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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.2223/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2223/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MONTAIUTI ELENA parte ricorrente
, (c.f. ), CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Controparte_2 C.F._3 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZINI TOMMASO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Nel merito Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del figlio Controparte_2 per il quale viene versato l'assegno di mantenimento e, per l'effetto, modificare la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (sent. nr. 69/2010-Tribunale di AR), in punto versamento assegno di mantenimento ordinario e spese straordinarie, revocando l'assegno di mantenimento e l'obbligo del versamento delle spese straordinarie a favore del figlio . In via subordinata: ridurre l'importo dell'assegno ordinario di mantenimento e l'entità della quota di concorso alle CP_2 spese straordinarie a favore del figlio nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa. CP_2
Parte resistente: CONCLUSIONI Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di AR, in via principale: - Porre a carico del ricorrente assegno ex art. 333 ter c.c. di € 807,50 mensili a favore dell'esponente rivalutato a far data dalla proposizione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 24.09.2009, stante la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 03/02/2014, ovvero assegno di € 900,00 con rivalutazione annuale degli importi secondo gli indici ISTAT a far data dal 1° febbraio 2015 poiché già indicizzato sino a tale data. - Assegno da corrispondere ex art. 333 septies c.c. direttamente a - In via subordinata: ai sensi dell'art. 337- Controparte_2 ter c.c., rideterminare il contributo al mantenimento mensile nella somma che verrà ritenuta di giustizia, annualmente indicizzata ISTAT, presa visione dei dati reddituali e patrimoniali del ricorrente.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, ha adito il Tribunale di AR per Controparte_2 chiedere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 69/2010, chiedendo la revoca o, quantomeno, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . In CP_2 particolare, il ricorrente ha evidenziato come il figlio fosse ormai economicamente autosufficiente e che, quindi, non v'erano più i presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
Alla prima udienza del 22/4/2025, è stata dichiarata la contumacia di e CP_1 CP_3 ha dichiarato: “non ho nessun contatto con mio figlio da circa due anni;
non si è interessato al mio stato di salute. Gli scrivo per gli auguri ma lui si limita a rispondermi 'Grazie'. Non ho nessun rapporto con la mia ex moglie. Attualmente sono in pensione e percepisco circa 3.500,00 €. Non ne posso più, non ce la faccio più”. All'esito, con ordinanza del 15/5/2025, il Giudice in allora procedente ha così statuito: “visto l'art. 210 c.p.c., ordina a Controparte_2
l'esibizione dell'ultima propria dichiarazione dei redditi e delle fatture relative all'attività propria attività lavorativa nonché dei contratti lavorativi in essere con il Centro Riattivati di AR (Via Dell'Artigianato nr. 34) ed il Centro Riabiliti di AR (Via Alcarotti nr. 2) da effettuarsi entro il 30 luglio 2025, mediante deposito telematico ovvero presso la Cancelleria del Tribunale;
avverte la parte a cui è richiesta l'esibizione, che in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo è possibile una condanna a pena pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00; visto l'art. 95 disp. att. c.p.c. assegna a parte ricorrente termine sino al 30.6.2025 per la notifica della presente ordinanza ai terzi cui è rivolto l'ordine di esibizione, depositando all'esito prova dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico”.
Alla successiva udienza del 23/9/2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, che ha depositato nei termini regolare comparsa di costituzione. Controparte_2
Quindi, all'udienza del 18/11/2025, dato atto della costituzione di , le parti hanno Controparte_2 chiesto la decisione della causa che, all'esito della discussione orale, è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente vada accolta e che, dunque, debba essere revocato il suo obbligo di mantenimento in favore del figlio . CP_2
Com'è noto, il Codice civile prevede, con l'art. 337 septies, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”; la Cassazione, tuttavia, nell'interpretare tale norma ha specificato che l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non è volto a soddisfare un'esigenza dignitosa a cui aspira il giovane adulto, per cui infatti sono previsti altri strumenti di ausilio, finalizzati a dare sostegno al reddito. In questo caso, il Giudice deve accertare la sussistenza di alcuni presupposto:
- l'età del figlio, che rileva in rapporto di proporzionalità inversa, infatti, all'avanzare dell'età dell'avente diritto «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»;
- il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- l'impegno profuso nel reperimento di un'occupazione.
In sostanza, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr., ex plurimis, Cass., n. 26875/23).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, poi, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr., ex multis, Cass., n. 40282/21).
***
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che svolge attività lavorativa, a chiamata presso Controparte_2 le strutture Centro Riattivati di AR (Via Dell'Artigianato nr. 34) ed il Centro Riabiliti di AR (Via AlcaroH nr. 2); inoltre, svolge un'attività lavorativa 'parallela', unitamente alla fidanzata, che gli consente di percepire ulteriori redditi.
Tali elementi inducono a ritenere che la stessa sia dotata di ampia capacità lavorativa, rappresenta elemento comprovante l'astratta idonea autosufficienza economica, escludente la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per scadenza del termine.
Alla luce di quanto emerso, quindi, il ricorso di deve essere integralmente accolto. Controparte_2
***
Quanto alle spese, considerato l'integrale accoglimento del ricorso, il convenuto va condannate al pagamento delle spese che, valutando il parametro causa di valore indeterminato, complessità bassa e parametri minimi, esclusa la fase istruttoria (considerato che la causa si è sostanziata in una unica udienza) la somma di € 2.906,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 69/2010 emessa dal Tribunale di AR;
1. revoca l'obbligo a carico di in favore di;
Parte_1 Controparte_2
2. condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di AR del 20/11/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2223/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MONTAIUTI ELENA parte ricorrente
, (c.f. ), CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Controparte_2 C.F._3 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZINI TOMMASO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Nel merito Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del figlio Controparte_2 per il quale viene versato l'assegno di mantenimento e, per l'effetto, modificare la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (sent. nr. 69/2010-Tribunale di AR), in punto versamento assegno di mantenimento ordinario e spese straordinarie, revocando l'assegno di mantenimento e l'obbligo del versamento delle spese straordinarie a favore del figlio . In via subordinata: ridurre l'importo dell'assegno ordinario di mantenimento e l'entità della quota di concorso alle CP_2 spese straordinarie a favore del figlio nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa. CP_2
Parte resistente: CONCLUSIONI Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di AR, in via principale: - Porre a carico del ricorrente assegno ex art. 333 ter c.c. di € 807,50 mensili a favore dell'esponente rivalutato a far data dalla proposizione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 24.09.2009, stante la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 03/02/2014, ovvero assegno di € 900,00 con rivalutazione annuale degli importi secondo gli indici ISTAT a far data dal 1° febbraio 2015 poiché già indicizzato sino a tale data. - Assegno da corrispondere ex art. 333 septies c.c. direttamente a - In via subordinata: ai sensi dell'art. 337- Controparte_2 ter c.c., rideterminare il contributo al mantenimento mensile nella somma che verrà ritenuta di giustizia, annualmente indicizzata ISTAT, presa visione dei dati reddituali e patrimoniali del ricorrente.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, ha adito il Tribunale di AR per Controparte_2 chiedere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 69/2010, chiedendo la revoca o, quantomeno, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . In CP_2 particolare, il ricorrente ha evidenziato come il figlio fosse ormai economicamente autosufficiente e che, quindi, non v'erano più i presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
Alla prima udienza del 22/4/2025, è stata dichiarata la contumacia di e CP_1 CP_3 ha dichiarato: “non ho nessun contatto con mio figlio da circa due anni;
non si è interessato al mio stato di salute. Gli scrivo per gli auguri ma lui si limita a rispondermi 'Grazie'. Non ho nessun rapporto con la mia ex moglie. Attualmente sono in pensione e percepisco circa 3.500,00 €. Non ne posso più, non ce la faccio più”. All'esito, con ordinanza del 15/5/2025, il Giudice in allora procedente ha così statuito: “visto l'art. 210 c.p.c., ordina a Controparte_2
l'esibizione dell'ultima propria dichiarazione dei redditi e delle fatture relative all'attività propria attività lavorativa nonché dei contratti lavorativi in essere con il Centro Riattivati di AR (Via Dell'Artigianato nr. 34) ed il Centro Riabiliti di AR (Via Alcarotti nr. 2) da effettuarsi entro il 30 luglio 2025, mediante deposito telematico ovvero presso la Cancelleria del Tribunale;
avverte la parte a cui è richiesta l'esibizione, che in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo è possibile una condanna a pena pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00; visto l'art. 95 disp. att. c.p.c. assegna a parte ricorrente termine sino al 30.6.2025 per la notifica della presente ordinanza ai terzi cui è rivolto l'ordine di esibizione, depositando all'esito prova dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico”.
Alla successiva udienza del 23/9/2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, che ha depositato nei termini regolare comparsa di costituzione. Controparte_2
Quindi, all'udienza del 18/11/2025, dato atto della costituzione di , le parti hanno Controparte_2 chiesto la decisione della causa che, all'esito della discussione orale, è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente vada accolta e che, dunque, debba essere revocato il suo obbligo di mantenimento in favore del figlio . CP_2
Com'è noto, il Codice civile prevede, con l'art. 337 septies, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”; la Cassazione, tuttavia, nell'interpretare tale norma ha specificato che l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non è volto a soddisfare un'esigenza dignitosa a cui aspira il giovane adulto, per cui infatti sono previsti altri strumenti di ausilio, finalizzati a dare sostegno al reddito. In questo caso, il Giudice deve accertare la sussistenza di alcuni presupposto:
- l'età del figlio, che rileva in rapporto di proporzionalità inversa, infatti, all'avanzare dell'età dell'avente diritto «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»;
- il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- l'impegno profuso nel reperimento di un'occupazione.
In sostanza, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr., ex plurimis, Cass., n. 26875/23).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, poi, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr., ex multis, Cass., n. 40282/21).
***
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che svolge attività lavorativa, a chiamata presso Controparte_2 le strutture Centro Riattivati di AR (Via Dell'Artigianato nr. 34) ed il Centro Riabiliti di AR (Via AlcaroH nr. 2); inoltre, svolge un'attività lavorativa 'parallela', unitamente alla fidanzata, che gli consente di percepire ulteriori redditi.
Tali elementi inducono a ritenere che la stessa sia dotata di ampia capacità lavorativa, rappresenta elemento comprovante l'astratta idonea autosufficienza economica, escludente la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per scadenza del termine.
Alla luce di quanto emerso, quindi, il ricorso di deve essere integralmente accolto. Controparte_2
***
Quanto alle spese, considerato l'integrale accoglimento del ricorso, il convenuto va condannate al pagamento delle spese che, valutando il parametro causa di valore indeterminato, complessità bassa e parametri minimi, esclusa la fase istruttoria (considerato che la causa si è sostanziata in una unica udienza) la somma di € 2.906,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 69/2010 emessa dal Tribunale di AR;
1. revoca l'obbligo a carico di in favore di;
Parte_1 Controparte_2
2. condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di AR del 20/11/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO