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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1775/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1775/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRELLO LUIGI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 27.08.2006 in Comune di Corridonia (MC), atto trascritto nei Registri di Stato Civile del
Comune di Cologno Monzese (MI) al n. 62, Parte II, Serie B, Anno 2006; b) ordinare al Comune di Corridonia (MC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate tra le parti le spese di procedura.
Gli stessi, chiedono, altresì, di omologare le seguenti condizioni:
1. i coniugi dichiarano che, avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita ed avendo già regolato i loro rapporti, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, e, pertanto, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
2. poiché l'immobile in comproprietà è stato già promesso in vendita, il SI. Parte_1 dichiara, sin d'ora, di rinunziare, in favore della SI.ra all'intero prezzo (da CP_1 intendersi anche quale liquidazione una tantum) che sarà ricavato dalla vendita della propria quota di proprietà, al netto della preventiva estinzione del mutuo acceso presso la Banca ING;
3. i figli minori, e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4. data l'età dei figli, gli stessi si regoleranno direttamente con il padre per organizzare le visite tra loro;
5. a titolo di concorso al mantenimento di ed il padre, SI. Per_1 Per_2 Parte_1 corrisponderà alla SI.ra entro il primo giorno di ogni mese, la somma di € 600,00 CP_1
a mezzo bonifico bancario;
6. i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con decreto del Tribunale di Monza in data 31.05.2012. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (20.03.2008) ed 15.05.2010) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 14/03/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in CORRIDONIA (MC) in data 27/08/2006 (atto n. 52, Parte II, Serie CP_1
A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Corridonia (MC)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Corridonia (MC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1775/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRELLO LUIGI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 27.08.2006 in Comune di Corridonia (MC), atto trascritto nei Registri di Stato Civile del
Comune di Cologno Monzese (MI) al n. 62, Parte II, Serie B, Anno 2006; b) ordinare al Comune di Corridonia (MC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate tra le parti le spese di procedura.
Gli stessi, chiedono, altresì, di omologare le seguenti condizioni:
1. i coniugi dichiarano che, avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita ed avendo già regolato i loro rapporti, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, e, pertanto, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
2. poiché l'immobile in comproprietà è stato già promesso in vendita, il SI. Parte_1 dichiara, sin d'ora, di rinunziare, in favore della SI.ra all'intero prezzo (da CP_1 intendersi anche quale liquidazione una tantum) che sarà ricavato dalla vendita della propria quota di proprietà, al netto della preventiva estinzione del mutuo acceso presso la Banca ING;
3. i figli minori, e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4. data l'età dei figli, gli stessi si regoleranno direttamente con il padre per organizzare le visite tra loro;
5. a titolo di concorso al mantenimento di ed il padre, SI. Per_1 Per_2 Parte_1 corrisponderà alla SI.ra entro il primo giorno di ogni mese, la somma di € 600,00 CP_1
a mezzo bonifico bancario;
6. i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con decreto del Tribunale di Monza in data 31.05.2012. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (20.03.2008) ed 15.05.2010) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 14/03/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in CORRIDONIA (MC) in data 27/08/2006 (atto n. 52, Parte II, Serie CP_1
A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Corridonia (MC)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Corridonia (MC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona