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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 644/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 64472022, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 promossa da in persona dell' Amministratore Unico dell'impresa Parte_1 Parte_2
, (C.F. ) con sede in Roma Via dei Fagiani n.05, 00169
[...] C.F._1
– P.I.: , elettivamente domiciliata in San Marcellino al corso Europa n. 337, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Mario Caliendo che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. , giusta delibera del Commissario Controparte_2
Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 53 del 26.08.2022, con sede in
, alla Piazza Martiri n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Strano del Foro di Roma, CP_1 con studio in via degli Scipioni 288, giusta procura in atti
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
E nei confronti
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: altre ipotesi - appalto art. 1655 e ss c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18 dicembre 2024, intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti. Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022, la società conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Locri, il e la Controparte_1 Controparte_3
Riassicurazioni avverso e per la disapplicazione della determina n. 37 del
[...]
7.04.2022, con la quale il disponeva la risoluzione del contratto di appalto CP_1 CP_1
n. 2 del 23.03.2021 affidato alla predetta impresa, nonché per la disapplicazione del provvedimento di escussione della garanzia definitiva prestata per la buona esecuzione delle opere di cui al predetto appalto. In particolare , la parte attrice poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto : con deliberazione della G.C. 98 del 24.09.2019 era approvato il Progetto definitivo – esecutivo di “ Implementazione Sistema di
Videosorveglianza del ” dell'importo complessivo di € 160.000,00; con Controparte_1 determinazione n. 299 del 14/11/2019 del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva venivano avviate le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di
“Implementazione dell'Impianto di Videosorveglianza cittadina del ” per Controparte_1
l'importo complessivo dell'appalto: € 115.880,94 - oltre IVA di cui € 114.721,99 per lavori a base d'asta, comprensivo dell'importo di € 9.981,76 per costo della manodopera ed € 1.158,95 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 – bis come modificata dalla Legge 55/2019 su proposta della di EG AL;
quindi veniva CP_4 approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell' per l'importo _3 complessivo di € 77.259,78 oltre IVA, di cui: € 76.100,83 per lavori a base d'asta al netto del ribasso (- 33,665%) e comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 24.188,00 e degli oneri interni aziendali pari ad €.3.286,60 ed € 1.158,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Con determina del Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo n. 308 del 30.10.2020 era disposto di prendere atto della Determinazione del Funzionario di P.O. della di EG CP_4
AL con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicare a favore dell' i lavori di cui sopra. A seguito dell'aggiudicazione , la società _3 stipulava contratto di appalto con il Comune di per l'esecuzione dei lavori nel. Pt_3 CP_1
Con successiva Determina Dirigenziale R.G. n. 110 del 07-04-2022 - R.I. n. 37 del 07-04-2022,
l'Ente disponeva la risoluzione del contratto per per gravi inadempienze contrattuali, in quanto la società non avrebbe effettuato la prestazione di cui al contratto. Secondo la ricostruzione di parte attrice, tale determina non veniva comunicata alla quindi l'Ente disponeva anche Pt_3 la escussione della polizza definitiva. Parte attrice sostiene l'illegittimità del provvedimento di risoluzione atteso che l'Amministrazione è rimasta inadempiente ex artt. 1460 c.c. e 1453 c.c. nei confronti della società , atteso che la non era stata in grado di effettuare la _3 propria prestazione per fatto e causa del Quindi la determina di risoluzione CP_1 contrattuale e la successiva escussione della polizza era pertanto da annullarsi per violazione e falsa applicazione anche dell'art. 7 della legge 241 del 1990 – eccesso di potere – carenza di presupposti – sviamento - in ordine alla risoluzione in quanto gli asseriti inadempimenti addebitati alla società non rispondevano al vero: l'attrice evidenziava che già dal Pt_3 primo sopralluogo erano emerse le carenze dell'impianto esistente che doveva essere modificato al fine di consentire l'intervento della società . In pratica, la evidenziava Pt_3
l'impossibilità tecnica di poter collegare l'impianto progettato (di nuova generazione) con quello preesistente di vecchia generazione. A fronte di tali oggettive impossibilità tecniche, la
P.A. chiedeva l'adempimento, senza mai adeguare il progetto in modo da rendere eseguibile la prestazione. La manifestava l'intenzione di proseguire i lavori, previo incontro per la Pt_3 risoluzione delle problematiche tecniche propedeutiche all'esecuzione dell'opera, tuttavia secondo la ricostruzione di parte attrice, nonostante le diverse richieste di chiarimenti ed incontri, il non risolveva dette problematiche tecniche, rendendo impossibile CP_1
l'esecuzione dei lavori, quindi si giungeva alla risoluzione contrattuale fuori dall'alveo delle previsioni di cui all'art. 108 del codice dei contratti non rientrando, il caso contestato alla in nessuno dei casi tipizzati dalla norma speciale. Anche l' escussione della polizza Pt_3 risultava illegittima, in ragione dell'assenza di danno risarcibile in conseguenza del presunto inadempimento dell'appaltatore; in ogni caso il non comprovava Controparte_1
l'esistenza di danni subiti per il contestato inadempimento della La polizza garantiva Pt_3 la “corretta esecuzione” e quindi in generale i danni che l'impresa provoca all'opera o comunque danni necessari per il ripristino od altro, ipotesi diversa dalla fattispecie. Risultava dagli atti che era l' Amministrazione Comunale di ad essere inadempiente non avendo CP_1 mai versato l'anticipazione prevista dal codice dei contratti pubblici, pertanto otificava Pt_3 il 4.2.22 regolare diffida ad adempiere il pagamento entro 15 gg. spirato il quale il contratto di appalto andava considerato risolto di diritto. Peraltro, il versamento dell'anticipazione era stato formulato dalla anche nei mesi ancora precedenti, ad esempio con nota del mese di Pt_3 novembre del 2021, rimasto senza esito. Risolvendo il contratto, parte attrice aveva diritto a tutti i danni patiti come perdita di chance, danno curriculare, mancato utile per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti e non contabilizzati, restituzione delle spese sostenute per partecipare alla gara e per stipulare il contratto di appalto, ovvero il danno emergente ed il lucro cessante. Parte attrice concludeva chiedendo : “Accertare e dichiarare che la Parte_1 verificare la illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale ed escussione della polizza e disapplicarli. Accertare e dichiarare la illegittimità della escussione della polizza fideiussoria, contratto autonomo di garanzia rilasciata dalla
[...]
e per l'effetto disapplicarla. Controparte_5
Accertare e dichiarare la responsabilità del e per l'effetto condannarlo a CP_1 risarcire i danni per il mancato utile dei lavori ancora ad eseguirsi pari ad € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il c.d. “danno curriculare” che la Giurisprudenza quantifica forfettariamente nel 5% sull'importo contrattuale di € mila x 5% somma a € del dei lavori ancora da eseguirsi ed oltre il rimborso spese pari e per l'effetto condannare il CP_1
a versare in favore della ditta attrice i detti importi complessivi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal 26.11.2021 al soddisfo.
Di poi: Accertare e dichiarare che sussistono tutti i presupposti di legge ex art. 1453,
1454 e 1460 del c.c. e per l'effetto risolvere il contratto di appalto stipulato tra il CP_1
e la impresa e condannare essa Amministrazione a risarcire i danni patiti
[...] _3 tutti dalla istante nella misura determinata dalla relazione di parte depositata e/o comunque nella diversa somma minore e/o maggiore che sarà quantificata anche in corso di causa e per tutte le voci di danno indicate nella relazione pari a € 25.000,00 (spese di polizze;
perdita di chance;
utili di impresa per la parte dei lavori non eseguiti;
lavori tutt'ora non contabilizzati), oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo.
Accertare e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto di diritto stante la diffida ad adempiere notificata il 26.11.2021 a cui il non ha dato adempimento e per Controparte_1
l'effetto condannare essa Amministrazione a risarcire i danni patiti tutti dalla istante nella misura determinata dalla relazione di parte depositata e/o comunque nella diversa somma minore e/o maggiore che sarà quantificata anche in corso di causa e per tutte le voci di danno indicate nella relazione (spese di polizze;
perdita di chance;
utili di impresa per la parte dei lavori non eseguiti;
) oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti di € 25.000,00.
In via subordinata, accertare e dichiarare che il abbia, comunque, Controparte_1 violato i principi in ordine alla lealtà e correttezza nell'esecuzione dei contratti e per l'effetto condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dalla così _3 come quantificate nella relazione di parte e, comunque, oltre ai danni per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti di € 25.000,00. Condannare esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre
IVA, CPA e 12,5% L.P., con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio il , il quale impugnava e contestava la Controparte_1 ricostruzione ex adverso indicata , sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte dall'impresa In particolare l'ente sosteneva che immediatamente dopo _3 la sottoscrizione del contratto di appalto, nota del 15.04.2021, l'impresa veniva Pt_3 convocata per la consegna dei lavori in data 27/04/2021. In tale ultima data, tuttavia, l'impresa chiedeva un rinvio assumendo di essere impossibilitata a partecipare alle operazioni di consegna per altri impegni già presi. Accordata la richiesta di rinvio, e all'esito di una seconda convocazione per il giorno 12.05.2021, i lavori in tale data venivano consegnati all'impresa affidataria con verbale n. 6365 del 21.05.2021 nel pieno contraddittorio delle parti, veniva dato atto: della presa visione, da parte dell'impresa, di tutte le lavorazioni da eseguirsi;
delle misurazioni, rilevazioni e dei riscontri effettuati;
della insussistenza di impedimenti (persone o cose) tali da compromettere l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
delle spiegazioni e dei chiarimenti richiesti e necessari per la giusta comprensione dei lavori da eseguirsi. Con il medesimo verbale veniva raccolta la dichiarazione dell'impresa in ordine all'accettazione formale dei lavori consegnati “senza sollevare riserva né eccezione alcuna”; veniva altresì fissato l'inizio dei lavori al 31.05.2021 e il termine di ultimazione al 29.08.2021 (90 giorni naturali e consecutivi, come da contratto). Ancora rilevava l'Ente che alla presenza dell'impresa affidataria e di quella terza titolare del servizio di manutenzione del vecchio impianto di videosorveglianza, in data 20.07.2021 veniva effettuato nuovo sopralluogo, il Comune di provvedeva allo stato di consistenza del predetto impianto già esistente e l'impresa CP_1 accettava la presa in consegna dell'impianto di videosorveglianza esistente e anche Pt_3 stavolta sottoscriveva il relativo verbale senza apporre alcuna riserva.
Nonostante ciò, la rimaneva inerte e non avviava l'esecuzione dei lavori, Pt_3 costringendo l'Amministrazione appaltante a sollecitare, in data 15.09.2021, l'avvio immediato dei lavori. In seguito all'inviato sollecito, l'Amministrazione, con nota prot. 11040 del
20.09.2021 convocava l'impresa per un nuovo sopralluogo e confronto;
perciò, in data
24.09.2021, l'Amministrazione forniva i chiarimenti richiesti e, al tempo stesso, raccoglieva, ancora una volta, la piena disponibilità dell'impresa all'avvio dell'esecuzione dei lavori.
A distanza di oltre un mese dall'ultimo incontro con il Comune, l'impresa, con nota prot.
12745 del 29.10.2021, segnalava “problematiche ed esigenze tecniche importanti” tali da necessitare un nuovo incontro tecnico per svincolare l'avvio dei lavori. Quindi il CP_1
, con nota prot. 12972 del 4.11.2021 diffidava l'impresa a procedere all'immediato avvio
[...] dei lavori, preannunciando che il mancato ulteriore inadempimento agli obblighi contrattuali avrebbe comportato l'avvio della procedura di risoluzione del contratto. Con nota del
23.11.2021, la opponeva a giustificazione del mancato avvio dei lavori il mancato Pt_3 pagamento dell'anticipazione del prezzo, il mancato adeguamento del PSC e la mancata risoluzione delle problematiche tecnico-economiche mediante adozione di un'apposita perizia di variante. Le predette contestazioni venivano riscontrate nella nota del 26.11.2021 (prot. n.
13970 del 26.11.2021 – doc.12) con la quale il - chiariva che il mancato pagamento CP_1 dell'anticipazione non poteva che imputarsi alla mancata costituzione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria (circostanza propedeutica e necessaria prevista ex lege); diffidava ancora una volta l'impresa all'avvio immediato dei lavori, pena la risoluzione del contratto. Nonostante l'ulteriore tempo concesso all'impresa per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, il permanere della situazione di stallo e del mancato avvio dei lavori costringeva il a comunicare l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto CP_1
(nota prot. 1038 del 25.01.2022), rappresentando il grave pregiudizio subito in conseguenza della mancata realizzazione dei lavori nei tempi contrattuali. Nelle more del procedimento per la risoluzione del contratto, la riscontrava la suddetta comunicazione con due note: Pt_3 con la prima nota del 4.02.2022, chiedeva l'archiviazione del procedimento di risoluzione insistendo per un nuovo ed ulteriore incontro “tecnico-legale”; con la seconda nota del
22.02.2022, reiterava la presunta sussistenza di ostacoli all'esecuzione e si dichiarava estranea ad essi.
All'esito di tale iter , il concludeva il procedimento di risoluzione del Controparte_1 contratto di appalto, disponendo l'escussione della polizza fideiussoria (poi formalmente comunicata alla compagnia assicurativa con successiva nota prot. 5605 dell'11.05.2022) e l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Respinte le richieste di parte attrice , il rassegnava quindi proprie conclusioni chiedendo: “Voglia Controparte_1
l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:• in via principale, respingere integralmente le domande proposte da in quanto Parte_1 inammissibili, tardive e infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• in via riconvenzionale, condannare la per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, al pagamento del complessivo importo di € 7.725,97 relativo alle sole voci di danno quantificabili alla data della presente comparsa e con riserva di integrazione, specificazione e quantificazione delle domande risarcitorie ad oggi non quantificate, se del caso di sponendo condanna generica ex art. 278 c.p.c., ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi ove occorra in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del Codice civile;
Si chiede inoltre che tutte le somme che verranno accertate come dovute e/o liquidate al a qualsiasi titolo, compresi gli importi Controparte_1 per i successivi aggiornamenti specificati in narrativa, siano maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 e dall'art. 1284, quarto comma del Codice civile, ovvero secondo i diversi criteri ritenuti di giustizia. Con integrale vittoria di spese di lite e rimborso del contributo unificato versato”.
Con Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18 ottobre 2023 chiedeva: “In via principale, respingere integralmente le domande proposte da in quanto Parte_1 inammissibili, tardive e infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
in via riconvenzionale, condannare la per le ragioni esposte in comparsa Parte_1 di costituzione e risposta e nella presente memoria, al pagamento del complessivo importo di
€ 21.107,93 relativo alle sole voci di danno per come aggiornate in corso di causa e con riserva di ulteriore aggiornamento fino al dì del soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi ove occorra in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del
Codice civile, se del caso disponendo condanna generica ex art. 278 c.p.c. per le residue voci di danno non ancora quantificabili alla data della sentenza”.
La società ritualmente Controparte_3 citata, non si costituiva in giudizio.
Istruita la causa mediante produzione documentale , il Giudice la tratteneva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 05.02.2024 il Giudice titolare del ruolo dr.ssa Marra , con ordinanza di rimessione istruttoria, nominava TU l'ing. , autorizzando le parti alla nomina di propri Persona_1 consulenti. Depositata la relazione, in data 25.09.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 18.12.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. per il deposito delle difese conclusionali.
In diritto
2.-In linea di principio
Tanto richiamato in relazione alle posizioni assunte dalle parti , il presupposto in punto di fatto è l'esistenza di un contratto di appalto pubblico intercorso tra la società ed _3 il del 23.03.2021 , l'elemento oggetto di controversia è rappresentato dalla Controparte_1
“conclusione” del predetto rapporto avvenuta, da parte dell'Ente, con determina 37 del
7.4.2022 non suscettibile di annullamento da parte del G.O. , ma solo di disapplicazione sul presupposto dell'inadempimento della ditta appaltatrice che non avrebbe eseguito la prestazione oggetto dell'appalto. In sede di giudizio la eccepisce ex art. 1460 c.c. _3
l'inadempimento preliminare e precedente del che, con la propria condotta, Controparte_1 non avrebbe consentito la prestazione della società in esecuzione dell'appalto.
Il punto nodale è allora accertare quale delle parti abbia o meno adempito alla propria prestazione atteso che sebbene il rapporto di appalto pubblico sia disciplinato dalla legge, si configurano a carico delle parti degli obblighi di natura contrattuale fonte di responsabilità sempre contrattuale e di eventuale danno derivante dalla violazione degli obblighi incombenti sulle parti (Cass. 2015 n. 22112).
In tale ottica, come detto, l'impresa ha eccepito l'inadempimento dell'Ente con accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per risolvere il contratto per come richiesto nella comunicazione datata 18.11.2021 , ed il in via riconvenzionale, ritenuto CP_1
l'inadempimento della società ha formulato domanda risarcitoria.
In sostanza accertato l'inadempimento per responsabilità contrattuale di una delle parti, il Giudice ordinario può valutare le rispettive domande risarcitorie.
Questo è l'inquadramento generale della fattispecie , in relazione al quale nel giudizio de quo , il precedente giudicante ha disposto una perizia tecnica con precisi quesiti focalizzati all'accertamento dell'inadempimento contrattuale lamentato da parte attrice e fatto valere ex art. 1460 c.c.
2.1-Ciò posto in relazione ai rapporti tra le parti, va detto che la norma di riferimento posta a base della determina di risoluzione del contratto da parte del Comune di è CP_1
l'art. 108 del Codice degli appalti che recita :“Art. 108. (Risoluzione)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.”
Sulla base degli atti non risulta essere sussistente nessuna delle ipotesi previste dalla norma, né quelle di cui al successivo comma
1-bis. Quindi al comma 3 la norma prevede: “Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. “; ed infine al comma 4 è previsto: “
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali”.
Le norme richiamano , quindi, come anticipato concetti civilistici che riconnettono alla responsabilità contrattuale, ove si fa riferimento a “grave inadempimento” e “negligenza” dell'appaltatore ed entrambe le nozioni presuppongono una condotta colposa che dello stesso in relazione ai parametri e principi del codice civile ex art.. 1175, 1375 c.c.
2.2- Visto il presupposto normativo della determina di risoluzione e considerato che è dato certo che la ditta non ha eseguito i lavori di cui all'appalto , realizzati da _3 altra ditta a seguito di scorrimento della graduatoria, nell'ottica sopra indicata al punto 2, occorre accertare, anche sulla base della TU, i presupposti di cui all'art. 1460 c.c. ovvero se , a monte, vi sia stato un inadempimento del che legittimi la domanda Controparte_1 di risoluzione tempestivamente comunicata in via stragiudiziale da e la richiesta dei _3 danni.
3.- La domanda proposta dalla _3
In relazione alla domanda proposta in via principale dalla società in ordine _3 al vaglio della condotta del da porre in relazione alla mancata esecuzione Controparte_1 della prestazione da parte della società, ex art. 1460 c.c. , la domanda è fondata e va accolta.
La condotta dell'Ente è censurabile non avendo la parte convenuta adempiuto agli obblighi contrattuali sullo stesso incombenti.
-Con specifico riferimento al contenuto del contratto di appalto , resta irrilevante quanto emerso nella dialettica tra le parti, tra il TU ed il CTP del Comune di , relativa CP_1 alla qualificazione di “implementazione” o “ampliamento” dell'impianto , atteso che l'oggetto del contratto risulta dal punto b) della premessa pag. 2 dello stesso, è indicata l'attività volta all'individuazione del contraente per lavori di “implementazione dell'impianto di videosorveglianza cittadina del Comune di ” dello stesso identica definizione viene CP_1 riportata all'art. 2 della regolamentazione contrattuale ove è inoltre espressamente previsto all'art. 3 “I lavori saranno condotti secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e sotto
l'osservanza del Capitolato speciale di appalto e di tutti gli elaborati di progetto che sebbene non allegati dovendo intendersi qui di seguito ritrascritti” e si ritengono accettati ed integralmente approvati.
Deve rilevarsi che il riferimento al fatto che “le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente”, non risponde alla realtà, atteso che è elemento pacifico che gli elaborati progettuali non erano allegati al contratto al momento della sottoscrizione, pertanto la parte attrice non poteva conoscerne il contenuto , profilo che incide anche sulla facoltà di fare riserve in ordine all'appalto.
-Sempre in ordine al contratto occorre rilevare anche che non vi è una specifica disciplina delle riserve.
= La ricostruzione di tutta la vicenda operata in termini tecnici dall'ausiliario del
Giudice in risposta a quesiti specifici sul fatto che la società fosse stata messa nella condizione di adempiere dalla S.A., risulta corretto e condivisibile quanto accertato dal Consulente tecnico di ufficio sulla base dell'attento esame degli atti, dai quali è emerso che la _3 non poteva eseguire la prestazione di cui al contratto di appalto.
Posto che all'atto della sottoscrizione , la non conosceva l'elaborato _3 progettuale , ai fini della determinazione precisa dell'oggetto del contratto e dell'intervento da eseguire, rileva quanto accertato dal TU ovvero che, sulla base del contenuto del computo metrico, l'attività dell'impresa appaltatrice era quella di migliorare con collegamenti wireless ed altre avanzate tecnologie, l'impianto di videosorveglianza già esistente nel Comune di ricollegando il vecchio al nuovo: “ Nel computo metrico CP_1 facente parte integrante del contratto vengono riportate solo le lavorazioni ex novo da realizzare per l'ottimizzazione dell'impianto di implementazione di video sorveglianza. Tutte le voci riportate nel computo metrico fanno riferimento ad attrezzature atte alla realizzazione dell'impianto ex novo, identificato come ampliamento e mano d'opera , da innestare a quello esistente. Nel computo metrico non vengono citate lavorazioni da effettuare sull'impianto esistente, come sostituzione di attrezzature, scavi e rinterri per cavidotti, ripristino antenne, sostituzione armadi, riparazione gruppi di continuità ed altro per come accertato e riportato nel verbale di sopralluogo congiunto ( allegati n° 12/1-12/2----------12/11).. “
Dalla disamina del computo metrico richiamato in contratto, dunque, la avrebbe Pt_3 dovuto migliorare e rendere più efficiente l'impianto esistente, da ciò discendono due corollari ai fini della valutazione dell'(in)adempimento delle parti:
-non era ricompreso nel contratto nulla che riguardasse l'impianto esistente, lo stato, la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto in essere , ma solo un intervento a valle di quanto già collocato;
- che l'impianto fosse funzionante in ogni sua parte e che dovesse intervenire _3 sull'esistente allo stesso riconnettendovi elementi nuovi e di moderna tecnologia, come risulta da tutti i successivi atti del tra i quali gli allegati 23, 9/1, 9/2 e ss. relativi ai CP_1 rapporti con la su cui si tornerà infra. Dunque , presupposto perché PA
l'appaltatrice potesse intervenire era che l'impianto esistente fosse funzionante.
Ciò posto sempre al fine di determinare la “ prestazione” della è condivisibile _3 quanto ritenuto dal TU il quale ha evidenziato due criticità, in relazione all'attività della stazione appaltante:
a.- non rispondenza dell'elaborato progettuale (solo dopo conosciuto dall'appaltatrice), alla situazione reale dell'impianto esistente.
Risulta , sulla base degli atti, un non corretto accertamento a monte dell'impianto esistente (di cui si dirà infra), basti considerare la contraddizione tra quanto risulta dalla relazione dalla direzione lavori in data 6.12.2021 ( all. 18 alla TU) e quanto affermato nella determina di affidamento dei lavori di manutenzione del 2.09.21 alla (all. 23 alla PA
TU ) . Nel primo documento risulta “I lavori previsti nel contratto riguardano, come da elenco che segue, per la quasi totalità opere di nuova realizzazione (in rosso) e solo in piccola parte le altre residue 2 voci interessano interventi di interfacciamento e configurazione del vecchio impianto”. Posto che quanto riportato non appare conforme alle risultanze del primo sopralluogo , nel progetto e nel computo metrico, nel secondo documento si legge : “dato atto che l'attuale impianto comunale di videosorveglianza costituito da n. 29 videocamere e gestito dall'area di vigilanza , si aggiungeranno ulteriori 55 telecamere”. Pertanto, deve ritenersi che il lavoro di riguardava l'implementazione dell'esistente ove le 29 _3 telecamere e relativi collegamenti , supporti etc;
b.- il mancato funzionamento dell'impianto esistente da implementare .
E' documentale che i lavori sono stati consegnati alla società in data 21.05.2021 ma il primo sopralluogo si è svolto dopo due mesi , ossia in data 20.07.2021, in tale occasione sono emerse le criticità connesse all'esistente , come ritenuto anche dal TU alla pag. 5 e ss dell'elaborato peritale: “In data 20-07-2021, prot. N° INT.8841, è stato effettuato un sopralluogo sui siti oggetto delle lavorazioni alla presenza dei direttori dei lavori e del rappresentante della e del comandante dei Vigili Urbani ( ), al fine Pt_3 Persona_2 di procedere ad una verifica dello stato di consistenza dei luoghi ed alla consegna dell'impianto esistente di videosorveglianza( allegati alla presente n° 2/1-2/2-2/3-2/4). Durante il sopralluogo viene accertato che : a)nella sala apparati ubicata nel locale tecnico del comune, si evidenzia la presenza funzionale di tre su quattro apparecchi denominati NVR, ed il cattivo funzionamento del condizionatore (foto n° 1). Si specifica che l'NVR è un sistema completo di registrazione delle telecamere impiegate nei sistemi di video sorveglianza .Tale sistema si avvale di un software speciale che registra video ed audio , nonché permette l'accessione alle immagini del registratore. Il condizionatore del cattivo funzionamento aveva il compito di raffreddare l'aria dell'ambiente circostante mantenendola a temperatura costante. b)nel sito telecamere di via Giuseppe Garibaldi (ex Pretura) si rileva la presenza di un gruppo di continuità non collegato al sistema e si prende atto in modo congiunto della necessità di centralizzare gli apparati esistenti in un RACK adeguato. Si chiarisce che il RACK è costituito da un armadio in plastica, necessario ad alloggiare gli elementi per la video registrazione , alloggiando nel suo interno un video registratore ed un monitor. Durante il sopralluogo si è quindi preso atto del non collegamento del gruppo di continuità all'intero sistema ed il cattivo funzionamento del condizionatore. Si specifica che il gruppo di continuità garantisce che il sistema di video sorveglianza continui a registrare anche in caso in cui una generica causa
(manomissione) continui a funzionare, e non sia soggetto a sbalzi di tensione . Tale gruppo di continuità permette di mantenere operativo il sistema anche in assenza di corrente. Risulta chiaro che per ottenere il giusto funzionamento del sistema, necessitava che il gruppo fosse: 1)ben dimensionato , cioè necessitava definire la potenza elettrica che il gruppo di continuità doveva avere per sopportare i dispositivi connessi. 2) che ci fosse uno stabilizzatore di tensione all'interno del sistema di video sorveglianza che regolasse i disturbi di rete. c)nel sito incrocio tra le Vecchia strada Jonica 106 e via Mediterraneo si rileva una serratura guasta (chiusa con fascetta metallica)”. Omissis- “-d)sul sito incrocio tra la SP Bianco -Samo e via Mediterraneo
(Marasai) si rileva la mancanza del gruppo di continuità ( foto n° 2-3). Si rilevano apparati non alimentati per un guasto sulla linea di alimentazione . In merito a tale fatto , necessita rilevare che il gruppo di continuità garantiva la stabilizzazione della tensione negli impianti di video sorveglianza. All'interno di un impianto di video sorveglianza ci sono tre elementi sensibili ai disturbi di rete che sotto riportano: -telecamere, che permettono di acquisire le immagini . -Hard disch, che garantiscono le operazioni di scrittura e registrazione dei dati. -
Led, atti alla registrazione di immagini in condizioni notturne o di scarsa luminosità. In assenza di una tensione stabile ,ciascuno di questi elementi rischiava di inficiare il funzionamento dell'intero impianto ,e nel peggiore dei casi guastarsi irrimediabilmente. -e)sul sito telecamere incrocio lungomare, si rileva l'armadio danneggiato. -f)sul sito telecamere incrocio tra via C.
Colombo e via Vittoria ( si rileva una serratura rotta che non permette l'apertura CP_7 della cassetta apparati. Per tale lavorazione si rimanda a quanto riportato al punto “c”. In tal caso la rottura della serratura degli apparati ,oltre ad interessare il costo della stessa da contabilizzare deve essere intesa come responsabilità che poteva avere l'impresa l'indomani della consegna dei lavori .La mancanza del lucchetto nel detto armadio equivale ad una potenziale manomissione di ciò che conteneva l'armadio. -g)sul sito telecamere all'incrocio strada comunale e viale della Pace mancava l'alimentazione delle telecamere con impossibilità ad accertare il funzionamento. Per tale lavorazione si rimanda a quanto relazionato al punto
“d” in merito agli sbalzi di tensione. Si fa rilevare che con la mancanza dell'alimentazione elettrica, risulta impossibile l'avviamento del sistema o parte di esso. -h)sul sito ripetitore Contr abbaino scuola secondaria dei primo grado, si rileva che il gruppo non mantiene la carica Contr ed inoltre necessita effettuare uno spostamento della cassetta. Si precisa che il gruppo rappresenta un sistema completo di continuità che permette di mantenere avviato l'intero Contr sistema in assenza di corrente. Con l' viene garantita la salvaguardia delle attrezzature dall'eventualità di spegnimenti ed improvvisi e conseguenti riavvii, o ad eventuali manomissioni del sistema”. Il Ctu ha concluso, sulla base degli elementi documentali , che l'impianto esistente non era funzionante difatti al termine del primo sopralluogo le parti rinviavano per un approfondimento tecnico ed economico , preso atto delle oggettive difficoltà sull'impianto esistente che veniva consegnato all'appaltatrice. Ciò posto ed accertato che, come detto, l'appalto non prevedeva interventi sull'esistente per renderlo funzionante, il quesito del giudice rilevante ai fini del decidere era volto ad accertare se le tecnologie che la società doveva installare erano comunque ivi collocabili, in sostanza se la prestazione di fosse comunque eseguibile. _3
Sulla base della valutazione del TU tale prestazione non era eseguibile per profili tecnici rilevanti: -l'ausiliario ha accertato un difetto di attività da parte del UP e dei progettisti non hanno provveduto in maniera adeguata a compiere una accurata attività di indagini e di accertamenti preliminari in fase di progettazione, in sostanza nella fase a monte all'appalto sulle condizioni dell'esistente (supra punto a);
-al fine di superare le criticità riscontrate in sito durante il sopralluogo congiunto delle parti del 20-07-2021, doveva essere predisposto un progetto di variante che il non ha CP_1 mai predisposto. In sostanza secondo l'ausiliario del giudice , solo allora , la avrebbe _3 potuto operare (“ Tale progetto doveva sopperire a tutte le dimenticanze e omissioni, ed alle carenze tecnico-progettuali riscontrate ed accertate dalle parti durante il sopralluogo di verifica dei luoghi. Il progetto di variante in tal caso risultava legittimo, in quanto esso era solamente attinente all'impianto esistente, cioè all'implementazione, atteso che l'ampliamento era stato previsto nel progetto di cui al contratto stipulato. L'impresa in assenza di un progetto di variante non poteva dare inizio ai lavori , in quanto in caso di contenzioso, quelle lavorazioni eseguite sull'impianto esistente , senza alcun ordine di servizio scritto e senza un progetto di variante”)
c.- Ulteriore conferma della omessa attività di adeguamento dell'Ente preliminare e propedeutica all'attività della ditta appaltatrice e della non eseguibilità della prestazione della parte attrice, è l' evoluzione fattuale che risulta su base documentale:
la conferma che l'impianto esistente presentasse criticità importanti non “recepite” nel progetto esecutivo, è confermato dall'affidamento della manutenzione , alla di PA
, con contratto del 2.11.2021 n. 103 , successivo alla consegna dei lavori e del _9 cantiere alla . _3
Ora, sulla base dei documenti in atti e della disamina della TU risultano diversi profili non coerenti , atteso che il viene formalmente investito con contratto _9 successivo all'appalto ed al sopralluogo del 20.07.21, tuttavia risulta presente al nuovo sopralluogo del settembre 2021. L'ausiliario ha accertato che al nuovo sopralluogo del
24.09.21 il era presente unitamente al UP , al direttore dei lavori _9 CP_10 ed al rappresentante della
[...] Parte_4 Quindi, a seguito della ricognizione sui luoghi effettuata dal signor _9 quale amministratore della , vi sono “gli acquisti per le attrezzature e CP_6 manutenzione dell'impianto sono state acquistate in data posteriore al 24-09-20Quindi
21(riunione tra con regolari determine dei dirigenti N° Controparte_11
170 del 10-05-2022 (allegato N° 9/1-9/2); N° 209 del 31-05-2022 (allegati n° 10/1-10/2-10/3);
N°320 del 11-08-2022 (allegato n° 11/1-11/2) e con regolari contratti stipulati con date successive a quella della riunione 24-09-2021, per come sopra riportato”. (TU pag. 15).
In sostanza il TU ha rilevato che è intervenuta dopo la consegna del PA cantiere e tutti gli acquisti ed interventi sono successivi all'aggiudicazione della parte attrice, il che conferma che prima dell'intervento della ditta di manutenzione , la non _3 potesse operare . In particolare, con la determina n° R.G 170 del 10-05-2022 (allegati alla TU
n° 9/1-9/2) del comune di veniva deliberata la somma di euro 2.568,00 oltre IVA per il CP_1 ripristino della funzionalità dell'impianto esistente di video sorveglianza, da affidare alla
[...]
sulla base di una relazione tecnica , riportante le soluzioni da adottare per il ripristino CP_6 della funzionalità dell'impianto esistente, con richiesta di euro 2.560,00 oltre IVA. Così come i lavori di cui alla determina n. ° 209 del 31-05-2022, determina RG n° 320 del 11-08-2022 affidati alla , rappresentavano lavori urgenti ed indifferibili per poter dare l'avvio CP_6 all'esecuzione successiva
In sostanza , che non ha partecipato al sopralluogo del 20.07.21 PA
e che non risulta avere incarico dal Comune di in termini di manutenzione CP_1 dell'impianto se non con contratto del novembre 2021 , formalizza una relazione sullo stato dell'impianto esistente che vede una determina di spesa da parte del per Controparte_1
“sistemare” le criticità rilevate;
tutti i lavori di manutenzione deliberati per l'impianto esistente, sono temporalmente successivi alla data di risoluzione del contratto ( 07-04-2022).
Questa successione temporale, rilevante ai fini del decidere , risulta anche nelle controdeduzioni alle osservazioni del CTP del : “Quindi il primo contratto riporta CP_1 una data posteriore a quella del 24-09-2021 (riunione tra il UP il direttore dei lavori ed il
EO ).Inoltre come da determine (allegati n°9/1-9/2-10/1-10/2- Controparte_12
10/3-11/1-11/2) tutti i materiali attinenti alla manutenzione sono stati acquistati nell'anno
2022, atteso che le tre determine n° 170/2022- n° 209/2022- n°320/2022, di cui agli allegati sopra evidenziati, si riferiscono all'anno 2022” (pag. 4), il che comporta che prima di questi interventi l'impianto non era comunque implementabile;
-ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione della risoluzione contrattuale da parte dell'Ente, è che l'impresa ha reso noto alla stazione appaltante la impossibilità della prestazione nelle diffide del 29.10.21 18.11.21 e 22.2.2022 . Nelle prime due comunicazioni la società ribadiva la volontà di mantenere il contratto in essere e dava la propria disponibilità evidenziando nella comunicazione del 18.11.21 (all. 15 alla TU) la necessità di rivedere i prezzi a seguito dello squilibrio contrattuale nel prezzo dei materiali per epidemia da Covid
19. Nella comunicazione del 18.11.2021 nella parte finale prospettava la risoluzione del contratto in ipotesi di ulteriore inadempimento dell'Ente.
d.- Ulteriore elemento rilevante , su cui si tornerà infra, è rappresentato dalla circostanza che dopo la risoluzione contrattuale con la i lavori sono stati appaltati _3 alla con contratto registrato in data 14.06.23, che ha eseguito la Controparte_13 propria prestazione ma dopo l'intervento della . CP_6
Ciò emerge dagli atti e lo stesso TU rileva il mutamento dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento di tale ultima ditta appaltatrice, il TU dà atto che in sede di sopralluogo del 04-03-2024, ha accertato: “ha avuto modo di descrivere ed affermare il buon funzionamento del nuovo impianto attinente al solo ampliamento, anche se non ancora completato. La terza impresa affidataria non ha trovato criticità di sorta, in quanto quelle criticità riscontrate durante il sopralluogo del 20-07-2021 tra la e l' erano state Pt_3 Pt_5 eliminate dalla , essendo questa incaricata con regolari contratti di manutenzione CP_6 ed acquisti di materiale a carico dell' come da termine dirigenziali già evidenziate”. Pt_5
(TU pag. 24).
2.3- In ordine alle riserve , la difesa dell'Ente nonché il CTP del CP_1 evidenziano che l'impresa non avrebbe formulato riserve in ordine ai lavori. Sul punto va detto: -il contratto di appalto non prevedeva una disciplina ad hoc, per le riserve;
- per come riportato nella risposta alle osservazioni in atti , il TU evidenzia : “Il tecnico di parte ritiene che nel verbale di consegna dei lavori del 21-05-2021 l'impresa non ha apposto alcuna riserva e che risulta errato quanto affermato dal TU ,il quale asserisce che la vera consegna dei lavori risulta essere quella effettuata durante il sopralluogo congiunto del 21-07-
2021”. Condivisibile la risposta del TU che ha ribadito sul punto : “il TU ritiene che con il verbale di consegna, è stato visionato il progetto cartaceo e la contabilità, evidenziando che non ci sono impedimenti e che l'area risultava libera da persone , cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori , non effettuando il sopralluogo sui siti per accertare lo stato dei luoghi. E' solamente mediante il sopralluogo che si prende visione delle opera da realizzare per come riportato nel verbale congiunto del 21-07-2021, segnalando tutte le criticità. Solamente col sopralluogo si stabilisce l'adeguata o non adeguata valutazione dello stato dei luoghi, la cui inadeguatezza rappresenta motivo di errore progettuale” (controded. Pag. 7) ; quindi specifica sula base degli atti:” Si evidenzia in oltre, non precisato nella redazione della TU, ma ora evidenziato nelle presenti contro deduzioni che la Pt_3 in data 29-10-2021(allegato n° 3/1 aggiuntivo) segnalava delle problematiche ed esigenze tecniche importanti emerse, in quanto non evidenziate in fase progettuale. Tali esigenze rappresentavano i nuovi prezzi derivanti dalle cause degli eventi bellici, che dovevano essere applicati in fase di una potenziale variante solo per le lavorazioni non previste in fase di progettazione, ed attinenti solamente all'implemento dell'impianto esistente nel caso di variante suppletiva”.
2.4- Alla luce di tutti i superiori accertamenti delle emergenze documentali ed accertamenti in sede di TU, deve ritenersi che:
-il contratto di appalto di riguardava esclusivamente il miglioramento _3 dell'impianto di videosorveglianza comunale esistente, potenziandolo con tecnologie più innovative , esso impianto doveva essere funzionante con installazione di nuove telecamere e tecnologie più avanzate;
-il progetto non allegato al contratto di appalto, non era rispondente alla situazione reale dell'impianto ;
-il è inadempiente per la mancata attivazione del UP e degli uffici competenti, nella CP_1 effettiva ricognizione dell'impianto ante appalto nonché, nel corso dell'appalto, per la mancata realizzazione di un progetto in variante che consentisse di affrontare i costi degli interventi necessari sull'esistente che NON rientravano nel contratto di appalto;
- la era nella oggettiva impossibilità di effettuare la prestazione per causa alla stessa _3 non imputabile ma imputabile esclusivamente alla condotta dell'ente, che si è attivato solo nel settembre 2021 nel fare intervenire la in sede di sopralluogo , con interventi PA risolutivi successivi alla risoluzione con la parte attrice;
- Le lavorazioni eseguite dalla impresa di manutenzione non sono quelle previste CP_6 in progetto, di cui al contratto di appalto stipulato tra l'ENTE e l'impresa ma Parte_1 esse rappresentano delle lavorazioni integrative extra attinenti al solo impianto esistente, ma successive che hanno consentito l'agevole adempimento della terza impresa aggiudicataria;
-l'ente risulta altresì inadempiente per non avere ottemperato al pagamento dell'anticipo nella misura del 20 % dell'importo all'atto della consegna dei lavori, per come espressamente statuito dal contratto di appalto (art. 7 ), in presenza di regolare polizza fideiussoria, risultante in atti.
Dalla valutazione complessiva di tutti questi elementi risulta fondata la domanda di ex art. 1460 c.c., atteso che la mancata esecuzione dell'appalto è dipesa dalla _3 condotta inadempiente del non sussistendo per quanto in motivazione le Controparte_1 ipotesi di cui all'art 108 ut supra ovvero che “l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto” ; nonché per violazione da parte dell'Ente degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del generale obbligo di cooperazione della PA nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Atteso che nel caso di specie di appalto, essendo rimasto provato che nonostante le contestazioni e diffide della ditta appaltatrice il è CP_1 intervenuto solo successivamente allo scioglimento del contratto.
Da ciò discendono i seguenti corollari: - l'illegittimità della determina RC n. 37 area tecnica del 7.4.2022, di risoluzione del contratto per inadempimenti di che va Pt_3 disapplicata , nonché dell'illegittimità della escussione della polizza fideiussoria, atteso che non aveva la funzione di risarcire l'ente per l'inadempimento , per come accaduto in concreto, bensì quella di garantire la S.A. per la corretta esecuzione dell'opera , esecuzione in concreto non avvenuta;
- nel contempo accertato l'inadempimento contrattuale del , Controparte_1 da ciò deriva la fondatezza della domanda di risoluzione formulata dalla società attrice ed il risarcimento del danno ex art. 1453, 1454, come da diffida ad adempiere in atti.
3.-La domanda risarcitoria di parte attrice
Parte attrice ha quindi proposto domanda di risarcimento del danno indicando le seguenti voci: “il mancato utile dei lavori ancora ad eseguirsi pari ad € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
“danno curriculare” che la Giurisprudenza quantifica forfettariamente nel 5% sull'importo contrattuale di € mila x 5% somma a € del dei lavori ancora da eseguirsi;
rimborso spese. La domanda può essere parzialmente accolta, nei termini di cui di seguito.
Per quel che riguarda le spese per le polizze fideiussorie , la domanda non può essere accolta in quanto, come accertato dal TU, non risulta in atti documentazione a sostegno . In ogni caso per giurisprudenza costante, trattasi di spese che non possono essere risarcite, trattandosi di costi che restano ad esclusivo carico dell'impresa sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione e che detti costi possono assumere rilevanza ai fini del danno emergente solo qualora l'impresa subisca una illegittima esclusione (cfr. da ultimo, Cons.
Stato n. 1678/2021) A tale proposito va evidenziato che la parte attrice non ha presentato osservazioni alla TU.
Per giurisprudenza costante, in ipotesi di inadempimento/parziale adempimento nel contratto di appalto deve essere riconosciuto il “mancato guadagno” in favore dell'impresa connesso alla mancata esecuzione dell'appalto per l'intero. Sul punto si ritiene condivisibile quanto effettuato dal TU , peraltro non oggetto di osservazioni dalla parte attrice, secondo cui esso viene regolato dall'art. 109 del D. Lgs: n° 50/2016 ed è dato da un decimo dei quattro quinti dell'importo a base di gara, dato dall'importo dei lavori ed importo mano d'opera.
(76.100,83+24.188,00)= 8.023,04 euro, a cui devono aggiungersi rivalutazione e C.F._2 interessi come per legge dal 26.11.21, data della messa in mora, al soddisfo.
Con riferimento alla liquidazione del danno curricolare, tale voce risarcitoria da quantificarsi in via equitativa per le oggettive difficoltà probatorie, non può essere riconosciuta in quanto per la giurisprudenza più recente, è richiesto che il danneggiato provi la perdita di ulteriori commesse pubbliche o di aver subito altre ricadute negative, in termini di minore redditività, sulla propria immagine commerciale (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2019, n. 5283), nella sostanza che vi sia quantomeno un principio di prova su cui basare la valutazione equitativa . La recente sentenza del TAR di Catanzaro del 16.6.2025 n. 1051 a fronte della tesi del ricorrente che sosteneva il risarcimento del danno curriculare quale danno sia “in re ipsa”
e potesse risarcirsi “in una misura variabile tra l'1% e il 5% dell'importo contrattuale”, il
Tribunale ha ritenuto: “Invero, tale assunto, non condivisibile, si fonda su una giurisprudenza, richiamata nel ricorso, che è stata superata da quella secondo cui anche il danno curriculare deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta od al mancato conseguimento di un livello di qualificazione superiore
(per gli appalti di lavori: cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile a conseguire l'importo richiesto per partecipare a procedure di appalto di servizi o forniture bandite successivamente (così, da ultimo, Cons.
Stato, V, 11 aprile 2025, n.3147).Più in generale, anche tale forma di danno risponde al principio per cui, nella materia che ci occupa, “è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell'an che sul piano del quantum, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l'ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato” (cfr. Cons Stato, sez. V,
13 luglio 2017, n. 3448).” In linea di principio sulla prova , il Consiglio di Stato, ez. V, sentenza del 2 gennaio 2024, n. 26 facendo corretta applicazione del principio di diritto già enunciato dalla sentenza dello stesso Consiglio di Stato, n. 2435/2019 (pronuncia tra l'altro richiamata anche dal Giudice di prime cure), ha ribadito che “spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art.
64, commi 1 e 3, c.p.a.)”,
Ritenuto che è principio generale del nostro ordinamento la necessità di fornire quanto meno un principio di prova in ordine al danno, condividendo questo giudice l'indirizzo giurisprudenziale , non avendo fornito parte attrice alcuna prova in ordine alla impossibilità di partecipare ad altre gare o di avere rinunciato ad altri appalti nel periodo dall'aggiudicazione e consegna lavori alla risoluzione contrattuale con il , la domanda non può Controparte_1 trovare accoglimento.
Per l'effetto il deve essere condannato al pagamento della somma di Controparte_1
€ 8.023,04 a titolo di risarcimento del danno , oltre interessi moratori dal 26.11.2021, quale messa in mora, al soddisfo, in favore della accertata la condotta in sede di appalto _3 da qualificarsi come illegittima.
4.- Domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Il ha proposto domanda riconvenzionale per danni nei confronti di Controparte_1
indicando separate voci : a) maggiori costi derivanti dalla mancata realizzazione _3 della implementazione della rete di videosorveglianza. ; b) maggiori costi da sostenersi per il riaffidamento dei lavori non eseguiti dall'impresa In considerazione della disposta Pt_3 risoluzione contrattuale, il ha avviato la procedura di c.d. interpello degli Controparte_1 altri operatori secondo l'ordine ; c) Penale da ritardo ai sensi dell'art. 23, comma 8 del
Capitolato Speciale d'Appalto, l'applicazione della suddetta penale da ritardo. Il danno risulta quantificato in € 7725,97. Le domande risultano essere infondate e non possono essere accolte.
In ordine alla voce di cui al punto a)( maggiori costi derivanti dalla mancata realizzazione della implementazione della rete di videosorveglianza) , il avrebbe dovuto procedere CP_1 alla temporanea richiesta di fornitura e installazione di telecamere di videosorveglianza in corrispondenza dei siti di maggiore rischio. Tale circostanza non risulta fondata:
- sulla base degli atti e della TU, è emerso che la si è trovata nella oggettiva _3 impossibilità di eseguire la prestazione per mancata variante di progetto o comunque adeguamento dell'esistente;
-i lavori e gli impegni di spesa che hanno interessato la sono risultati a PA favore dell'Ente che pertanto non ha subito un pregiudizio patrimoniale , atteso che l'impresa che ha preso il posto di si è ritrovata avvantaggiata. Inoltre sulla base della TU _3 tali interventi erano necessari per l'adeguamento del vecchio impianto ai lavori oggetto di appalto ed avrebbero dovuto comunque essere affrontati dal e contabilizzati CP_1 Sulla voce di danno b) “maggiori costi da sostenersi per il riaffidamento dei lavori non eseguiti dall'impresa . In considerazione della disposta risoluzione contrattuale, il Pt_3
ha avviato la procedura di c.d. interpello , ciò non ha causato alcun costo Controparte_1 aggiuntivo , atteso che la ha risposto all'interpello Controparte_13
Si chiede, infine, in via riconvenzionale, la condanna dell'Appaltatore al pagamento della penale da ritardo, contrattualmente prevista. Il grave ritardo accumulato dall'Appaltatore nell'avvio dell'esecuzione dei lavori, legittimano, infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del
Capitolato Speciale d'Appalto, l'applicazione della suddetta penale da ritardo.
La penale non va applicata per le ragioni di cui in motivazione, trattandosi in casu di impossibilità alla realizzazione della prestazione ovvero impossibilità di adempimento. In ogni caso il non ha subito alcun danno avendo riscosso non legittimamente la polizza CP_1 fideiussoria e non avendo provveduto a versare il 20 % di anticipo per come previsto in contratto a favore di all'atto della consegna dei lavori , dato pacificamente emerso _3 ed accertato dal TU
Deve pertanto ritenersi che non vi sia stato alcun depauperamento ai danni del
[...]
, né vi è prova in tal senso la cui responsabilità sia imputabile alla parte attrice. CP_1
5.-Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza pertanto il Tribunale di Locri condanna il CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della , che liquida
[...] _3 in base al valore della causa valori medi sulla base del DM 55/14 e succ mod, come di seguito: fase di studio della controversia: € 919,00 ; fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 237,00 per spese vive, spese gen, IVA e CPA , con compensazione nella misura del 20 % atteso l'accoglimento parziale delle voci di danno, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Caliendo ex art. 93 c.p.c.
Pone le spese di TU definitivamente a carico di parte convenuta , Controparte_1 che liquida con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.- applicati i principi di cui all'art. 1460 c.c. , accoglie la domanda proposta da Pt_3
[...
previo accertamento dell'inadempimento del , con conseguente Controparte_1 disapplicazione della determina n. 37 area tecnica del 7.4.2022 del di Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto n. 2 del 23.03.2021 e riscossione polizza assicurativa, non sussistendo a carico dell'impresa alcuna condotta censurabile, per le ragioni di cui alla parte motiva;
b.- visti gli artt. 1453, 1454 , accertata la responsabilità contrattuale del CP_1
, accoglie la domanda di scioglimento del contratto di appalto n. 2 del 23.03.2021 ;
[...]
c.- per l'effetto condanna il al risarcimento dei danni Parte_6 patiti dall'impresa, quantificati nella somma di € 8.023,04 a titolo di risarcimento del danno in favore della , oltre interessi moratori dal 26.11.2021, quale messa in mora, al _3 soddisfo;
d.- rigetta le altre domande di parte attrice;
e.- rigetta le domande riconvenzionali proposte dal , per le ragioni di Controparte_1 cui in motivazione.
f.-condanna il al pagamento delle spese e competenze di lite in favore Controparte_1 della , che liquida in base al valore della causa valori medi sulla base del DM 55/14 _3
e succ mod, come di seguito: fase di studio € 919,00 ; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: €
1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 237,00 per spese vive, spese gen, IVA e CPA , con compensazione nella misura del 20 % atteso l'accoglimento parziale delle voci di danno, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Caliendo ex art. 93 c.p.c.
Pone le spese di TU definitivamente a carico di parte convenuta , Controparte_1 che liquida con separato provvedimento
Locri, lì 23.06.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 64472022, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 promossa da in persona dell' Amministratore Unico dell'impresa Parte_1 Parte_2
, (C.F. ) con sede in Roma Via dei Fagiani n.05, 00169
[...] C.F._1
– P.I.: , elettivamente domiciliata in San Marcellino al corso Europa n. 337, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Mario Caliendo che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. , giusta delibera del Commissario Controparte_2
Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 53 del 26.08.2022, con sede in
, alla Piazza Martiri n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Strano del Foro di Roma, CP_1 con studio in via degli Scipioni 288, giusta procura in atti
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
E nei confronti
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: altre ipotesi - appalto art. 1655 e ss c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18 dicembre 2024, intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti. Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022, la società conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Locri, il e la Controparte_1 Controparte_3
Riassicurazioni avverso e per la disapplicazione della determina n. 37 del
[...]
7.04.2022, con la quale il disponeva la risoluzione del contratto di appalto CP_1 CP_1
n. 2 del 23.03.2021 affidato alla predetta impresa, nonché per la disapplicazione del provvedimento di escussione della garanzia definitiva prestata per la buona esecuzione delle opere di cui al predetto appalto. In particolare , la parte attrice poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto : con deliberazione della G.C. 98 del 24.09.2019 era approvato il Progetto definitivo – esecutivo di “ Implementazione Sistema di
Videosorveglianza del ” dell'importo complessivo di € 160.000,00; con Controparte_1 determinazione n. 299 del 14/11/2019 del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva venivano avviate le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di
“Implementazione dell'Impianto di Videosorveglianza cittadina del ” per Controparte_1
l'importo complessivo dell'appalto: € 115.880,94 - oltre IVA di cui € 114.721,99 per lavori a base d'asta, comprensivo dell'importo di € 9.981,76 per costo della manodopera ed € 1.158,95 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 – bis come modificata dalla Legge 55/2019 su proposta della di EG AL;
quindi veniva CP_4 approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell' per l'importo _3 complessivo di € 77.259,78 oltre IVA, di cui: € 76.100,83 per lavori a base d'asta al netto del ribasso (- 33,665%) e comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 24.188,00 e degli oneri interni aziendali pari ad €.3.286,60 ed € 1.158,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Con determina del Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo n. 308 del 30.10.2020 era disposto di prendere atto della Determinazione del Funzionario di P.O. della di EG CP_4
AL con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicare a favore dell' i lavori di cui sopra. A seguito dell'aggiudicazione , la società _3 stipulava contratto di appalto con il Comune di per l'esecuzione dei lavori nel. Pt_3 CP_1
Con successiva Determina Dirigenziale R.G. n. 110 del 07-04-2022 - R.I. n. 37 del 07-04-2022,
l'Ente disponeva la risoluzione del contratto per per gravi inadempienze contrattuali, in quanto la società non avrebbe effettuato la prestazione di cui al contratto. Secondo la ricostruzione di parte attrice, tale determina non veniva comunicata alla quindi l'Ente disponeva anche Pt_3 la escussione della polizza definitiva. Parte attrice sostiene l'illegittimità del provvedimento di risoluzione atteso che l'Amministrazione è rimasta inadempiente ex artt. 1460 c.c. e 1453 c.c. nei confronti della società , atteso che la non era stata in grado di effettuare la _3 propria prestazione per fatto e causa del Quindi la determina di risoluzione CP_1 contrattuale e la successiva escussione della polizza era pertanto da annullarsi per violazione e falsa applicazione anche dell'art. 7 della legge 241 del 1990 – eccesso di potere – carenza di presupposti – sviamento - in ordine alla risoluzione in quanto gli asseriti inadempimenti addebitati alla società non rispondevano al vero: l'attrice evidenziava che già dal Pt_3 primo sopralluogo erano emerse le carenze dell'impianto esistente che doveva essere modificato al fine di consentire l'intervento della società . In pratica, la evidenziava Pt_3
l'impossibilità tecnica di poter collegare l'impianto progettato (di nuova generazione) con quello preesistente di vecchia generazione. A fronte di tali oggettive impossibilità tecniche, la
P.A. chiedeva l'adempimento, senza mai adeguare il progetto in modo da rendere eseguibile la prestazione. La manifestava l'intenzione di proseguire i lavori, previo incontro per la Pt_3 risoluzione delle problematiche tecniche propedeutiche all'esecuzione dell'opera, tuttavia secondo la ricostruzione di parte attrice, nonostante le diverse richieste di chiarimenti ed incontri, il non risolveva dette problematiche tecniche, rendendo impossibile CP_1
l'esecuzione dei lavori, quindi si giungeva alla risoluzione contrattuale fuori dall'alveo delle previsioni di cui all'art. 108 del codice dei contratti non rientrando, il caso contestato alla in nessuno dei casi tipizzati dalla norma speciale. Anche l' escussione della polizza Pt_3 risultava illegittima, in ragione dell'assenza di danno risarcibile in conseguenza del presunto inadempimento dell'appaltatore; in ogni caso il non comprovava Controparte_1
l'esistenza di danni subiti per il contestato inadempimento della La polizza garantiva Pt_3 la “corretta esecuzione” e quindi in generale i danni che l'impresa provoca all'opera o comunque danni necessari per il ripristino od altro, ipotesi diversa dalla fattispecie. Risultava dagli atti che era l' Amministrazione Comunale di ad essere inadempiente non avendo CP_1 mai versato l'anticipazione prevista dal codice dei contratti pubblici, pertanto otificava Pt_3 il 4.2.22 regolare diffida ad adempiere il pagamento entro 15 gg. spirato il quale il contratto di appalto andava considerato risolto di diritto. Peraltro, il versamento dell'anticipazione era stato formulato dalla anche nei mesi ancora precedenti, ad esempio con nota del mese di Pt_3 novembre del 2021, rimasto senza esito. Risolvendo il contratto, parte attrice aveva diritto a tutti i danni patiti come perdita di chance, danno curriculare, mancato utile per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti e non contabilizzati, restituzione delle spese sostenute per partecipare alla gara e per stipulare il contratto di appalto, ovvero il danno emergente ed il lucro cessante. Parte attrice concludeva chiedendo : “Accertare e dichiarare che la Parte_1 verificare la illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale ed escussione della polizza e disapplicarli. Accertare e dichiarare la illegittimità della escussione della polizza fideiussoria, contratto autonomo di garanzia rilasciata dalla
[...]
e per l'effetto disapplicarla. Controparte_5
Accertare e dichiarare la responsabilità del e per l'effetto condannarlo a CP_1 risarcire i danni per il mancato utile dei lavori ancora ad eseguirsi pari ad € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il c.d. “danno curriculare” che la Giurisprudenza quantifica forfettariamente nel 5% sull'importo contrattuale di € mila x 5% somma a € del dei lavori ancora da eseguirsi ed oltre il rimborso spese pari e per l'effetto condannare il CP_1
a versare in favore della ditta attrice i detti importi complessivi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal 26.11.2021 al soddisfo.
Di poi: Accertare e dichiarare che sussistono tutti i presupposti di legge ex art. 1453,
1454 e 1460 del c.c. e per l'effetto risolvere il contratto di appalto stipulato tra il CP_1
e la impresa e condannare essa Amministrazione a risarcire i danni patiti
[...] _3 tutti dalla istante nella misura determinata dalla relazione di parte depositata e/o comunque nella diversa somma minore e/o maggiore che sarà quantificata anche in corso di causa e per tutte le voci di danno indicate nella relazione pari a € 25.000,00 (spese di polizze;
perdita di chance;
utili di impresa per la parte dei lavori non eseguiti;
lavori tutt'ora non contabilizzati), oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo.
Accertare e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto di diritto stante la diffida ad adempiere notificata il 26.11.2021 a cui il non ha dato adempimento e per Controparte_1
l'effetto condannare essa Amministrazione a risarcire i danni patiti tutti dalla istante nella misura determinata dalla relazione di parte depositata e/o comunque nella diversa somma minore e/o maggiore che sarà quantificata anche in corso di causa e per tutte le voci di danno indicate nella relazione (spese di polizze;
perdita di chance;
utili di impresa per la parte dei lavori non eseguiti;
) oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti di € 25.000,00.
In via subordinata, accertare e dichiarare che il abbia, comunque, Controparte_1 violato i principi in ordine alla lealtà e correttezza nell'esecuzione dei contratti e per l'effetto condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dalla così _3 come quantificate nella relazione di parte e, comunque, oltre ai danni per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti di € 25.000,00. Condannare esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre
IVA, CPA e 12,5% L.P., con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio il , il quale impugnava e contestava la Controparte_1 ricostruzione ex adverso indicata , sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte dall'impresa In particolare l'ente sosteneva che immediatamente dopo _3 la sottoscrizione del contratto di appalto, nota del 15.04.2021, l'impresa veniva Pt_3 convocata per la consegna dei lavori in data 27/04/2021. In tale ultima data, tuttavia, l'impresa chiedeva un rinvio assumendo di essere impossibilitata a partecipare alle operazioni di consegna per altri impegni già presi. Accordata la richiesta di rinvio, e all'esito di una seconda convocazione per il giorno 12.05.2021, i lavori in tale data venivano consegnati all'impresa affidataria con verbale n. 6365 del 21.05.2021 nel pieno contraddittorio delle parti, veniva dato atto: della presa visione, da parte dell'impresa, di tutte le lavorazioni da eseguirsi;
delle misurazioni, rilevazioni e dei riscontri effettuati;
della insussistenza di impedimenti (persone o cose) tali da compromettere l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
delle spiegazioni e dei chiarimenti richiesti e necessari per la giusta comprensione dei lavori da eseguirsi. Con il medesimo verbale veniva raccolta la dichiarazione dell'impresa in ordine all'accettazione formale dei lavori consegnati “senza sollevare riserva né eccezione alcuna”; veniva altresì fissato l'inizio dei lavori al 31.05.2021 e il termine di ultimazione al 29.08.2021 (90 giorni naturali e consecutivi, come da contratto). Ancora rilevava l'Ente che alla presenza dell'impresa affidataria e di quella terza titolare del servizio di manutenzione del vecchio impianto di videosorveglianza, in data 20.07.2021 veniva effettuato nuovo sopralluogo, il Comune di provvedeva allo stato di consistenza del predetto impianto già esistente e l'impresa CP_1 accettava la presa in consegna dell'impianto di videosorveglianza esistente e anche Pt_3 stavolta sottoscriveva il relativo verbale senza apporre alcuna riserva.
Nonostante ciò, la rimaneva inerte e non avviava l'esecuzione dei lavori, Pt_3 costringendo l'Amministrazione appaltante a sollecitare, in data 15.09.2021, l'avvio immediato dei lavori. In seguito all'inviato sollecito, l'Amministrazione, con nota prot. 11040 del
20.09.2021 convocava l'impresa per un nuovo sopralluogo e confronto;
perciò, in data
24.09.2021, l'Amministrazione forniva i chiarimenti richiesti e, al tempo stesso, raccoglieva, ancora una volta, la piena disponibilità dell'impresa all'avvio dell'esecuzione dei lavori.
A distanza di oltre un mese dall'ultimo incontro con il Comune, l'impresa, con nota prot.
12745 del 29.10.2021, segnalava “problematiche ed esigenze tecniche importanti” tali da necessitare un nuovo incontro tecnico per svincolare l'avvio dei lavori. Quindi il CP_1
, con nota prot. 12972 del 4.11.2021 diffidava l'impresa a procedere all'immediato avvio
[...] dei lavori, preannunciando che il mancato ulteriore inadempimento agli obblighi contrattuali avrebbe comportato l'avvio della procedura di risoluzione del contratto. Con nota del
23.11.2021, la opponeva a giustificazione del mancato avvio dei lavori il mancato Pt_3 pagamento dell'anticipazione del prezzo, il mancato adeguamento del PSC e la mancata risoluzione delle problematiche tecnico-economiche mediante adozione di un'apposita perizia di variante. Le predette contestazioni venivano riscontrate nella nota del 26.11.2021 (prot. n.
13970 del 26.11.2021 – doc.12) con la quale il - chiariva che il mancato pagamento CP_1 dell'anticipazione non poteva che imputarsi alla mancata costituzione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria (circostanza propedeutica e necessaria prevista ex lege); diffidava ancora una volta l'impresa all'avvio immediato dei lavori, pena la risoluzione del contratto. Nonostante l'ulteriore tempo concesso all'impresa per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, il permanere della situazione di stallo e del mancato avvio dei lavori costringeva il a comunicare l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto CP_1
(nota prot. 1038 del 25.01.2022), rappresentando il grave pregiudizio subito in conseguenza della mancata realizzazione dei lavori nei tempi contrattuali. Nelle more del procedimento per la risoluzione del contratto, la riscontrava la suddetta comunicazione con due note: Pt_3 con la prima nota del 4.02.2022, chiedeva l'archiviazione del procedimento di risoluzione insistendo per un nuovo ed ulteriore incontro “tecnico-legale”; con la seconda nota del
22.02.2022, reiterava la presunta sussistenza di ostacoli all'esecuzione e si dichiarava estranea ad essi.
All'esito di tale iter , il concludeva il procedimento di risoluzione del Controparte_1 contratto di appalto, disponendo l'escussione della polizza fideiussoria (poi formalmente comunicata alla compagnia assicurativa con successiva nota prot. 5605 dell'11.05.2022) e l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Respinte le richieste di parte attrice , il rassegnava quindi proprie conclusioni chiedendo: “Voglia Controparte_1
l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:• in via principale, respingere integralmente le domande proposte da in quanto Parte_1 inammissibili, tardive e infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• in via riconvenzionale, condannare la per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, al pagamento del complessivo importo di € 7.725,97 relativo alle sole voci di danno quantificabili alla data della presente comparsa e con riserva di integrazione, specificazione e quantificazione delle domande risarcitorie ad oggi non quantificate, se del caso di sponendo condanna generica ex art. 278 c.p.c., ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi ove occorra in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del Codice civile;
Si chiede inoltre che tutte le somme che verranno accertate come dovute e/o liquidate al a qualsiasi titolo, compresi gli importi Controparte_1 per i successivi aggiornamenti specificati in narrativa, siano maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 e dall'art. 1284, quarto comma del Codice civile, ovvero secondo i diversi criteri ritenuti di giustizia. Con integrale vittoria di spese di lite e rimborso del contributo unificato versato”.
Con Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18 ottobre 2023 chiedeva: “In via principale, respingere integralmente le domande proposte da in quanto Parte_1 inammissibili, tardive e infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
in via riconvenzionale, condannare la per le ragioni esposte in comparsa Parte_1 di costituzione e risposta e nella presente memoria, al pagamento del complessivo importo di
€ 21.107,93 relativo alle sole voci di danno per come aggiornate in corso di causa e con riserva di ulteriore aggiornamento fino al dì del soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi ove occorra in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del
Codice civile, se del caso disponendo condanna generica ex art. 278 c.p.c. per le residue voci di danno non ancora quantificabili alla data della sentenza”.
La società ritualmente Controparte_3 citata, non si costituiva in giudizio.
Istruita la causa mediante produzione documentale , il Giudice la tratteneva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 05.02.2024 il Giudice titolare del ruolo dr.ssa Marra , con ordinanza di rimessione istruttoria, nominava TU l'ing. , autorizzando le parti alla nomina di propri Persona_1 consulenti. Depositata la relazione, in data 25.09.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 18.12.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. per il deposito delle difese conclusionali.
In diritto
2.-In linea di principio
Tanto richiamato in relazione alle posizioni assunte dalle parti , il presupposto in punto di fatto è l'esistenza di un contratto di appalto pubblico intercorso tra la società ed _3 il del 23.03.2021 , l'elemento oggetto di controversia è rappresentato dalla Controparte_1
“conclusione” del predetto rapporto avvenuta, da parte dell'Ente, con determina 37 del
7.4.2022 non suscettibile di annullamento da parte del G.O. , ma solo di disapplicazione sul presupposto dell'inadempimento della ditta appaltatrice che non avrebbe eseguito la prestazione oggetto dell'appalto. In sede di giudizio la eccepisce ex art. 1460 c.c. _3
l'inadempimento preliminare e precedente del che, con la propria condotta, Controparte_1 non avrebbe consentito la prestazione della società in esecuzione dell'appalto.
Il punto nodale è allora accertare quale delle parti abbia o meno adempito alla propria prestazione atteso che sebbene il rapporto di appalto pubblico sia disciplinato dalla legge, si configurano a carico delle parti degli obblighi di natura contrattuale fonte di responsabilità sempre contrattuale e di eventuale danno derivante dalla violazione degli obblighi incombenti sulle parti (Cass. 2015 n. 22112).
In tale ottica, come detto, l'impresa ha eccepito l'inadempimento dell'Ente con accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per risolvere il contratto per come richiesto nella comunicazione datata 18.11.2021 , ed il in via riconvenzionale, ritenuto CP_1
l'inadempimento della società ha formulato domanda risarcitoria.
In sostanza accertato l'inadempimento per responsabilità contrattuale di una delle parti, il Giudice ordinario può valutare le rispettive domande risarcitorie.
Questo è l'inquadramento generale della fattispecie , in relazione al quale nel giudizio de quo , il precedente giudicante ha disposto una perizia tecnica con precisi quesiti focalizzati all'accertamento dell'inadempimento contrattuale lamentato da parte attrice e fatto valere ex art. 1460 c.c.
2.1-Ciò posto in relazione ai rapporti tra le parti, va detto che la norma di riferimento posta a base della determina di risoluzione del contratto da parte del Comune di è CP_1
l'art. 108 del Codice degli appalti che recita :“Art. 108. (Risoluzione)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.”
Sulla base degli atti non risulta essere sussistente nessuna delle ipotesi previste dalla norma, né quelle di cui al successivo comma
1-bis. Quindi al comma 3 la norma prevede: “Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. “; ed infine al comma 4 è previsto: “
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali”.
Le norme richiamano , quindi, come anticipato concetti civilistici che riconnettono alla responsabilità contrattuale, ove si fa riferimento a “grave inadempimento” e “negligenza” dell'appaltatore ed entrambe le nozioni presuppongono una condotta colposa che dello stesso in relazione ai parametri e principi del codice civile ex art.. 1175, 1375 c.c.
2.2- Visto il presupposto normativo della determina di risoluzione e considerato che è dato certo che la ditta non ha eseguito i lavori di cui all'appalto , realizzati da _3 altra ditta a seguito di scorrimento della graduatoria, nell'ottica sopra indicata al punto 2, occorre accertare, anche sulla base della TU, i presupposti di cui all'art. 1460 c.c. ovvero se , a monte, vi sia stato un inadempimento del che legittimi la domanda Controparte_1 di risoluzione tempestivamente comunicata in via stragiudiziale da e la richiesta dei _3 danni.
3.- La domanda proposta dalla _3
In relazione alla domanda proposta in via principale dalla società in ordine _3 al vaglio della condotta del da porre in relazione alla mancata esecuzione Controparte_1 della prestazione da parte della società, ex art. 1460 c.c. , la domanda è fondata e va accolta.
La condotta dell'Ente è censurabile non avendo la parte convenuta adempiuto agli obblighi contrattuali sullo stesso incombenti.
-Con specifico riferimento al contenuto del contratto di appalto , resta irrilevante quanto emerso nella dialettica tra le parti, tra il TU ed il CTP del Comune di , relativa CP_1 alla qualificazione di “implementazione” o “ampliamento” dell'impianto , atteso che l'oggetto del contratto risulta dal punto b) della premessa pag. 2 dello stesso, è indicata l'attività volta all'individuazione del contraente per lavori di “implementazione dell'impianto di videosorveglianza cittadina del Comune di ” dello stesso identica definizione viene CP_1 riportata all'art. 2 della regolamentazione contrattuale ove è inoltre espressamente previsto all'art. 3 “I lavori saranno condotti secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e sotto
l'osservanza del Capitolato speciale di appalto e di tutti gli elaborati di progetto che sebbene non allegati dovendo intendersi qui di seguito ritrascritti” e si ritengono accettati ed integralmente approvati.
Deve rilevarsi che il riferimento al fatto che “le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente”, non risponde alla realtà, atteso che è elemento pacifico che gli elaborati progettuali non erano allegati al contratto al momento della sottoscrizione, pertanto la parte attrice non poteva conoscerne il contenuto , profilo che incide anche sulla facoltà di fare riserve in ordine all'appalto.
-Sempre in ordine al contratto occorre rilevare anche che non vi è una specifica disciplina delle riserve.
= La ricostruzione di tutta la vicenda operata in termini tecnici dall'ausiliario del
Giudice in risposta a quesiti specifici sul fatto che la società fosse stata messa nella condizione di adempiere dalla S.A., risulta corretto e condivisibile quanto accertato dal Consulente tecnico di ufficio sulla base dell'attento esame degli atti, dai quali è emerso che la _3 non poteva eseguire la prestazione di cui al contratto di appalto.
Posto che all'atto della sottoscrizione , la non conosceva l'elaborato _3 progettuale , ai fini della determinazione precisa dell'oggetto del contratto e dell'intervento da eseguire, rileva quanto accertato dal TU ovvero che, sulla base del contenuto del computo metrico, l'attività dell'impresa appaltatrice era quella di migliorare con collegamenti wireless ed altre avanzate tecnologie, l'impianto di videosorveglianza già esistente nel Comune di ricollegando il vecchio al nuovo: “ Nel computo metrico CP_1 facente parte integrante del contratto vengono riportate solo le lavorazioni ex novo da realizzare per l'ottimizzazione dell'impianto di implementazione di video sorveglianza. Tutte le voci riportate nel computo metrico fanno riferimento ad attrezzature atte alla realizzazione dell'impianto ex novo, identificato come ampliamento e mano d'opera , da innestare a quello esistente. Nel computo metrico non vengono citate lavorazioni da effettuare sull'impianto esistente, come sostituzione di attrezzature, scavi e rinterri per cavidotti, ripristino antenne, sostituzione armadi, riparazione gruppi di continuità ed altro per come accertato e riportato nel verbale di sopralluogo congiunto ( allegati n° 12/1-12/2----------12/11).. “
Dalla disamina del computo metrico richiamato in contratto, dunque, la avrebbe Pt_3 dovuto migliorare e rendere più efficiente l'impianto esistente, da ciò discendono due corollari ai fini della valutazione dell'(in)adempimento delle parti:
-non era ricompreso nel contratto nulla che riguardasse l'impianto esistente, lo stato, la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto in essere , ma solo un intervento a valle di quanto già collocato;
- che l'impianto fosse funzionante in ogni sua parte e che dovesse intervenire _3 sull'esistente allo stesso riconnettendovi elementi nuovi e di moderna tecnologia, come risulta da tutti i successivi atti del tra i quali gli allegati 23, 9/1, 9/2 e ss. relativi ai CP_1 rapporti con la su cui si tornerà infra. Dunque , presupposto perché PA
l'appaltatrice potesse intervenire era che l'impianto esistente fosse funzionante.
Ciò posto sempre al fine di determinare la “ prestazione” della è condivisibile _3 quanto ritenuto dal TU il quale ha evidenziato due criticità, in relazione all'attività della stazione appaltante:
a.- non rispondenza dell'elaborato progettuale (solo dopo conosciuto dall'appaltatrice), alla situazione reale dell'impianto esistente.
Risulta , sulla base degli atti, un non corretto accertamento a monte dell'impianto esistente (di cui si dirà infra), basti considerare la contraddizione tra quanto risulta dalla relazione dalla direzione lavori in data 6.12.2021 ( all. 18 alla TU) e quanto affermato nella determina di affidamento dei lavori di manutenzione del 2.09.21 alla (all. 23 alla PA
TU ) . Nel primo documento risulta “I lavori previsti nel contratto riguardano, come da elenco che segue, per la quasi totalità opere di nuova realizzazione (in rosso) e solo in piccola parte le altre residue 2 voci interessano interventi di interfacciamento e configurazione del vecchio impianto”. Posto che quanto riportato non appare conforme alle risultanze del primo sopralluogo , nel progetto e nel computo metrico, nel secondo documento si legge : “dato atto che l'attuale impianto comunale di videosorveglianza costituito da n. 29 videocamere e gestito dall'area di vigilanza , si aggiungeranno ulteriori 55 telecamere”. Pertanto, deve ritenersi che il lavoro di riguardava l'implementazione dell'esistente ove le 29 _3 telecamere e relativi collegamenti , supporti etc;
b.- il mancato funzionamento dell'impianto esistente da implementare .
E' documentale che i lavori sono stati consegnati alla società in data 21.05.2021 ma il primo sopralluogo si è svolto dopo due mesi , ossia in data 20.07.2021, in tale occasione sono emerse le criticità connesse all'esistente , come ritenuto anche dal TU alla pag. 5 e ss dell'elaborato peritale: “In data 20-07-2021, prot. N° INT.8841, è stato effettuato un sopralluogo sui siti oggetto delle lavorazioni alla presenza dei direttori dei lavori e del rappresentante della e del comandante dei Vigili Urbani ( ), al fine Pt_3 Persona_2 di procedere ad una verifica dello stato di consistenza dei luoghi ed alla consegna dell'impianto esistente di videosorveglianza( allegati alla presente n° 2/1-2/2-2/3-2/4). Durante il sopralluogo viene accertato che : a)nella sala apparati ubicata nel locale tecnico del comune, si evidenzia la presenza funzionale di tre su quattro apparecchi denominati NVR, ed il cattivo funzionamento del condizionatore (foto n° 1). Si specifica che l'NVR è un sistema completo di registrazione delle telecamere impiegate nei sistemi di video sorveglianza .Tale sistema si avvale di un software speciale che registra video ed audio , nonché permette l'accessione alle immagini del registratore. Il condizionatore del cattivo funzionamento aveva il compito di raffreddare l'aria dell'ambiente circostante mantenendola a temperatura costante. b)nel sito telecamere di via Giuseppe Garibaldi (ex Pretura) si rileva la presenza di un gruppo di continuità non collegato al sistema e si prende atto in modo congiunto della necessità di centralizzare gli apparati esistenti in un RACK adeguato. Si chiarisce che il RACK è costituito da un armadio in plastica, necessario ad alloggiare gli elementi per la video registrazione , alloggiando nel suo interno un video registratore ed un monitor. Durante il sopralluogo si è quindi preso atto del non collegamento del gruppo di continuità all'intero sistema ed il cattivo funzionamento del condizionatore. Si specifica che il gruppo di continuità garantisce che il sistema di video sorveglianza continui a registrare anche in caso in cui una generica causa
(manomissione) continui a funzionare, e non sia soggetto a sbalzi di tensione . Tale gruppo di continuità permette di mantenere operativo il sistema anche in assenza di corrente. Risulta chiaro che per ottenere il giusto funzionamento del sistema, necessitava che il gruppo fosse: 1)ben dimensionato , cioè necessitava definire la potenza elettrica che il gruppo di continuità doveva avere per sopportare i dispositivi connessi. 2) che ci fosse uno stabilizzatore di tensione all'interno del sistema di video sorveglianza che regolasse i disturbi di rete. c)nel sito incrocio tra le Vecchia strada Jonica 106 e via Mediterraneo si rileva una serratura guasta (chiusa con fascetta metallica)”. Omissis- “-d)sul sito incrocio tra la SP Bianco -Samo e via Mediterraneo
(Marasai) si rileva la mancanza del gruppo di continuità ( foto n° 2-3). Si rilevano apparati non alimentati per un guasto sulla linea di alimentazione . In merito a tale fatto , necessita rilevare che il gruppo di continuità garantiva la stabilizzazione della tensione negli impianti di video sorveglianza. All'interno di un impianto di video sorveglianza ci sono tre elementi sensibili ai disturbi di rete che sotto riportano: -telecamere, che permettono di acquisire le immagini . -Hard disch, che garantiscono le operazioni di scrittura e registrazione dei dati. -
Led, atti alla registrazione di immagini in condizioni notturne o di scarsa luminosità. In assenza di una tensione stabile ,ciascuno di questi elementi rischiava di inficiare il funzionamento dell'intero impianto ,e nel peggiore dei casi guastarsi irrimediabilmente. -e)sul sito telecamere incrocio lungomare, si rileva l'armadio danneggiato. -f)sul sito telecamere incrocio tra via C.
Colombo e via Vittoria ( si rileva una serratura rotta che non permette l'apertura CP_7 della cassetta apparati. Per tale lavorazione si rimanda a quanto riportato al punto “c”. In tal caso la rottura della serratura degli apparati ,oltre ad interessare il costo della stessa da contabilizzare deve essere intesa come responsabilità che poteva avere l'impresa l'indomani della consegna dei lavori .La mancanza del lucchetto nel detto armadio equivale ad una potenziale manomissione di ciò che conteneva l'armadio. -g)sul sito telecamere all'incrocio strada comunale e viale della Pace mancava l'alimentazione delle telecamere con impossibilità ad accertare il funzionamento. Per tale lavorazione si rimanda a quanto relazionato al punto
“d” in merito agli sbalzi di tensione. Si fa rilevare che con la mancanza dell'alimentazione elettrica, risulta impossibile l'avviamento del sistema o parte di esso. -h)sul sito ripetitore Contr abbaino scuola secondaria dei primo grado, si rileva che il gruppo non mantiene la carica Contr ed inoltre necessita effettuare uno spostamento della cassetta. Si precisa che il gruppo rappresenta un sistema completo di continuità che permette di mantenere avviato l'intero Contr sistema in assenza di corrente. Con l' viene garantita la salvaguardia delle attrezzature dall'eventualità di spegnimenti ed improvvisi e conseguenti riavvii, o ad eventuali manomissioni del sistema”. Il Ctu ha concluso, sulla base degli elementi documentali , che l'impianto esistente non era funzionante difatti al termine del primo sopralluogo le parti rinviavano per un approfondimento tecnico ed economico , preso atto delle oggettive difficoltà sull'impianto esistente che veniva consegnato all'appaltatrice. Ciò posto ed accertato che, come detto, l'appalto non prevedeva interventi sull'esistente per renderlo funzionante, il quesito del giudice rilevante ai fini del decidere era volto ad accertare se le tecnologie che la società doveva installare erano comunque ivi collocabili, in sostanza se la prestazione di fosse comunque eseguibile. _3
Sulla base della valutazione del TU tale prestazione non era eseguibile per profili tecnici rilevanti: -l'ausiliario ha accertato un difetto di attività da parte del UP e dei progettisti non hanno provveduto in maniera adeguata a compiere una accurata attività di indagini e di accertamenti preliminari in fase di progettazione, in sostanza nella fase a monte all'appalto sulle condizioni dell'esistente (supra punto a);
-al fine di superare le criticità riscontrate in sito durante il sopralluogo congiunto delle parti del 20-07-2021, doveva essere predisposto un progetto di variante che il non ha CP_1 mai predisposto. In sostanza secondo l'ausiliario del giudice , solo allora , la avrebbe _3 potuto operare (“ Tale progetto doveva sopperire a tutte le dimenticanze e omissioni, ed alle carenze tecnico-progettuali riscontrate ed accertate dalle parti durante il sopralluogo di verifica dei luoghi. Il progetto di variante in tal caso risultava legittimo, in quanto esso era solamente attinente all'impianto esistente, cioè all'implementazione, atteso che l'ampliamento era stato previsto nel progetto di cui al contratto stipulato. L'impresa in assenza di un progetto di variante non poteva dare inizio ai lavori , in quanto in caso di contenzioso, quelle lavorazioni eseguite sull'impianto esistente , senza alcun ordine di servizio scritto e senza un progetto di variante”)
c.- Ulteriore conferma della omessa attività di adeguamento dell'Ente preliminare e propedeutica all'attività della ditta appaltatrice e della non eseguibilità della prestazione della parte attrice, è l' evoluzione fattuale che risulta su base documentale:
la conferma che l'impianto esistente presentasse criticità importanti non “recepite” nel progetto esecutivo, è confermato dall'affidamento della manutenzione , alla di PA
, con contratto del 2.11.2021 n. 103 , successivo alla consegna dei lavori e del _9 cantiere alla . _3
Ora, sulla base dei documenti in atti e della disamina della TU risultano diversi profili non coerenti , atteso che il viene formalmente investito con contratto _9 successivo all'appalto ed al sopralluogo del 20.07.21, tuttavia risulta presente al nuovo sopralluogo del settembre 2021. L'ausiliario ha accertato che al nuovo sopralluogo del
24.09.21 il era presente unitamente al UP , al direttore dei lavori _9 CP_10 ed al rappresentante della
[...] Parte_4 Quindi, a seguito della ricognizione sui luoghi effettuata dal signor _9 quale amministratore della , vi sono “gli acquisti per le attrezzature e CP_6 manutenzione dell'impianto sono state acquistate in data posteriore al 24-09-20Quindi
21(riunione tra con regolari determine dei dirigenti N° Controparte_11
170 del 10-05-2022 (allegato N° 9/1-9/2); N° 209 del 31-05-2022 (allegati n° 10/1-10/2-10/3);
N°320 del 11-08-2022 (allegato n° 11/1-11/2) e con regolari contratti stipulati con date successive a quella della riunione 24-09-2021, per come sopra riportato”. (TU pag. 15).
In sostanza il TU ha rilevato che è intervenuta dopo la consegna del PA cantiere e tutti gli acquisti ed interventi sono successivi all'aggiudicazione della parte attrice, il che conferma che prima dell'intervento della ditta di manutenzione , la non _3 potesse operare . In particolare, con la determina n° R.G 170 del 10-05-2022 (allegati alla TU
n° 9/1-9/2) del comune di veniva deliberata la somma di euro 2.568,00 oltre IVA per il CP_1 ripristino della funzionalità dell'impianto esistente di video sorveglianza, da affidare alla
[...]
sulla base di una relazione tecnica , riportante le soluzioni da adottare per il ripristino CP_6 della funzionalità dell'impianto esistente, con richiesta di euro 2.560,00 oltre IVA. Così come i lavori di cui alla determina n. ° 209 del 31-05-2022, determina RG n° 320 del 11-08-2022 affidati alla , rappresentavano lavori urgenti ed indifferibili per poter dare l'avvio CP_6 all'esecuzione successiva
In sostanza , che non ha partecipato al sopralluogo del 20.07.21 PA
e che non risulta avere incarico dal Comune di in termini di manutenzione CP_1 dell'impianto se non con contratto del novembre 2021 , formalizza una relazione sullo stato dell'impianto esistente che vede una determina di spesa da parte del per Controparte_1
“sistemare” le criticità rilevate;
tutti i lavori di manutenzione deliberati per l'impianto esistente, sono temporalmente successivi alla data di risoluzione del contratto ( 07-04-2022).
Questa successione temporale, rilevante ai fini del decidere , risulta anche nelle controdeduzioni alle osservazioni del CTP del : “Quindi il primo contratto riporta CP_1 una data posteriore a quella del 24-09-2021 (riunione tra il UP il direttore dei lavori ed il
EO ).Inoltre come da determine (allegati n°9/1-9/2-10/1-10/2- Controparte_12
10/3-11/1-11/2) tutti i materiali attinenti alla manutenzione sono stati acquistati nell'anno
2022, atteso che le tre determine n° 170/2022- n° 209/2022- n°320/2022, di cui agli allegati sopra evidenziati, si riferiscono all'anno 2022” (pag. 4), il che comporta che prima di questi interventi l'impianto non era comunque implementabile;
-ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione della risoluzione contrattuale da parte dell'Ente, è che l'impresa ha reso noto alla stazione appaltante la impossibilità della prestazione nelle diffide del 29.10.21 18.11.21 e 22.2.2022 . Nelle prime due comunicazioni la società ribadiva la volontà di mantenere il contratto in essere e dava la propria disponibilità evidenziando nella comunicazione del 18.11.21 (all. 15 alla TU) la necessità di rivedere i prezzi a seguito dello squilibrio contrattuale nel prezzo dei materiali per epidemia da Covid
19. Nella comunicazione del 18.11.2021 nella parte finale prospettava la risoluzione del contratto in ipotesi di ulteriore inadempimento dell'Ente.
d.- Ulteriore elemento rilevante , su cui si tornerà infra, è rappresentato dalla circostanza che dopo la risoluzione contrattuale con la i lavori sono stati appaltati _3 alla con contratto registrato in data 14.06.23, che ha eseguito la Controparte_13 propria prestazione ma dopo l'intervento della . CP_6
Ciò emerge dagli atti e lo stesso TU rileva il mutamento dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento di tale ultima ditta appaltatrice, il TU dà atto che in sede di sopralluogo del 04-03-2024, ha accertato: “ha avuto modo di descrivere ed affermare il buon funzionamento del nuovo impianto attinente al solo ampliamento, anche se non ancora completato. La terza impresa affidataria non ha trovato criticità di sorta, in quanto quelle criticità riscontrate durante il sopralluogo del 20-07-2021 tra la e l' erano state Pt_3 Pt_5 eliminate dalla , essendo questa incaricata con regolari contratti di manutenzione CP_6 ed acquisti di materiale a carico dell' come da termine dirigenziali già evidenziate”. Pt_5
(TU pag. 24).
2.3- In ordine alle riserve , la difesa dell'Ente nonché il CTP del CP_1 evidenziano che l'impresa non avrebbe formulato riserve in ordine ai lavori. Sul punto va detto: -il contratto di appalto non prevedeva una disciplina ad hoc, per le riserve;
- per come riportato nella risposta alle osservazioni in atti , il TU evidenzia : “Il tecnico di parte ritiene che nel verbale di consegna dei lavori del 21-05-2021 l'impresa non ha apposto alcuna riserva e che risulta errato quanto affermato dal TU ,il quale asserisce che la vera consegna dei lavori risulta essere quella effettuata durante il sopralluogo congiunto del 21-07-
2021”. Condivisibile la risposta del TU che ha ribadito sul punto : “il TU ritiene che con il verbale di consegna, è stato visionato il progetto cartaceo e la contabilità, evidenziando che non ci sono impedimenti e che l'area risultava libera da persone , cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori , non effettuando il sopralluogo sui siti per accertare lo stato dei luoghi. E' solamente mediante il sopralluogo che si prende visione delle opera da realizzare per come riportato nel verbale congiunto del 21-07-2021, segnalando tutte le criticità. Solamente col sopralluogo si stabilisce l'adeguata o non adeguata valutazione dello stato dei luoghi, la cui inadeguatezza rappresenta motivo di errore progettuale” (controded. Pag. 7) ; quindi specifica sula base degli atti:” Si evidenzia in oltre, non precisato nella redazione della TU, ma ora evidenziato nelle presenti contro deduzioni che la Pt_3 in data 29-10-2021(allegato n° 3/1 aggiuntivo) segnalava delle problematiche ed esigenze tecniche importanti emerse, in quanto non evidenziate in fase progettuale. Tali esigenze rappresentavano i nuovi prezzi derivanti dalle cause degli eventi bellici, che dovevano essere applicati in fase di una potenziale variante solo per le lavorazioni non previste in fase di progettazione, ed attinenti solamente all'implemento dell'impianto esistente nel caso di variante suppletiva”.
2.4- Alla luce di tutti i superiori accertamenti delle emergenze documentali ed accertamenti in sede di TU, deve ritenersi che:
-il contratto di appalto di riguardava esclusivamente il miglioramento _3 dell'impianto di videosorveglianza comunale esistente, potenziandolo con tecnologie più innovative , esso impianto doveva essere funzionante con installazione di nuove telecamere e tecnologie più avanzate;
-il progetto non allegato al contratto di appalto, non era rispondente alla situazione reale dell'impianto ;
-il è inadempiente per la mancata attivazione del UP e degli uffici competenti, nella CP_1 effettiva ricognizione dell'impianto ante appalto nonché, nel corso dell'appalto, per la mancata realizzazione di un progetto in variante che consentisse di affrontare i costi degli interventi necessari sull'esistente che NON rientravano nel contratto di appalto;
- la era nella oggettiva impossibilità di effettuare la prestazione per causa alla stessa _3 non imputabile ma imputabile esclusivamente alla condotta dell'ente, che si è attivato solo nel settembre 2021 nel fare intervenire la in sede di sopralluogo , con interventi PA risolutivi successivi alla risoluzione con la parte attrice;
- Le lavorazioni eseguite dalla impresa di manutenzione non sono quelle previste CP_6 in progetto, di cui al contratto di appalto stipulato tra l'ENTE e l'impresa ma Parte_1 esse rappresentano delle lavorazioni integrative extra attinenti al solo impianto esistente, ma successive che hanno consentito l'agevole adempimento della terza impresa aggiudicataria;
-l'ente risulta altresì inadempiente per non avere ottemperato al pagamento dell'anticipo nella misura del 20 % dell'importo all'atto della consegna dei lavori, per come espressamente statuito dal contratto di appalto (art. 7 ), in presenza di regolare polizza fideiussoria, risultante in atti.
Dalla valutazione complessiva di tutti questi elementi risulta fondata la domanda di ex art. 1460 c.c., atteso che la mancata esecuzione dell'appalto è dipesa dalla _3 condotta inadempiente del non sussistendo per quanto in motivazione le Controparte_1 ipotesi di cui all'art 108 ut supra ovvero che “l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto” ; nonché per violazione da parte dell'Ente degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del generale obbligo di cooperazione della PA nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Atteso che nel caso di specie di appalto, essendo rimasto provato che nonostante le contestazioni e diffide della ditta appaltatrice il è CP_1 intervenuto solo successivamente allo scioglimento del contratto.
Da ciò discendono i seguenti corollari: - l'illegittimità della determina RC n. 37 area tecnica del 7.4.2022, di risoluzione del contratto per inadempimenti di che va Pt_3 disapplicata , nonché dell'illegittimità della escussione della polizza fideiussoria, atteso che non aveva la funzione di risarcire l'ente per l'inadempimento , per come accaduto in concreto, bensì quella di garantire la S.A. per la corretta esecuzione dell'opera , esecuzione in concreto non avvenuta;
- nel contempo accertato l'inadempimento contrattuale del , Controparte_1 da ciò deriva la fondatezza della domanda di risoluzione formulata dalla società attrice ed il risarcimento del danno ex art. 1453, 1454, come da diffida ad adempiere in atti.
3.-La domanda risarcitoria di parte attrice
Parte attrice ha quindi proposto domanda di risarcimento del danno indicando le seguenti voci: “il mancato utile dei lavori ancora ad eseguirsi pari ad € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
“danno curriculare” che la Giurisprudenza quantifica forfettariamente nel 5% sull'importo contrattuale di € mila x 5% somma a € del dei lavori ancora da eseguirsi;
rimborso spese. La domanda può essere parzialmente accolta, nei termini di cui di seguito.
Per quel che riguarda le spese per le polizze fideiussorie , la domanda non può essere accolta in quanto, come accertato dal TU, non risulta in atti documentazione a sostegno . In ogni caso per giurisprudenza costante, trattasi di spese che non possono essere risarcite, trattandosi di costi che restano ad esclusivo carico dell'impresa sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione e che detti costi possono assumere rilevanza ai fini del danno emergente solo qualora l'impresa subisca una illegittima esclusione (cfr. da ultimo, Cons.
Stato n. 1678/2021) A tale proposito va evidenziato che la parte attrice non ha presentato osservazioni alla TU.
Per giurisprudenza costante, in ipotesi di inadempimento/parziale adempimento nel contratto di appalto deve essere riconosciuto il “mancato guadagno” in favore dell'impresa connesso alla mancata esecuzione dell'appalto per l'intero. Sul punto si ritiene condivisibile quanto effettuato dal TU , peraltro non oggetto di osservazioni dalla parte attrice, secondo cui esso viene regolato dall'art. 109 del D. Lgs: n° 50/2016 ed è dato da un decimo dei quattro quinti dell'importo a base di gara, dato dall'importo dei lavori ed importo mano d'opera.
(76.100,83+24.188,00)= 8.023,04 euro, a cui devono aggiungersi rivalutazione e C.F._2 interessi come per legge dal 26.11.21, data della messa in mora, al soddisfo.
Con riferimento alla liquidazione del danno curricolare, tale voce risarcitoria da quantificarsi in via equitativa per le oggettive difficoltà probatorie, non può essere riconosciuta in quanto per la giurisprudenza più recente, è richiesto che il danneggiato provi la perdita di ulteriori commesse pubbliche o di aver subito altre ricadute negative, in termini di minore redditività, sulla propria immagine commerciale (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2019, n. 5283), nella sostanza che vi sia quantomeno un principio di prova su cui basare la valutazione equitativa . La recente sentenza del TAR di Catanzaro del 16.6.2025 n. 1051 a fronte della tesi del ricorrente che sosteneva il risarcimento del danno curriculare quale danno sia “in re ipsa”
e potesse risarcirsi “in una misura variabile tra l'1% e il 5% dell'importo contrattuale”, il
Tribunale ha ritenuto: “Invero, tale assunto, non condivisibile, si fonda su una giurisprudenza, richiamata nel ricorso, che è stata superata da quella secondo cui anche il danno curriculare deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta od al mancato conseguimento di un livello di qualificazione superiore
(per gli appalti di lavori: cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile a conseguire l'importo richiesto per partecipare a procedure di appalto di servizi o forniture bandite successivamente (così, da ultimo, Cons.
Stato, V, 11 aprile 2025, n.3147).Più in generale, anche tale forma di danno risponde al principio per cui, nella materia che ci occupa, “è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell'an che sul piano del quantum, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l'ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato” (cfr. Cons Stato, sez. V,
13 luglio 2017, n. 3448).” In linea di principio sulla prova , il Consiglio di Stato, ez. V, sentenza del 2 gennaio 2024, n. 26 facendo corretta applicazione del principio di diritto già enunciato dalla sentenza dello stesso Consiglio di Stato, n. 2435/2019 (pronuncia tra l'altro richiamata anche dal Giudice di prime cure), ha ribadito che “spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art.
64, commi 1 e 3, c.p.a.)”,
Ritenuto che è principio generale del nostro ordinamento la necessità di fornire quanto meno un principio di prova in ordine al danno, condividendo questo giudice l'indirizzo giurisprudenziale , non avendo fornito parte attrice alcuna prova in ordine alla impossibilità di partecipare ad altre gare o di avere rinunciato ad altri appalti nel periodo dall'aggiudicazione e consegna lavori alla risoluzione contrattuale con il , la domanda non può Controparte_1 trovare accoglimento.
Per l'effetto il deve essere condannato al pagamento della somma di Controparte_1
€ 8.023,04 a titolo di risarcimento del danno , oltre interessi moratori dal 26.11.2021, quale messa in mora, al soddisfo, in favore della accertata la condotta in sede di appalto _3 da qualificarsi come illegittima.
4.- Domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Il ha proposto domanda riconvenzionale per danni nei confronti di Controparte_1
indicando separate voci : a) maggiori costi derivanti dalla mancata realizzazione _3 della implementazione della rete di videosorveglianza. ; b) maggiori costi da sostenersi per il riaffidamento dei lavori non eseguiti dall'impresa In considerazione della disposta Pt_3 risoluzione contrattuale, il ha avviato la procedura di c.d. interpello degli Controparte_1 altri operatori secondo l'ordine ; c) Penale da ritardo ai sensi dell'art. 23, comma 8 del
Capitolato Speciale d'Appalto, l'applicazione della suddetta penale da ritardo. Il danno risulta quantificato in € 7725,97. Le domande risultano essere infondate e non possono essere accolte.
In ordine alla voce di cui al punto a)( maggiori costi derivanti dalla mancata realizzazione della implementazione della rete di videosorveglianza) , il avrebbe dovuto procedere CP_1 alla temporanea richiesta di fornitura e installazione di telecamere di videosorveglianza in corrispondenza dei siti di maggiore rischio. Tale circostanza non risulta fondata:
- sulla base degli atti e della TU, è emerso che la si è trovata nella oggettiva _3 impossibilità di eseguire la prestazione per mancata variante di progetto o comunque adeguamento dell'esistente;
-i lavori e gli impegni di spesa che hanno interessato la sono risultati a PA favore dell'Ente che pertanto non ha subito un pregiudizio patrimoniale , atteso che l'impresa che ha preso il posto di si è ritrovata avvantaggiata. Inoltre sulla base della TU _3 tali interventi erano necessari per l'adeguamento del vecchio impianto ai lavori oggetto di appalto ed avrebbero dovuto comunque essere affrontati dal e contabilizzati CP_1 Sulla voce di danno b) “maggiori costi da sostenersi per il riaffidamento dei lavori non eseguiti dall'impresa . In considerazione della disposta risoluzione contrattuale, il Pt_3
ha avviato la procedura di c.d. interpello , ciò non ha causato alcun costo Controparte_1 aggiuntivo , atteso che la ha risposto all'interpello Controparte_13
Si chiede, infine, in via riconvenzionale, la condanna dell'Appaltatore al pagamento della penale da ritardo, contrattualmente prevista. Il grave ritardo accumulato dall'Appaltatore nell'avvio dell'esecuzione dei lavori, legittimano, infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del
Capitolato Speciale d'Appalto, l'applicazione della suddetta penale da ritardo.
La penale non va applicata per le ragioni di cui in motivazione, trattandosi in casu di impossibilità alla realizzazione della prestazione ovvero impossibilità di adempimento. In ogni caso il non ha subito alcun danno avendo riscosso non legittimamente la polizza CP_1 fideiussoria e non avendo provveduto a versare il 20 % di anticipo per come previsto in contratto a favore di all'atto della consegna dei lavori , dato pacificamente emerso _3 ed accertato dal TU
Deve pertanto ritenersi che non vi sia stato alcun depauperamento ai danni del
[...]
, né vi è prova in tal senso la cui responsabilità sia imputabile alla parte attrice. CP_1
5.-Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza pertanto il Tribunale di Locri condanna il CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della , che liquida
[...] _3 in base al valore della causa valori medi sulla base del DM 55/14 e succ mod, come di seguito: fase di studio della controversia: € 919,00 ; fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 237,00 per spese vive, spese gen, IVA e CPA , con compensazione nella misura del 20 % atteso l'accoglimento parziale delle voci di danno, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Caliendo ex art. 93 c.p.c.
Pone le spese di TU definitivamente a carico di parte convenuta , Controparte_1 che liquida con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.- applicati i principi di cui all'art. 1460 c.c. , accoglie la domanda proposta da Pt_3
[...
previo accertamento dell'inadempimento del , con conseguente Controparte_1 disapplicazione della determina n. 37 area tecnica del 7.4.2022 del di Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto n. 2 del 23.03.2021 e riscossione polizza assicurativa, non sussistendo a carico dell'impresa alcuna condotta censurabile, per le ragioni di cui alla parte motiva;
b.- visti gli artt. 1453, 1454 , accertata la responsabilità contrattuale del CP_1
, accoglie la domanda di scioglimento del contratto di appalto n. 2 del 23.03.2021 ;
[...]
c.- per l'effetto condanna il al risarcimento dei danni Parte_6 patiti dall'impresa, quantificati nella somma di € 8.023,04 a titolo di risarcimento del danno in favore della , oltre interessi moratori dal 26.11.2021, quale messa in mora, al _3 soddisfo;
d.- rigetta le altre domande di parte attrice;
e.- rigetta le domande riconvenzionali proposte dal , per le ragioni di Controparte_1 cui in motivazione.
f.-condanna il al pagamento delle spese e competenze di lite in favore Controparte_1 della , che liquida in base al valore della causa valori medi sulla base del DM 55/14 _3
e succ mod, come di seguito: fase di studio € 919,00 ; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: €
1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 237,00 per spese vive, spese gen, IVA e CPA , con compensazione nella misura del 20 % atteso l'accoglimento parziale delle voci di danno, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Caliendo ex art. 93 c.p.c.
Pone le spese di TU definitivamente a carico di parte convenuta , Controparte_1 che liquida con separato provvedimento
Locri, lì 23.06.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri