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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 27/11/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.1306 /2025
All'udienza del 27/11/2025 ore 13,10 davanti al giudice SI ES viene chiamata la causa n. .1306 /2025
Sono presenti per l'avv. DI SIBIO GIOVANNI e FRANCESCA CERRETTI Parte_1
Nessuno per l'avv. Controparte_1
I procuratori comparsi precisano le conclusioni come in ricorso e discutono la causa, richiamandosi alle rispettive memorie integrative.
Rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 15,00 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 16 pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
SI ES
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1306 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. SI
ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1306 2025 del Ruolo Generale dell'anno
2025, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
CA RE e IO di IB, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, ritenuto che, in seguito al notificato recesso, il contratto di locazione intercorso tra le parti è cessato con effetto dal 14.10.2022 e che la Società di , da tale data, occupa senza alcun titolo CP_1 CP_1 l'immobile di proprietà di Parte_1
- ordinare la stessa Società a rilasciare l'immobile in Aulla (MS), Via della Resistenza n. 52, facente parte del Condominio “La Piramide”, iscritto in Catasto al Foglio 22, Particella 1561 sub. 17, libero da persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di fissando contestualmente un breve Parte_1 termine per il rilascio.
- condannare la Società al pagamento in favore di dell'indennità di CP_1 Parte_1 occupazione conteggiata, al mese di settembre 2025, nell'ammontare complessivo di € 18.400,00 o da determinarsi nel maggiore o minore ammontare che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria e da estendere fino alla effettiva data di rilascio dell'immobile.
2 AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. ha documentalmente provato di aver locato alla società convenuta l'immobile, destinato ad CP_2
uso commerciale, sito in Aulla Via della Resistenza n. 52, facente parte del Condominio “La
Piramide”, iscritto in Catasto al Foglio 22, Particella 1561 sub. 17; tale rapporto negoziale è sorto con contratto di locazione ritualmente registrato in data 13.6.2022 ed è cessato in virtù di recesso unilaterale, esercitato dal conduttore con comunicazione 13.8.2022.
Assume il locatore di aver comunque consentito al conduttore, ormai cessato, di occupare il bene sino al 15.10.2023, a titolo gratuito.
A tale data l'immobile non risulta essere stato restituito dall'odierno convenuto, che lo occuperebbe tutt'ora.
Alla luce di quanto sopra esposto l'attore ha assolto all'onere probatorio che al medesimo incombeva ex art 2697 comma I c.c., mentre era onere del convenuto dar prova dei fatti modificativi/estintivi della pretesa oggi azionata: costui ha tuttavia preferito rimanere contumace e non addurre alcuna difesa.
In ordine alla domanda di condanna alla corresponsione di indennità di occupazione, avanzata da va rilevato che si tratta di conseguenza contrattuale che può essere dedotta ex lege Parte_1
dall'art. 1591 c.c., atteso che il periodo di tolleranza concesso dall'attore sino al 15.10.2023 appare essere atto unilaterale inidoneo a scindere il legame logico e fattuale con il precedente contratto di locazione intercorso fra le parti;
alla fattispecie può quindi pacificamente applicarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'articolo 1591 c,c. ha natura contrattuale poiché deriva dalla violazione dell'obbligo del “conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto, così che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo risulta in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto: il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto è
infatti tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo
1591 c.c. e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione
3 della cosa locata (Cass. 38790/2018)
In ogni caso, anche volendo valutare la domanda al difuori del perimetro di cui all'art. 1591 c.c.,
non si perverrebbe a conclusioni diverse nel merito, e ciò ai sensi di Cass. Sez. un. 33645/2022, vieppiù alla luce di un valore locativo individuato concordemente dalle parti con riferimento ad un negozio la cui efficacia è appena cessata.
Ne consegue che all'attore può essere riconosciuto il versamento di una indennità mensile per occupazione senza titolo dal 15.10.2023 sino all'effettivo rilascio pari ad euro 850 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze alla domanda ed ex art 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione ex dm 147/2022 (rito lavoro, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accerta che occupa senza titolo dal 15.10.2023 l'immobile sito Controparte_1
in Aulla Via della Resistenza n. 52, facente parte del Condominio “La Piramide”, iscritto in Catasto
al Foglio 22, Particella 1561 sub. 17 e lo condanna al suo immediato rilascio in favore dell'attore, fissando per l'esecuzione la data del 11.12.2025
Condanna a pagare all'attore indennità per occupazione senza Controparte_1
titolo nella misura di euro 850 mensili dal 15.10.2025 al saldo, oltre interessi legali dalle singole scadenze alla domanda ed ex art 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore Controparte_1
che liquida in euro 321,68 per esborsi e € 4.216,00 per competenze, oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 27.11.2025
Il Giudice
SI ES
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PROCEDIMENTO N.1306 /2025
All'udienza del 27/11/2025 ore 13,10 davanti al giudice SI ES viene chiamata la causa n. .1306 /2025
Sono presenti per l'avv. DI SIBIO GIOVANNI e FRANCESCA CERRETTI Parte_1
Nessuno per l'avv. Controparte_1
I procuratori comparsi precisano le conclusioni come in ricorso e discutono la causa, richiamandosi alle rispettive memorie integrative.
Rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 15,00 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 16 pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
SI ES
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1306 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. SI
ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1306 2025 del Ruolo Generale dell'anno
2025, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
CA RE e IO di IB, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, ritenuto che, in seguito al notificato recesso, il contratto di locazione intercorso tra le parti è cessato con effetto dal 14.10.2022 e che la Società di , da tale data, occupa senza alcun titolo CP_1 CP_1 l'immobile di proprietà di Parte_1
- ordinare la stessa Società a rilasciare l'immobile in Aulla (MS), Via della Resistenza n. 52, facente parte del Condominio “La Piramide”, iscritto in Catasto al Foglio 22, Particella 1561 sub. 17, libero da persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di fissando contestualmente un breve Parte_1 termine per il rilascio.
- condannare la Società al pagamento in favore di dell'indennità di CP_1 Parte_1 occupazione conteggiata, al mese di settembre 2025, nell'ammontare complessivo di € 18.400,00 o da determinarsi nel maggiore o minore ammontare che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria e da estendere fino alla effettiva data di rilascio dell'immobile.
2 AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. ha documentalmente provato di aver locato alla società convenuta l'immobile, destinato ad CP_2
uso commerciale, sito in Aulla Via della Resistenza n. 52, facente parte del Condominio “La
Piramide”, iscritto in Catasto al Foglio 22, Particella 1561 sub. 17; tale rapporto negoziale è sorto con contratto di locazione ritualmente registrato in data 13.6.2022 ed è cessato in virtù di recesso unilaterale, esercitato dal conduttore con comunicazione 13.8.2022.
Assume il locatore di aver comunque consentito al conduttore, ormai cessato, di occupare il bene sino al 15.10.2023, a titolo gratuito.
A tale data l'immobile non risulta essere stato restituito dall'odierno convenuto, che lo occuperebbe tutt'ora.
Alla luce di quanto sopra esposto l'attore ha assolto all'onere probatorio che al medesimo incombeva ex art 2697 comma I c.c., mentre era onere del convenuto dar prova dei fatti modificativi/estintivi della pretesa oggi azionata: costui ha tuttavia preferito rimanere contumace e non addurre alcuna difesa.
In ordine alla domanda di condanna alla corresponsione di indennità di occupazione, avanzata da va rilevato che si tratta di conseguenza contrattuale che può essere dedotta ex lege Parte_1
dall'art. 1591 c.c., atteso che il periodo di tolleranza concesso dall'attore sino al 15.10.2023 appare essere atto unilaterale inidoneo a scindere il legame logico e fattuale con il precedente contratto di locazione intercorso fra le parti;
alla fattispecie può quindi pacificamente applicarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'articolo 1591 c,c. ha natura contrattuale poiché deriva dalla violazione dell'obbligo del “conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto, così che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo risulta in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto: il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto è
infatti tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo
1591 c.c. e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione
3 della cosa locata (Cass. 38790/2018)
In ogni caso, anche volendo valutare la domanda al difuori del perimetro di cui all'art. 1591 c.c.,
non si perverrebbe a conclusioni diverse nel merito, e ciò ai sensi di Cass. Sez. un. 33645/2022, vieppiù alla luce di un valore locativo individuato concordemente dalle parti con riferimento ad un negozio la cui efficacia è appena cessata.
Ne consegue che all'attore può essere riconosciuto il versamento di una indennità mensile per occupazione senza titolo dal 15.10.2023 sino all'effettivo rilascio pari ad euro 850 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze alla domanda ed ex art 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione ex dm 147/2022 (rito lavoro, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accerta che occupa senza titolo dal 15.10.2023 l'immobile sito Controparte_1
in Aulla Via della Resistenza n. 52, facente parte del Condominio “La Piramide”, iscritto in Catasto
al Foglio 22, Particella 1561 sub. 17 e lo condanna al suo immediato rilascio in favore dell'attore, fissando per l'esecuzione la data del 11.12.2025
Condanna a pagare all'attore indennità per occupazione senza Controparte_1
titolo nella misura di euro 850 mensili dal 15.10.2025 al saldo, oltre interessi legali dalle singole scadenze alla domanda ed ex art 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore Controparte_1
che liquida in euro 321,68 per esborsi e € 4.216,00 per competenze, oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 27.11.2025
Il Giudice
SI ES
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