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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8147 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 1817/2025 all'udienza del 10/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Vittorio Messa giusta procura allegata al Parte_1 ricorso pec: Email_1
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE-contumace
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/9/22 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“condannare la ,in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al CP_2 ricorrente, per le ragioni dedotte nel ricorso, gli importi di € 1.536,56 a titolo di differenze retributive, di € 300,00 per la differenza tra quanto risultante in busta paga per il mese di gennaio 2024 e quanto effettivamente versato e di € 953,84 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze. Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”. A sostegno del ricorso assumeva di aver lavorato per la società resistente come manovale di edile, inquadrato al primo livello CCNL Edilizia Industria dal 04/07/2023 al 31/01/2024; che non era stato correttamente retribuito secondo le previsioni del contratto collettivo con una differenza di euro 1536,56 a titolo di paga oraria, CA edile e festività, inoltre a gennaio 2024 aveva ricevuto solo un acconto residuando la differenza di euro 300,00 ;che gli era dovuto il tfr pari ad euro 953,84. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per la società resistente veniva dichiarata la contumacia. Chiesti chiarimenti sui conteggi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorrente ha dimostrato di aver avuto un rapporto con la società resistente con mansioni di manovale edile inquadrato al primo livello CCNL Edilizia Industria nel periodo dal 4 luglio 2023 al 31 gennaio 2024 come dimostrato dalle buste paga in cui vi è la data di inizio e di fine rapporto. Il ricorrente assume che durante il rapporto non è stato correttamente retribuito non essendo stata pagata la retribuzione prevista dai minimi tariffari del contratto collettivo. In particolare
,come spiegato nella nota sui chiarimenti dei conteggi, non era stata calcolata l'indennità territoriale di settore nelle buste paga, da ciò derivava a titolo di ordinario, CA IL , festività una differenza di euro 1536, 56. Inoltre era dovuta la somma di euro 300,00 come residua somma sull' acconto ricevuto per la retribuzione di gennaio 2024 , come anche dalla corrispondenza tramite e mail in atti intercorsa tra le parti ,e risultava dovuto il t.fr per euro 953,84. I conteggi effettuati al lordo, della cui correttezza non vi è motivo di dubitare, recano pertanto una somma dovuta al ricorrente per un totale di euro 2790,40 e la società resistente dovrà essere condannata al pagamento della predetta somma in quanto, dimostrata l'esistenza del rapporto, l'applicazione del contratto collettivo come risulta dalle buste paga e verificata la correttezza dei conteggi ,la società ,non costituendosi, non ha dimostrato di avere erogato somme superiori a quelle indicate dal ricorrente. Deve pertanto condannarsi la resistente al pagamento di 2790,40 per i titoli sopra indicati oltre rivalutazione di interessi dalle scadenze al saldo. Le spese, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e/o istanza disattese: condanna la al pagamento della somma di euro 2.790,40 per i titoli sopra CP_2 indicati, oltre rivalutazione di interessi delle scadenze al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.184,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma 10/7/25 Il giudice