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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/1253
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 03/07/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 10:42 compaiono: Parte_1 l'avv. MARTINI LORENZA, oggi sostituito dall'avv. Letizia Per
Pellei
Per Controparte_1 l'avv. SALVINI SILVIA
Il G.I. invita i procuratori delle parti a concludere e discutere la causa.
L'avv. Pellei precisa le conclusioni come da ricorso in appello e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi
L'avv. Salvini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 1253/2023
LICA ITALIANA REPYBBLICA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.g. 1253/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto appello in materia di: "Altri istituti e leggi speciali"
Vertente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
Lorenza Martini, elettivamente domiciliato in Desio (MB), Via Luigi Capuana, n. 9, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Segretario Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Salvini e Maria Antonietta Antoniani ed
CP elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in -, Via Nenni, n. 30, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 42/2023 del 23.01.2023 (n. R.g
CP 2583/2022) emessa dal Giudice di Pace di
,che, definitivamente decidendo la causa, ha solo parzialmente accolto l'opposizione alla cartella di pagamento 068 2021 00707084 51 000
emessa dall' Controparte_2 nei confronti della Controparte_1
Con l'unico motivo di appello si è doluto della violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il
Giudice di Pace pronunciato anche sul ruolo n. 2021/007225 della cartella esattoriale, non oggetto della richiesta di annullamento, e, così facendo, ha ritenuto non pienamente accolto il ricorso con consequenziale compensazione delle spese di lite.
Ha, pertanto, chiesto in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' Parte_2
[...] al pagamento delle spese di lite di primo grado. Si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata. Ha, in particolare, precisato: che l'opponente in primo grado aveva espressamente contestato anche il verbale n.
514490/718V di cui al ruolo n. 2021/007225, il quale, pertanto, era oggetto del giudizio;
CP che la sentenza del Giudice di Pace di non ha violato l'art. 112 c.p.c.; che il vizio di ultrapetita è riconducibile alle statuizioni del giudicante e non può essere posto a carico della Controparte_1 con la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 02.11.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa all'udienza del 19.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Sono poi seguiti rinvii dovuti al carico del ruolo fino all'odierna udienza del 3.07.2025.
*****
Con l'unico motivo di gravame Parte_1 deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.
CP avendo il giudice di Pace di pronunciato ultrapetita.
La censura è fondata.
Il giudice di prime cure, a fronte della domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 068 2021 00707084 51 000 nella parte relativa al ruolo n. 2021/007467, cadendo in evidente errore interpretativo circa il petitum richiesto dal ricorrente, ha statuito anche sul ruolo n. 2021/007225, non oggetto di impugnativa, confermandolo. A dispetto di quanto sostenuto dalla CP_1 l'esegesi del testo del primigenio ricorso in primo grado, tanto nella
,
sua parte narrativa (cfr. fatto e diritto, prima parte) quanto nelle formulate conclusioni, non dà adito a dubbi circa l'effettiva portata delle richieste di invalidazione, precipuamente limitate al solo ruolo 2021/007467.
In conseguenza dell'erroneamente ritenuto accoglimento parziale della domanda ne è derivata la coerente compensazione delle spese di lite, ingiusta, come evidenziato dall'appellante, conseguendo la stessa non ad inespressi eccezionali motivi ma alla ritenuta soccombenza parziale.
L'evidente vizio di ultrapetizione in cui è incorso il Giudice di Pace giustifica, pertanto, la riforma parziale della sentenza, e del suo capo relativo alle spese (cfr. ex multis, Cass.
01/06/2016, n. 11423; 11/06/2008). Sul punto, non possono essere condivise le argomentazioni difensive della CP_1 che da un lato addossa al Giudice di Pace l'errore di diritto commesso, e dall'altro, tuttavia, resiste all'appello chiedendone il rigetto.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato anche sul ruolo n. 2021/007225;
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la CP_1 CP_1 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta e oltre al rimborso delle anticipazioni;
condanna la CP_1 CP_1 a rimborsare a Parte_1 le spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta, ed oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 3 luglio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 03/07/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 10:42 compaiono: Parte_1 l'avv. MARTINI LORENZA, oggi sostituito dall'avv. Letizia Per
Pellei
Per Controparte_1 l'avv. SALVINI SILVIA
Il G.I. invita i procuratori delle parti a concludere e discutere la causa.
L'avv. Pellei precisa le conclusioni come da ricorso in appello e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi
L'avv. Salvini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 1253/2023
LICA ITALIANA REPYBBLICA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.g. 1253/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto appello in materia di: "Altri istituti e leggi speciali"
Vertente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
Lorenza Martini, elettivamente domiciliato in Desio (MB), Via Luigi Capuana, n. 9, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Segretario Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Salvini e Maria Antonietta Antoniani ed
CP elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in -, Via Nenni, n. 30, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 42/2023 del 23.01.2023 (n. R.g
CP 2583/2022) emessa dal Giudice di Pace di
,che, definitivamente decidendo la causa, ha solo parzialmente accolto l'opposizione alla cartella di pagamento 068 2021 00707084 51 000
emessa dall' Controparte_2 nei confronti della Controparte_1
Con l'unico motivo di appello si è doluto della violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il
Giudice di Pace pronunciato anche sul ruolo n. 2021/007225 della cartella esattoriale, non oggetto della richiesta di annullamento, e, così facendo, ha ritenuto non pienamente accolto il ricorso con consequenziale compensazione delle spese di lite.
Ha, pertanto, chiesto in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' Parte_2
[...] al pagamento delle spese di lite di primo grado. Si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata. Ha, in particolare, precisato: che l'opponente in primo grado aveva espressamente contestato anche il verbale n.
514490/718V di cui al ruolo n. 2021/007225, il quale, pertanto, era oggetto del giudizio;
CP che la sentenza del Giudice di Pace di non ha violato l'art. 112 c.p.c.; che il vizio di ultrapetita è riconducibile alle statuizioni del giudicante e non può essere posto a carico della Controparte_1 con la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 02.11.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa all'udienza del 19.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Sono poi seguiti rinvii dovuti al carico del ruolo fino all'odierna udienza del 3.07.2025.
*****
Con l'unico motivo di gravame Parte_1 deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.
CP avendo il giudice di Pace di pronunciato ultrapetita.
La censura è fondata.
Il giudice di prime cure, a fronte della domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 068 2021 00707084 51 000 nella parte relativa al ruolo n. 2021/007467, cadendo in evidente errore interpretativo circa il petitum richiesto dal ricorrente, ha statuito anche sul ruolo n. 2021/007225, non oggetto di impugnativa, confermandolo. A dispetto di quanto sostenuto dalla CP_1 l'esegesi del testo del primigenio ricorso in primo grado, tanto nella
,
sua parte narrativa (cfr. fatto e diritto, prima parte) quanto nelle formulate conclusioni, non dà adito a dubbi circa l'effettiva portata delle richieste di invalidazione, precipuamente limitate al solo ruolo 2021/007467.
In conseguenza dell'erroneamente ritenuto accoglimento parziale della domanda ne è derivata la coerente compensazione delle spese di lite, ingiusta, come evidenziato dall'appellante, conseguendo la stessa non ad inespressi eccezionali motivi ma alla ritenuta soccombenza parziale.
L'evidente vizio di ultrapetizione in cui è incorso il Giudice di Pace giustifica, pertanto, la riforma parziale della sentenza, e del suo capo relativo alle spese (cfr. ex multis, Cass.
01/06/2016, n. 11423; 11/06/2008). Sul punto, non possono essere condivise le argomentazioni difensive della CP_1 che da un lato addossa al Giudice di Pace l'errore di diritto commesso, e dall'altro, tuttavia, resiste all'appello chiedendone il rigetto.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato anche sul ruolo n. 2021/007225;
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la CP_1 CP_1 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta e oltre al rimborso delle anticipazioni;
condanna la CP_1 CP_1 a rimborsare a Parte_1 le spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta, ed oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 3 luglio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti