Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26682/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Giulia Sapi, Claudia Carmicino e Antonino La Lumia con elezione di domicilio telematico presso gli stessi ( Email_1
Email_2 Email_3
e
2) Parte_2 nata a [...] il 1°ottobre 1975 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianpaolo Di Pietto con elezione di domicilio telematico presso lo stesso ( Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 6 febbraio 2007 (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2007, Atto n. 9239, Reg. 01, Parte I), scegliendo il regime della separazione dei beni;
con i seguenti figli minori:
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. ; Persona_1 C.F._3
C.F._4
FATTO
In data 22 luglio 2024 il signor ha depositato ricorso per la separazione personale Parte_1 nei confronti della signora . La signora si è tempestivamente costituita Parte_2 Parte_2 in data 19 novembre 2024 ed entrambe le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori e Per_1 Parte_3 collocati prevalentemente presso e con la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di cura dei figli e in maniera congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione.
3) La casa coniugale, situata a Milano in via Francesco De Lemene n. 46, viene assegnata alla madre con i relativi arredi ed ella continuerà ad abitarvi unitamente ai figli. Il signor Pt_1 potrà asportare i propri beni personali.
4) In relazione alle spese condominiali della casa coniugale, il padre si impegna a sostenere in ragione del 100% gli arretrati, così come quantificati al 29 gennaio 2025.
5) I figli staranno con il padre:
a) ogni mercoledì per la cena;
b) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante le vacanze invernali alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al
27 dicembre e quello dal 27 dicembre al 6 gennaio;
d) per l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
e) durante le vacanze di Carnevale ad anni alterni con la madre;
f) durante le vacanze estive per una settimana durante il mese di luglio e per due settimane consecutive durante il mese di agosto, alternando con la madre le prime due settimane e le seconde due. I rispettivi periodi andranno concordati di anno in anno entro il 30 aprile.
6) Con decorrenza dal mese di febbraio 2025 il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 825,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e, inoltre, sosterrà il 60% delle spese extra-assegno relative ai figli come di seguito precisate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servi-zio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure ter-mali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) L'assegno unico relativo ai due figli minori verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre.
8) I signori e si impegnano reciprocamente ad effettuare i seguenti passaggi di Pt_1 Parte_2 proprietà relativi alle automobili di rispettiva proprietà: il signor trasferirà, a titolo Pt_1 gratuito, la proprietà dell'automobile Mercedes Classe A (targa EA367TV) alla signora
, la quale si farà esclusivo carico delle spese necessarie al passaggio di proprietà; Parte_2 la signora trasferirà, a titolo gratuito, la propria quota (ossia il 50 %) di proprietà Parte_2 dell'automobile Fiat DA alla signora , madre del signor , la Persona_2 Pt_1 quale si farà esclusivo carico delle spese necessarie al passaggio di proprietà.
9) Spese di lite compensate.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha quindi disposto procedersi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c. e ha rinviato la causa per acquisire la bozza di sentenza di separazione, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte con termine al 10 febbraio 2025.
Con note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del 10 febbraio 2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 6 febbraio 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG