Sentenza 23 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2025, proposto da
“Ortsan S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Marrosu e Mario Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4 dell’Ogliastra, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 455/2025 RG n. 676/2025, notificato il 18 aprile 2025 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 3 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IL IT;
Con il ricorso in esame, notificato mediante PEC in data 17 settembre 2025, la Società “Ortsan S.r.l.” ha chiesto che sia data esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui il Giudice di Pace di Sassari ha condannato l’Azienda Socio sanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra a corrispondere in favore della stessa “Ortsan S.r.l.”, a titolo di corrispettivo di prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, la somma di euro 334,10, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 (decorrenti dalla scadenza delle relative fatture sino al saldo) e alle spese del giudizio di cognizione (liquidate in euro 179,00, oltre accessori di legge).
La stessa ricorrente ha domandato, altresì, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Pur a fronte di regolare notifica del ricorso, l’Azienda Sanitaria intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Merita accoglimento la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato, non avendo l’Azienda intimata provveduto al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo sopra descritto, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Pertanto, la stessa Azienda deve essere condannata al pagamento delle relative somme entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre può prescindersi, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, avvertendo la parte intimata che, in caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine sopra descritto, potranno essere adottate le misure conseguenti, i cui costi le sarebbero, ovviamente, addebitati.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, ordina all’Azienda Socio Sanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra di corrispondere in favore della Società “Ortsan S,r.l.”, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la somma di euro 334,10, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 (sino alla data dell’effettivo soddisfo) e alle spese del relativo procedimento monitorio (ivi liquidate in euro 179,00, oltre accessori di legge).
Condanna l’Azienda soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato (se versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IL IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IT | TI AR |
IL SEGRETARIO