
In disparte la qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti (che non pare sussumibile nella fattispecie tipica dell'appalto, non avendo l' assunto CP_1
l'obbligazione di installazione – quale prestazione di fare tipica dell'appalto – ma solo quella di consegnare la merce richiesta – quale prestazione di dare propria della vendita), si rileva che ai sensi dell'art. 1668 cod. civ “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Nel caso in esame, a fronte della palesata disponibilità da parte della di CP_1
procedere ad un sopralluogo sul cantiere al fine di accertare l'esistenza delle riscontrate criticità e di procedere all'eliminazione delle stesse mediante la corretta registrazione degli infissi (cfr. doc. 2 pec invi 01.02.2023; doc. 3 pec invi 7 e 9 febbraio;
doc. 4 pec invi 13.02.2023, prodotti con la comparsa di costituzione),
l non vi ha mai acconsentito precludendo, di fatto, l'eliminazione dei vizi. Pt_3
In proposito la Suprema Corta ha chiarito che in caso di vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto, dal rifiuto opposto dal committente all'impegno assunto dall'appaltatore, dopo la consegna delle opere, di eliminazione dei difetti, il giudice non può far discendere automaticamente l'esigibilità del credito di quest'ultimo dovendo, piuttosto, valutare comparativamente il comportamento delle parti ed accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dall'appaltatore, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/10/2022, n. 31378).
Orbene, nella fattispecie in esame, a parere della scrivente, non è revocabile in dubbio la contrarietà a buona fede del comportamento complessivamente tenuto dalla opponente, da valutare anche ai sensi della previsione generale di cui Pt_1 all'art. 1460 co. 2 cod. civ.
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L'opponente, in particolare, a fronte dell'esistenza di difetti piuttosto marginali rispetto alla fornitura complessiva, di fronte alla disponibilità dell'opposta di eliminare gli stessi, subordinatamente al pagamento integrale del corrispettivo
(ancora interamente dovuto), è rimasta silente fino alla notifica dell'ingiunzione di pagamento opponendo, in questo giudizio, i medesimi vizi rispetto ai quali non ha adempiuto a quegli obblighi di cooperazione sulla stessa gravanti.
Né, peraltro, potrebbe procedersi ad una riduzione del prezzo preteso dalla CP_1 non avendo l'opponente chiarito in alcun modo quale sarebbe la diminuzione di valore della merce ovvero i costi necessari per l'eliminazione dei vizi sì da rendere, per quella parte, inesigibile il pagamento ex adverso preteso.
Né può ritenersi che la non ammessa prova testimoniale avrebbe consentito di raggiungere la prova nei termini suddetti, dovendosene ribadire l'inammissibilità in ragione dell'evidente carattere valutativo (avendo l'opponente chiesto di deferire al teste la seguente circostanza “Vero che nei giorni 10 novembre 2022,
21 novembre 2022, 23 novembre 2022 e 13 febbraio 2023, in Montesilvano (Pe), presso il cantiere ubicato alla via Giacomo Medici n. 40 (proprietà Pt_2
), ho provveduto su incarico della società alla installazione
[...] Parte_1
degli infissi realizzati e forniti dalla società riscontrando CP_1
l'impossibilità di procedere all'apertura e chiusura delle finestre ad un'anta, a causa della anomala configurazione di fabbrica delle cerniere”).
Infine, alcuna valenza probatoria può assurgere nel presente giudizio la generica richiesta di risarcimento avanzata dall'utente finale nell'invito di negoziazione assistita prodotto dall'opponente (doc. 12 allegato all'atto di citazione).
§4. Il lamentato ritardo nell'adempimento eccepito dall' . Pt_3
In merito, l'opponente ha dedotto che “i tempi di consegna degli infissi sull'ordine pattuito erano stati fissati per le settimane 26-28 del 2022, ossia per il periodo fine giugno / metà luglio 2022 (doc. n. 11), mentre la consegna degli infissi è stata completata solo nel dicembre 2022, con notevoli disagi per la cliente finale, a causa del forzoso fermo cantiere per circa 6 mesi, con l'impossibilità di poter fruire - ovviamente - d'una abitazione priva di infissi”.
Trattasi di circostanza, invero, non contestata dall'opposta la quale ha, tuttavia, evidenziato come le parti avevano espressamente pattuito che “i termini di
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consegna, comunque precisati, si intendono meramente approssimativi e non tassativi, in nessun caso il committente avrà diritto di rifiutare la merce o richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni per un eventuale ritardi nella consegna”.
Pur dubitando della validità della clausola in commento ex art. 1229 cod. civ.
(secondo cui “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”) ed aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale per cui l'indagine sulla natura essenziale o meno del termine rileva soltanto ai fini della risoluzione del contratto, non avendo, di converso, alcuna influenza sulla domanda di risarcimento dei danni per il ritardo, per le quali basta l'accertamento dell'inadempimento nel termine stabilito
(cfr. Cassazione civile sez. II del 08/03/1984 n. 1622), è evidente che il lamentato ritardo avrebbe, tutt'al più, legittimato l'opponente a chiedere, in questa sede, il risarcimento dei danni, immediati e diretti, effettivamente patiti, debitamente allegati e provati, non essendo da solo sufficiente a paralizzare l'avversa pretesa ovvero a condurre ad una riduzione del quantum ingiunto.
Deve, infatti, ricordarsi che anche in tema di responsabilità contrattuale la prova dell'an, e cioè dell'inadempimento, non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda se la parte non prova l'effettiva esistenza di danni che ne siano conseguenza immediata e diretta (potendo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ. essere utilizzato solo ai fini della liquidazione di un danno incerto nel quantum ma certo, perché provato, nell'an).
Ebbene, deve escludersi che l'opponente abbia dimostrato di aver subito un danno conseguente al ritardo nella fornitura, imputabile alla controparte (da porre in detrazione con l'eventuale controcredito vantato) dovendosi ribadire, anche in questo caso, l'assoluta inidoneità, a costituire prova nei termini anzidetti, dell'invito alla negoziazione assistita proveniente dall'utente finale.
§5. Sull'eccezione di compensazione.
Da ultimo, per quanto già ampiamente motivato in ordine alla valenza probatoria dell' invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita inviato alla dalla committente va respinta l'eccezione Pt_3 Parte_2
riconvenzionale di compensazione invocata dall'opponente.
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Giova rammentare che, in tema di compensazione legale e giudiziale, il credito opposto in compensazione deve essere certo nella sua esistenza, oltre che liquido ed esigibile, per poter operare efficacemente come fatto estintivo dell'obbligazione.
La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e richiede due contrapposti crediti certi, liquidi (determinati in consistenza e ammontare), omogenei ed esigibili, come desumibili dai rispettivi titoli costitutivi.
La compensazione giudiziale si distingue da quella legale in quanto il credito opposto, pur dovendo essere certo, non è liquido ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché di pronta e facile liquidazione.
Se manca il requisito della certezza, l'eccezione di compensazione non è utilmente proponibile, poiché l'art. 1243 cod. civ. ne comporta l'inoperatività, sia legale che giudiziale, quando è controverso l'an del controcredito.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito come “nel caso di credito risarcitorio opposto in compensazione, non è sufficiente accertare la data dell'inadempimento, ma occorre verificare quando si sono integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, compreso il danno causalmente collegato all'inadempimento, non potendosi considerare utilmente opponibile un credito meramente ipotetico o futuro. La mancata prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito risarcitorio entro il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo impedisce di considerarlo validamente opponibile in compensazione in quella sede” (cfr., da ultimo, Cass. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30677 del 3 novembre 2023).
Pertanto, essendo il credito eccepito dalla in compensazione tutt'altro che Pt_3
certo (né tanto meno accertabile), l'eccezione non può che essere respinta.
§6. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta (per cui si ritiene di applicare i parametri minimi per la fase istruttoria, stante la decisione sulla base della sola documentazione prodotta dalle
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parti, e per quella decisoria, essendo stata la causa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
414/2023 emesso dal Tribunale Potenza il 29.05.2023;
3) Condanna al pagamento, in favore della delle spese di CP_2 CP_1
lite che liquida in € 4.500,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianteo Tamburriello per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 12/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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