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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di ZE
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 392/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Attilio Toni appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Alessandra Ceschi appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Siena, pubblicata il
26.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti di rilevanza significativa per l'odierno contendere, come emergenti dagli atti:
-il Tribunale di ZZ (con sentenza n. 154/2017 del 9.5.2017) aveva accertato la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera e aveva dichiarato che tra e Parte_1
era in corso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 9.10.2005, con Controparte_1 inquadramento nel liv. D CCNL applicato da e con conseguente diritto alla riammissione in CP_1 servizio del lavoratore
- la Corte di Appello di ZE (con sentenza n. 840/2018 del 16.10.2018) aveva confermato la sentenza di primo grado, salvo stabilire la data di inizio del rapporto di lavoro al 1.7.1991 anziché al
9.10.2005 (il ricorso in Cassazione di veniva successivamente respinto) CP_1
1 -con ricorso 11.1.2018, aveva introdotto un giudizio con cui chiedeva le relative Parte_1 differenze retributive sul presupposto di quanto accertato nella sentenza n. 154/2017. Il Tribunale di
ZZ (con sentenza n. 538/2023), all'esito di una consulenza tecnica, aveva riconosciuto a suo favore un importo pari a € 46.316,82, al netto di quanto medio tempore riconosciuto dai datori di lavoro formali, relativamente al periodo 1.7.1991-9.5.2017
-successivamente il aveva ottenuto dal Tribunale di Siena un D.I. (n. 126/2022 del Pt_1
17.6.2022) per l'importo di € 57.513,03 sulla base del pronunciamento del primo grado (sent. n.
154/2017), sul presupposto che la sentenza avrebbe ricostituito un rapporto in regime di full time: ad avviso del ricorrente in monitorio, in assenza di specificazioni, la forma normale del contratto doveva ritenersi a tempo indeterminato e full time: l'importo oggetto del D.I. rappresentava quindi la differenza tra quanto percepito e un lavoro full time.
-avverso detto D.I., aveva fatto opposizione (e tale giudizio costituisce l'oggetto Controparte_1 dell'odierno contendere).
Il Tribunale di Siena aveva accolto il ricorso in opposizione, aveva revocato il D.I. e aveva compensato per metà le spese di lite, per la controvertibilità della materia del contendere, con residuo a carico del lavoratore.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di su una supposta duplicazione del giudizio Controparte_1 per differenze retributive rispetto a quello già introdotto e definito (con sentenza n. 583/2023) per divieto di ne bis in idem, affermando che la stessa aveva evidenziato l'infondatezza della sua CP_1 eccezione laddove aveva affermato che si era trattato di periodi stipendiali diversi. Nel merito, assumeva come il lavoratore avesse ritenuto insussistente la costituzione di un rapporto in regime di part time, non rinvenendosi traccia né nella sentenza del Tribunale n. 154/2017 né in quella di conferma della Corte di Appello di una puntuale indicazione della collocazione temporale riguardo al giorno, mese, e anno della prestazione (ex art 5 D.l.vo n. 81/2015) e quindi il rapporto doveva ritenersi in full time. Ma un tale argomento non poteva trarsi dall'art 23, comma VII, del CCNL sui limiti percentuali dei rapporti a tempo parziale rispetto ai rapporti full time. Per contro, Controparte_1
aveva calcolato correttamente la retribuzione sulla base del contratto in part time verticale al 43%
[...] stipulato con il datore di lavoro formale (come evincibile dall'estratto contributivo Inps e dal cedolino della Coop TRA.S.L.A.R.L: appunto, il datore formale). Non poteva condividersi l'assunto che se il rapporto era stato costituito senza specificazioni temporali doveva intendersi full time, presupponendo tale affermazione l'insussistenza di un pregresso dato contrattuale indicativo di una specifica indicazione temporale;
né poteva condividersi l'affermazione che l'orario, se non era full time, dovesse essere quello dell'inizio del rapporto (a nulla rilevando le variazioni fittiziamente intercorse durante il rapporto). Al momento del passaggio in era quindi in atto un rapporto part CP_1
2 time, mai contestato e risultante dalla documentazione prodotta dalla resistente: inoltre, nella sentenza n. 538/2023 del Tribunale di ZZ, la consulenza tecnica era stata fatta sul presupposto di un rapporto part time, così essendo qualificato il medesimo rapporto nel relativo ricorso. La sottoscrizione della lettera part time al momento della riassunzione in (che Controparte_1 Pt_1 asseriva non potesse valere come rinuncia) era invece indice di manifestazione di consenso a quella tipologia di rapporto anche dal punto di vista orario. ppella la sentenza chiedendo di accertare e dichiarare che tra l'appellante Parte_1
e si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time Controparte_1
o nella diversa articolazione oraria di giustizia, con diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, differenze per l'importo complessivo di € 57.513,03 lordo fiscale o il diverso importo di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione. Col favore delle spese di entrambi i gradi.
In estrema sintesi, con l'unico motivo di appello, l'appellante sostiene che - in assenza di contrarie previsioni in punto di regime orario nelle sentenze costituenti presupposto dell'odierno contendere - si doveva fare riferimento alle forme contrattuali ordinarie di un rapporto di lavoro subordinato in full time. Peraltro, in atti vi era piena prova dello svolgimento del full time in 6 ore e 40 minuti
(diversamente dal pregresso precedente della Corte di appello di ZE n. 541/2021, in cui c'era prova del part time).
La sentenza presupposta (n. 154/2017) si era pronunciata sulla base di un ricorso in cui si era affermato lo svolgimento di un orario pari a 6 ore e 40 minuti, per 6 giorni alla settimana;
dal 2010, pari 4 ore e 40 minuti, dal lunedì al venerdì, con 6 ore al sabato, per la consegna dei giornali (quindi, in sostanza, di un full time previsto dallo stesso CCNL applicato).
costituendosi, ha rilevato in breve che nella “causa madre” dell'odierna Controparte_1 vicenda non vi era alcuna indicazione sulla collocazione temporale, statuendosi solo sul livello e trattandosi di una pronuncia sul solo “an” del contendere. Ad avviso di parte appellata, peraltro, la riammissione doveva avvenire in continuità con il rapporto presso il datore originario del Pt_1 ovvero la Coop TRA.S.L.A.R.L. Infine, nella sentenza n. 538/2023 si era proceduto, anche a mezzo di consulenza tecnica, a riconoscere il part time e quella sentenza non era mai stata appellata.
*****
La presente causa deve essere decisa, valutando sia le pregresse vicende giudiziali di diretta incidenza sull'odierno contendere sia la documentazione in atti.
Ad avviso della Corte, l'appello non può trovare accoglimento per l'insieme di tali circostanze da valutarsi unitariamente:
3 1) rilievo significativo deve riconoscersi innanzitutto alla sentenza del Tribunale di ZZ n.
154/2017, la quale conteneva esclusivamente una statuizione sulla costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti oggi in causa, all'esito di un accertamento di una interposizione illecita di manodopera, con riconoscimento del diritto del alla sua riammissione in servizio e ad un Pt_1 determinato inquadramento. Nella parte motiva di tale sentenza veniva affrontato soltanto il tema della sussistenza di un appalto genuino/intermediazione illecita di manodopera in relazione alle caratteristiche del rapporto, in merito al potere direttivo e organizzativo e a chi lo esercitasse: nessuna argomentazione veniva spesa dal Tribunale in relazione all'orario svolto.
Stesso rilievo deve riconoscersi alla sentenza della Corte di Appello di ZE n. 840/2018 che confermava la prima pronuncia, salvo che per la data di inizio del rapporto.
A fronte di tali sentenze, a nulla rilevava il fatto che nel relativo ricorso in primo grado il ricorrente avesse dato conto dell'orario svolto in regime di full time: infatti, le conclusioni rassegnate erano comunque e soltanto nel senso di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'inquadramento; e comunque solo su tali domande il Tribunale aveva argomentato. Il ricorso in Cassazione era stato poi respinto e quindi si era formato il giudicato
2) a tali pronunce aveva poi fatto seguito la sentenza n. 538/2023 del medesimo Tribunale, con cui si era trattata la questione sul quantum di differenze retributive conseguenti al riconoscimento del rapporto di lavoro di cui alla precedente sentenza, differenze che venivano stabilite sul presupposto di un rapporto part time e in tal senso era il quesito assegnato alla stessa Ctu. Nella motivazione della sentenza si leggeva infatti: “le differenze retributive dovute alla parte ricorrente sulla base dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dalla sentenza 154/2017 del Tribunale di ZZ, confermata nei successivi gradi di giudizio, tenuto conto del rapporto part-time con il quale era stata assunta la parte ricorrente ed aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa alle formali dipendenze degli appaltatori di ”. Tale sentenza non risultava essere stata Controparte_1 impugnata e quindi era divenuta definitiva
3) ad ulteriore conferma del regime di part time, il fatto che il aveva stipulato all'atto di Pt_1 riassunzione in (circostanza incontestata) un contratto part time, senza esprimere alcuna CP_1 riserva, a riprova che il regime orario effettivo era quello svolto presso l'originario datore di lavoro e che quello era stato e continuava ad essere il fabbisogno orario di Controparte_1
4) peraltro, anche nello stesso estratto contributivo si evinceva un orario in part time svolto ne corso del tempo.
In definitiva, il rapporto era continuato in in considerazione del regime orario part Controparte_1 time vigente anteriormente, conseguendone l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
4 Le spese del grado sono a carico dell'appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta (nei valori minimi), per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto tale contributo sia dovuto dal medesimo appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ZE, 18 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
5
La Corte di Appello di ZE
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 392/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Attilio Toni appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Alessandra Ceschi appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Siena, pubblicata il
26.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti di rilevanza significativa per l'odierno contendere, come emergenti dagli atti:
-il Tribunale di ZZ (con sentenza n. 154/2017 del 9.5.2017) aveva accertato la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera e aveva dichiarato che tra e Parte_1
era in corso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 9.10.2005, con Controparte_1 inquadramento nel liv. D CCNL applicato da e con conseguente diritto alla riammissione in CP_1 servizio del lavoratore
- la Corte di Appello di ZE (con sentenza n. 840/2018 del 16.10.2018) aveva confermato la sentenza di primo grado, salvo stabilire la data di inizio del rapporto di lavoro al 1.7.1991 anziché al
9.10.2005 (il ricorso in Cassazione di veniva successivamente respinto) CP_1
1 -con ricorso 11.1.2018, aveva introdotto un giudizio con cui chiedeva le relative Parte_1 differenze retributive sul presupposto di quanto accertato nella sentenza n. 154/2017. Il Tribunale di
ZZ (con sentenza n. 538/2023), all'esito di una consulenza tecnica, aveva riconosciuto a suo favore un importo pari a € 46.316,82, al netto di quanto medio tempore riconosciuto dai datori di lavoro formali, relativamente al periodo 1.7.1991-9.5.2017
-successivamente il aveva ottenuto dal Tribunale di Siena un D.I. (n. 126/2022 del Pt_1
17.6.2022) per l'importo di € 57.513,03 sulla base del pronunciamento del primo grado (sent. n.
154/2017), sul presupposto che la sentenza avrebbe ricostituito un rapporto in regime di full time: ad avviso del ricorrente in monitorio, in assenza di specificazioni, la forma normale del contratto doveva ritenersi a tempo indeterminato e full time: l'importo oggetto del D.I. rappresentava quindi la differenza tra quanto percepito e un lavoro full time.
-avverso detto D.I., aveva fatto opposizione (e tale giudizio costituisce l'oggetto Controparte_1 dell'odierno contendere).
Il Tribunale di Siena aveva accolto il ricorso in opposizione, aveva revocato il D.I. e aveva compensato per metà le spese di lite, per la controvertibilità della materia del contendere, con residuo a carico del lavoratore.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di su una supposta duplicazione del giudizio Controparte_1 per differenze retributive rispetto a quello già introdotto e definito (con sentenza n. 583/2023) per divieto di ne bis in idem, affermando che la stessa aveva evidenziato l'infondatezza della sua CP_1 eccezione laddove aveva affermato che si era trattato di periodi stipendiali diversi. Nel merito, assumeva come il lavoratore avesse ritenuto insussistente la costituzione di un rapporto in regime di part time, non rinvenendosi traccia né nella sentenza del Tribunale n. 154/2017 né in quella di conferma della Corte di Appello di una puntuale indicazione della collocazione temporale riguardo al giorno, mese, e anno della prestazione (ex art 5 D.l.vo n. 81/2015) e quindi il rapporto doveva ritenersi in full time. Ma un tale argomento non poteva trarsi dall'art 23, comma VII, del CCNL sui limiti percentuali dei rapporti a tempo parziale rispetto ai rapporti full time. Per contro, Controparte_1
aveva calcolato correttamente la retribuzione sulla base del contratto in part time verticale al 43%
[...] stipulato con il datore di lavoro formale (come evincibile dall'estratto contributivo Inps e dal cedolino della Coop TRA.S.L.A.R.L: appunto, il datore formale). Non poteva condividersi l'assunto che se il rapporto era stato costituito senza specificazioni temporali doveva intendersi full time, presupponendo tale affermazione l'insussistenza di un pregresso dato contrattuale indicativo di una specifica indicazione temporale;
né poteva condividersi l'affermazione che l'orario, se non era full time, dovesse essere quello dell'inizio del rapporto (a nulla rilevando le variazioni fittiziamente intercorse durante il rapporto). Al momento del passaggio in era quindi in atto un rapporto part CP_1
2 time, mai contestato e risultante dalla documentazione prodotta dalla resistente: inoltre, nella sentenza n. 538/2023 del Tribunale di ZZ, la consulenza tecnica era stata fatta sul presupposto di un rapporto part time, così essendo qualificato il medesimo rapporto nel relativo ricorso. La sottoscrizione della lettera part time al momento della riassunzione in (che Controparte_1 Pt_1 asseriva non potesse valere come rinuncia) era invece indice di manifestazione di consenso a quella tipologia di rapporto anche dal punto di vista orario. ppella la sentenza chiedendo di accertare e dichiarare che tra l'appellante Parte_1
e si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time Controparte_1
o nella diversa articolazione oraria di giustizia, con diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, differenze per l'importo complessivo di € 57.513,03 lordo fiscale o il diverso importo di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione. Col favore delle spese di entrambi i gradi.
In estrema sintesi, con l'unico motivo di appello, l'appellante sostiene che - in assenza di contrarie previsioni in punto di regime orario nelle sentenze costituenti presupposto dell'odierno contendere - si doveva fare riferimento alle forme contrattuali ordinarie di un rapporto di lavoro subordinato in full time. Peraltro, in atti vi era piena prova dello svolgimento del full time in 6 ore e 40 minuti
(diversamente dal pregresso precedente della Corte di appello di ZE n. 541/2021, in cui c'era prova del part time).
La sentenza presupposta (n. 154/2017) si era pronunciata sulla base di un ricorso in cui si era affermato lo svolgimento di un orario pari a 6 ore e 40 minuti, per 6 giorni alla settimana;
dal 2010, pari 4 ore e 40 minuti, dal lunedì al venerdì, con 6 ore al sabato, per la consegna dei giornali (quindi, in sostanza, di un full time previsto dallo stesso CCNL applicato).
costituendosi, ha rilevato in breve che nella “causa madre” dell'odierna Controparte_1 vicenda non vi era alcuna indicazione sulla collocazione temporale, statuendosi solo sul livello e trattandosi di una pronuncia sul solo “an” del contendere. Ad avviso di parte appellata, peraltro, la riammissione doveva avvenire in continuità con il rapporto presso il datore originario del Pt_1 ovvero la Coop TRA.S.L.A.R.L. Infine, nella sentenza n. 538/2023 si era proceduto, anche a mezzo di consulenza tecnica, a riconoscere il part time e quella sentenza non era mai stata appellata.
*****
La presente causa deve essere decisa, valutando sia le pregresse vicende giudiziali di diretta incidenza sull'odierno contendere sia la documentazione in atti.
Ad avviso della Corte, l'appello non può trovare accoglimento per l'insieme di tali circostanze da valutarsi unitariamente:
3 1) rilievo significativo deve riconoscersi innanzitutto alla sentenza del Tribunale di ZZ n.
154/2017, la quale conteneva esclusivamente una statuizione sulla costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti oggi in causa, all'esito di un accertamento di una interposizione illecita di manodopera, con riconoscimento del diritto del alla sua riammissione in servizio e ad un Pt_1 determinato inquadramento. Nella parte motiva di tale sentenza veniva affrontato soltanto il tema della sussistenza di un appalto genuino/intermediazione illecita di manodopera in relazione alle caratteristiche del rapporto, in merito al potere direttivo e organizzativo e a chi lo esercitasse: nessuna argomentazione veniva spesa dal Tribunale in relazione all'orario svolto.
Stesso rilievo deve riconoscersi alla sentenza della Corte di Appello di ZE n. 840/2018 che confermava la prima pronuncia, salvo che per la data di inizio del rapporto.
A fronte di tali sentenze, a nulla rilevava il fatto che nel relativo ricorso in primo grado il ricorrente avesse dato conto dell'orario svolto in regime di full time: infatti, le conclusioni rassegnate erano comunque e soltanto nel senso di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'inquadramento; e comunque solo su tali domande il Tribunale aveva argomentato. Il ricorso in Cassazione era stato poi respinto e quindi si era formato il giudicato
2) a tali pronunce aveva poi fatto seguito la sentenza n. 538/2023 del medesimo Tribunale, con cui si era trattata la questione sul quantum di differenze retributive conseguenti al riconoscimento del rapporto di lavoro di cui alla precedente sentenza, differenze che venivano stabilite sul presupposto di un rapporto part time e in tal senso era il quesito assegnato alla stessa Ctu. Nella motivazione della sentenza si leggeva infatti: “le differenze retributive dovute alla parte ricorrente sulla base dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dalla sentenza 154/2017 del Tribunale di ZZ, confermata nei successivi gradi di giudizio, tenuto conto del rapporto part-time con il quale era stata assunta la parte ricorrente ed aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa alle formali dipendenze degli appaltatori di ”. Tale sentenza non risultava essere stata Controparte_1 impugnata e quindi era divenuta definitiva
3) ad ulteriore conferma del regime di part time, il fatto che il aveva stipulato all'atto di Pt_1 riassunzione in (circostanza incontestata) un contratto part time, senza esprimere alcuna CP_1 riserva, a riprova che il regime orario effettivo era quello svolto presso l'originario datore di lavoro e che quello era stato e continuava ad essere il fabbisogno orario di Controparte_1
4) peraltro, anche nello stesso estratto contributivo si evinceva un orario in part time svolto ne corso del tempo.
In definitiva, il rapporto era continuato in in considerazione del regime orario part Controparte_1 time vigente anteriormente, conseguendone l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
4 Le spese del grado sono a carico dell'appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta (nei valori minimi), per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto tale contributo sia dovuto dal medesimo appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ZE, 18 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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