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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 5597 /2024 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5597 del Ruolo Generale Affari Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso proposto congiuntamente
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Benedetta Annamaria Iantorno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Cosenza, Piazza
Loreto n. 35 e (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti Susanna Cecere e Antonella Falvo in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime sito in Cosenza, alla via G. e F. Falcone n. 45
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
-
INTERVENIENTE NECESSARIO–
2
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minori nati da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da verbale di udienza del 2.12.2024 dinanzi al giudice relatore.
Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
e ai fini della regolamentazione dell'affido, del collocamento e del CP_1
mantenimento dei figli minori (nata il [...]), Persona_1 [...]
(nata il [...]), (nato il [...]) e del Per_2 Persona_3
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_4
autosufficiente, tutti nati dalla convivenza more uxorio tra le parti.
I ricorrenti, in particolare, hanno sottoposto al collegio le seguenti conclusioni:
1. L'affidamento dei figli sarà condiviso tra i genitori, con collocazione presso la casa familiare;
entrambi i genitori, nel prevalente interesse dei minori e seguendo il principio di bigenitorialità, ne cureranno l'educazione e l'istruzione in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi, curando di far conservare ai medesimi rapporti significativi anche con i parenti dei due gruppi familiari;
tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future dei figli verranno prese di comune accordo tra i genitori;
2. I figli minori saranno affidati in forma congiunta a entrambi i genitori, vivranno stabilmente nella casa sita in Rende alla Via Svezia 40, di esclusiva proprietà del
Sig. dove continueranno ad abitare insieme alla loro madre, mentre il padre CP_1
fisserà la propria dimora e domicilio in altro appartamento di sua proprietà sito sempre nello stesso immobile;
3. L'immobile de quo resterà in uso della Sig.ra e dei figli, fino al Pt_1 raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi;
a questo punto l'immobile tornerà nella disponibilità del Sig. ; CP_1
4. Il mobilio e le suppellettili che ad oggi arredano la casa coniugale resteranno nell'immobile per non modificare l'habitat in cui i minori vivono;
5. Tutte le spese inerenti agli elettrodomestici e le riparazioni di ordinaria amministrazione saranno a carico della Sig.ra Pt_1 3
6. Le spese di energia elettrica dell'appartamento saranno a carico della a cui Pt_1
è intestata l'utenza alla quale ineriscono al momento anche gli altri immobili di proprietà del Sig. , il quale si impegna a stipulare nuovo contratto di fornitura CP_1
a suo nome, rimanendo così a carico della Sig.ra esclusivamente le spese Pt_1 inerenti all'appartamento da lei abitato;
7. La Sig.ra si impegna a lasciare libero e sgombro dai suoi effetti personali Pt_1 gli altri immobili di proprietà dell' , che però potranno essere liberamente CP_1
utilizzati dai figli;
8. Il figlio maggiore è iscritto all'Università della Calabria alla facoltà di Scienze
Turistiche, frequenta i corsi dal lunedì al venerdì, nei fine settimana svolge qualche lavoro saltuario come cameriere presso strutture recettive della zona;
per quanto riguarda i minori, e vista la loro età, frequentano Per_3 Per_2 rispettivamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, di domenica frequentano la Chiesa e, per quanto riguarda il pomeriggio del lunedì Per_2
frequenta il catechismo;
frequenta il secondo anno del Liceo Musicale Per_1
“Lucrezia Della Valle” e il giovedì sera partecipa a un gruppo di incontri per i giovani dell'Azione Cattolica;
9. Ad occuparsi dei figli nella quotidianità è la Sig.ra nche in considerazione Pt_1 dell'attività professionale del Sig. che è Maresciallo dei Carabinieri di stanza CP_1
presso la Caserma di via Popilia in Cosenza, il quale ha spesso partecipato a missioni in passato, restando per lungo tempo lontano dalla famiglia;
10. È intenzione di entrambi genitori adoperarsi affinché, nonostante la separazione,
i ragazzi possano mantenere un rapporto sano e continuativo con gli stessi;
pertanto, sarà possibile per il padre vedere i figli previo preventivo avviso e comunicazione alla madre. Tuttavia, per mantenere un certo ordine ed equilibrio, consentendo un adeguato adattamento alla nuova situazione, appare opportuno stabilire delle modalità, definite naturalmente con la massima elasticità, nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori, in relazione al rapporto con i figli minori. Per quanto riguarda
, vista la sua maggiore età e visti i suoi impegni scolastici e lavorativi, Per_4
deciderà in autonomia le modalità di incontro e frequentazione col padre.
11. Pertanto, si stabilisce che il padre potrà tenere con sé i figli minori per almeno due pomeriggi a settimana da concordare all'inizio di ogni settimana, in virtù dei turni lavorativi a cui dovrà adeguarsi. Nei pomeriggi in cui i ragazzi staranno col padre, sarà costui ad occuparsi dei loro impegni extra scolastici, provvedendo ad 4
accompagnarli allo svolgimento delle attività previste. Inoltre, a fine settimana alterni, i ragazzi minori staranno col padre dalle 14 del sabato alle 20 di domenica e lo stesso provvederà ad accompagnarli la domenica a messa agli orari a lui più consoni.
12. Per ciò che concerne la regolamentazione delle festività di Natale, Pasqua e periodo estivo: le festività natalizie, pasquali e tutte le altre festività e ricorrenze principali, tranne la festa del papà e della mamma, saranno trascorse dai figli sempre in alternanza tra i genitori e invertite negli anni. Segnatamente: il 24 dicembre verrà sempre trascorso con la madre, il giorno di Natale con il padre;
chi non abbia a trascorrere con i figli il 31 dicembre potrà trascorrervi l'1 gennaio, il giorno 26 dicembre e/o il giorno dell'Epifania, invertendo le giornate negli anni in alternanza tra i genitori;
mentre i periodi dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 5 gennaio consecutivamente saranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore, alternando le giornate negli anni;
con riferimento alle festività pasquali, salvo differenti accordi formali, i minori potranno trascorrere il lunedì dell'Angelo col genitore con cui non abbiano trascorso la domenica di Pasqua e viceversa l'anno successivo;
gli onomastici e i compleanni dei figli, su accordo delle parti, potranno essere festeggiati in compresenza;
durante le vacanze estive, i figli staranno con il padre, a partire dall'anno prossimo, 20 giorni anche frazionati nel mese di luglio e/o di agosto, alternando i periodi negli anni successivi.
13. Le modalità di gestione dei figli potranno essere modificate per esigenze lavorative di entrambe le parti, previa comunicazione e accordo di entrambi;
la signora si impegna a evitare che la signora frequenti la casa Pt_1 CP_2
affidatagli;
14. L'autovettura Opel corsa targata EG754CY, di esclusiva proprietà del signor
, rimarrà in uso alla signora per le esigenze dei figli e la stessa si farà a CP_1 Pt_1
carico dei relativi costi di mantenimento (bollo e assicurazione);
15. Riguardo alla situazione patrimoniale della famiglia, si evidenzia che il signor
è dipendente del , facendo parte dell'Arma dei CP_1 Controparte_3
Carabinieri con il grado di Maresciallo ed è l'unico membro della famiglia a percepire un reddito. La signora è percettrice di assegno di invalidità a causa Pt_1
di malattia oncologica in atto. Inoltre, il signor è proprietario di vari CP_1
immobili, tra cui la casa di abitazione della famiglia in oggetto. Pertanto, il signor si impegna a versare la somma di euro 900 mensili complessivamente, di cui CP_1 5
euro 200 per ciascuno dei figli ed euro 100 per la signora da versare Pt_1
interamente e direttamente sulla carta Postepay Evolution il cui IBAN è il seguente
[...].
L'accordo tra i genitori, come appena compendiato, appare conforme all'interesse dei figli minori e (dei quali è previsto l'affido Per_1 Per_2 Per_3
condiviso in conformità al modello legale e rispetto ai quali il diritto di visita del genitore non collocatario trova puntuale regolamentazione a seconda dei vari periodi dell'anno); l'accordo è, altresì, rispettoso del paradigma legale in punto di concorso al mantenimento del genitore non collocatario sia per quanto concerne i figli minori sia per quanto riguarda le esigenze del figlio maggiore economicamente non autosufficiente, rispetto al quale si è tenuto conto del carattere soltanto occasionale dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e dei suoi bisogni di studente universitario.
Per tali ragioni, l'intesa tra i genitori può essere recepita dal collegio, fatta eccezione per i punti 4, 5, 6, 7, 14 e per l'impegno assunto dalla circa la non Pt_1
frequentazione della casa da parte di di cui al punto 13: trattasi, CP_2
infatti, di obblighi assunti dalle parti nell'ambito del loro rapporto reciproco, i quali possono essere soltanto oggetto di presa d'atto ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc
(come d'altra parte richiesto dai difensori all'udienza del 2.12.2024). Il collegio prende, altresì, atto, sempre in conformità alla richiesta dei difensori, dell'impegno assunto dall' nei confronti della di corrispondere la somma di euro CP_1 Pt_1
100,00 per il mantenimento della stessa (di cui al punto 15), avente anch'esso valenza negoziale tra le parti, non avendo le stesse mai contratto matrimonio. Nulla vi è da disporre con riferimento ai punti 8, 9 e 10, che rappresentano premessa ed esplicazione delle ragioni a base della regolamentazione concordemente prospettata dalle parti rispetto al rapporto genitori/figli.
Nulla per le spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe introdotta con ricorso congiuntamente proposto da e Parte_1
sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 51 cpc, così provvede: CP_1
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'affido, il collocamento e il mantenimento dei figli minori (nata il [...]), Persona_1 [...]
(nata il [...]), (nato il [...]) e per il Per_2 Persona_3 6
mantenimento del figlio , maggiorenne economicamente Persona_4
non autosufficiente;
2. Prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti per quanto riguarda i punti
4, 5, 6, 7, 14 e per quanto concerne gli obblighi di cui ai punti 13 e 15 limitatamente al mantenimento in favore di , per come ritenuto Parte_1
in motivazione;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma