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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a Milano in [...]_1 C.F._1
12.07.1952
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.11.1957, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Maria AU Garegnani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Parte_1
in Cinisello Balsamo, il 14.05.1989 trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al
[...]
n. 33, anno 1989, parte I, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo
di effettuare le conseguenti annotazioni;
2) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano a percepire l'una dall'altra somme aventi per titolo il matrimonio e/o la convivenza;
3) Dare atto che i Signori e hanno già suddiviso i risparmi ed estinto i conti correnti Parte_2 Parte_1
cointestati;
4) Dare atto che il Signor entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza che Parte_2 dichiara lo scioglimento del matrimonio, a titolo di sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali ed economici fra coniugi in relazione alla vita matrimoniale, venderà alla Signora Parte_1
la quota pari al 50% dell'ex casa familiare ubicata a Cinisello Balsamo, via Brunelleschi n. 49; trattasi di appartamento al piano sesto con annesso vano di cantina al piano sotterraneo e box ad uso autorimessa privata al piano sotterraneo, quale pertinenza destinata al servizio della predetta abitazione. Le dette unità immobiliari sono identificate nel Catasto Fabbricati del Comune di Cinisello Balsamo come segue:
- Foglio 8, Particella 105, Sub 24 - via Filippo Brunelleschi n. 49, piano 6-S1 - Categoria A/3, Classe 4,
Consistenza vani 6, Superficie Catastale Totale mq. 111, Totale Escluse Aree Scoperte mq. 106, Rendita
Catastale Euro 464,81; - Foglio 8, Particella 105, Sub 58 - via Filippo Brunelleschi n. 49, piano S1 -
Categoria C/6, Classe 8, Consistenza mq. 20, Superficie Catastale Totale mq. 20, Rendita Catastale Euro
71,27 (DOC. 11). La Signora corrisponderà al Signor per l'acquisto della quota Parte_1 Parte_2
parte di proprietà dello stesso delle suddette unità immobiliari, la somma complessiva di € 130.000,00=
(euro centotrentamila/00), secondo le seguenti modalità: € 26.000,00= (euro ventiseimila/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Signor contestualmente alla Parte_2
sottoscrizione del presente Ricorso, da valersi anche coma caparra confirmatoria ed € 104.000,00= (euro centoquattromila/00=) sempre a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Signor
[...]
che sarà consegnato all'atto della stipulazione dell'atto definitivo di compravendita Parte_2
della quota di comproprietà, pari al 50% delle suddette unità immobiliari. L'atto avverrà avanti il Notaio
concordemente individuato dalle parti, con spese a carico dell'acquirente.
5) Le parti dichiarano pertanto che, con la cessione della quota di proprietà di cui al precedente punto 4) e con la corresponsione da parte della Signora al Signor della somma di cui sopra, le Parte_1 Parte_2
stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro per nessun titolo, ragione o causa connessi alla pregressa vita matrimoniale, al successivo periodo di separazione ed alle proprietà immobiliari precedentemente condivise.
6) Le parti concordano che tutte le spese notarili, ivi compresi oneri di trascrizione, tasse e imposte siano a carico della Signora Parte_1
7) Le parti dichiarano che per il trasferimento delle unità immobiliari di cui sopra usufruiranno delle agevolazioni fiscali, come previsto dall'art. 19, L. n. 74/1987, e confermato Cass., sent. 03.02.2016, n. 2111, nonché ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014. Le parti chiedono che l'atto notarile di trasferimento successivo e gli altri eventuali atti notarili correlati, in quanto stipulati unicamente in esecuzione degli accordi per lo scioglimento del matrimonio ed in quanto elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e di tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi a seguito del matrimonio e della separazione, siano sottoposti alla registrazione e alle conseguenti formalità in esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra tassa.
8) Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui sopra.
9) Le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate fra le parti.
10) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
di non volersi riconciliare;
di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 24.07.2020 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cinisello Balsamo in data 14 maggio 1989 (atto n. 33, Parte I, Anno 1989 Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025.
Il Presidente est.
AU OT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a Milano in [...]_1 C.F._1
12.07.1952
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.11.1957, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Maria AU Garegnani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Parte_1
in Cinisello Balsamo, il 14.05.1989 trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al
[...]
n. 33, anno 1989, parte I, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo
di effettuare le conseguenti annotazioni;
2) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano a percepire l'una dall'altra somme aventi per titolo il matrimonio e/o la convivenza;
3) Dare atto che i Signori e hanno già suddiviso i risparmi ed estinto i conti correnti Parte_2 Parte_1
cointestati;
4) Dare atto che il Signor entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza che Parte_2 dichiara lo scioglimento del matrimonio, a titolo di sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali ed economici fra coniugi in relazione alla vita matrimoniale, venderà alla Signora Parte_1
la quota pari al 50% dell'ex casa familiare ubicata a Cinisello Balsamo, via Brunelleschi n. 49; trattasi di appartamento al piano sesto con annesso vano di cantina al piano sotterraneo e box ad uso autorimessa privata al piano sotterraneo, quale pertinenza destinata al servizio della predetta abitazione. Le dette unità immobiliari sono identificate nel Catasto Fabbricati del Comune di Cinisello Balsamo come segue:
- Foglio 8, Particella 105, Sub 24 - via Filippo Brunelleschi n. 49, piano 6-S1 - Categoria A/3, Classe 4,
Consistenza vani 6, Superficie Catastale Totale mq. 111, Totale Escluse Aree Scoperte mq. 106, Rendita
Catastale Euro 464,81; - Foglio 8, Particella 105, Sub 58 - via Filippo Brunelleschi n. 49, piano S1 -
Categoria C/6, Classe 8, Consistenza mq. 20, Superficie Catastale Totale mq. 20, Rendita Catastale Euro
71,27 (DOC. 11). La Signora corrisponderà al Signor per l'acquisto della quota Parte_1 Parte_2
parte di proprietà dello stesso delle suddette unità immobiliari, la somma complessiva di € 130.000,00=
(euro centotrentamila/00), secondo le seguenti modalità: € 26.000,00= (euro ventiseimila/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Signor contestualmente alla Parte_2
sottoscrizione del presente Ricorso, da valersi anche coma caparra confirmatoria ed € 104.000,00= (euro centoquattromila/00=) sempre a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Signor
[...]
che sarà consegnato all'atto della stipulazione dell'atto definitivo di compravendita Parte_2
della quota di comproprietà, pari al 50% delle suddette unità immobiliari. L'atto avverrà avanti il Notaio
concordemente individuato dalle parti, con spese a carico dell'acquirente.
5) Le parti dichiarano pertanto che, con la cessione della quota di proprietà di cui al precedente punto 4) e con la corresponsione da parte della Signora al Signor della somma di cui sopra, le Parte_1 Parte_2
stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro per nessun titolo, ragione o causa connessi alla pregressa vita matrimoniale, al successivo periodo di separazione ed alle proprietà immobiliari precedentemente condivise.
6) Le parti concordano che tutte le spese notarili, ivi compresi oneri di trascrizione, tasse e imposte siano a carico della Signora Parte_1
7) Le parti dichiarano che per il trasferimento delle unità immobiliari di cui sopra usufruiranno delle agevolazioni fiscali, come previsto dall'art. 19, L. n. 74/1987, e confermato Cass., sent. 03.02.2016, n. 2111, nonché ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014. Le parti chiedono che l'atto notarile di trasferimento successivo e gli altri eventuali atti notarili correlati, in quanto stipulati unicamente in esecuzione degli accordi per lo scioglimento del matrimonio ed in quanto elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e di tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi a seguito del matrimonio e della separazione, siano sottoposti alla registrazione e alle conseguenti formalità in esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra tassa.
8) Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui sopra.
9) Le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate fra le parti.
10) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
di non volersi riconciliare;
di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 24.07.2020 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cinisello Balsamo in data 14 maggio 1989 (atto n. 33, Parte I, Anno 1989 Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025.
Il Presidente est.
AU OT