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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1478 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 18.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF/P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to LIPPOLIS MAURIZIO
- Attore -
CONTRO
( CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to GIAMPIERO LEOMANNI
- Convenuto – E
( CF ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALFREDO TANZARELLA e MARY CAPRIGLIA
- Convenuto -
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_3
proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.
[...] avverso l'intimazione di pagamento n.02420239001310508/000,limitatamente al credito di Euro 17.403,03 portato dalla cartella di pagamento presupposta n. 02420140000692229000, emessa per il mancato pagamento di sanzioni comminate per violazioni al codice della strada.
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo l'inefficacia/nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica dello stesso ( perchè proveniente da indirizzo Pec non inserito nei pubblici registri ) e per la sottesa nullità, per omessa notifica, della cartella presupposta, dichiarata con sentenza n. 700/2021, emessa dal Tribunale di Taranto, in data 22.03.2021 e pubblicata in data 25.03.2021. Pertanto chiedeva accogliersi l'opposizone, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_4 preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione relativa all'annullamento della cartella presupposta all'intimazione impugnata, pendendo giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto sopra richiamata, nonchè il difetto di sua legittimazione passiva trattandosi di questioni riguardanti l'ente impositore. Nel merito contestava la doglianza di cui al ricorso introduttivo e relativa all' inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato deducendo l'avvenuta notifica dello stesso per raggiungimento dello scopo ( avendo l'opponente ricevuto regolare conoscenza dell'atto poi opposto come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo ). Pertanto, chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizone con Controparte_2 vittoria di spese e competenze di lite, avendo con sentenza n. 4/2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformato la sentenza n. 700/2021 emessa dal Tribunale di Taranto, rilevando la regolare notifica all'opponente degli atti di accertamento di violazione da parte degli enti impositori.
All'esito del procedimento cautelare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21.06.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 02420140000692229000.
Sulla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica.
Sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ).
Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al credito di Euro 17.403,03 portato dalla cartella di pagamento presupposta n. 02420140000692229000 atteso la nullità della stessa.
L'opponente eccepisce la nullità della intimazione impugnata, limitatamente al credito di Euro 17.403,03 portato dalla cartella di pagamento presupposta n. 02420140000692229000, come conseguenza della nullità, per omessa notifica della cartella stessa, dichiarata con sentenza n. 700/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.03.202.
La doglianza non appare fondata e quindi non merita accoglimento. Sul punto va rilevato che la sentenza n. 700/2021, emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.03.2021 e pubblicata in data 25.03.2021. con cui veniva annullata la cartella n.02420140000692229000 azionata, è stata riformata dalla sentenza n. 4/2024, in atti, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Pertanto, deve ritenersi come asserito dal prefato giudice di appello che “ appare essere incorso chiaramente in errore il primo giudice nel ritenere che le relate di notifica allegate dall'agente di riscossione, e ritualmente versate in atti, non fossero idonee a dare compiuta e sufficiente prova della circostanza relativa al perfezionamento del procedimento notificatorio, relativo agli atti prodromici all'intimazione di pagamento, in quanto totalmente sprovviste di riferimenti alle cartelle suppostamente notificate. Invero, contrariamente all'assunto, dette relate (all. nn.
4-5 fasc. parte convenuta) attestano con evidente riferimento ai numeri delle cartelle contestate (riportati in basso a sinistra) la consegna a mani effettuata da parte del messo notificatore dell'agente di riscossione, rispettivamente in data 22.03.2014 e 20.09.2014, la quale risulta essere avvenuta presso la sede della società a persona, qualificatasi come segretaria-amministratrice, certamente abilitata, in ragione di detta qualifica, alla ricezione della corrispondenza e delle notifiche. Né può attribuirsi alcun rilievo, per quanto innanzi evidenziato, alla circostanza che per mero errore materiale dette date di notifica non risultassero coincidenti con quelle indicate nel primo estratto di ruolo prodotto dall'agente di riscossione”.
Pertanto, deve ritenersi correttamente notificata all'opponente, valida ed efficace la cartella n. 02420140000692229000 ( avendo il giudice di secondo grado annullato la sentenza con cui se ne dichiarava la nullità per omessa notifica ) e, quindi, valida e legittima l'intimazione di pagamento impugnata.
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) e per quella sommaria applicando i minimi tariffari ( procedimenti cautelari ), avuto riguardo allo stesso scaglione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 1478/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_4
e procedere ad esecuzione forzata.
[...] Controparte_2
- Condanna in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t.,, al pagamento delle spese processuali, per questa fase, in favore di e che liquida, Controparte_4 Controparte_2 ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 ciascuno per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Condanna in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, per la fase sommaria, in favore di e che Controparte_4 Controparte_2 liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.150,00 ciascuno, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
Brindisi, 23.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1478 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 18.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF/P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to LIPPOLIS MAURIZIO
- Attore -
CONTRO
( CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to GIAMPIERO LEOMANNI
- Convenuto – E
( CF ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALFREDO TANZARELLA e MARY CAPRIGLIA
- Convenuto -
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_3
proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.
[...] avverso l'intimazione di pagamento n.02420239001310508/000,limitatamente al credito di Euro 17.403,03 portato dalla cartella di pagamento presupposta n. 02420140000692229000, emessa per il mancato pagamento di sanzioni comminate per violazioni al codice della strada.
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo l'inefficacia/nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica dello stesso ( perchè proveniente da indirizzo Pec non inserito nei pubblici registri ) e per la sottesa nullità, per omessa notifica, della cartella presupposta, dichiarata con sentenza n. 700/2021, emessa dal Tribunale di Taranto, in data 22.03.2021 e pubblicata in data 25.03.2021. Pertanto chiedeva accogliersi l'opposizone, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_4 preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione relativa all'annullamento della cartella presupposta all'intimazione impugnata, pendendo giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto sopra richiamata, nonchè il difetto di sua legittimazione passiva trattandosi di questioni riguardanti l'ente impositore. Nel merito contestava la doglianza di cui al ricorso introduttivo e relativa all' inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato deducendo l'avvenuta notifica dello stesso per raggiungimento dello scopo ( avendo l'opponente ricevuto regolare conoscenza dell'atto poi opposto come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo ). Pertanto, chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizone con Controparte_2 vittoria di spese e competenze di lite, avendo con sentenza n. 4/2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformato la sentenza n. 700/2021 emessa dal Tribunale di Taranto, rilevando la regolare notifica all'opponente degli atti di accertamento di violazione da parte degli enti impositori.
All'esito del procedimento cautelare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21.06.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 02420140000692229000.
Sulla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica.
Sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ).
Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al credito di Euro 17.403,03 portato dalla cartella di pagamento presupposta n. 02420140000692229000 atteso la nullità della stessa.
L'opponente eccepisce la nullità della intimazione impugnata, limitatamente al credito di Euro 17.403,03 portato dalla cartella di pagamento presupposta n. 02420140000692229000, come conseguenza della nullità, per omessa notifica della cartella stessa, dichiarata con sentenza n. 700/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.03.202.
La doglianza non appare fondata e quindi non merita accoglimento. Sul punto va rilevato che la sentenza n. 700/2021, emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.03.2021 e pubblicata in data 25.03.2021. con cui veniva annullata la cartella n.02420140000692229000 azionata, è stata riformata dalla sentenza n. 4/2024, in atti, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Pertanto, deve ritenersi come asserito dal prefato giudice di appello che “ appare essere incorso chiaramente in errore il primo giudice nel ritenere che le relate di notifica allegate dall'agente di riscossione, e ritualmente versate in atti, non fossero idonee a dare compiuta e sufficiente prova della circostanza relativa al perfezionamento del procedimento notificatorio, relativo agli atti prodromici all'intimazione di pagamento, in quanto totalmente sprovviste di riferimenti alle cartelle suppostamente notificate. Invero, contrariamente all'assunto, dette relate (all. nn.
4-5 fasc. parte convenuta) attestano con evidente riferimento ai numeri delle cartelle contestate (riportati in basso a sinistra) la consegna a mani effettuata da parte del messo notificatore dell'agente di riscossione, rispettivamente in data 22.03.2014 e 20.09.2014, la quale risulta essere avvenuta presso la sede della società a persona, qualificatasi come segretaria-amministratrice, certamente abilitata, in ragione di detta qualifica, alla ricezione della corrispondenza e delle notifiche. Né può attribuirsi alcun rilievo, per quanto innanzi evidenziato, alla circostanza che per mero errore materiale dette date di notifica non risultassero coincidenti con quelle indicate nel primo estratto di ruolo prodotto dall'agente di riscossione”.
Pertanto, deve ritenersi correttamente notificata all'opponente, valida ed efficace la cartella n. 02420140000692229000 ( avendo il giudice di secondo grado annullato la sentenza con cui se ne dichiarava la nullità per omessa notifica ) e, quindi, valida e legittima l'intimazione di pagamento impugnata.
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) e per quella sommaria applicando i minimi tariffari ( procedimenti cautelari ), avuto riguardo allo stesso scaglione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 1478/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_4
e procedere ad esecuzione forzata.
[...] Controparte_2
- Condanna in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t.,, al pagamento delle spese processuali, per questa fase, in favore di e che liquida, Controparte_4 Controparte_2 ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 ciascuno per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Condanna in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, per la fase sommaria, in favore di e che Controparte_4 Controparte_2 liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.150,00 ciascuno, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
Brindisi, 23.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis