Articolo 19 della Legge 11 aprile 1955, n. 380
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 maggio 1955
Art. 19.
Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla, data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennita' una, volta tanto spettante.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955